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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
TA RO, RE
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 450/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6302TL01691/2023 IRAP 2018
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01693/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01693/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01693/2023 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01694/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01694/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01694/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
26/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: insiste per il respingimento della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propongono ricorso lo Studio Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Ricorrente_1, la dott.ssa Ricorrente_1 in qualità di socia della citata Associazione professionale ed il Dott. Nominativo_1 nella qualità di socio della citata Associazione professionale, ai fini dell'annullamento degli atti di seguito specificati:
- avviso di accertamento n. T6302TL01691/2023 - accertamento del reddito e dell'IRAP anno 2018, comunicato all'Ricorrente_1 Ricorrente_1 in data 18 marzo 2024, con il quale si rilevavano variazioni in aumento per € 45.577,00 con conseguente maggiore imposta ai fini Irap per € 216,00 (oltre interessi e sanzione). Tale accertamento emesso nei confronti dell'associazione tra professionisti, evidenziava un reddito di lavoro autonomo di € 250.700,00 a fronte del recupero a tassazione di costi indeducibili per € 45.576,97.
- avviso di accertamento n. T6301TL01694/2023 ai fini IRPEF, anno 2018, comunicato all'associato Dott. ssa Ricorrente_1 in data 14 marzo 2023 con il quale si accertava un reddito di partecipazione di
€ 125.350,00 (partecipazione del 50% nello studio associato) con conseguenti maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale per € 10.327 (oltre interessi e sanzione);
- avviso di accertamento n. T6301TL01693/2023 ai fini IRPEF, anno 2018, comunicato all'associato Dott. Nominativo_1 in data 14 marzo 2024 con il quale si accertava un reddito di partecipazione di € 125.350,00 (partecipazione del 50% nello studio associato) con conseguenti maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale per € 10.316,00 (oltre interessi e sanzione).
La parte ricorrente, inoltre, deposita successive memorie illustrative e conferma la richiesta che venga dichiarata la nullità ovvero l'illegittimità totale o parziale degli avvisi di accertamento impugnati ed in via subordinata dichiarare illegittime, annullare o rideterminare le sanzioni irrogate dall'Ufficio, con condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, a rifondere le spese di giudizio.
Oggetto del contenzioso è riferito alla deduzione integrale dal reddito professionale delle spese sostenute per l'utilizzo ai fini professionali del rimborso chilometrico per autovetture personali degli associati per euro
39.640,21 e della deducibilità di costi per euro 5.535,51 inseriti in contabilità come “Spese Varie Scontrini” di cui al conto di mastro n 29/15/81.
L'Agenzia delle Entrate con tempestiva controdeduzione conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e modalità come da verbale, conclusa la discussione, la causa
è stata introitate per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rilievo principale verte sulla asserita indeducibilità dei rimborsi chilometrici e dei relativi costi ad essi connessi. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione dell'art. 54 e dell'art. 164 del tuir.
Lo Studio Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1 include tra gli elementi positivi di reddito anche i costi, direttamente sostenuti dai singoli professionisti associati per coprire le distanze negli spostamenti dallo studio alle sedi dei clienti stessi e/o alle sedi di uffici, stabilimenti in sostanza per permettere l'attività tipica dei professionisti svolta per conto dello studio.
All'atto della richiesta di rimborso viene sempre prodotta dal professionista la distinta dei viaggi. I rimborsi spese corrisposti agli associati risultano quantificati sulla scorta delle tariffe ACI.
A seguito di verifica, l'Agenzia delle Entrate, con gli avvisi di accertamento:
- limita al 20% la deducibilità dei costi per rimborsi chilometrici corrisposti agli associati nell'annualità
2018, riferiti a trasferte effettuate nella medesima annualità, poiché l'associato, è un soggetto “professionista”
e il pagamento dell'indennità chilometrica non è espressamente prevista dal comma 6 dell'art. 54 del TUIR, con conseguente applicazione dell'art. 164 del TUIR che prevale sull'art. 54 del TUIR in quanto «norma speciale»;
Ora, secondo la Cassazione, i costi addebitati dai soci dello studio associato per rimborsi chilometrici, dal momento che si riferiscono all'uso dell'auto per recarsi dai clienti, sono deducibili in misura integrale. Giova anzitutto evidenziare che, per quanto riguarda i costi riferiti a rimborsi per trasferte non costituisce materia del contendere la sussistenza del requisito dell'inerenza degli stessi (né degli altri requisiti ai fini della deducibilità). Non solo, con riguardo a tali costi, l'Ufficio non ha sollevato alcuna contestazione circa l'inerenza degli stessi. Ma, altresì, l'Ufficio implicitamente conferma la sussistenza dei requisiti per la deducibilità degli stessi (esistenza, certezza, inerenza e determinabilità), posto che ritiene deducibile esclusivamente il 20% dell'importo complessivo L'inerenza e la sussistenza dei requisiti di deducibilità per i costi riferiti a trasferte, in altri termini, rappresentano circostanze pacifiche tra le parti. Orbene, la questione dei rimborsi chilometrici pagati dallo Studio Associato ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è stata esaminata dalla
Cassazione con una soluzione assolutamente convincente sul piano sostanziale (Cassazione nn. 2831/2022
e 776/2022). Secondo i giudici di legittimità, tali costi sono deducibili in misura integrale e non secondo i limiti fissati dall'art. 164 del TUIR, dal momento che «discendono dall'uso che delle auto i professionisti fanno esclusivamente per recarsi dai clienti, ossia per una attività tipicamente propria dell'impresa». Nel caso di specie, si è poc'anzi ricordato che l'inerenza dei costi in parola non può essere messa in discussione e il fatto che le auto erano utilizzate per recarsi dai clienti dello Studio Associato rappresenta un fatto assodato e pacifico.
Per le spese in questione valgono i principi generali dell'inerenza, come è corretto che sia, dal momento che l'art. 164 del TUIR si occupa solo delle spese relative a veicoli che sono nella disponibilità dell'associazione (circostanza che non ricorre se i veicoli sono di proprietà dei soci).
Invero, la Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza 776/2022, stabilisce il principio per cui i costi in parola sono deducibili in misura integrale se «discendono dall'uso che delle auto i professionisti fanno esclusivamente per recarsi dai clienti, ossia per una attività tipicamente propria dell'impresa». Ebbene, si è visto che nel caso oggetto del presente contenzioso in relazione ai costi per trasferte effettuate nel 2018
l'inerenza dei costi in parola non può essere messa in discussione e il fatto che le auto erano utilizzate per recarsi dai clienti dello Studio Associato rappresenta un fatto assodato e pacifico.
Inoltre questo caso non attiene alla deducibilità del costo riguardante l'utilizzo di autovetture, ma attiene alla deducibilità di costi per rimborsi spese documentati, separatamente e analiticamente addebitati allo Studio dai singoli professionisti sulla base delle tariffe ACI, e dallo Studio ribaltati sui clienti finali. Trattasi di questioni ben diverse tra loro che non devono essere oggetto di fraintendimento. Difatti, una cosa è dedurre (sia pur in misura parziale e forfettaria) tutti i costi di un autoveicolo (anche quando lo si usa nel fine settimana, in vacanza, o quando è usato dai familiari, eccetera), ai quali non corrisponde un ricavo addebitato ai clienti e strettamente correlato alle spese sostenute. Un'altra cosa è dedurre le somme rimborsate per dei chilometri percorsi ai fini dell'esercizio dell'attività, quantificate con i criteri ACI secondo una stretta logica risarcitoria.
D'altra parte, se i rimborsi spese in questione riguardassero i costi sostenuti dai singoli professionisti per l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto non sarebbe sollevata alcuna questione in merito alla loro deducibilità. In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare che, testualmente, l'art. 164 del TUIR si riferisce a spese e componenti negativi di reddito relativi a mezzi di trasporto utilizzati anche nell'esercizio della professione, mentre, nel caso in esame, come accennato, si discute della deducibilità di rimborsi spese agli associati riguardanti esclusivamente le trasferte presso i clienti dello Studio.
In altri termini, il legislatore, con l'articolo 164 del TUIR, ha imposto una deducibilità ridotta per le spese relative a veicoli, forfettizzando l'inerenza e presumendo che si tratti di beni per i quali l'utilizzo professionale si accompagna anche a quello personale (risoluzione 190/E/2007). Tuttavia, tale forfettizzazione non ha alcun motivo di essere applicata al caso ora in discussione, in quanto esso riguarda costi relativi a spostamenti che hanno esclusiva finalità professionale (altrimenti si tratterebbe di rimborsi di spese non inerenti). Come si evince i mezzi di trasporto, nel caso di specie, erano di proprietà e nella disponibilità dei privati (ovvero dei due professionisti associati) e non dello Studio Associato, sicché i relativi costi (ammortamento, riparazioni e sostituzioni, carburante, eccetera), non avrebbero mai potuto essere portati in deduzione dallo
Studio ai sensi dell'art. 164 del TUIR, non essendo stati sostenuti dallo Studio medesimo, bensì alle persone fisiche. Tra i casi contemplati dall'art. 164 del TUIR non è ricompreso quello del costo derivante dall'addebito di rimborsi spese per trasferte. In altre parole, non esiste alcuna norma “speciale” che si occupa della disciplina dei rimborsi spese addebitati allo Studio associato. Da ciò discende che il regime fiscale dei rimborsi chilometrici agli associati va ricercato nei principi generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo e non nell'articolo 164 del TUIR. Ora, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, esiste una regola generale che consente la deducibilità dei costi a condizione che siano inerenti e documentati
(e la medesima vale ogni volta che non vi siano specifiche limitazioni nella norma). Allorché un costo professionale risulti inerente all'attività, adeguatamente documentato ed effettivamente corrisposto, il principio sovraordinato correlato a quanto disposto dall'articolo 54 del TUIR ne consente la deducibilità integrale, non sottoponendo tale spesa ad alcuna ulteriore condizione di deducibilità. Infatti, l'art. 54 del
TUIR, al comma 1, prevede che «il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi». Nei “successivi commi” della norma (dall'1 bis all'8 bis) non risulta alcuna limitazione, né implicita né espressa, alla deducibilità dei rimborsi chilometrici agli associati. È, dunque, evidente che il legislatore non dispone alcuna deroga al principio generale in merito ai rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati per le trasferte da questi effettuate presso clienti dello Studio
Associato.
Di qui, dunque, la necessità di non applicare le limitazioni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR a quei costi di trasferta, rimborsati agli associati, ancorché relativi all'uso dell'autovettura e parametrati alla tariffa ACI, che risultano essere pacificamente inerenti e, specificamente connessi ai compensi professionali.
Da ciò discende che l'inerenza dei rimborsi chilometrici rappresenta l'elemento cardine che giustifica la loro totale deducibilità. Ebbene, con riferimento al caso di specie, in merito all'inerenza, si è visto che l'inerenza e la sussistenza dei requisiti di deducibilità per i costi per rimborsi riferiti a trasferte effettuate nell'anno 2018 esiste, e, come già detto, rappresenta circostanza pacifica tra le parti.
In conclusione i costi per rimborsi chilometrici sono deducibili in quanto sostenuti per l'utilizzo ai fini professionali delle autovetture personali degli associati nei limiti delle tabelle ACI.
Sulla deducibilità dei costi per € 5.535,51.
Lo lo Studio Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1, ha inserito in contabilità un importo pari ad euro 5.888,01 a titolo di costi documentati come “spese varie scontrini” di cui al conto di mastro n 29/15/81.
Si tratta di scontrini rilasciati da diversi esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari di vario tipo per un ammontare pari ad euro 5.443,84 e questi sono stati ritenuti dall'Ufficio indeducibili. Inoltre l'Ufficio ha ripreso a tassazione in ragione del 25% delle spese di ristorazione per un totale di euro
366,68 e sono state ritenute deducibili, secondo il disposto di cui all'art. 54 del TUIR, entro il limite del 75% del loro ammontare e del 2% dei compensi percepiti nell'anno.
Quindi complessivamente sono stati ritenuti indeducibili e quindi ripresi a tassazione euro 5.535,51.
Anche in questo caso vale il “principio di inerenza“. Per verificare se un costo sostenuto rispetta il principio di inerenza, è necessario verificare se lo stesso è da imputare alla sfera personale o professionale. Solo in questo secondo caso il costo diventa deducibile dal reddito e l'Iva sarà totalmente detraibile.
Nel caso de quo le argomentazioni circa l'acquisto di generi alimentari consumati dai dipendenti e dagli associati in pausa pranzo all'interno dello Studio (l'Ufficio precisa che non si tratta di monoporzioni) non si ritiene sia sufficiente a dimostrarne l'inerenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie parzialmente il ricorso.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ritenendo deducibili le spese sostenute per l'utilizzo ai fini professionali delle autovetture personali degli associati nei limiti delle tabelle ACI. Respinge nel resto. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
TA RO, RE
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 450/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6302TL01691/2023 IRAP 2018
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01693/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01693/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01693/2023 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01694/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01694/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301TL01694/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
26/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: insiste per il respingimento della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propongono ricorso lo Studio Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Ricorrente_1, la dott.ssa Ricorrente_1 in qualità di socia della citata Associazione professionale ed il Dott. Nominativo_1 nella qualità di socio della citata Associazione professionale, ai fini dell'annullamento degli atti di seguito specificati:
- avviso di accertamento n. T6302TL01691/2023 - accertamento del reddito e dell'IRAP anno 2018, comunicato all'Ricorrente_1 Ricorrente_1 in data 18 marzo 2024, con il quale si rilevavano variazioni in aumento per € 45.577,00 con conseguente maggiore imposta ai fini Irap per € 216,00 (oltre interessi e sanzione). Tale accertamento emesso nei confronti dell'associazione tra professionisti, evidenziava un reddito di lavoro autonomo di € 250.700,00 a fronte del recupero a tassazione di costi indeducibili per € 45.576,97.
- avviso di accertamento n. T6301TL01694/2023 ai fini IRPEF, anno 2018, comunicato all'associato Dott. ssa Ricorrente_1 in data 14 marzo 2023 con il quale si accertava un reddito di partecipazione di
€ 125.350,00 (partecipazione del 50% nello studio associato) con conseguenti maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale per € 10.327 (oltre interessi e sanzione);
- avviso di accertamento n. T6301TL01693/2023 ai fini IRPEF, anno 2018, comunicato all'associato Dott. Nominativo_1 in data 14 marzo 2024 con il quale si accertava un reddito di partecipazione di € 125.350,00 (partecipazione del 50% nello studio associato) con conseguenti maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale per € 10.316,00 (oltre interessi e sanzione).
La parte ricorrente, inoltre, deposita successive memorie illustrative e conferma la richiesta che venga dichiarata la nullità ovvero l'illegittimità totale o parziale degli avvisi di accertamento impugnati ed in via subordinata dichiarare illegittime, annullare o rideterminare le sanzioni irrogate dall'Ufficio, con condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, a rifondere le spese di giudizio.
Oggetto del contenzioso è riferito alla deduzione integrale dal reddito professionale delle spese sostenute per l'utilizzo ai fini professionali del rimborso chilometrico per autovetture personali degli associati per euro
39.640,21 e della deducibilità di costi per euro 5.535,51 inseriti in contabilità come “Spese Varie Scontrini” di cui al conto di mastro n 29/15/81.
L'Agenzia delle Entrate con tempestiva controdeduzione conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e modalità come da verbale, conclusa la discussione, la causa
è stata introitate per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rilievo principale verte sulla asserita indeducibilità dei rimborsi chilometrici e dei relativi costi ad essi connessi. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione dell'art. 54 e dell'art. 164 del tuir.
Lo Studio Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1 include tra gli elementi positivi di reddito anche i costi, direttamente sostenuti dai singoli professionisti associati per coprire le distanze negli spostamenti dallo studio alle sedi dei clienti stessi e/o alle sedi di uffici, stabilimenti in sostanza per permettere l'attività tipica dei professionisti svolta per conto dello studio.
All'atto della richiesta di rimborso viene sempre prodotta dal professionista la distinta dei viaggi. I rimborsi spese corrisposti agli associati risultano quantificati sulla scorta delle tariffe ACI.
A seguito di verifica, l'Agenzia delle Entrate, con gli avvisi di accertamento:
- limita al 20% la deducibilità dei costi per rimborsi chilometrici corrisposti agli associati nell'annualità
2018, riferiti a trasferte effettuate nella medesima annualità, poiché l'associato, è un soggetto “professionista”
e il pagamento dell'indennità chilometrica non è espressamente prevista dal comma 6 dell'art. 54 del TUIR, con conseguente applicazione dell'art. 164 del TUIR che prevale sull'art. 54 del TUIR in quanto «norma speciale»;
Ora, secondo la Cassazione, i costi addebitati dai soci dello studio associato per rimborsi chilometrici, dal momento che si riferiscono all'uso dell'auto per recarsi dai clienti, sono deducibili in misura integrale. Giova anzitutto evidenziare che, per quanto riguarda i costi riferiti a rimborsi per trasferte non costituisce materia del contendere la sussistenza del requisito dell'inerenza degli stessi (né degli altri requisiti ai fini della deducibilità). Non solo, con riguardo a tali costi, l'Ufficio non ha sollevato alcuna contestazione circa l'inerenza degli stessi. Ma, altresì, l'Ufficio implicitamente conferma la sussistenza dei requisiti per la deducibilità degli stessi (esistenza, certezza, inerenza e determinabilità), posto che ritiene deducibile esclusivamente il 20% dell'importo complessivo L'inerenza e la sussistenza dei requisiti di deducibilità per i costi riferiti a trasferte, in altri termini, rappresentano circostanze pacifiche tra le parti. Orbene, la questione dei rimborsi chilometrici pagati dallo Studio Associato ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è stata esaminata dalla
Cassazione con una soluzione assolutamente convincente sul piano sostanziale (Cassazione nn. 2831/2022
e 776/2022). Secondo i giudici di legittimità, tali costi sono deducibili in misura integrale e non secondo i limiti fissati dall'art. 164 del TUIR, dal momento che «discendono dall'uso che delle auto i professionisti fanno esclusivamente per recarsi dai clienti, ossia per una attività tipicamente propria dell'impresa». Nel caso di specie, si è poc'anzi ricordato che l'inerenza dei costi in parola non può essere messa in discussione e il fatto che le auto erano utilizzate per recarsi dai clienti dello Studio Associato rappresenta un fatto assodato e pacifico.
Per le spese in questione valgono i principi generali dell'inerenza, come è corretto che sia, dal momento che l'art. 164 del TUIR si occupa solo delle spese relative a veicoli che sono nella disponibilità dell'associazione (circostanza che non ricorre se i veicoli sono di proprietà dei soci).
Invero, la Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza 776/2022, stabilisce il principio per cui i costi in parola sono deducibili in misura integrale se «discendono dall'uso che delle auto i professionisti fanno esclusivamente per recarsi dai clienti, ossia per una attività tipicamente propria dell'impresa». Ebbene, si è visto che nel caso oggetto del presente contenzioso in relazione ai costi per trasferte effettuate nel 2018
l'inerenza dei costi in parola non può essere messa in discussione e il fatto che le auto erano utilizzate per recarsi dai clienti dello Studio Associato rappresenta un fatto assodato e pacifico.
Inoltre questo caso non attiene alla deducibilità del costo riguardante l'utilizzo di autovetture, ma attiene alla deducibilità di costi per rimborsi spese documentati, separatamente e analiticamente addebitati allo Studio dai singoli professionisti sulla base delle tariffe ACI, e dallo Studio ribaltati sui clienti finali. Trattasi di questioni ben diverse tra loro che non devono essere oggetto di fraintendimento. Difatti, una cosa è dedurre (sia pur in misura parziale e forfettaria) tutti i costi di un autoveicolo (anche quando lo si usa nel fine settimana, in vacanza, o quando è usato dai familiari, eccetera), ai quali non corrisponde un ricavo addebitato ai clienti e strettamente correlato alle spese sostenute. Un'altra cosa è dedurre le somme rimborsate per dei chilometri percorsi ai fini dell'esercizio dell'attività, quantificate con i criteri ACI secondo una stretta logica risarcitoria.
D'altra parte, se i rimborsi spese in questione riguardassero i costi sostenuti dai singoli professionisti per l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto non sarebbe sollevata alcuna questione in merito alla loro deducibilità. In primo luogo, non si può fare a meno di rilevare che, testualmente, l'art. 164 del TUIR si riferisce a spese e componenti negativi di reddito relativi a mezzi di trasporto utilizzati anche nell'esercizio della professione, mentre, nel caso in esame, come accennato, si discute della deducibilità di rimborsi spese agli associati riguardanti esclusivamente le trasferte presso i clienti dello Studio.
In altri termini, il legislatore, con l'articolo 164 del TUIR, ha imposto una deducibilità ridotta per le spese relative a veicoli, forfettizzando l'inerenza e presumendo che si tratti di beni per i quali l'utilizzo professionale si accompagna anche a quello personale (risoluzione 190/E/2007). Tuttavia, tale forfettizzazione non ha alcun motivo di essere applicata al caso ora in discussione, in quanto esso riguarda costi relativi a spostamenti che hanno esclusiva finalità professionale (altrimenti si tratterebbe di rimborsi di spese non inerenti). Come si evince i mezzi di trasporto, nel caso di specie, erano di proprietà e nella disponibilità dei privati (ovvero dei due professionisti associati) e non dello Studio Associato, sicché i relativi costi (ammortamento, riparazioni e sostituzioni, carburante, eccetera), non avrebbero mai potuto essere portati in deduzione dallo
Studio ai sensi dell'art. 164 del TUIR, non essendo stati sostenuti dallo Studio medesimo, bensì alle persone fisiche. Tra i casi contemplati dall'art. 164 del TUIR non è ricompreso quello del costo derivante dall'addebito di rimborsi spese per trasferte. In altre parole, non esiste alcuna norma “speciale” che si occupa della disciplina dei rimborsi spese addebitati allo Studio associato. Da ciò discende che il regime fiscale dei rimborsi chilometrici agli associati va ricercato nei principi generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo e non nell'articolo 164 del TUIR. Ora, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, esiste una regola generale che consente la deducibilità dei costi a condizione che siano inerenti e documentati
(e la medesima vale ogni volta che non vi siano specifiche limitazioni nella norma). Allorché un costo professionale risulti inerente all'attività, adeguatamente documentato ed effettivamente corrisposto, il principio sovraordinato correlato a quanto disposto dall'articolo 54 del TUIR ne consente la deducibilità integrale, non sottoponendo tale spesa ad alcuna ulteriore condizione di deducibilità. Infatti, l'art. 54 del
TUIR, al comma 1, prevede che «il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi». Nei “successivi commi” della norma (dall'1 bis all'8 bis) non risulta alcuna limitazione, né implicita né espressa, alla deducibilità dei rimborsi chilometrici agli associati. È, dunque, evidente che il legislatore non dispone alcuna deroga al principio generale in merito ai rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati per le trasferte da questi effettuate presso clienti dello Studio
Associato.
Di qui, dunque, la necessità di non applicare le limitazioni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR a quei costi di trasferta, rimborsati agli associati, ancorché relativi all'uso dell'autovettura e parametrati alla tariffa ACI, che risultano essere pacificamente inerenti e, specificamente connessi ai compensi professionali.
Da ciò discende che l'inerenza dei rimborsi chilometrici rappresenta l'elemento cardine che giustifica la loro totale deducibilità. Ebbene, con riferimento al caso di specie, in merito all'inerenza, si è visto che l'inerenza e la sussistenza dei requisiti di deducibilità per i costi per rimborsi riferiti a trasferte effettuate nell'anno 2018 esiste, e, come già detto, rappresenta circostanza pacifica tra le parti.
In conclusione i costi per rimborsi chilometrici sono deducibili in quanto sostenuti per l'utilizzo ai fini professionali delle autovetture personali degli associati nei limiti delle tabelle ACI.
Sulla deducibilità dei costi per € 5.535,51.
Lo lo Studio Ricorrente_1 & Ricorrente_2 Ricorrente_1, ha inserito in contabilità un importo pari ad euro 5.888,01 a titolo di costi documentati come “spese varie scontrini” di cui al conto di mastro n 29/15/81.
Si tratta di scontrini rilasciati da diversi esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari di vario tipo per un ammontare pari ad euro 5.443,84 e questi sono stati ritenuti dall'Ufficio indeducibili. Inoltre l'Ufficio ha ripreso a tassazione in ragione del 25% delle spese di ristorazione per un totale di euro
366,68 e sono state ritenute deducibili, secondo il disposto di cui all'art. 54 del TUIR, entro il limite del 75% del loro ammontare e del 2% dei compensi percepiti nell'anno.
Quindi complessivamente sono stati ritenuti indeducibili e quindi ripresi a tassazione euro 5.535,51.
Anche in questo caso vale il “principio di inerenza“. Per verificare se un costo sostenuto rispetta il principio di inerenza, è necessario verificare se lo stesso è da imputare alla sfera personale o professionale. Solo in questo secondo caso il costo diventa deducibile dal reddito e l'Iva sarà totalmente detraibile.
Nel caso de quo le argomentazioni circa l'acquisto di generi alimentari consumati dai dipendenti e dagli associati in pausa pranzo all'interno dello Studio (l'Ufficio precisa che non si tratta di monoporzioni) non si ritiene sia sufficiente a dimostrarne l'inerenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie parzialmente il ricorso.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ritenendo deducibili le spese sostenute per l'utilizzo ai fini professionali delle autovetture personali degli associati nei limiti delle tabelle ACI. Respinge nel resto. Compensa le spese di giudizio.