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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente sentenza definitiva nella causa civile iscritta al n. 811/2024 R.G., tra:
con sede in Valderice Parte_1
(TP), nella via F. Candela n° 10 (p. iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Fischetti
(indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti), appellante,
e
, con sede Controparte_1
in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f. e p. iva. n. ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Tommaso Raimondo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in
1 atti), convenuta,
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Di Trapani, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trapani, via Marinella n. 12 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti), convenuto,
, e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni con note depositate in data 21 e 22 novembre 2024, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 761/2023, del 28 ottobre 2023, pubblicata il 30 ottobre
2023, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1865/2021 R.G..
Si costituivano in giudizio l e Controparte_1 CP
, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto
[...]
dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata, secondo il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 12 settembre
2025, all'esito della quale veniva posta in decisione.
2 La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
***** promuoveva Parte_1
opposizione agli atti esecutivi avverso il Decreto di Trasferimento n. 46/2021, emesso in data 23.6.2021 nella procedura esecutiva n. 195/2012 RGE, convenendo in giudizio aggiudicataria dell'immobile Controparte_3
espropriato, oggetto del decreto, il Controparte_5 CP_6
quali creditori insinuati nella procedura, e , Controparte_7 CP_4
custode giudiziario nominato nella procedura in parola. La opponente lamentava la mancata estinzione della procedura da parte del G.E. ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., con conseguente invalidità o inefficacia dell'atto opposto.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale dichiarava improponibile l'opposizione, condannando l'attore al pagamento, in favore delle parti convenute costituite, delle spese di lite.
*****
Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell'appello (sulla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'appello, sotto vari profili, ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 6829/2015; sez. I, n. 22256/2017; SS.UU., n.
8501/2021).
L'art. 618, comma 2, c.p.c. dispone che siano non impugnabili le sentenze pronunciate all'esito dei procedimenti di opposizione, fra gli altri, ai singoli atti di esecuzione, previsti dall'art. 617, comma 2, c.p.c. (“La causa è decisa con sentenza non impugnabile”).
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, in ossequio al principio dell'apparenza, va eseguita con riferimento alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, e che, ove invece il giudice
3 dell'esecuzione (nella materia che ci occupa) non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, compete al giudice della impugnazione provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 13381/2017; sez. III, n.
12872/2016; sez. VI, n. 3338/2012).
Nella fattispecie, il Tribunale ha espressamente e ripetutamente qualificato l'opposizione proposta da come opposizione agli atti esecutivi Parte_1
ex art. 617 c.p.c..
Per quanto detto, l'appello, proposto in contrasto con il disposto dell'art. 617, comma 3, c.p.c., va dichiarato inammissibile.
Lo stesso appello risulta, peraltro, inammissibile anche sotto altro profilo.
Esso, infatti, ignora del tutto le motivazioni poste a base della sentenza impugnata, ove l'opposizione agli atti era stata dichiarata improponibile in rito perché non preceduta dalla necessaria fase sommaria dinanzi al G.E. mediante il deposito di apposito ricorso nella procedura esecutiva, diffondendosi invece esclusivamente sul merito della questione.
Ciò in palese violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Si è, dunque, in presenza di una sostanziale assenza di motivi di impugnazione, che si traduce nella inammissibilità di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.
9059/2025).
*****
L'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
- tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, definita con rilievo della inammissibilità dell'impugnazione -, per
4 ciascuno, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€900,00 per la fase di studio della controversia, €650,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€1.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA
e IVA.
Le spese relative alla parte vanno distratte in favore del difensore, CP
avv. Antonino Di Trapani, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti non costituiti.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
"in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
5 sentenza n. 761/2023, del 28 ottobre 2023, pubblicata il 30 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1865/2021 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
e di , delle spese del
[...] Controparte_1 CP
presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuno, in complessivi
€4.000,00 per compensi, rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione, per quanto attiene a , in favore dell'avv. CP
Antonino Di Trapani;
- nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti non costituiti;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente sentenza definitiva nella causa civile iscritta al n. 811/2024 R.G., tra:
con sede in Valderice Parte_1
(TP), nella via F. Candela n° 10 (p. iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Fischetti
(indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti), appellante,
e
, con sede Controparte_1
in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f. e p. iva. n. ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Tommaso Raimondo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in
1 atti), convenuta,
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Di Trapani, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trapani, via Marinella n. 12 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti), convenuto,
, e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni con note depositate in data 21 e 22 novembre 2024, da intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 761/2023, del 28 ottobre 2023, pubblicata il 30 ottobre
2023, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1865/2021 R.G..
Si costituivano in giudizio l e Controparte_1 CP
, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto
[...]
dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata, secondo il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 12 settembre
2025, all'esito della quale veniva posta in decisione.
2 La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
***** promuoveva Parte_1
opposizione agli atti esecutivi avverso il Decreto di Trasferimento n. 46/2021, emesso in data 23.6.2021 nella procedura esecutiva n. 195/2012 RGE, convenendo in giudizio aggiudicataria dell'immobile Controparte_3
espropriato, oggetto del decreto, il Controparte_5 CP_6
quali creditori insinuati nella procedura, e , Controparte_7 CP_4
custode giudiziario nominato nella procedura in parola. La opponente lamentava la mancata estinzione della procedura da parte del G.E. ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., con conseguente invalidità o inefficacia dell'atto opposto.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale dichiarava improponibile l'opposizione, condannando l'attore al pagamento, in favore delle parti convenute costituite, delle spese di lite.
*****
Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell'appello (sulla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'appello, sotto vari profili, ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 6829/2015; sez. I, n. 22256/2017; SS.UU., n.
8501/2021).
L'art. 618, comma 2, c.p.c. dispone che siano non impugnabili le sentenze pronunciate all'esito dei procedimenti di opposizione, fra gli altri, ai singoli atti di esecuzione, previsti dall'art. 617, comma 2, c.p.c. (“La causa è decisa con sentenza non impugnabile”).
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, in ossequio al principio dell'apparenza, va eseguita con riferimento alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, e che, ove invece il giudice
3 dell'esecuzione (nella materia che ci occupa) non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, compete al giudice della impugnazione provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 13381/2017; sez. III, n.
12872/2016; sez. VI, n. 3338/2012).
Nella fattispecie, il Tribunale ha espressamente e ripetutamente qualificato l'opposizione proposta da come opposizione agli atti esecutivi Parte_1
ex art. 617 c.p.c..
Per quanto detto, l'appello, proposto in contrasto con il disposto dell'art. 617, comma 3, c.p.c., va dichiarato inammissibile.
Lo stesso appello risulta, peraltro, inammissibile anche sotto altro profilo.
Esso, infatti, ignora del tutto le motivazioni poste a base della sentenza impugnata, ove l'opposizione agli atti era stata dichiarata improponibile in rito perché non preceduta dalla necessaria fase sommaria dinanzi al G.E. mediante il deposito di apposito ricorso nella procedura esecutiva, diffondendosi invece esclusivamente sul merito della questione.
Ciò in palese violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Si è, dunque, in presenza di una sostanziale assenza di motivi di impugnazione, che si traduce nella inammissibilità di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.
9059/2025).
*****
L'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
- tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, definita con rilievo della inammissibilità dell'impugnazione -, per
4 ciascuno, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€900,00 per la fase di studio della controversia, €650,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€1.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA
e IVA.
Le spese relative alla parte vanno distratte in favore del difensore, CP
avv. Antonino Di Trapani, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti non costituiti.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
"in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
5 sentenza n. 761/2023, del 28 ottobre 2023, pubblicata il 30 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1865/2021 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
e di , delle spese del
[...] Controparte_1 CP
presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuno, in complessivi
€4.000,00 per compensi, rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione, per quanto attiene a , in favore dell'avv. CP
Antonino Di Trapani;
- nessuna spesa ripetibile da parte dei convenuti non costituiti;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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