Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 04/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6438/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Leonardo Parte_1
Maiolica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE), via Paolo Riverso n. 202;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Maria Golia ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale ang. via San Lazzaro;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
1. Con ricorso depositato in data 07.12.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato, dal 01.11.1986 al 11.10.2018, alle dipendenze di varie aziende, da ultimo, dal
2003 al 2018, della in virtù di un contratto di lavoro Parte_2 subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di operaio, svolgendo mansioni di addetto a presse automatiche della plastica;
- che, in particolare, si era occupato dello conduzione di macchinari e di impianti per lo stampaggio di articoli in plastica destinati a vari usi (domestico, industriale, arredo ecc.); più precisamente, l'attività lavorativa si era sostanziata nella preparazione del materiale da sottoporre a lavorazione;
impostazione del ciclo di lavoro sulla pressa di stampaggio;
conduzione dei macchinari con contestuale controllo qualità visivo del pezzo a bordo macchina;
rifinitura del prodotto tramite l'utilizzo di appositi attrezzi di lavoro utilizzando la apposita attrezzatura (trance, ruote abrasive ecc.); manutenzione delle macchine stesse;
- che, l'espletamento di tali mansioni, in particolar modo il caricamento manuale della materia prima delle tramogge con movimentazione e svuotamento sacchi, lo scarico del prodotto finito e conseguente trasporto in magazzino, lo aveva costretto ad assumere posture incongrue, a cui si aggiungevano la ripetitività degli sforzi e movimenti, interessanti gli arti superiori, nella fase di rimozione manuale del pezzo dallo stampo e collocamento nel contenitore, nelle operazioni di sbavatura manuale del pezzo finito e nelle operazioni si assemblaggio manuale;
- di aver svolto le predette mansioni dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno, dalle ore
08:00 alle 17:00, con un'ora per la pausa pranzo;
- che, a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa, aveva sviluppato una
“Spondilodiscoartrosi lombare con ernia L3- L4”;
- che, pertanto, in data 23.01.2019, aveva presentato all' domanda di riconoscimento della CP_1 malattia professionale che veniva, tuttavia, rigettata;
- che ricorso in opposizione era rimasto senza riscontro.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “I. accertare e dichiarare che le patologie descritte e sofferte dal ricorrente CP_1 sono conseguenti e derivanti dall'attività lavorativa da egli svolta e precisata in premessa;
II. dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 per le patologie denunciate e conseguenti all'attività lavorativa descritta ed espletata, ed al conseguente riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100% ovvero del diritto alla indennità una tantum in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, come specificato in premessa, nonché alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ed a tutte le altre indennità previste per legge, dovute a decorrere dalla insorgenza della patologia o dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, anche a seguito di CTU medico-legale di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; III. per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della rendita vitalizia in caso di determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100% ovvero della indennità una tantum (indennizzo in capitale) in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, come specificato in premessa, nonché alla indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di tutte le altre indennità previste per legge, dovute a decorrere dalla insorgenza della patologia o dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla obbligazione al saldo;
IV. condannare il resistente l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Esaurita la fase istruttoria, acquisita la relazione medico-legale e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Il D.Lgs. n. 38/2000 che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione CP_1 delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
2.1. È consolidato l'orientamento (ex multis, Cass. sez. lav. n. 23653/2016; n. 13856/2017) secondo cui dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa CP_1 extra lavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Si è chiarito che tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
Nel caso, viceversa, di agente non tabellato (Cass. n. 19047/2006), la prova del nesso causale è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali (nel caso di specie le modalità di espletamento dell'attività lavorativa e, dunque, l'esposizione al rischio morbigeno), sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
Circa il grado di certezza del nesso causale, stante la centralità della valutazione scientifica e quindi del giudizio dell'ausiliare sotto il controllo del giudice, valgono in ogni caso le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in punto di rilevanza del giudizio probabilistico sulla eziopatogenesi professionale che può essere ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998
n. 3602).
Va ribadito, ancora, che il c.t.u. può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002 n.
5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042, Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
3. Ciò posto, l' ha contestato, innanzitutto, l'esposizione del ricorrente al rischio CP_1 morbigeno;
per cui si reso necessario l'espletata della prova testimoniale articolata dalla parte sul punto.
Ebbene, stati escussi due testi – ex colleghi di lavoro del ricorrente – che hanno pienamente confermato le deduzioni di parte in ordine ai tempi e alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
Il teste ha dichiarato: “ADR: sono indifferente, conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 colleghi di lavoro;
abbiamo lavorato insieme per la dal 1988 al 2013-2014. ADR: Parte_2 la si occupa della produzione di materiali plastici in vetro -resina per le Parte_2 compagnie telefoniche e di fornitura di energia elettrica;
la società produceva altresì manici per pentole. ADR: il ricorrente era addetto ad un macchinario, ad una sorta di pressa;
in particolare, al ricorrente giungevano scatoli con un grosso pezzo di vetro-resina, piegato a fisarmonica, che il ricorrente estraeva dalla scatola e tagliava;
lo stesso tagliava “fogli” di dimensioni pari a circa un metro per un metro e mezzo;
ADR: tali fogli (tagliati) delle dimensioni dette avevano uno spessore di circa 8 millimetri ed un peso di circa 5-6 kg. ADR: tale foglio veniva messo sul bancone, girato prima da un lato e poi dall'altro per rimuovere la busta che lo conteneva;
poi veniva ulteriormente tagliato, in dimensioni variabili, a seconda dello stampo in cui doveva essere inserito. ADR: dopodiché il pezzo così tagliato veniva posto nello stampo per la cottura, al termine della quale veniva estratto e riposto sul banco per la sbavatura (limatura manuale); dopo la sbavatura, nel tempo di attesa del raffreddamento, per appiattire il prodotto di vetroresina, qualche volta si mettevano sopra dei pesi (uno o due di circa 5 kg) affinché non si formassero delle curvature.
All'esito di questa operazione, il prodotto veniva messo su una pedana. ADR: si procedeva poi con ulteriori fogli, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al riempimento della pedana che – previamente imballata a mano dall'operatore con il cellofan – veniva caricata sul un transpallet e trasportato a mano al di fuori del reparto delle macchine affinché fosse poi prelevato dal muletto e trasportato in altro reparto. ADR: preciso che la movimentazione di ciascun foglio di vetro-resina era effettuato dal ricorrente a mano;
le attività che ho descritto venivano effettuate per tutto il turno. ADR: il ricorrente attualmente non lavora più per la dal 2014. ADR: Parte_2 lavoravamo su tre turni ciascuno di otto ore, dal lunedì al venerdì e talvolta anche il sabato e la domenica. ADR: io ero prevalentemente ai macchinari per la produzione di manici che erano collocati accanto a quelli di produzione dei materiali in vetro-resina; dalla mia postazione avevo modo di vedere chiaramente l'attività svolta dal ricorrente;
preciso inoltre che anche io ho svolto le mansioni del ricorrente, ci alternavamo un pò su tutte le macchine. ADR: il peso orientativo dei pezzi prodotti era prevalentemente dai sei ai 12 kg. ADR: l'apertura e chiusura delle due presse (da
600 e da 1000 mille tonnellate) – alte circa sette o otto metri – cui era addetto il ricorrente si aprivano e chiudevano con dei pulsanti che quando si chiudevano producevano vibrazioni sul pavimento. ADR: la società impiegava circa una trentina di dipendenti;
il ricorrente nell'arco del periodo da me indicato è stato prevalentemente addetto all'attività sopra descritta;
per almeno una ventina d'anni, veniva spostato solo saltuariamente.”.
Il teste ha riferito: “ADR: sono indifferente, conosco il ricorrente in quanto Testimone_2 abbiamo lavorato insieme per 32 anni per la società (all'epoca si chiamava Parte_2 [...]
); ADR: la società produceva pannelli e quadri di vetroresina per l'Enel; ADR: il sig. Pt_2
era addetto ad una pressa per la lavorazione della vetroresina;
ADR: il ricorrente Pt_1 lavorava a questa pressa che dava forma alla vetroresina;
le temperature erano alte e servivano a modellare la vetroresina;
ADR: la vetroresina era contenuta in cartoni di dimensioni, un metro per due metri circa, oppure arrivava arrotolata in una bobina;
il sig. tagliava un foglio di peso Pt_1
e dimensioni diverse a seconda del manufatto da preparare;
in particolare, il ricorrente tirava questi fogli di vetroresina, rivestiti da una pellicola di plastica (perché il materiale è appiccicoso), la tagliava con il taglierino del peso variabile a seconda di quello che si doveva fare, lo pesava su una bilancia, toglieva la pellicola e poi lo inseriva nella pressa e chiudeva il macchinario;
ADR: passato il tempo necessario per la forma, si apriva la pressa, si prendeva il pannello e lo si metteva nel conformatore e, onde evitare che si formassero curvature in ragione del calore, si poggiavano sui pannelli dei pesi da 7-10-15 kg a seconda delle necessità; ADR: nel mentre si raffreddava il pannello, il ricorrente procedeva ad effettuare le medesime attività sopra descritte per predisporre un nuovo stampo;
ADR: una volta che il pannello si è raffreddato, veniva spostato sul banco di lavoro per la limatura dei bordi;
dopodiché, a lavorazione ultimata, il pannello veniva riposto sulle pedane. ADR: ogni pannello pesava tra i 5 e i 10 kg;
ADR: in un turno di 8 ore, il ricorrente produceva tra i 70 e i 100 pannelli;
ADR: posso riferire delle circostanze di cui sopra in quanto la mia postazione di lavoro era difronte a quella del ricorrente;
svolgevo le sue stesse mansioni;
ADR: la movimentazione della vetroresina alla postazione e dei singoli manufatti avveniva manualmente, senza l'aiuto di macchine;
ADR: la vetroresina da lavorare veniva portata dal mulettista, trattandosi di materiale di diversi quintali;
ADR: lavoravamo di regola dal lunedì al venerdì, a volte anche ilo sabato o la domenica;
ADR: al momento dell'apertura e chiusura della pressa, si verificava una vibrazione del pavimento;
ADR: dal 2014 non lavoro più per la
”. Parte_2
Dunque, dalla prova testimoniale è emerso che, per circa trent'anni, per 40 ore settimanali, il ha espletato attività lavorativa che comportava una movimentazione manuale di materiali Pt_1
(materia prima e prodotto finito) del peso variabile tra i 5 e i 10 kg circa.
4. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria orale, si è reputato necessario ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dell'infermità denununciata e del nesso eziologico – pure contestato dall' – tra questa e l'attività lavorativa, come comprovata CP_1 dalle emergenze istruttorie.
Il c.t.u. nominato, dott. sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata Persona_1
e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato, ha formulato la seguente diagnosi: “Ernia del disco intervertebrale L3-L4”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u., per quanto di interesse, ha così argomentato: “(…) L'oggetto della causa è incentrato sul mancato riconoscimento dell'ernia del disco lombare quale malattia professionale da parte dell' . (…) CP_1
La nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R.
1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni prevede alla voce n° 77 quale malattia professionale l'ernia discale lombare (codice identificativo M51.2) relativamente alle seguenti tipologie di lavorazioni:
a) lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura;
b) lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
Dagli anni '90 il periziando accusa episodi ricorrenti di lombo-sciatalgia correlati ad una patologia degenerativa dei dischi intervertebrali del tratto lombare del rachide documentata in atti, da ultimo, dall'esame TC lombo-sacrale del 15/05/2022 che ha evidenziato la presenza di due protrusioni discali a livello degli spazi intersomatici L1-L2 ed L2-L3 nonché due piccole ernie del disco intervertebrale in corrispondenza degli spazi intersomatici L3-L4 ed L4-L5, in un quadro di degenerazione spondilosica dei metameri esaminati. A tal proposito, dalla disamina delle prove testimoniali escusse nelle udienze del 25.01.2024 e del 16.05.2024, è emerso che il periziato, durante il suo turno giornaliero di 8 ore, era addetto alla movimentazione manuale di circa 70/100 pannelli di vetroresina da inserire nella pressa automatica, del peso ciascuno tra i 5 e i 10 kg. (dichiarazione del testimone escusso all'udienza del
25/01/2024) o tra i 6 e i 12 kg. (dichiarazione del testimone escusso all'udienza del 16/05/2024).
Ciò premesso, è possibile affermare che il ricorrente sia stato esposto alla movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, trovandoci di fronte ad una tecnopatia tabellata.
Ritenuto chiarito il rapporto di causalità tra l'esposizione lavorativa e la malattia professionale, si procede alla valutazione della malattia professionale ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 23/02/2000 n°38, che all'art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato affetto da malattia professionale a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale.
La voce tabellare di riferimento nella valutazione delle sofferenze discali lombari secondo il criterio analogico indiretto è la n°213: Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti (fino a 12%). Tenuto conto del lieve deficit funzionale obiettivato in sede peritale e dell'assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti a carico degli arti inferiori, è possibile concludere che nel caso di specie si determini complessivamente un danno biologico pari al 4%.
La decorrenza della predetta valutazione è applicabile dalla denuncia di malattia professionale pervenuta all' in data 23/01/2019, stante la documentazione sanitaria versata in atti CP_1 attestante la presenza del suddetto corteo patologico sin dal 2015.
Non si concorda con la valutazione medico-legale del Dr. che nella sua Persona_2 relazione allegata al fascicolo del ricorrente (peraltro priva di data) conclude per una riduzione della capacità lavorativa pari all'11% sulla base di un suo esame obiettivo non evidenziante alcuna limitazione funzionale del rachide né disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori”.
5. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte - circa la quantificazione del danno biologico formulata dal perito (4%), ritenuta sottostimata a fronte di una valutazione medico legale di gran lunga superiore (11%) effettuata dal CTP (cfr. note di t.s.) – si osserva come le stesse ricalcano, essenzialmente, le osservazioni critiche formulate alla bozza peritale a cui il c.t.u. ha già adeguatamente replicato.
Invero, il c.t.u. ha già evidenziato come “La tesi del citato difensore si basa sulle risultanze di due remote certificazioni mediche risalenti ad oltre 8 anni fa nonché allo stralcio di una indagine elettroneuromiografica agli arti inferiori effettuata il 13/05/2015 presso un centro privato.
Tale assunto denota che il periziato da allora non ha avuto alcuna necessità di sottoporsi a percorsi clinico-terapeutici e che quanto descritto nelle prefate certificazioni si riferiva ad una fase acuta dell'infiammazione radicolare procurata dall'ernia discale L3-L4. Difatti, in sede di esame clinico peritale non è stato osservato alcun deficit funzionale del nervo sciatico popliteo esterno né il CTP di parte ricorrente nella sua relazione medica di parte versata in atti ha mai obiettivato e/o diagnosticato siffatto deficit neurologico.
Tenuto conto dell'assenza di deficit funzionale obiettivato in sede peritale e dell'assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti a carico degli arti inferiori, è possibile concludere che nel caso di specie si determini complessivamente un danno biologico pari al 4%”.
5.1. In altri termini, le censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione dei postumi permanenti connessi alla malattia professionale come risultanti dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria disponibile – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, la valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
In conformità a tali conclusioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese della c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese della c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. Così deciso in Nola, lì 04/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno