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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Grisolia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lagonegro, alla via Delle Betulle n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 7 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Donnici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crotone, alla via XXV Aprile n. 67, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di debitore, e Parte_1
quale fideiussore e terza datrice d'ipoteca, proponevano opposizione avverso i Parte_2 precetti, notificati da con cui veniva intimato a essi opponenti il pagamento Controparte_1
della somma di euro 98.757,16, oltre interessi e spese, in virtù del mancato rimborso delle somme di cui al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15.07.2002 con la
[...]
, il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 Controparte_2 del 1998 (TUB) sarebbe giunto in capo alla SPV Project 130 S.r.l., di cui l'odierna opposta risulta essere la procuratrice.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano, in via preliminare, la carenza di conoscibilità della cessione del credito ex L. 52/91 dalla Banca del Cilento e Lucania C.C. S.c.p.A. a e CP_3
la relativa omessa prova dell'inclusione del credito di cui all'atto di precetto nell'atto di cessione;
la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, non essendo stato provata l'inclusione del credito nella cessione da a SPV Project 130 S.r.l.; l'evanescenza della procura CP_3 rilasciata da SPV Project S.r.l. a in subordine, gli opponenti deducevano Controparte_1
l'incertezza della cessione in blocco da Banca del Cilento e Lucania C.C. a CP_3
l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della credito richiesto,
l'indeterminatezza del costo effettivo del credito, la nullità del precetto notificato nei confronti di e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Parte_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, CP_3 Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto generica, infondata e non provata.
pagina 2 di 7 3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'omessa prova della cessione del credito per cui è causa e la conseguente mancanza di titolarità dello stesso in capo a SPV Project 130 S.r.l.
5. Ebbene, preliminarmente, si segnala che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
pagina 3 di 7 Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel precetto ha prospettato di essere procuratrice di
SPV Project 130 S.r.l., titolare del diritto di credito nei confronti degli opponenti.
Pertanto, la stessa risulta dotata di legittimazione attiva e le deduzioni delle parti opponenti attengono al merito della causa.
6. Orbene, nel merito, si segnala che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, non ha l'obbligo di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
A fronte di tale precisazione, va segnalato, tuttavia, che, ai fini della dimostrazione della titolarità in capo alla stessa del credito vantato (i.e. della propria legittimazione sostanziale), la parte cessionaria ha l'onere di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
pagina 4 di 7 Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 26127/2024); ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 17944/2023).
Pertanto, al fine di provare la propria legittimazione sostanziale, la cessionaria è tenuta a produrre la sola Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui, sulla base dei requisiti indicati nell'avviso di cessione, i crediti ceduti siano individuabili agevolmente;
qualora, invece, il predetto avviso non contenga indicazioni chiare da cui evincere che il credito azionato in giudizio rientra nell'operazione di cessione, parte cessionaria è tenuta a dimostrare la propria legittimazione sostanziale attraverso diversi mezzi di prova quali, a titolo esemplificativo, il contratto di cessione in cui vi sia la specificazione dei crediti ceduti ovvero la comunicazione, inviata dal cedente al debitore, dell'intervenuta cessione.
A tal proposito, si segnala che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
pagina 5 di 7 7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che non risulta provata la cessione del credito per cui è causa dall'originaria creditrice ON
(poi denominata
[...] Controparte_5
e successivamente
[...] Controparte_6
a atteso che la detta cedente, nella comunicazione
[...] CP_3 depositata da parte opposta nella memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., attesta di aver ceduto il credito in favore di (il cui codice fiscale risulta essere ), che, Controparte_1 P.IVA_1 come visto, è la sola procuratrice di SPV Project 130 S.r.l., mentre dalle allegazioni della stessa parte opposta la cessione sarebbe avvenuta in favore di (C.F. , soggetto CP_3 P.IVA_2 distinto da Controparte_1
Ad ogni modo, pur volendo ritenere provata l'inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione dall'originaria creditrice a non vi è prova dell'inclusione dello CP_3
stesso nella successiva cessione in favore di SPV Project 130 S.r.l.
Invero, dall'esame della Gazzetta Ufficiale del 01.07.2017, in cui è contenuta la dichiarazione con cui di SPV Project 130 S.r.l. comunicava l'acquisito dei crediti di risulta che era CP_3 previsto che i crediti ceduti rispettassero determinata criteri tre cui: “(e) ceduti pro soluto dalla a ai Controparte_7 CP_3 sensi di due contratti di cessione dei crediti stipulati rispettivamente il 24 luglio 2015 e il 19 febbraio 2016 e la cui cessione e' stata notificata ai debitori ceduti”. Ebbene, nel caso di specie, detto requisito non risulta ricorrere, non essendo stata depositata in atti documentazione da cui evincere la notifica della cessione nei confronti degli odierni opponenti.
Nè al fine di provare l'inclusione del credito nei contratti di cessione è idonea l'attestazione notarile, che non risulta da sola sufficiente a provare che la cessionaria sia titolare dei crediti per cui
è causa (cfr. in tal senso Tribunale Torino, sent. n. 3943/2022 del 12.10.2022).
Tutto ciò detto, si rileva che nulla è stato provato in merito alla titolarità del credito in capo a
SPV Project 130 S.r.l., che non può riscuotere un credito di cui non risulta titolare.
Pertanto, si ritiene che parte opposta non sia fornita del diritto di agire nei confronti degli opponenti in merito al credito per cui è causa.
8. Per tali ragioni, l'opposizione va accolta e il precetto va dichiarato nullo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità degli atti di precetto opposti;
2) condanna alla refusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.300,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di
[...]
studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Grisolia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lagonegro, alla via Delle Betulle n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 7 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Donnici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crotone, alla via XXV Aprile n. 67, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di debitore, e Parte_1
quale fideiussore e terza datrice d'ipoteca, proponevano opposizione avverso i Parte_2 precetti, notificati da con cui veniva intimato a essi opponenti il pagamento Controparte_1
della somma di euro 98.757,16, oltre interessi e spese, in virtù del mancato rimborso delle somme di cui al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15.07.2002 con la
[...]
, il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 Controparte_2 del 1998 (TUB) sarebbe giunto in capo alla SPV Project 130 S.r.l., di cui l'odierna opposta risulta essere la procuratrice.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano, in via preliminare, la carenza di conoscibilità della cessione del credito ex L. 52/91 dalla Banca del Cilento e Lucania C.C. S.c.p.A. a e CP_3
la relativa omessa prova dell'inclusione del credito di cui all'atto di precetto nell'atto di cessione;
la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, non essendo stato provata l'inclusione del credito nella cessione da a SPV Project 130 S.r.l.; l'evanescenza della procura CP_3 rilasciata da SPV Project S.r.l. a in subordine, gli opponenti deducevano Controparte_1
l'incertezza della cessione in blocco da Banca del Cilento e Lucania C.C. a CP_3
l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della credito richiesto,
l'indeterminatezza del costo effettivo del credito, la nullità del precetto notificato nei confronti di e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Parte_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, CP_3 Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto generica, infondata e non provata.
pagina 2 di 7 3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'omessa prova della cessione del credito per cui è causa e la conseguente mancanza di titolarità dello stesso in capo a SPV Project 130 S.r.l.
5. Ebbene, preliminarmente, si segnala che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
pagina 3 di 7 Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel precetto ha prospettato di essere procuratrice di
SPV Project 130 S.r.l., titolare del diritto di credito nei confronti degli opponenti.
Pertanto, la stessa risulta dotata di legittimazione attiva e le deduzioni delle parti opponenti attengono al merito della causa.
6. Orbene, nel merito, si segnala che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, non ha l'obbligo di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
A fronte di tale precisazione, va segnalato, tuttavia, che, ai fini della dimostrazione della titolarità in capo alla stessa del credito vantato (i.e. della propria legittimazione sostanziale), la parte cessionaria ha l'onere di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
pagina 4 di 7 Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 26127/2024); ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 17944/2023).
Pertanto, al fine di provare la propria legittimazione sostanziale, la cessionaria è tenuta a produrre la sola Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui, sulla base dei requisiti indicati nell'avviso di cessione, i crediti ceduti siano individuabili agevolmente;
qualora, invece, il predetto avviso non contenga indicazioni chiare da cui evincere che il credito azionato in giudizio rientra nell'operazione di cessione, parte cessionaria è tenuta a dimostrare la propria legittimazione sostanziale attraverso diversi mezzi di prova quali, a titolo esemplificativo, il contratto di cessione in cui vi sia la specificazione dei crediti ceduti ovvero la comunicazione, inviata dal cedente al debitore, dell'intervenuta cessione.
A tal proposito, si segnala che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
pagina 5 di 7 7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che non risulta provata la cessione del credito per cui è causa dall'originaria creditrice ON
(poi denominata
[...] Controparte_5
e successivamente
[...] Controparte_6
a atteso che la detta cedente, nella comunicazione
[...] CP_3 depositata da parte opposta nella memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., attesta di aver ceduto il credito in favore di (il cui codice fiscale risulta essere ), che, Controparte_1 P.IVA_1 come visto, è la sola procuratrice di SPV Project 130 S.r.l., mentre dalle allegazioni della stessa parte opposta la cessione sarebbe avvenuta in favore di (C.F. , soggetto CP_3 P.IVA_2 distinto da Controparte_1
Ad ogni modo, pur volendo ritenere provata l'inclusione del credito oggetto di causa nel contratto di cessione dall'originaria creditrice a non vi è prova dell'inclusione dello CP_3
stesso nella successiva cessione in favore di SPV Project 130 S.r.l.
Invero, dall'esame della Gazzetta Ufficiale del 01.07.2017, in cui è contenuta la dichiarazione con cui di SPV Project 130 S.r.l. comunicava l'acquisito dei crediti di risulta che era CP_3 previsto che i crediti ceduti rispettassero determinata criteri tre cui: “(e) ceduti pro soluto dalla a ai Controparte_7 CP_3 sensi di due contratti di cessione dei crediti stipulati rispettivamente il 24 luglio 2015 e il 19 febbraio 2016 e la cui cessione e' stata notificata ai debitori ceduti”. Ebbene, nel caso di specie, detto requisito non risulta ricorrere, non essendo stata depositata in atti documentazione da cui evincere la notifica della cessione nei confronti degli odierni opponenti.
Nè al fine di provare l'inclusione del credito nei contratti di cessione è idonea l'attestazione notarile, che non risulta da sola sufficiente a provare che la cessionaria sia titolare dei crediti per cui
è causa (cfr. in tal senso Tribunale Torino, sent. n. 3943/2022 del 12.10.2022).
Tutto ciò detto, si rileva che nulla è stato provato in merito alla titolarità del credito in capo a
SPV Project 130 S.r.l., che non può riscuotere un credito di cui non risulta titolare.
Pertanto, si ritiene che parte opposta non sia fornita del diritto di agire nei confronti degli opponenti in merito al credito per cui è causa.
8. Per tali ragioni, l'opposizione va accolta e il precetto va dichiarato nullo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità degli atti di precetto opposti;
2) condanna alla refusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.300,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di
[...]
studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria ed € 2.200,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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