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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 336/2020, vertente
TRA
, C.F.: , nato in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), in data 20.10.1961, residente a [...] ed elettivamente domiciliato in Gallerate (VA) nel Viale Carlo Noè n. 43/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo Piazza, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata in Controparte_1 C.F._2
AR (TP) in data 17.07.1967, residente in AR (TP) nel Largo Europa n.
18, elettivamente domiciliata in Torino, nella Via Rosta n. 13, presso lo studio dell'Avv. Mauro Carena, che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Con ordinanza del 17.4.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituite da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2020, il ricorrente Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio civile con la IG.ra
[...] [...]
in RI (TP) in data 18.8.2007, trascritto nei registri Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di RI, Anno 2007 n. 10 Parte II Serie
C, deduceva:
- che dall'unione coniugale era nata la GL , il 17.11.2007, R_ fissando la residenza familiare in Turbigo (MI), nella Via Del Ronco n.
21, nell'abitazione già condotta in locazione dal marito;
- che dal mese di febbraio 2007, dopo il concepimento della GL, la IG.ra , la quale svolgeva la professione di insegnante elementare CP_1
e che aveva precedentemente chiesto il trasferimento dapprima presso una scuola di Legnano e poi di Turbigo, presentava più volte e all'oscuro del marito, domanda di trasferimento in Sicilia;
- che, subito dopo la nascita della GL, i coniugi si recavano in Sicilia per farla conoscere ai parenti della IG.ra e che da quel momento CP_1 la resistente si oppose ad ogni ipotesi di rientro presso la casa familiare di Turbigo, tornando a vivere in Sicilia presso la sua famiglia di origine;
- che alla fine del mese di maggio 2008, la resistente rientrava presso la casa familiare e nei primi giorni del mese di giugno 2008 ritornava in
Sicilia per non fare più rientro presso la casa familiare, omettendo di comunicare al coniuge qualsiasi informazione sulla salute e sulla vita della bambina e impedendogli ogni contatto diretto con . R_
L'odierno ricorrente, trascorsi quattro mesi senza riuscire a vedere la GL, in data 18.12.2008, presentava avanti al Tribunale di Milano ricorso per la pronuncia della separazione e per la regolamentazione dell'affidamento della GL, procedimento conclusosi con pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con affidamento della GL minore in via esclusiva alla madre, sospendendo le facoltà di visita padre-GL e disponendo un assegno di mantenimento in favore della GL minore pari ad euro 450,00.
Avverso tale sentenza, il IG. depositava ricorso in appello presso la Pt_1
Corte d'Appello di Milano, la quale, a parziale riforma della sentenza
2 impugnata, revocava la sospensione delle facoltà di visita padre-GL e incaricava i servizi socio-assistenziali della Città di Arona di vigilare sulla situazione di Persona_2
Così ricostruiti i pregressi fatti di causa pendenti tra i coniugi, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, stante l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Il ricorrente deduceva inoltre che, nonostante le consulenze tecniche di ufficio espletate nel corso dei vari gradi di giudizio di separazione personale die coniugi, avessero evidenziato una piena capacità genitoriale del e la Pt_1 piena disponibilità della GL ad aprirsi liberamente al rapporto con R_ il padre, si trovava da ben otto anni tagliato fuori dalla vita della GL, a causa di un atteggiamento ostruzionistico della madre e del suo comportamento alienante.
Il IGnor dunque, insisteva per la reintroduzione dell'affidamento Pt_1 condiviso in luogo dell'affidamento esclusivo, stabilito in sede di separazione.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo all'On.le Tribunale:
“- nel merito in via preliminare:
- disporsi ex art. 337 octies c.c., al fine di organizzare e rendere effettivo
l'affidamento condiviso, CTU psicologica sulla minore e sui genitori, nonché sui rispettivi nuclei familiari allargati al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica della minore, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico -fisica della madre, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e
l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa effettuando una comparazione tra le proposte formulate da ciascun genitore ed il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo;
- incaricare il Servizio Sociale competente al fine di porre in essere i tempestivi interventi diretti a ristabilire la relazione padre-GL, a svolgere adeguata attività di sostegno alla genitorialità predisponendo un dettagliato progetto di intervento socio-educativo, prevedendo adeguati meccanismi di
3 flessibilità affinché il progetto possa essere modificato quando necessario in relazione all'effettivo evolversi della situazione;
- se ritenuto, nominare un Coordinatore Genitoriale affinché monitori
l'andamento dei rapporti genitori/GL, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle frequentazioni della minore da parte dei genitori e assumendo le opportune decisioni (nell'interesse della minore) in caso di disaccordo;
- se ritenuto, al fine di ripristinare la relazione padre-GL, disporre che gli stessi siano sottoposti al programma Family Bridges, con l'ausilio di appositi specialisti, o in alternativa, in assenza di figure professionali a ciò preposte, al diverso trattamento che verrà ritenuto opportuno sempre con l'ausilio di esperti psicologi e psicoterapeuti, quest'ultimi esperti anche in materia di alienazione parentale;
- sempre nel merito in via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n°2 lett. B) L. 898/70, modificata dalla Legge
55/2015, ed in caso di opposizione sulle ulteriori richieste, pronunciare sentenza parziale/non definitiva di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
e in data 18.08.2007 in Parte_1 Controparte_1
RI (TP), con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (TP) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
- nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n°2 lett. B) L. 898/70, modificata dalla Legge 55/2015, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 [...]
in data 18.08.2007 in RI (TP), con atto trascritto nei Controparte_1 registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (TP) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
4 - disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento della GL minore R_ ad entrambi i genitori;
- stabilire la residenza anagrafica della minore in ragione dei tempi e delle modalità della presenza di presso ciascun genitore;
R_
- disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
- stabilire un palinsesto delle frequentazioni tra i genitori e la GL che garantisca alla minore la bigenitorialità, con tempi e modalità di permanenza di
presso ciascun genitore modulati a seguito del programma diretto a R_ ristabilire i rapporti padre-GL;
- disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della GL in forma diretta nei periodi di permanenza della stessa presso di sé;
- in via subordinata, fermo restando il criterio del mantenimento in forma diretta, attribuire a ciascun genitore l'acquisto diretto di beni e servizi nell'interesse della GL, ripartendo l'onere per capitoli di spesa da individuarsi in maniera specifica, ciò mediante una scelta oculata che rispecchi il principio della proporzionalità;
- in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre, fissare tale contributo, in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV c.c., nella misura massima di euro 300,00 mensili, indicizzati annualmente secondo ISTAT;
- prevedere che le spese per i minori eccedente l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori in misura proporzionale al reddito degli stessi così come verificato all'esito dell'istruttoria, ovvero in estremo subordine nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e
l'imponderabilità e comunque successivamente documentate.
- disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.”
In data 7.11.2020, si costituiva in giudizio la IG.ra Controparte_1
5 , la quale nulla opponeva in ordine alla richiesta di scioglimento degli CP_1 effetti civili del matrimonio, non sussistendo i presupposti né la volontà di riconciliazione tra le parti ma manifestava una ferma opposizione alle ulteriori domande avanzate dal ricorrente, in ordine alla chiesta modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della GL, così come stabilite nei precedenti tre gradi di giudizio, in sede di separazione personale dei coniugi.
Deduceva, inoltre, che contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, la
NO nulla aveva opposto in ordine alla instaurazione di un rapporto CP_1 padre – GL, mostrandosi invero sempre disponibile a consentire e favorire gli incontri anche presso i Servizi sociali incaricati, sia in primo grado di giudizio sia in grado di appello, tanto che anche all'esito del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione era emerso come non fosse stata la GL a rifiutare gli R_ incontri con il padre, a causa di un fenomeno di alienazione parentale , ma proprio il padre a disinteressarsi della vita della GL.
La resistente ha, altresì, rappresentato come il padre abbia perpetuato nel disinteresse nei confronti della GL, dei suoi bisogni, senza provvedere in alcun modo al suo sostentamento: ha dedotto, inoltre, che il ricorrente fosse ben consapevole del luogo di residenza della GL, all'esito del trasferimento della madre in Sicilia, e che l'ultima comunicazione ai Servizi Sociali risale al 2015 , ben cinque anni prima dell'instaurazione del giudizio odierno di divorzio .
Alla luce di tale ricostruzione dei fatti e della condizione al momento dell'instaurazione del presente procedimento, la resistente deduceva che una radicale modifica delle condizioni di affidamento di tredicenne (all'epoca R_ dell'introduzione del giudizio in oggetto), sarebbe di nocumento al suo equilibrio psicologico.
Ciò premesso, parte resistente concludeva chiedendo all'Ill.mo Presidente:
“In via preliminare e nel merito,
Pronunciare sentenza parziale/non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in RI (TP), in data 18 agosto 2007, tra i IGnori
e Controparte_1 Parte_1
Confermare l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_3 madre, nonché il contributo al mantenimento della GL disposto in sede di separazione giudiziale a carico del IGnor Parte_1
6 Respingere l'istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologica avanzata da parte ricorrente.
In via principale e nel merito,
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in
RI (TP), in data 18 agosto 2007, tra i IGnori e Controparte_1
Parte_1
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni.
Disporre l'affidamento esclusivo della GL minore Persona_3 alla madre , con collocazione e residenza anagrafica Controparte_1 presso la medesima, regolamentando eventualmente il diritto di visita del padre secondo le condizioni che l'Autorità Giudicante, con il coinvolgimento dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, riterrà più opportune nel pieno ed esclusivo interesse della minore.
Disporre che il IGnor corrisponda in favore della IGnora , Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della GL minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile non inferiore ad Euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
disporre che ciascun genitore concorra, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche sostenute per la GL in quanto necessitate Persona_3
o concordate.
Respingersi ogni altra domanda e richiesta avanzata dal ricorrente.”
A seguito di vari rinvii, all'udienza del 14.10.2021, comparivano le parti personalmente, le quali venivano ascoltate separatamente;
pertanto, si dava atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per opposizione di entrambe le parti.
Con ordinanza del 19.10.2021, il Giudice confermava i provvedimenti assunti con la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 29.4.2015, nominando dunque il Giudice Istruttore e fissando udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione.
All'udienza 20.1.2022, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, ritenuta la causa matura, tratteneva la causa in decisione sullo status senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva di riferire al
7 Collegio e previa trasmissione degli atti al Pm in sede per quanto di competenza.
In data 25.1.2022, il Pubblico Ministero apponeva parere favorevole.
Con sentenza non definitiva del 6.6.2022, il Tribunale provvedeva nel modo che segue:
“a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 18 agosto
2007 in RI tra , nato a [...] il 20 ottobre Parte_1
1961 e , nata a [...] il 17 luglio Parte_2
1967, matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di RI in data 18 agosto 2007 (atto n. 10, parte seconda, Serie C, anno 2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, 134 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera
d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
c) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.”
Contestualmente, con ordinanza, il Giudice rimetteva la causa in udienza istruttoria.
A seguito di una serie di rinvii dovuti all'intervenuto trasferimento del
Giudice istruttore, con ordinanza dell'11.7.2023, il Giudice ordinava il deposito della documentazione fiscale degli ultimi tre anni e disponeva procedersi all'ascolto della minore la quale compariva e veniva sentita R_ all'udienza del 6.12.2023, rigettando parte delle ulteriori richieste istruttorie.
Con ordinanza del 17.4.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituite da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 5.7.2024, viste le note depositate dalle parti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 3.12.2024, il Pubblico Ministero concludeva con parere favorevole.
Nel merito.
Il Collegio prende atto che con sentenza non definitiva questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti
8 in RI in data 18 agosto 2007, tra i IGnori e Controparte_1 [...]
Parte_1
All'esito di tale statuizione, veniva disposta la prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande formulate dalle parti. Pertanto il Collegio procede alla disamina delle ulteriori domande formulate.
Nel dettaglio parte ricorrente ha domandato modificarsi il regime di affidamento della minore , in favore di un regime di affidamento condiviso, con R_ conseguente onere di contribuzione diretta da parte di entrambi i genitori in suo favore.
Giova premettere, che la normativa in materia, L. 54/2006, nell'introdurre l'istituto dell'affidamento condiviso, come affidamento bigenitoriale, nei procedimenti separativi di coppie coniugate con figli, caratterizzato dall'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, ha stabilito che interesse primario nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi è quello del minore alla conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in modo da potere ricevere da entrambi cura, assistenza ed educazione, così come disposto dall'art. 337 ter c.c.
L'esercizio della responsabilità genitoriale, intesa come l'insieme delle scelte ordinarie, straordinarie e di maggiore interesse per il minore, è improntata al rispetto del preminente interesse del minore, ragion per cui i genitori devono condividere le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del figlio minore. In tal senso, l'affidamento congiunto presuppone un'attiva collaborazione dei genitori nell'elaborazione e nella realizzazione del progetto educativo comune (Cass., sentenza n. 10174, del 20.06.2012).
L'eccezione a questo principio è rappresentata dall'affidamento esclusivo, che può disporsi solo ove l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Perché si possa disporre l'affidamento esclusivo del minore in luogo dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass.,
2.12.2010, n. 24526; Cass., 18.6.2008, n. 16593).
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 31571 del 2024 disponeva che “la
9 mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico -fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 6535/19)” e che “il disporre l'affidamento congiunto, anziché quello esclusivo, è questione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l'interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità (Cass. n.
1202/2006)”.
Il principio della bigenitorialità, essendo tutelato dalla legge nell'interesse dello stesso minore, comporta che sia il padre che la madre hanno il dovere di non allontanare il figlio dall'altro genitore, pena il risarcimento del danno all'ex coniuge, come stabilito dall'ordinanza n. 13400/2019 della Corte di Cassazione.
Al fine di definire i rapporti con il genitore al quale non è stata attribuita la responsabilità genitoriale, sul quale comunque permane il diritto di visita nei confronti del figlio minore, il Giudice adotterà tutte le misure necessarie per preservare lo sviluppo psicofisico del minore nonchè il rapporto genitore-figlio.
Tali disposizioni, però, non possono giungere a porre in essere delle forzature rispetto alla espressa opposizione del figlio alle frequentazioni con il genitore non collocatario.
Pertanto, nella misura in cui il figlio minorenne esprima in modo fermo e deciso la volontà di non frequentare il genitore, neanche il Tribunale lo potrà costringere alle visite. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione infatti, il figlio minore non può essere forzato, dal momento che il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (Cass. Civ. 13400/2019 e n. 20107/2016).
Nel caso di specie, il Giudice relatore ha ritenuto di centrale rilevanza procedere all'ascolto della minore , che oggi ha già compiuto 17 anni e R_ si avvicina alla maggiore età ed il cui volere non può non essere tenuto in debito conto ai fini delle statuizioni in ordine al suo regime di affidamento.
10 La minore, sentita nel corso dell'attività istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento, ha chiaramente riferito di vivere con la madre a Mazara del Vallo oramai dai sei anni, di essere stata sempre con lei e di stare benissimo. ha inoltre riferito di non avere memoria di rapporti – anche telefonici – con R_ il padre, il quale per quanto a sua conoscenza non avrebbe neanche provato per intercessione della madre ad avere sue notizie;
ha inoltre riferito di non sentire più la necessità di un rapporto con il padre.
Tenuto conto di quanto già statuito in sede di giudizio di separazione sia in primo sia in secondo grado, all'esito di questo giudizio, non si può che rigettare le richieste avanzate dal padre in ordine all'affidamento della minore, confermando pertanto l'affidamento esclusivo della stessa alla madre, con collocamento presso la sua dimora.
Dall'attività istruttoria e dalle stesse dichiarazioni della minore, è emerso il persistente disinteresse del padre nei confronti della GL ed il suo comportamento abbandonico, comportamento che induce questo Tribunale ad astenersi dal regolamentare il diritto di visita del padre, tenendo anche conto del fatto che raggiungerà a breve la maggiore età, momento nel quale LA R_ potrà liberamente gestire il suddetto rapporto con la figura paterna.
Quanto alle richieste di ordine economico, in particolare con riferimento al contributo al mantenimento della GL, il Tribunale ritiene di dover confermare la misura già determinata in sede di separazione, stabilendone quindi la misura in
€ 450,00 con adeguamento annuale, oltre al 50% delle spese straordinari e che dovessero occorrere, non avendo comunque il ricorrente provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
L'assetto relativo all'affidamento dei figli ed all'esercizio della responsabilità genitoriale non intacca i diritti dei figli, nonché doveri genitoriali, di cui all'art. 315-bis c.c., compreso il diritto/dovere di mantenere la prole.
Quindi, anche nel caso di affidamento esclusivo del figlio, il genitore non collocatario e non affidatario del minore dovrà comunque contribuire al di lui mantenimento con la corresponsione di un assegno, in relazione alle sue eIGenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza.
A norma dell'art. 337-ter comma 4 c.c., “salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli
11 in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il principio dell'eguale attribuzione ad entrambi i genitori degli obblighi e degli oneri relativi ai figli, che discende dal ruolo paritario nella famiglia, è
l'espressione di una parità giuridica, ma è ancorato alla disponibilità economica di ciascuno.
Tuttavia occorre precisare che l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori o per quelli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti deve risultare idoneo a garantire all'avente diritto la soddisfazione di molteplici eIGenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Esso, pertanto, deve essere adeguato all'età del figlio e al tenore di vita della famiglia, come può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori (Cass 41919/2021).
L'aumento delle eIGenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
Orbene, sulla base delle risultanze probatorie sin qui evidenziate, posto che la GL vive con la madre e considerato il minimo essenziale che R_ ciascun genitore deve garantire alla prole, a prescindere dal reddito e dalle proprie sostanze, tenuto conto che le eIGenze dei figli si modificano in relazione alla loro età e al loro sviluppo, ma tenuto altresì conto delle capacità economiche del genitore non collocatario, va confermato in capo a , Parte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 450,00 a titolo di mantenimento ordinario della GL, entro giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per entrambe le figlie, altresì considerando che, in relazione alle capacità economiche dell'attore, non sia intervenuta alcuna modifica rispetto alla sentenza di separazione.
12 Sullo stesso piano si colloca la domanda relativa alla concessione ad entrambi i genitori della possibilità di fruire di agevolazioni e benefici fiscali correlati alla minore. Anche in tal senso, si conferma la statuizione della sentenza di separazione, di assegnazione delle agevolazioni alla madre, in considerazione del fatto che assume la qualità di genitore collocatario della GL ed R_ in quanto tale, colei sulla quale per prima grava l'onere di rispondere in modo immediato ai bisogni dei figli. Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
4672 pubblicata il 22 febbraio 2025, infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 4 d.lgs.
230/2021, in caso di affidamento esclusivo, gli assegni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. L'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole e risponde a verosimili eIGenze di semplificazione, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle eIGenze immediate di quest'ultimo.
In ordine alle spese del presente giudizio, le stesse vengono liquidate come in dispositivo e seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti:
a) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_3 resistente , con dimora presso la stessa;
Controparte_1
b) nulla dispone in ordine al diritto di visita, per le ragioni espresse in parte motiva;
c) pone a carico di , l'obbligo di corrispondere Parte_1
a la somma di € 450,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario della GL minore , entro il giorno 5 R_ di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla rivalutazione sin qui maturata, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
d) dispone che l'assegno unico e tutti gli eventuali ulteriori sussidi in
13 favore della minore vengano percepiti al 100% dal genitore R_ affidatario, ; Controparte_1
e) rigetta tutte le ulteriori domande;
f) condanna il ricorrente, soccombente, a Parte_1 rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte resistente,
, che si liquidano in € 3.500,00 oltre IVA e Controparte_1
CPA e oneri dovuti come per legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Sciacca, del
18.6.2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott. Antonio Tricoli
14