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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Il Collegio composto dai Sigg. Magistrati
Dott.ssa Francesca Zanna Presidente
Dott. Remo Lisco Giudice
Dott. Andrea Paiano Giudice rel.
Sciogliendo la riserva assunta in data 26/03/2025
ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.;
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Buonfrate;
Parte_1
reclamante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Augusto e Vito Controparte_1
Antonio Martinelli;
***
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 22 gennaio 2025 e comunicata il successivo 23 gennaio 2025, con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 2242/2024 avviata da ai danni del reclamante, asserendo l'insussistenza del diritto del Controparte_1 reclamato di procedere ad esecuzione forzata per difetto dei requisiti di cui all'art. 282 c.p.c. e per violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c.
Ha dedotto, in particolare, che la sentenza n. 2605/2024 emessa dal Tribunale di Bari e sulla base della quale è stata avviata l'esecuzione per cui è causa, non costituisce titolo esecutivo (quanto meno fino al suo passaggio in giudicato), in quanto:
a) il provvedimento in esame va qualificato in termini di sentenza “mista”, contenendo statuizioni di natura dichiarativa (accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra le parti), statuizioni di natura costitutiva (accertamento dell'intervenuto scioglimento della suddetta società) e statuizioni di natura condannatoria (liquidazione della quota di partecipazione societaria);
b) il capo condannatorio – a differenza di quanto sostenuto dal G.E. – non si trova in rapporto di dipendenza rispetto agli altri capi, bensì in rapporto di corrispettività, tenuto conto che “il pagamento della quota sociale non è una conseguenza necessaria dello scioglimento, bensì un effetto che deriva da un assetto patrimoniale che deve essere ancora definitivamente accertato, con possibile rideterminazione dell'importo dovuto”.
Con comparsa di risposta del 24 marzo 2025 si è costituito , contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del reclamo.
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di sentenze c.d. “miste” il capo condannatorio può porsi - rispetto ai capi dichiarativi e/o costitutivi - in rapporto di sinallagmaticità, di corrispettività, di dipendenza o di accessorietà.
Per quel che qui interessa, il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza godere i benefici pur da essa derivanti;
diversamente, il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo.
Nel caso di rapporto di corrispettività la sentenza diviene esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato, mentre nel caso di rapporto di dipendenza il capo condannatorio è immediatamente
(anche se provvisoriamente) esecutivo.
Ciò posto, secondo la tesi di parte reclamante, nella fattispecie in esame, il capo condannatorio si porrebbe in rapporto di corrispettività rispetto agli altri capi, al pari di quanto avviene nel caso di sentenza di scioglimento della comunione con condanna al versamento di un conguaglio.
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
Per vero, a parere del Collegio, l'ipotesi dello scioglimento della comunione con condanna di uno dei condividenti al pagamento di un conguaglio è del tutto diversa rispetto a quella per cui è causa.
Ed infatti, nel caso di scioglimento della comunione con condanna di uno dei condividenti al pagamento di un conguaglio, la sentenza dà vita ad un nuovo e diverso assetto di interessi tra le parti, mediante attribuzione - in favore di uno dei condividenti - di un diritto reale su uno o più beni,
a fronte della quale (attribuzione) sorge l'obbligo del condividente assegnatario di versare un conguaglio in favore degli altri condividenti, onde compensare la perdita che questi ultimi subiscono in ragione di tale attribuzione.
In altri termini, l'obbligo di corrispondere il conguaglio costituisce il corrispettivo dell'assegnazione della quota, così che solo nel momento in cui tale attribuzione diviene definitiva può ritenersi definitivo anche il corrispondente obbligo dell'assegnatario di corrispondere il conguaglio alle altre parti.
Ipotesi del tutto differente è quella in esame, dove la sentenza non ha determinato un nuovo assetto di interessi tra le parti, né ha alterato il precedente assetto, essendosi limitato il Tribunale di Bari ad accertare e dichiarare che tra le stesse era sorta una società di fatto e che quella società si era sciolta a decorrere da una certa data (luglio 2014), con il conseguente diritto – per l'odierno creditore – di ottenere la liquidazione della quota societaria.
Ne consegue che il capo condannatorio, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, si trova in rapporto di mera dipendenza rispetto ai precedenti capi, in quanto l'obbligo di corrispondere la liquidazione della quota sociale è una conseguenza di quanto accertato dal giudice, essendo funzionale ad adeguare la realtà fattuale a quella giuridica.
A supporto di tale conclusione vi è poi da rilevare come lo stesso reclamante, in maniera esattamente antitetica rispetto a quanto sostenuto in questa sede, ha proposto - innanzi alla Corte di
Appello di Bari - istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per cui è causa, ex art. 283 c.p.c., sul presupposto che tale sentenza costituisce titolo esecutivo e la Corte di Appello - pur rigettando l'istanza per la posizione di - l'ha accolta per la posizione Parte_1 della sulla base del medesimo presupposto (ossia che il capo Controparte_2 condannatorio della sentenza di primo grado è immediatamente esecutivo).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da : Parte_1
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali al Controparte_1
15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge
Così deciso in Taranto, nella c.c. del 11 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Zanna
II Sezione Civile
Il Collegio composto dai Sigg. Magistrati
Dott.ssa Francesca Zanna Presidente
Dott. Remo Lisco Giudice
Dott. Andrea Paiano Giudice rel.
Sciogliendo la riserva assunta in data 26/03/2025
ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.;
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Buonfrate;
Parte_1
reclamante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Augusto e Vito Controparte_1
Antonio Martinelli;
***
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 22 gennaio 2025 e comunicata il successivo 23 gennaio 2025, con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 2242/2024 avviata da ai danni del reclamante, asserendo l'insussistenza del diritto del Controparte_1 reclamato di procedere ad esecuzione forzata per difetto dei requisiti di cui all'art. 282 c.p.c. e per violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c.
Ha dedotto, in particolare, che la sentenza n. 2605/2024 emessa dal Tribunale di Bari e sulla base della quale è stata avviata l'esecuzione per cui è causa, non costituisce titolo esecutivo (quanto meno fino al suo passaggio in giudicato), in quanto:
a) il provvedimento in esame va qualificato in termini di sentenza “mista”, contenendo statuizioni di natura dichiarativa (accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra le parti), statuizioni di natura costitutiva (accertamento dell'intervenuto scioglimento della suddetta società) e statuizioni di natura condannatoria (liquidazione della quota di partecipazione societaria);
b) il capo condannatorio – a differenza di quanto sostenuto dal G.E. – non si trova in rapporto di dipendenza rispetto agli altri capi, bensì in rapporto di corrispettività, tenuto conto che “il pagamento della quota sociale non è una conseguenza necessaria dello scioglimento, bensì un effetto che deriva da un assetto patrimoniale che deve essere ancora definitivamente accertato, con possibile rideterminazione dell'importo dovuto”.
Con comparsa di risposta del 24 marzo 2025 si è costituito , contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del reclamo.
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di sentenze c.d. “miste” il capo condannatorio può porsi - rispetto ai capi dichiarativi e/o costitutivi - in rapporto di sinallagmaticità, di corrispettività, di dipendenza o di accessorietà.
Per quel che qui interessa, il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza godere i benefici pur da essa derivanti;
diversamente, il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo.
Nel caso di rapporto di corrispettività la sentenza diviene esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato, mentre nel caso di rapporto di dipendenza il capo condannatorio è immediatamente
(anche se provvisoriamente) esecutivo.
Ciò posto, secondo la tesi di parte reclamante, nella fattispecie in esame, il capo condannatorio si porrebbe in rapporto di corrispettività rispetto agli altri capi, al pari di quanto avviene nel caso di sentenza di scioglimento della comunione con condanna al versamento di un conguaglio.
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
Per vero, a parere del Collegio, l'ipotesi dello scioglimento della comunione con condanna di uno dei condividenti al pagamento di un conguaglio è del tutto diversa rispetto a quella per cui è causa.
Ed infatti, nel caso di scioglimento della comunione con condanna di uno dei condividenti al pagamento di un conguaglio, la sentenza dà vita ad un nuovo e diverso assetto di interessi tra le parti, mediante attribuzione - in favore di uno dei condividenti - di un diritto reale su uno o più beni,
a fronte della quale (attribuzione) sorge l'obbligo del condividente assegnatario di versare un conguaglio in favore degli altri condividenti, onde compensare la perdita che questi ultimi subiscono in ragione di tale attribuzione.
In altri termini, l'obbligo di corrispondere il conguaglio costituisce il corrispettivo dell'assegnazione della quota, così che solo nel momento in cui tale attribuzione diviene definitiva può ritenersi definitivo anche il corrispondente obbligo dell'assegnatario di corrispondere il conguaglio alle altre parti.
Ipotesi del tutto differente è quella in esame, dove la sentenza non ha determinato un nuovo assetto di interessi tra le parti, né ha alterato il precedente assetto, essendosi limitato il Tribunale di Bari ad accertare e dichiarare che tra le stesse era sorta una società di fatto e che quella società si era sciolta a decorrere da una certa data (luglio 2014), con il conseguente diritto – per l'odierno creditore – di ottenere la liquidazione della quota societaria.
Ne consegue che il capo condannatorio, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, si trova in rapporto di mera dipendenza rispetto ai precedenti capi, in quanto l'obbligo di corrispondere la liquidazione della quota sociale è una conseguenza di quanto accertato dal giudice, essendo funzionale ad adeguare la realtà fattuale a quella giuridica.
A supporto di tale conclusione vi è poi da rilevare come lo stesso reclamante, in maniera esattamente antitetica rispetto a quanto sostenuto in questa sede, ha proposto - innanzi alla Corte di
Appello di Bari - istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per cui è causa, ex art. 283 c.p.c., sul presupposto che tale sentenza costituisce titolo esecutivo e la Corte di Appello - pur rigettando l'istanza per la posizione di - l'ha accolta per la posizione Parte_1 della sulla base del medesimo presupposto (ossia che il capo Controparte_2 condannatorio della sentenza di primo grado è immediatamente esecutivo).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da : Parte_1
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali al Controparte_1
15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge
Così deciso in Taranto, nella c.c. del 11 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Zanna