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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 6381 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
solo danni a cose
vertente
TRA
(C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di procuratore speciale di Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Pozzuoli C.F._2
(NA), alla Via Celle n. 2, presso lo studio dell'Avv. Buonanno Roberto
(C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario Dott.ssa elettivamente CP_2
domiciliato in Afragola (NA), alla Piazza Municipio n. 1, presso
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 29 l'Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Balsamo
Rosa (C.F. ) e Affinito Francesco (C.F. C.F._4
in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore speciale , elettivamente Controparte_4
domiciliata in Napoli (NA), alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Flajani Alfredo (C.F. ), che la C.F._6
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
p. iva , in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Afragola (NA), alla Via Papa Giovanni XXIII n. 39, presso lo studio dell'Avv. Di Mauro Carmine (C.F. , che la C.F._7
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F. , in persona dei legali Controparte_6 P.IVA_4
rappresentanti e , elettivamente Controparte_7 Controparte_8
domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n.
215, presso lo studio dell'Avv. Vinciguerra Antonio (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._8
procura per Notar del 18/12/2014, rep. n. 186905, racc. Persona_1
n. 303678;
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 29 PARTE CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di Afragola il
26/05/2021, e esponevano: - di Parte_1 Parte_2
essere proprietari del fabbricato sito in Afragola, alla Via Silvio Pellico
n. 44; - che dopo l'estate del 2018 l'immobile veniva interessato da gravi cedimenti strutturali e lesioni ai pavimenti e alle pareti, la cui causa veniva individuata nelle perdite d'acqua che avevano interessato la rete idrica comunale a seguito della rottura di alcune condutture;
- che il
Comune intimava agli attori di sgomberare l'edificio e di procedere, dopo le riparazioni, alla messa in sicurezza del fabbricato;
- di aver sgomberato l'edificio per oltre tre mesi ed eseguito i necessari interventi di messa in sicurezza, ottenendo il rilascio del certificato di eliminato pericolo;
- che veniva instaurato il procedimento ex art 696 bis c.p.c.
iscritto al n. 8951/2019 R.G. nei confronti del e con Controparte_1
l'intervento di società cui l'Ente aveva Controparte_5
commissionato i servizi di gestione e manutenzione dell'acquedotto e delle reti fognarie comunali;
- che il contraddittorio veniva poi esteso anche alla Assicuratrice della - che il CTU nominato nel CP_5
procedimento confermava le cause dei danni come descritte nel ricorso introduttivo, dando atto della loro eliminazione e dell'esecuzione degli
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 29 interventi di riparazione delle condotte idriche, eseguite dal - CP_1
che venivano tuttavia quantificati i danni relativi ai soli ulteriori interventi di riparazione ancora da eseguire, omettendo di stimare quelli subiti dagli esponenti;
- che, in particolare, vanno quindi rimborsati i costi sostenuti dagli attori per gli interventi di riparazione e consolidamento del fabbricato, come stimate dal CTP Geom. Tes_1
nonché i danni equivalenti ai costi degli ulteriori interventi da eseguire per le lesioni riscontrate anche dal CTU in sede di ATP;
infine, vanno risarciti i danni per l'inabitabilità e il mancato utilizzo del fabbricato, protrattisi dallo sgombero alla riacquisita agibilità, tenuto conto del valore di un presumibile corrispettivo di una locazione o del godimento del fabbricato.
Concludeva, dunque, chiedendo all'adito Giudice di: dichiarare la responsabilità del convenuto nella produzione degli eventi dannosi de
quo, condannandolo al risarcimento di tutti i danni specificati in premessa, nonché per gli interventi di ripristino e per l'inutilizzabilità degli immobili, anche in base a quanto emergerà nel corso dell'istruttoria, con le dovute maggiorazioni per interessi e svalutazione;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario.
Con comparsa del 25/10/2021, si costituiva tempestivamente nel giudizio il deducendo l'infondatezza, nel merito, Controparte_1
della domanda attorea, non potendosi attribuire all' la CP_9
responsabilità dei danni lamentati, in quanto non causalmente ricollegabili al fatto così come descritto dagli attori;
in via subordinata,
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 29 deduceva che il servizio di gestione e manutenzione dell'acquedotto e della fognatura comunale era stato affidato alla e che la Controparte_5
ditta appaltatrice era tenuta per contratto alla sorveglianza ed al controllo dell'intera rete, nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
in via ulteriormente gradata, il è assicurato con CP_1
la compagnia che ne copre la responsabilità civile. CP_3
Tanto dedotto, il concludeva chiedendo di: autorizzare la CP_1
chiamata in causa della con esclusione di ogni Controparte_5
responsabilità del autorizzare la chiamata in causa della CP_1
Compagnia al fine di essere dalla stessa garantita e tenuta CP_3
indenne da eventuale condanna;
nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare l'esclusiva responsabilità della ovvero, in maniera ulteriormente gradata, CP_5
condannare la compagnia a tenere indenne il da CP_3 CP_1
qualsivoglia esborso.
Con decreto del 06/10/2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della e della Controparte_5 Controparte_3
[...]
Con comparsa del 09/02/2022 si costituiva tempestivamente in giudizio la sostenendo inopponibilità nei suoi Controparte_3
confronti della CTU espletata in sede di ATP;
eccependo la prescrizione del diritto alla garanzia vantato dal per decorso del CP_1 CP_1
termine biennale ex art. 2952 c.c.; il massimale previsto nel contratto di assicurazione;
la responsabilità esclusiva per l'accaduto in capo a
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 29 ai sensi dell'art. 2051 c.c. e delle clausole di cui Controparte_5
al contratto di appalto;
contestava infine la CTU in quanto non esaustiva sulla origine dei danni.
Ciò posto, chiedeva di: rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata e non provata, con conseguente condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 10/02/2022 si costituiva tempestivamente in giudizio la - eccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_5
per difetto dei termini a comparire;
- chiedendo di essere estromessa dal giudizio in virtù di un atto transattivo stipulato con il in data CP_1
17/12/2015 e per effetto del quale il stesso si obbligava ad CP_1
astenersi a chiamare in giudizio la ogni Controparte_5
qualvolta viene convenuta da terzi per danni, anche solo accidentalmente, connessi alle reti idrico-fognarie, a prescindere dalla sussistenza di un nesso eziologico diretto rispetto alla esecuzione o alla omessa o tardiva esecuzione degli interventi da parte dell' impresa e si impegna a non opporsi alla richiesta di estromissione dai giudizi formulati dall' impresa appaltatrice;
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la propria estraneità ai fatti di causa,
per aver operato nel rispetto del contratto da essa stipulato con il ed atteso che in forza della determina n. 471/2017 Controparte_1
è da ritenersi manlevata dal per tutti i giudizi di Controparte_1
natura risarcitoria futuri e/o in corso di proposizione e/o proposti nei propri confronti, anche di essere estromessa da tutti i giudizi senza opposizione del eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 29 legittimazione passiva e comunque la propria estraneità ai fatti di causa,
per aver operato nel rispetto del contratto da essa stipulato con il ed atteso che in forza della determina n. 471/2017 Controparte_1
è da ritenersi manlevata dal per tutti i giudizi di Controparte_1
natura risarcitoria futuri e/o in corso di proposizione e/o proposti nei propri confronti, anche di essere estromessa da tutti i giudizi senza opposizione del - che, in definitiva, non può Controparte_1
configurarsi alcuna forma di responsabilità in capo all' appaltatore per danni derivanti dalla vetustà delle reti, siccome essa è
convenzionalmente limitata solo ai pregiudizi immediatamente e direttamente connesso, sotto il profilo causale, alle attività di manutenzione degli impianti;
- chiedeva, inoltre, anche in via riconvenzionale, la condanna del ex art. 96 c.p.c.; - chiedeva, CP_1
ancora, di essere autorizzata ex art. 106 c.p.c. a chiamare in causa
. Controparte_6
Chiedeva, dunque, di: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo per difetto dei termini a comparire;
autorizzare la chiamata di estromettere la Controparte_6
dal giudizio;
in caso di accoglimento della domanda attorea, CP_5
dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1
condannandolo anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in via gradata, in caso di riconoscimento di una responsabilità, anche concorsuale, della riconoscere il vincolo assicurativo tra CP_5
quest'ultima e , condannando quest'ultima a manlevare Controparte_6
l'assicurata da tutte le conseguenze sfavorevoli della lite.
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 29 Con decreto del 14/02/2022 veniva consentita la chiamata in causa di
Controparte_6
Con comparsa del 15/06/2022 si costituiva tempestivamente nel giudizio eccependo che: la deve provare Controparte_6 CP_5
l'operatività della garanzia, posto che il contratto di assicurazione copriva l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e fognari, mentre i danni lamentati sono conseguenza di un malfunzionamento delle condutture idriche;
ci si associa alle difese della relative alla sua richiesta di estromissione dal giudizio;
la CP_5
domanda attorea è comunque infondata, non essendo stato dimostrato il rapporto causale tra l'asserito cattivo funzionamento della rete idrica comunale e i danni lamentati, né la CTU svolta in sede di ATP ha fornito indicazioni in tal senso;
Tanto premesso, chiedeva di: rigettare la domanda di manleva ove non venga fornita prova della sussistenza della copertura assicurativa alla data dell'evento; gradatamente, accertare l'inoperatività della garanzia;
rigettare la domanda del in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto; rigettare la domanda degli attori, perché infondata e non provata;
in subordine, escludere ogni responsabilità della rigettando CP_5
ogni domanda da quest'ultima formulata nei confronti della CP_6
disporre vittoria di spese ed onorari.
Espletate le prove testimoniali articolate dalle parti e disposta una
Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 29 La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione della nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c., alla luce del successivo rinvio concesso al chiamato in causa per poter evocare, a sua volta, in giudizio la propria compagnia si assicurazioni, eccezione peraltro mai più riproposta.
2.1. In punto di diritto, si osserva che la fattispecie descritta nell'atto introduttivo rientra nell'ambito di operatività della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Com'è noto, tale ipotesi di responsabilità fa eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., norme che richiedono al danneggiato l'allegazione dell'elemento soggettivo colposo del danneggiante, oltre alla prova del nesso tra la condotta di quest'ultimo e l'evento dannoso.
In relazione alla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051
c.c., il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso (nella duplice accezione di danno evento e conseguenza, dovendo escludersi la configurabilità nel nostro ordinamento di danni in re ipsa) e l'esistenza del nesso di causalità tra tale evento e la cosa in custodia, configurandosi, una volta che ciò sia asseverato, una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal vincolo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato è derivato da caso fortuito, ossia da un fattore terzo, idoneo - per il suo carattere di imprevedibilità e di
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 29 eccezionalità - a interrompere il nesso causale (ex multis Cass. Civ., n.
56/2016).
In proposito la Suprema Corte ha infatti evidenziato che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi
della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra
cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un
accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr. Cass. n. 27724/18; Cass.
n. 30775/17).
Il fortuito dovrà essere pertanto connotato da impulso causale autonomo,
imprevedibilità, nonché assoluta eccezionalità, quale fatto estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Più in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che per “caso fortuito” deve intendersi quell'avvenimento imprevedibile, un “quid” imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento.
Con riguardo all'eventuale onere probatorio dell' convenuto, poi, è CP_9
stato ulteriormente chiarito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 29 del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e
diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a
prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al
principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il
danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (cfr. Cass.
n. 8811/20).
2.2. Orbene, nel caso di specie, parte attrice chiedeva il risarcimento per i danni subiti in conseguenza dei fenomeni infiltrativi originati dalle condotte idriche comunali, i quali interessavano l'immobile sito in
Afragola, alla Via Silvio Pellico n. 44, di proprietà degli istanti;
le ingenti perdite d'acqua, infatti, avevano determinato la necessità di sgomberare l'edificio e di realizzare una serie di interventi urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza del fabbricato, opere regolarmente compiute dagli attori, che ne sostenevano i relativi costi.
L'evento dedotto in lite spinge dunque a ritenere che il rapporto di custodia sussista in capo al soggetto cui è rimesso in concreto il potere di controllo e gestione diretta dell'infrastruttura, vale a dire generalmente il salvo ipotesi in cui tali poteri siano stati CP_1
completamente affidati dall'Ente pubblico ad altro soggetto.
Deve dunque farsi applicazione del principio secondo cui gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (Cass. civ.
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 29 Sez. III Sent., 19/03/2009, n. 6665, in Mass. Giur. It., 2009; in tal senso,
più di recente, Cass. civ. Sez. III, 07/07/2016, n. 13945, in Quot. Giur.,
2016; sul punto si veda più di recente anche Cass. n. 33122/2024).
Ritiene in definitiva il Tribunale che gravi principalmente sul CP_1
quale gestore della rete idrica e fognaria e detentore dell'effettiva disponibilità degli impianti, ogni obbligo di manutenzione, controllo,
vigilanza ed adeguamento degli stessi impianti, con conseguente responsabilità a suo carico ex art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati agli utenti in conseguenza dell'omessa o irregolare custodia.
In questo senso, il quale proprietario delle reti, è sempre tenuto CP_1
a vigilare sullo stato del sistema idrico-fognario, non potendo totalmente disinteressarsene. Potrà quindi certamente profilarsi una responsabilità
del nelle ipotesi di ingiustificata inerzia rispetto a CP_1
comportamenti dovuti, quando, cioè, venuto a conoscenza, in via diretta o per via delle segnalazioni della società appaltatrice della manutenzione, della necessità di interventi di ampliamento o sostituzione di reti vetuste, non abbia agito, almeno qualora non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, che impone all'ente di continuare ad esercitare una opportuna vigilanza
(Cass. n. 6101/13), fattispecie quest'ultima nemmeno invocabile, non potendo ritenersi la ditta appaltatrice “custode” della rete fognaria cittadina.
Non è infatti il mero affidamento di un servizio in appalto ad escludere la responsabilità del committente, come genericamente sostenuto dal che peraltro nulla ha allegato e/o provato in ordine ai profili di CP_1
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 29 responsabilità da addebitarsi alla ditta appaltatrice.
Posto infatti che “verso i terzi danneggiati, estranei al contatto di appalto, prevale il principio del neminem laedere di cui sono
espressione anche i doveri del custode e del preponente, ex artt. 2051 e
2049 c.c., e ciò a prescindere da qualsiasi ripartizione interna di responsabilità tra committente e appaltatore” (Cass. civ., sez. III,
29/10/2019, n. 27612, in Riv. Giur. Ed. 2020, 2, I, 260), il committente resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso. L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività in realtà riguarda l'attività da realizzare per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori.
L'affidamento a terzi di un appalto di lavori aventi ad oggetto la cosa stessa non fa venir meno di per sé l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sempre gravanti sul committente, in modo da impedire che essa produca danni a terzi: il committente, che resta custode della cosa, esercita tale custodia
(unitamente all'onere di provvedere alla sua manutenzione) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino. Pertanto,
l'affidamento di un appalto di lavori non è sufficiente ad esimere, di per sé, il committente dalla sua responsabilità perché questi continua a restare nel possesso o nella giuridica detenzione del bene oggetto
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 29 dell'appalto, a ciò conseguendo che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima (cfr. in termini Trib. Napoli, sez. VIII, 16/05/2019, n. 5102: “Si può escludere la responsabilità del custode esclusivamente qualora ricorrano le
rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito”).
Da quanto detto, è evidente come alcun addebito di responsabilità può
dirigersi nei confronti della ditta appaltatrice.
A conferma dell'assenza di responsabilità in capo a CP_5
quest'ultima ha dimostrato di aver più volte segnalato (con note prot. n.
151 del 25.07.2014, prot. n. 290 del 4.11.2015, prot. n. 132 del
1.06.2016 prot. n. 305 del 18.11.2016, prot. n. 210 del 20.08.2015) all'ente la necessità di provvedere con urgenza, rappresentando la necessità di predisporre un piano programmato di sostituzione e adeguamento delle diramazioni vetuste, allegando apposito computo metrico ed elencando analiticamente il numero di interventi da predisporre per ciascuna strada ove maggiormente si erano evidenziate dispersioni idriche alle diramazioni (elenco nel quale compariva anche
Via S. Pellico), come d'altra parte confermato dalle dichiarazioni rese dal teste , della cui attendibilità non è sorto motivo di Testimone_2
dubitare benché dichiaratosi dipendente della (cfr. CP_5
dichiarazioni rese all'udienza dell'11/03/2024).
Alcun riscontro alle citate note forniva l'ente comunale, omettendo dunque di intervenire alle opere di manutenzione invocate da CP_5
se non tardivamente, quando ormai i fenomeni infiltrativi avevano già
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 29 raggiunto una consistenza tale da rendere necessario disporre lo sgombero dell'immobile attoreo. Anche il CTU ha opportunamente dato atto di tale circostanza nell'elaborato peritale, chiarendo che i danni subiti dagli attori vanno ricondotti all'omessa manutenzione ovvero a un difetto della condotta di distribuzione comunale e precisando, altresì, che il guasto delle tubazioni “poteva essere evitato in caso di manutenzione delle condotte da parte del lavori che l'ente non CP_1
ha ordinato alla se non dopo l'accadimento dell'evento” CP_5
(cfr. p. 63 della CTU).
Appare dunque evidente l'inerzia colposa del che, d'altro CP_1
canto, non ha mai dimostrato - e, in realtà, neppure allegato - di essersi attivato in risposta alle segnalazioni disponendo la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria, a ciò conseguendo l'attribuzione nei suoi confronti dell'esclusiva responsabilità per i danni lamentati dagli attori in citazione.
D'altra parte, come giustamente sostenuto anche dalla difesa della si osserva che con la determina n. 471 del 27/04/2017 il CP_5
prendeva atto della transazione redatta in data Controparte_1
17/12/2015 tra l'Ente e la Società, assumendo “l'obbligo di astenersi a chiamare in giudizio la ogni qualvolta veniva Controparte_5
convenuta da terzi per danni, anche solo accidentalmente, connessi alle
reti idrico-fognarie, a prescindere dalla sussistenza di un nesso
eziologico diretto rispetto all'esecuzione o alla omessa o tardiva esecuzione degli interventi da parte dell'impresa, e di non opporsi alla richiesta di estromissione dell'impresa appaltatrice”, che esclude in
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 29 radice il potere per l'Ente comunale di chiamare in causa la CP_5
nel presente giudizio, avendo espressamente rinunziato alla facoltà di agire in tal senso nei suoi confronti.
2.3. Così inquadrata la vicenda, dunque, alla luce di tali principi va valutata la responsabilità del convenuto per difetto di CP_1
manutenzione delle condutture idriche di Via Silvio Pellico in Afragola.
Venendo all'esame della questione nel merito, deve anzitutto ritenersi che la titolarità attiva degli attori sia stata documentalmente dimostrata,
essendo stato versato in atti l'atto di compravendita del 28/05/2012 per
Notaio rep. n. 107578, racc. n. 66781 (cfr. all. 9 della Persona_2
citazione).
Ciò premesso, la ricostruzione in fatto operata in citazione ha trovato puntuale conferma nelle risultanze probatorie acquisite in seguito all'espletata istruttoria.
Più precisamente, parte attrice deduceva che “nel periodo immediatamente successivo all'estate del 2018, gli istanti constatavano gravi cedimenti strutturali e lesioni ai pavimenti, nonché alle pareti
divisorie e perimetrali del citato fabbricato (…) veniva così accertato che la rete idrica comunale, in prossimità dell'edificio e nel sottosuolo della strada pubblica, in conseguenza della rottura di alcune condotte,
aveva prodotto rilevanti perdite di acqua di tale quantità da imbibire il
terreno, circostante e sottostante il fabbricato, così ammassato e compattatosi a una diversa quota” (cfr. p. 1 della citazione).
Tali circostanze determinavano, dapprima, l'intervento dei Vigili del
Fuoco di Napoli, i quali accertavano la presenza di una situazione di
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 16 di 29 pericolo relativa al fabbricato attoreo, e, successivamente, l'emissione dell'ordinanza n. 36/G, con cui si disponeva lo sgombero dell'immobile e si ordinava l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza (cfr. all. 1 della citazione).
Sono stati poi documentalmente dimostrati sia i danni all'immobile, come da riproduzioni fotografiche in atti (cfr. all. 6 della citazione), sia le attività di messa in sicurezza dello stesso, come da “certificato di eliminato pericolo”, nel quale si attestava che “su incarico ricevuto dal
Sig. ” venivano eseguiti i lavori di “ispezione dei Parte_1
sotto servizi sia pubblici che privati, monitoraggio dei cedimenti del
fabbricato mediante installazione di sensori, indagini geologico-
sismiche nel sottosuolo consistenti in prove penetrometriche e prove
geoelettriche, ripristino dell'efficienza dei sottoservizi pubblici (rete
idrica, rete fognaria e caditoie), interventi nel sottosuolo mediante immissione di resine epossidiche espandenti con l'ausilio della società
(cfr. all. 2 della citazione). Parte_3
In proposito, si precisa altresì che tali circostanze possono ritenersi pacifiche, non essendo mai stato contestato il verificarsi del fatto storico,
afferendo le eccezioni sollevate dal esclusivamente il nesso di CP_1
causalità e l'attribuzione della responsabilità in capo alla chiamata in causa Controparte_5
D'altro canto, quanto finora riportato è stato ulteriormente oggetto di conferma anche in sede di escussione testimoniale, avendo sia i testi citati dagli attori, e , che i testi indicati Testimone_3 Tes_4
dalla ed tutti CP_5 Testimone_2 Testimone_5
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 17 di 29 confermato il verificarsi dell'evento, l'intervento delle Autorità, l'ordine di sgombero e la successiva esecuzione delle attività di messa in sicurezza.
Orbene, già in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, nel giudizio incardinato con il n. 8951/2019 R.G., il CTU Ing. riscontrava Per_3
“lesioni dello strato di intonaco evidenti in corrispondenza dei locali posti sul confine est, ovvero prospettanti sulla I trav. di via San
Giorgio”, sia nell'appartamento sito al piano rialzato che in quello sito al primo piano (cfr. p. 11 della CTU depositata nel giudizio di ATP).
In tale sede, tuttavia, non venivano posti al Consulente nominato quesiti volti all'individuazione delle cause di tali fenomeni, sicché nel presente giudizio veniva conferito ulteriore incarico all'Ing. al fine di Per_3
chiarire quali fossero le origini dei fenomeni infiltrativi, nonché di quantificare il costo di tutte le opere eseguite e da eseguirsi allo scopo di rimuovere i danni.
2.4. Si procederà, dunque, ad individuare le cause dei danni all'immobile attoreo sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU, certamente condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico.
Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra i danni all'immobile e le perdite verificatesi a seguito della rottura delle condutture comunali.
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 18 di 29 L'Ausiliario acclarava che “i danni all'immobile sito in Afragola (NA), in via Silvio Pellico 44, di proprietà degli attori, sono stati cagionati da una infiltrazione d'acqua proveniente dalla diramazione della condotta idrica Comunale posta in 1^ traversa San Giorgio ovvero contermine al confine est dell'immobile danneggiato” (cfr. p. 37 della CTU).
Sul punto, peraltro, l'Ing. precisava di essere stato nominato Per_3
Consulente Tecnico d'Ufficio anche in altri procedimenti relativi all'accertamento dei danni subiti dall'immobile de quo e da quello con esso confinante - si veda sul punto anche la sentenza n. 2863/23 del
Tribunale di Napoli Nord, prodotta dalla - in entrambi i casi CP_5
derivanti da “infiltrazioni dovute alla rottura della tubazione idrica interrata e di proprietà comunale”, confermando “che gli assestamenti della struttura in tufo sono da ricondurre agli eventi occorsi nel mese di novembre del 2018” (cfr. p. 23 della CTU).
In merito a tali circostanze nessuna delle parti ha mosso alcuna censura,
né tantomeno ha indicato elementi di segno contrario che consentano di pervenire ad una diversa ricostruzione rispetto a quella offerta dal
Consulente. Possono pertanto ritenersi sufficientemente dimostrati sia l'effettivo verificarsi dell'accadimento dedotto, sia il nesso eziologico tra la res in custodia e i danni all'immobile attoreo.
3. Venendo quindi al quantum debeatur, soccorre anche in questo caso l'elaborato peritale redatto dall'Ing. il quale redigeva apposito Per_3
computo metrico relativo ai lavori da eseguire per il ripristino dell'unità immobiliare attorea (cfr. pp. 26 e ss. della CTU), quantificandone il costo in € 4.903,00, oltre iva al 10% per € 490,30, il tutto per complessivi
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 19 di 29 € 5.393,30.
Il pagamento di tale somma va posto a carico del Controparte_1
per le motivazioni sopra esposte.
Per altro verso, il danno patrimoniale per mancato godimento dell'immobile è rimasto del tutto sfornito di allegazione, prima che di prova, tenuto conto che la domanda nemmeno è stata precisata nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c., a ciò
deputata.
La relativa richiesta risarcitoria va quindi disattesa
Quanto agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale,
da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente,
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data
della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento
del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal
ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere
offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi
ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito
valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 20 di 29 ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data
dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente
rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli
momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite,
n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento (da farsi coincidere con la data del deposito del ricorso per atp: 23/07/2019) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato al 23/07/2019 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione
(Dicembre 2024 = 120,2) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 23 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 21 di 29 decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati,
saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
4. A questo punto, è necessario esaminare i rapporti del CP_1
e della con le rispettive Compagnie
[...] Controparte_5
di assicurazione, chiamate in causa al fine di tenerli indenni in caso di condanna.
Quanto alla la domanda di manleva deve ritenersi assorbita CP_5
dalla declaratoria di assenza di responsabilità in capo alla stessa.
Diversamente, invece, deve trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal nei confronti di CP_1 Controparte_3
[...]
In proposito, va innanzitutto evidenziato che la vigenza del rapporto assicurativo al momento dei fatti oggetto del giudizio è pacifica e incontestata, essendosi la Compagnia limitata ad eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., ed è comunque documentalmente comprovata.
Tale disposizione prevede un termine di prescrizione biennale per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, stabilendo altresì, al comma terzo, che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”
Secondo la ricostruzione dell' , dagli atti emergerebbe che Parte_4
“sebbene il sia stato convenuto per l'udienza del Controparte_1
05.9.2019, fissata per la comparizione delle parti relativa al giudizio di
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 22 di 29 ATP introdotto dagli stessi odierni attori ex art. 696 bis c.p.c. (…) tale non si sia mai premurato di denunciare il relativo sinistro a CP_1
che ha direttamente chiamato in garanzia Controparte_3
per il successivo giudizio di cognizione, solo in data 16.12.2021” (cfr.
p. 3 della comparsa conclusionale).
Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, tuttavia, “in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo”
(cfr. Cass. n. 11581/20).
Ne consegue che, non rivenendosi agli atti lettere di messa in mora ovvero ulteriori e specifiche richieste risarcitorie indirizzate al
[...]
, il dies a quo va individuato nella notifica della citazione del CP_1
presente giudizio, ossia il 26/05/2021, per cui, essendo stata la chiamata in garanzia effettuata, come per stessa ammissione della Compagnia, in data 16/12/2021, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Documentalmente dimostrata la sussistenza del rapporto assicurativo e ritenuto che il relativo diritto non sia prescritto, si rileva che la fattispecie dedotta in lite risulta coperta dall'art. 2 del Capitolato Tecnico di Polizza versato in atti dalla stessa chiamata in garanzia. Con la suddetta clausola, che delinea l'“oggetto dell'assicurazione”, la Compagnia si obbligava a tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare a terzi per i danni procurati nell'esercizio di attività o competenze istituzionali.
Tra le stesse, venivano espressamente ricomprese le attività “per la
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 23 di 29 proprietà e/o conduzione/esercizio/gestione a qualunque titolo di reti
idriche e fognature, comprese opere di captazione, impianti anche di
potabilizzazione, depurazione (anche con uso di prodotti chimici) e
sollevamento, tubazioni e condotte in genere, condotte forate, pozzi, serbatoi, cantieri e/o loro pertinenze”.
Ciò posto, la non ha adempiuto all'onere Controparte_3
probatorio, su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della domanda idonei ad escludere l'operatività della garanzia invocata.
In accoglimento della domanda proposta dal pertanto, CP_1
l'Assicuratrice va condannata a tenere indenne il Controparte_1
da quanto quest'ultimo è tenuto a versare agli attori, detraendo da tali somme la franchigia di € 2.500,00 contrattualmente prevista, che rimane a carico del Comune.
5. Infine, va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti del dalla per difetto di Controparte_1 CP_5
prova del dolo o della colpa da addebitare alla controparte.
Difetta, quindi, la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n.
2040/2018), prova come noto rimessa in capo alla parte istante che a fondamento della denunziata temerarietà della condotta di controparte,
nulla ha dimostrato, limitandosi a dedurre soltanto che il abbia CP_1
spiegato la chiamata in causa nonostante la determina n. 471/17.
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 24 di 29 6. Le spese, del presente giudizio sono ragguagliate al decisum e seguono la soccombenza del e sono liquidate in Controparte_1
dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad € 26.000,00, facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione del valore della causa prossimo alla soglia minima dello scaglione. Le spese del giudizio di ATP sono invece rapportate allo scaglione di valore sino ad
€ 5.201,00, alla luce di quanto accertato, in quella sede, dal Ctu.
Nulla potrà essere riconosciuto agli attori a titolo di contributo unificato sostenuto in sede di ATP, non essendone stato documentato l'esborso nel presente grado di giudizio.
Nei confronti delle altre parti del giudizio, le spese seguono parimenti la soccombenza del ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate Controparte_1
in favore di e di Controparte_6 Controparte_5
in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i. secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, valori minimi per le fasi processuali espletate per quanto già detto, mentre nei rapporti tra l'ente comunale e le spese seguono la soccombenza Controparte_3
della seconda e sono liquidate in dispositivo (tenuto conto che il non ha depositato memorie conclusive, sicché la relativa fase CP_1
processuale va esclusa dal computo).
Sul punto, deve ricordarsi il principio, assolutamente pacifico, secondo cui per il principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 25 di 29 essere posto a carico dell'attore qualora, come nella fattispecie in esame,
la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
al contrario, il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ.,
sez. VI, 28/03/2022, n. 9941 in Guida dir. 2022, 19 e Cass. civ.,
1123/2022)..
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del procedimento di ATP e del presente procedimento (Cass., n.
25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del soccombente con il conseguente diritto degli attori di ripetere CP_1
dal predetto convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
, in proprio e quale procuratore speciale di ,
[...] Parte_2
contro Controparte_1 Controparte_5 [...]
così provvede: Controparte_3 Controparte_6
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna il di CP_1
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 26 di 29 Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , in proprio e quale procuratore Parte_1
speciale di , della somma di € 5.393,30, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna il , in persona del Sindaco pro CP_1 CP_1
tempore, al pagamento, in favore di , in Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , delle Parte_2
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
3. condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , in Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , delle Parte_2
spese del giudizio di ATP, che si liquidano in € 1.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge, in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
4. condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della Controparte_5
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...]
in € 518,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 27 di 29 5. condanna il , in persona del Sindaco pro CP_1 CP_1
tempore, al pagamento, in favore della Controparte_6
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%
sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
6. accoglie la domanda di manleva formulata dal CP_1
nei confronti di e, per
[...] CP_3 Controparte_3
l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne il da CP_1
ogni esborso cui è tenuto in forza dei capi 1., 2., 3., 4. e 5. del presente provvedimento, al netto della franchigia di € 2.500,00;
7. condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del CP_1
delle spese processuali che si liquidano in € 1.689,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
8. rigetta la domanda proposta dalla ex Controparte_5
art. 96 c.p.c. nei confronti del Comune di Afragola;
9. pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione a carico esclusivo del con il conseguente diritto dell'altra Controparte_1
parte vittoriosa di ripetere dal soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 03/03//2025
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 28 di 29 IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 6381/2021 R.G – Sentenza Pagina 29 di 29