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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/08/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5533/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5533/2021 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. GIACONIA Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI n. 247, C.F._1
CATANIA; attore contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. NAMIO FRANCESCO, C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA' N. 107, PALERMO;
C.F._2 convenuto
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'AVV. FIORETTI ANDREA, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA n. 9, ROMA;
intervenuto
avente ad oggetto: contratto di anticipazione bancaria – domanda di accertamento – nullità – domanda di condanna – ripetizione di indebito – onere di produzione degli estratti conto.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 27.01.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha dedotto di aver ha intrattenuto con Parte_1 Controparte_1
(B.N.L.) un rapporto bancario di conto anticipi su crediti, codificato n. 280051, aperto in data
17.01.2005 ed estinto in data 24.10.2011.
La società attrice ha dedotto in ordine all'assenza di pattuizioni scritte (mai ottenute malgrado richieste all'istituto di credito) e alla conseguente illegittimità di tutti gli interessi extralegali e capitalizzati applicati, nonché degli oneri e delle spese adebitati, inclusa la c.m.s.; ha, in particolare, allegato una relazione tecnica di parte, dalla quale emerge l'addebito illegittimo di “1. € 22.139,28 come interessi passivi illegittimamente applicati;
2. € 4.231,85 a titolo di CMS ed ulteriori spese, entrambe non convenute”, per un indebito totale di euro 16.615,07.
La società attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare ex art. 1284 c.c. e, ratione temporis, ex art. 117 T.U.B. che il rapporto di conto anticipi su crediti n. 280051 non è disciplinato da alcuna valida convenzione economica;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla banca per tutta la durata di detti rapporti, ivi compresa l'illegittimità dell'applicazione delle valute;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita per iscritto e priva di causa, e di conseguenza dichiarare che nulla
è dovuto a tale titolo;
- accertare e dichiarare, per quanto sopra definito, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, analogamente a quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
- accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla misura legale
- ed inoltro accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di ogni voce di spesa e costo connessa al suindicato rapporto di conto anticipi per mancanza di pattuizione scritta
- per l'effetto, condannare la alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in Controparte_1 favore dell'odierna attrice di un importo pari e non inferiore di € 16.615,07, derivante da illegittimi addebiti effettuati dalla banca sul rapporto azionato per tutta la sua durata, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dalla attività istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. si è costituita in giudizio e ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda CP_3 per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. Ibis d.lgs.
28/2010 e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione. In subordine, l'istituto ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione, in quanto ogni diritto di contenuto restitutorio azionato in relazione a interessi e commissioni addebitate sui conti correnti in data anteriore al decennio dalla notifica della citazione deve ritenersi estinto per prescrizione e, nel caso in esame, in assenza di prova sull'apertura di credito concessa, tutti i pagamenti devono considerarsi di natura solutoria, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data dell'effettuazione della singola rimessa e non dalla data di chiusura del conto (nei termini affermati da Cass. civ., Sez. un., n.
24418/2010 e, in tema di onere della prova, da Cass. civ., Sez. un., n. 15895/2019). Nell'ipotesi subordinata in cui si considerassero le rimesse ripristinatorie, è stato comunque dedotto che il termine sarebbe comunque decorso, in quanto l'ultima annotazione in conto riporta la data del
2.10.2008 e concerne le competenze relative al terzo trimestre 2008 (dunque il conto deve considerarsi estinto in tale data), mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 13.04.2021.
in ogni caso, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su CP_3 quale attore in ripetizione, a causa della mancata produzione del contratto e Controparte_4 della mancata prova dei pagamenti eseguiti, mediante produzione di estratti conto integrali.
L'istituto ha altresì svolto le seguenti eccezioni e difese: sulla lamentata “ricapitalizzazione del tasso d'interesse”, nullità dell'atto di citazione in parte qua ex art. 164 co. IV c.p.c. per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 co. III n. 3 c.p.c. (indeterminatezza della cosa oggetto delle domande formulate) e pieno rispetto dell'art. 1283 c.c.; mancato addebito di c.m.s. e corretta applicazione delle valute;
presenza di errori tecnico-metodologici nella perizia di parte prodotta. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: CP_3
“reiectis adversis,
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare, per il motivo n°1, l'improcedibilità delle domande promosse dalla
[...]
Parte_1
NEL MERITO
- ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al motivo n°2, in via principale, inammissibile
l'azione ex art. 2033 c.c. esercitata dalla ovvero, in subordine, dichiarare Parte_1
l'intervenuta prescrizione della stessa;
- ritenere e dichiarare, per le ragioni espresse nei motivi nn°3, 4, 5 e 6, inammissibili e/o infondate le domande della , per l'effetto, rigettarle”. Parte_1
A seguito del provvedimento emesso all'udienza del 13.07.2021, è stato svolto con esito negativo procedimento di mediazione, come da verbale depositato in data 05.01.2022 da parte attrice.
Il procedimento è stato istruito mediante c.t.u. contabile disposta con ordinanza emessa in data
03.06.2023 sul seguente mandato: “Accerti il c.t.u. l'eventuale sussistenza di un credito della società attrice derivante dal rapporto bancario di conto anticipi n. 280051, ricostruendo il saldo nel periodo intercorso fra il 17.01.2005
(avvio del rapporto) ed il 24.10.2011 (estinzione del rapporto) sulla base dei seguenti criteri:
1) trattandosi di un'ipotesi di totale mancanza di contratto, applicazione del tasso legale di interesse, senza capitalizzazione;
2) esame della documentazione prodotta: effettui il c.t.u. ogni conteggio osservando i seguenti criteri:
a) se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
b) se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali, dato che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
c) nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, dato che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
3) conteggio finale:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il c.t.u. il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
4) prescrizione:
1) preliminarmente ridetermini il c.t.u. il saldo 'reale' del conto applicando i criteri già indicati;
b) svolta detta operazione – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – qualifici il c.t.u. tutte le rimesse quali solutorie, non essendo stato previsto per iscritto alcuna apertura di credito;
c) individuate le suddette rimesse solutorie proceda il c.t.u. alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato, imputando la differenza così ottenuta
(che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
In data 07.01.2025 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria Controparte_2
(all'esito di cessione in blocco) del credito controverso, e ha fatto proprie le conclusioni dell'istituto dante causa.
Tanto premesso, la domanda di accertamento della nullità del contratto in esame deve essere accolta, in quanto, in maniera sostanzialmente incontestata, le parti hanno intrattenuto un contratto di anticipazione di conto corrente del quale sono stati prodotto gli estratti conto, ma rispetto al quale non è stata comprovata alcuna pattuizione per iscritto, pur trattandosi di rapporto acceso nel 2005
(dunque ampiamente dopo l'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria e del t.u.b.).
Di conseguenza, il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 117 t.u.b., con conseguente illegittimità di tutti gli addebiti di interessi, spese e oneri che superino il tasso legale di interesse, unico applicabile ex lege (artt. 1282 e 1284 c.c.). Si precisa che non può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 co. VII t.u.b., in quanto trattasi non di ipotesi di “inosservanza del comma 4” o di “nullità indicate nel comma 6”, bensì di caso di mancanza totale del contratto, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della previsione.
Passando all'esame della domanda di ripetizione di indebito, l'eccezione di prescrizione formulata da va vagliata sulla base dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di CP_3
Cassazione, sentenza n. 24418/2000, secondo cui l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. Sull'onere della prova sono successivamente intervenute le Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 2660/19 della
Suprema Corte: “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (si veda anche Cass. civ., n. 15895/19).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sarebbe stato onere della società correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e, non essendo stata depositata tale documentazione, deve dunque essere accolta l'eccezione di prescrizione e conseguentemente devono essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. Sul punto, il c.t.u. correttamente non ha considerato il c.d. fido di fatto, ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie, in quanto la domanda di accertamento della nullità per mancanza di forma ex art. 117 t.u.b. è stata espressamente formulata dalla parte correntista (Cass. civ., n. 17982/2023).
Passando al ricalcolo dell'indebito, deve farsi applicazione del principio per cui è onere del correntista che agisca ex art. 2033 c.c. produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la possibilità, in caso di produzione parziale, di svolgere i conteggi dal più risalente estratto conto a partire dal quale i successivi siano continui. Tale soluzione si giustifica in quanto, in tale caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, ex multis, a Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o, come nel caso di specie, per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis, Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura (o, nel caso di specie, sino al momento della domanda, trattandosi di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Nel caso di specie, il c.t.u., dopo aver inizialmente rilevato che, per il periodo compreso tra il
17.01.2025 (apertura del conto) e il 24.10.2011 (chiusura del conto), gli estratti non risultano completi (relazione depositata in data 25.11.2023), ha di seguito chiarito (a seguito di osservazione formulata sul punto) che l'estratto conto apparentemente mancante, relativo al terzo trimestre 2010, era in realtà stato prodotto, con la conseguenza che si riscontra continuità.
Tanto chiarito, deve recepirsi il ricalcolo operato dal c.t.u., che risulta svolto sulla base del mandato conferito e della documentazione in atti e con chiara enunciazione dell'iter seguito.
In particolare, il consulente ha proceduto secondo il seguente metodo:
“- registrazione delle operazioni in ordine cronologico considerando la data valuta quella delle operazioni contabili registrate;
- calcolo dei 'giorni' di valuta, intercorrenti dalla valuta di ogni saldo a quella del saldo successivo;
- calcolo dei 'numeri', quale risultato della moltiplicazione dei saldi per i giorni, con separata indicazione dei numeri per i saldi attivi e i saldi passivi, secondo la seguente formula: Numeri = (saldi x gg. di valuta)/1.000
- calcolo degli interessi, moltiplicando i numeri per i tassi di interesse, creditore e debitore tempo per tempo vigenti, secondo la seguente formula: Interessi = (progressivo numeri x tasso
%)/36.500”.
All'esito di tale conteggio, il consulente ha concluso nel senso del carattere corretto dei conteggi eseguiti da in quanto l'importo totale degli interessi passivi addebitati sul conto anticipi n. CP_3
280051, per l'intero periodo oggetto di analisi, ammonta ad euro 20.634, l'importo totale delle commissioni di massimo scoperto addebitate ammonta ad euro 3.518 e l'importo delle spese addebitate ammonta ad euro 2.220.
Il c.t.u. ha poi provveduto a rideterminare le competenze applicando il tasso legale d'interesse, senza capitalizzazione. L'importo totale degli interessi passivi da addebitare sul conto anticipi n.
280051, per l'intero periodo oggetto di analisi, ammonta ad euro 9.185 e il saldo ricalcolato alla data del 31.12.2008, al netto degli interessi passivi rideterminati al tasso legale, è pari ad euro
13.019. Il saldo così determinato è stato rivalutato alla data del 13.04.2021 (data di notifica dell'atto di citazione) applicando il tasso legale tempo per tempo vigente, giungendo alla determinazione di un saldo a credito per il correntista di euro 16.006,00.
Come da mandato conferito, il c.t.u. ha infine individuato le rimesse solutorie e conseguentemente quantificato l'indebito prescritto (pari ad euro 17.186) operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca ed i corrispondenti interessi e competenze riliquidati. La soluzione, si ribadisce, si fonda sulla mancata prova dell'apertura di credito 'di fatto', non potendosi condividere sul punto le deduzioni svolte da parte attrice alle udienze tenute nelle date 24.01.2024 e 27.01.2025, per le ragioni suddette.
Non riscontrandosi un importo indebitamente versato, la domanda di ripetizione formulata ai sensi dell'art. 2033 c.c. da non può dunque essere accolta. Parte_1
In conclusione, la domanda di accertamento della nullità del contratto e dell'illegittimità delle condizioni applicate, nei termini suddetti, merita accoglimento, mentre deve essere rigettata la domanda di condanna dell'istituto convenuto alla ripetizione di indebito.
La pronuncia viene emessa nei confronti di in quanto l'originaria parte opposta Controparte_2 deve dichiararsi estromessa dal giudizio;
infatti, costituito il successore a titolo particolare ai CP_3 sensi dell'art. 111, co. I c.p.c., la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, con la conseguenza che il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
La soccombenza parziale reciproca, essendo parte attrice risultata vittoriosa su alcuni capi e soccombente su quello relativo alla ripetizione di indebito, fonda una pronuncia di compensazione dei compensi di difesa e delle spese vive tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.05.2024, vengono invece poste a carico di parte attrice, in quanto soccombente rispetto alla domanda rispetto alla quale la consulenza contabile ha assunto carattere strumentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5533/2021, così decide:
- dichiara estromessa dal giudizio;
Controparte_5
- accogliendo parzialmente le domande di parte attrice, dichiara la nullità del contratto di anticipazione bancaria su conto corrente, identificato dal n. 280051, tra e Parte_1 [...]
e dichiara illegittimi gli oneri applicati sul suddetto conto, ad eccezioni Controparte_5 degli interessi al tasso legale;
- rigetta la domanda di condanna alla ripetizione di indebito formulata da Parte_1
- compensa i compensi di difesa e le spese vive tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.05.2024, definitivamente a carico di
Parte_1
Catania, 14/08/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5533/2021 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. GIACONIA Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI n. 247, C.F._1
CATANIA; attore contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. NAMIO FRANCESCO, C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA' N. 107, PALERMO;
C.F._2 convenuto
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'AVV. FIORETTI ANDREA, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliata in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA n. 9, ROMA;
intervenuto
avente ad oggetto: contratto di anticipazione bancaria – domanda di accertamento – nullità – domanda di condanna – ripetizione di indebito – onere di produzione degli estratti conto.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza del 27.01.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha dedotto di aver ha intrattenuto con Parte_1 Controparte_1
(B.N.L.) un rapporto bancario di conto anticipi su crediti, codificato n. 280051, aperto in data
17.01.2005 ed estinto in data 24.10.2011.
La società attrice ha dedotto in ordine all'assenza di pattuizioni scritte (mai ottenute malgrado richieste all'istituto di credito) e alla conseguente illegittimità di tutti gli interessi extralegali e capitalizzati applicati, nonché degli oneri e delle spese adebitati, inclusa la c.m.s.; ha, in particolare, allegato una relazione tecnica di parte, dalla quale emerge l'addebito illegittimo di “1. € 22.139,28 come interessi passivi illegittimamente applicati;
2. € 4.231,85 a titolo di CMS ed ulteriori spese, entrambe non convenute”, per un indebito totale di euro 16.615,07.
La società attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare ex art. 1284 c.c. e, ratione temporis, ex art. 117 T.U.B. che il rapporto di conto anticipi su crediti n. 280051 non è disciplinato da alcuna valida convenzione economica;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla banca per tutta la durata di detti rapporti, ivi compresa l'illegittimità dell'applicazione delle valute;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita per iscritto e priva di causa, e di conseguenza dichiarare che nulla
è dovuto a tale titolo;
- accertare e dichiarare, per quanto sopra definito, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, analogamente a quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
- accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla misura legale
- ed inoltro accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di ogni voce di spesa e costo connessa al suindicato rapporto di conto anticipi per mancanza di pattuizione scritta
- per l'effetto, condannare la alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in Controparte_1 favore dell'odierna attrice di un importo pari e non inferiore di € 16.615,07, derivante da illegittimi addebiti effettuati dalla banca sul rapporto azionato per tutta la sua durata, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dalla attività istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. si è costituita in giudizio e ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda CP_3 per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. Ibis d.lgs.
28/2010 e l'inammissibilità dell'azione di ripetizione. In subordine, l'istituto ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione, in quanto ogni diritto di contenuto restitutorio azionato in relazione a interessi e commissioni addebitate sui conti correnti in data anteriore al decennio dalla notifica della citazione deve ritenersi estinto per prescrizione e, nel caso in esame, in assenza di prova sull'apertura di credito concessa, tutti i pagamenti devono considerarsi di natura solutoria, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data dell'effettuazione della singola rimessa e non dalla data di chiusura del conto (nei termini affermati da Cass. civ., Sez. un., n.
24418/2010 e, in tema di onere della prova, da Cass. civ., Sez. un., n. 15895/2019). Nell'ipotesi subordinata in cui si considerassero le rimesse ripristinatorie, è stato comunque dedotto che il termine sarebbe comunque decorso, in quanto l'ultima annotazione in conto riporta la data del
2.10.2008 e concerne le competenze relative al terzo trimestre 2008 (dunque il conto deve considerarsi estinto in tale data), mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 13.04.2021.
in ogni caso, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su CP_3 quale attore in ripetizione, a causa della mancata produzione del contratto e Controparte_4 della mancata prova dei pagamenti eseguiti, mediante produzione di estratti conto integrali.
L'istituto ha altresì svolto le seguenti eccezioni e difese: sulla lamentata “ricapitalizzazione del tasso d'interesse”, nullità dell'atto di citazione in parte qua ex art. 164 co. IV c.p.c. per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 co. III n. 3 c.p.c. (indeterminatezza della cosa oggetto delle domande formulate) e pieno rispetto dell'art. 1283 c.c.; mancato addebito di c.m.s. e corretta applicazione delle valute;
presenza di errori tecnico-metodologici nella perizia di parte prodotta. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: CP_3
“reiectis adversis,
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare, per il motivo n°1, l'improcedibilità delle domande promosse dalla
[...]
Parte_1
NEL MERITO
- ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al motivo n°2, in via principale, inammissibile
l'azione ex art. 2033 c.c. esercitata dalla ovvero, in subordine, dichiarare Parte_1
l'intervenuta prescrizione della stessa;
- ritenere e dichiarare, per le ragioni espresse nei motivi nn°3, 4, 5 e 6, inammissibili e/o infondate le domande della , per l'effetto, rigettarle”. Parte_1
A seguito del provvedimento emesso all'udienza del 13.07.2021, è stato svolto con esito negativo procedimento di mediazione, come da verbale depositato in data 05.01.2022 da parte attrice.
Il procedimento è stato istruito mediante c.t.u. contabile disposta con ordinanza emessa in data
03.06.2023 sul seguente mandato: “Accerti il c.t.u. l'eventuale sussistenza di un credito della società attrice derivante dal rapporto bancario di conto anticipi n. 280051, ricostruendo il saldo nel periodo intercorso fra il 17.01.2005
(avvio del rapporto) ed il 24.10.2011 (estinzione del rapporto) sulla base dei seguenti criteri:
1) trattandosi di un'ipotesi di totale mancanza di contratto, applicazione del tasso legale di interesse, senza capitalizzazione;
2) esame della documentazione prodotta: effettui il c.t.u. ogni conteggio osservando i seguenti criteri:
a) se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
b) se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali, dato che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
c) nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, dato che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
3) conteggio finale:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il c.t.u. il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
4) prescrizione:
1) preliminarmente ridetermini il c.t.u. il saldo 'reale' del conto applicando i criteri già indicati;
b) svolta detta operazione – ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – qualifici il c.t.u. tutte le rimesse quali solutorie, non essendo stato previsto per iscritto alcuna apertura di credito;
c) individuate le suddette rimesse solutorie proceda il c.t.u. alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato, imputando la differenza così ottenuta
(che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto”.
In data 07.01.2025 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria Controparte_2
(all'esito di cessione in blocco) del credito controverso, e ha fatto proprie le conclusioni dell'istituto dante causa.
Tanto premesso, la domanda di accertamento della nullità del contratto in esame deve essere accolta, in quanto, in maniera sostanzialmente incontestata, le parti hanno intrattenuto un contratto di anticipazione di conto corrente del quale sono stati prodotto gli estratti conto, ma rispetto al quale non è stata comprovata alcuna pattuizione per iscritto, pur trattandosi di rapporto acceso nel 2005
(dunque ampiamente dopo l'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria e del t.u.b.).
Di conseguenza, il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 117 t.u.b., con conseguente illegittimità di tutti gli addebiti di interessi, spese e oneri che superino il tasso legale di interesse, unico applicabile ex lege (artt. 1282 e 1284 c.c.). Si precisa che non può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 co. VII t.u.b., in quanto trattasi non di ipotesi di “inosservanza del comma 4” o di “nullità indicate nel comma 6”, bensì di caso di mancanza totale del contratto, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della previsione.
Passando all'esame della domanda di ripetizione di indebito, l'eccezione di prescrizione formulata da va vagliata sulla base dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di CP_3
Cassazione, sentenza n. 24418/2000, secondo cui l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. Sull'onere della prova sono successivamente intervenute le Sezioni unite, che, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 2660/19 della
Suprema Corte: “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (si veda anche Cass. civ., n. 15895/19).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sarebbe stato onere della società correntista produrre la documentazione contabile atta a dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e, non essendo stata depositata tale documentazione, deve dunque essere accolta l'eccezione di prescrizione e conseguentemente devono essere esclusi, ai fini della domanda di ripetizione d'indebito, tutti i versamenti effettuati anteriormente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. Sul punto, il c.t.u. correttamente non ha considerato il c.d. fido di fatto, ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie, in quanto la domanda di accertamento della nullità per mancanza di forma ex art. 117 t.u.b. è stata espressamente formulata dalla parte correntista (Cass. civ., n. 17982/2023).
Passando al ricalcolo dell'indebito, deve farsi applicazione del principio per cui è onere del correntista che agisca ex art. 2033 c.c. produrre tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la possibilità, in caso di produzione parziale, di svolgere i conteggi dal più risalente estratto conto a partire dal quale i successivi siano continui. Tale soluzione si giustifica in quanto, in tale caso, la mancanza degli estratti conto può, al più, andare a svantaggio del correntista, che si troverà esposto ad un saldo meno favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto esporre in caso di produzione di estratti conto continui. Per un'affermazione del principio si rinvia, ex multis, a Corte d'Appello di Catania, Sez. I, 03.08.2020, n. 1435, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito o, come nel caso di specie, per l'accertamento è tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (per un'affermazione del medesimo principio nella giurisprudenza più recente, ex multis, Corte appello Palermo, Sez. III, 05.08.2023, n. 1459). L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi comunque assolto, secondo la motivazione della Corte, anche in relazione ad una parte del rapporto, a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura (o, nel caso di specie, sino al momento della domanda, trattandosi di azione di mero accertamento), sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto (pur se in relazione al periodo considerato) e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati (che rappresentano, al più, ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto).
Nel caso di specie, il c.t.u., dopo aver inizialmente rilevato che, per il periodo compreso tra il
17.01.2025 (apertura del conto) e il 24.10.2011 (chiusura del conto), gli estratti non risultano completi (relazione depositata in data 25.11.2023), ha di seguito chiarito (a seguito di osservazione formulata sul punto) che l'estratto conto apparentemente mancante, relativo al terzo trimestre 2010, era in realtà stato prodotto, con la conseguenza che si riscontra continuità.
Tanto chiarito, deve recepirsi il ricalcolo operato dal c.t.u., che risulta svolto sulla base del mandato conferito e della documentazione in atti e con chiara enunciazione dell'iter seguito.
In particolare, il consulente ha proceduto secondo il seguente metodo:
“- registrazione delle operazioni in ordine cronologico considerando la data valuta quella delle operazioni contabili registrate;
- calcolo dei 'giorni' di valuta, intercorrenti dalla valuta di ogni saldo a quella del saldo successivo;
- calcolo dei 'numeri', quale risultato della moltiplicazione dei saldi per i giorni, con separata indicazione dei numeri per i saldi attivi e i saldi passivi, secondo la seguente formula: Numeri = (saldi x gg. di valuta)/1.000
- calcolo degli interessi, moltiplicando i numeri per i tassi di interesse, creditore e debitore tempo per tempo vigenti, secondo la seguente formula: Interessi = (progressivo numeri x tasso
%)/36.500”.
All'esito di tale conteggio, il consulente ha concluso nel senso del carattere corretto dei conteggi eseguiti da in quanto l'importo totale degli interessi passivi addebitati sul conto anticipi n. CP_3
280051, per l'intero periodo oggetto di analisi, ammonta ad euro 20.634, l'importo totale delle commissioni di massimo scoperto addebitate ammonta ad euro 3.518 e l'importo delle spese addebitate ammonta ad euro 2.220.
Il c.t.u. ha poi provveduto a rideterminare le competenze applicando il tasso legale d'interesse, senza capitalizzazione. L'importo totale degli interessi passivi da addebitare sul conto anticipi n.
280051, per l'intero periodo oggetto di analisi, ammonta ad euro 9.185 e il saldo ricalcolato alla data del 31.12.2008, al netto degli interessi passivi rideterminati al tasso legale, è pari ad euro
13.019. Il saldo così determinato è stato rivalutato alla data del 13.04.2021 (data di notifica dell'atto di citazione) applicando il tasso legale tempo per tempo vigente, giungendo alla determinazione di un saldo a credito per il correntista di euro 16.006,00.
Come da mandato conferito, il c.t.u. ha infine individuato le rimesse solutorie e conseguentemente quantificato l'indebito prescritto (pari ad euro 17.186) operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca ed i corrispondenti interessi e competenze riliquidati. La soluzione, si ribadisce, si fonda sulla mancata prova dell'apertura di credito 'di fatto', non potendosi condividere sul punto le deduzioni svolte da parte attrice alle udienze tenute nelle date 24.01.2024 e 27.01.2025, per le ragioni suddette.
Non riscontrandosi un importo indebitamente versato, la domanda di ripetizione formulata ai sensi dell'art. 2033 c.c. da non può dunque essere accolta. Parte_1
In conclusione, la domanda di accertamento della nullità del contratto e dell'illegittimità delle condizioni applicate, nei termini suddetti, merita accoglimento, mentre deve essere rigettata la domanda di condanna dell'istituto convenuto alla ripetizione di indebito.
La pronuncia viene emessa nei confronti di in quanto l'originaria parte opposta Controparte_2 deve dichiararsi estromessa dal giudizio;
infatti, costituito il successore a titolo particolare ai CP_3 sensi dell'art. 111, co. I c.p.c., la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, con la conseguenza che il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
La soccombenza parziale reciproca, essendo parte attrice risultata vittoriosa su alcuni capi e soccombente su quello relativo alla ripetizione di indebito, fonda una pronuncia di compensazione dei compensi di difesa e delle spese vive tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.05.2024, vengono invece poste a carico di parte attrice, in quanto soccombente rispetto alla domanda rispetto alla quale la consulenza contabile ha assunto carattere strumentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5533/2021, così decide:
- dichiara estromessa dal giudizio;
Controparte_5
- accogliendo parzialmente le domande di parte attrice, dichiara la nullità del contratto di anticipazione bancaria su conto corrente, identificato dal n. 280051, tra e Parte_1 [...]
e dichiara illegittimi gli oneri applicati sul suddetto conto, ad eccezioni Controparte_5 degli interessi al tasso legale;
- rigetta la domanda di condanna alla ripetizione di indebito formulata da Parte_1
- compensa i compensi di difesa e le spese vive tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 15.05.2024, definitivamente a carico di
Parte_1
Catania, 14/08/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone