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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2105 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a CREMONA il 13/06/1985, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CARMINATI CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ), nt. a OD (LO) il 17/07/1980, Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIBOLI ORESTE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio con rito civile tra loro
[...] contratto il 05.03.2017 a Maleo (LO), alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Pag. 1 L'atto di matrimonio è stato iscritto al n. 1, anno 2017, registro atti di matrimonio di Maleo
e trascritto altresì nei registri dello stato civile di ai seguenti riferimenti: Atto n. Per_1
24, Parte II, Serie C, Anno 2017.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, è nata, a Codogno (LO) il 06.04.2017, la figlia (c.f.: ). Persona_2 C.F._3
I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 16.09.2024, depositata il
20.09.2024 (cfr. sentenza n. 209/2024, emessa nel procedimento contraddistinto da n. RG
1807/2024).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della figlia della coppia.
Quanto ai rapporti patrimoniali, acquisita ed esaminata la dovuta documentazione, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 05.03.2017 a Maleo (LO); Parte_2
Pag. 2 ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Parte_3
1) “la figlia minore resta in affido condiviso tra i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso il padre
2) la casa coniugale sita in Maleo (LO), via Giuseppe Garibaldi n. 56, di proprietà del sig.
resterà assegnata al medesimo con tutto l'arredo e corredo ivi esistente, e Parte_1 presso di essa manterrà il collocamento e la residenza anagrafica la minore
3) i sigg.ri e , con obbligo di reciproco rispetto e di Parte_1 Parte_2 condivisione di ogni questione riguardante la figlia minore, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
4) Piano genitoriale
Le parti danno atto di seguito congiuntamente un percorso di mediazione familiare con il dott. psicoterapeuta con studio in Casalpusterlengo e di essersi Controparte_1 ad esso affidati anche per la predisposizione di un piano genitoriale confacente agli interessi della minore ed alle loro reciproche esigenze lavorative.
Le parti, intendono addivenire, con la gradualità opportuna all'interesse della minore, allo schema genitoriale sottoriportato.
La Sig.ra potrà tenere con sè ogni volta che vorrà, salvo il Parte_2 Per_2 necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita :
• un giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento - di preferenza il mercoledì - dalle ore 16,30 e sino al mattino dopo quando la signora accompagnerà la figlia a scuola;
• a fine settimana alternati dalle ore 16,30 del venerdì e sino alla mattina del lunedì successivo, quando la signora accompagnerà la figlia a scuola, salvo diversi accordi;
Pag. 3 • per quanto concerne le vacanze natalizie la madre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra le parti;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Per_2
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro in merito al luogo in cui la minore verrà portata in vacanza e con chi, nonché di consentire i contatti tra la figlia e l'altro genitore.
Il compleanno della figlia potrà essere festeggiato da entrambi i genitori, insieme, o separatamente, eventualmente nella stessa giornata, suddividendosi il pranzo e la cena, o in due diverse giornate.
5) Mantenimento della minore
Il sig. e la sig.ra provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2 diretto della minore nei periodi di sua permanenza presso il singolo genitore, facendosi carico direttamente delle spese necessarie alla figlia.
Le spese di carattere straordinario, come previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano (Giugno 2025), vigente presso il Tribunale di Lodi, resteranno interamente a carico del sig. . Parte_1
6) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie spetteranno al genitore che le avrà sostenute.
7) Nell'ambito degli accordi raggiunti dalle parti per la definizione di ogni rapporto scaturente dal matrimonio, la sig.ra accetta di ricevere un assegno Parte_2
“una tantum” di euro 8.000,00 (ottomila); le parti concordano che il suddetto importo
“una tantum” dovrà essere versato dal sig. alla sig.ra a mezzo Parte_1 Pt_2 bonifico su carta prepagata al seguente IBAN: [...], in rate mensili di euro 1000,00 (mille/00) cadauna, al 5 di ogni mese, con prima rata decorrente dal mese in cui verrà omologato l'accordo di divorzio da parte del Tribunale di Lodi
Sempre nell'ambito degli accordi raggiunti per la definizione di ogni rapporto scaturente dal matrimonio, le parti concordano, inoltre, che l'assegno di mantenimento a favore
Pag. 4 della sig.ra stabilito in sede di separazione nella misura di euro Parte_2
1.000,00 mensili dovrà intendersi cessato con il mese di giugno 2025. Il sig. Parte_1 si impegna a versare alla sig.ra che accetta, a titolo di assegni di Pt_2 mantenimento arretrati, l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) con le seguenti modalità: euro 1000,00 (mille) al deposito del ricorso congiunto sottoscritto dalle parti per lo scioglimento del matrimonio presso il Tribunale di Lodi, euro 2.000,00
(duemila/00) all'omologa delle condizioni raggiunte in sede di divorzio da parte del
Tribunale di Lodi, dando atto la sig.ra di non aver nulla ulteriormente a Pt_2 pretendere a titolo assegni di mantenimento arretrato o per qualsiasi titolo o ragione, fatta eccezione per gli accordi di cui al presente atto.
8) Le parti acconsentono al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equivalenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore, sempre con preciso dovere di informare l'altro genitore della meta delle vacanze della figlia, nonché di fornire ogni più utile informazione al riguardo e di consentire i contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore quando in vacanza.
9) Le parti dichiarano che, definita ogni questione patrimoniale con l'adempimento di quanto precede, nulla avranno ulteriormente a pretendere reciprocamente e con riferimento all'unione matrimoniale.
10) Spese legali interamente compensate tra le parti, per quanto dovuto all'eletto procuratore, senza vincolo di solidarietà tra loro”.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 29.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2105 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a CREMONA il 13/06/1985, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CARMINATI CRISTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ), nt. a OD (LO) il 17/07/1980, Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIBOLI ORESTE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio con rito civile tra loro
[...] contratto il 05.03.2017 a Maleo (LO), alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Pag. 1 L'atto di matrimonio è stato iscritto al n. 1, anno 2017, registro atti di matrimonio di Maleo
e trascritto altresì nei registri dello stato civile di ai seguenti riferimenti: Atto n. Per_1
24, Parte II, Serie C, Anno 2017.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, è nata, a Codogno (LO) il 06.04.2017, la figlia (c.f.: ). Persona_2 C.F._3
I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 16.09.2024, depositata il
20.09.2024 (cfr. sentenza n. 209/2024, emessa nel procedimento contraddistinto da n. RG
1807/2024).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della figlia della coppia.
Quanto ai rapporti patrimoniali, acquisita ed esaminata la dovuta documentazione, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 05.03.2017 a Maleo (LO); Parte_2
Pag. 2 ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Parte_3
1) “la figlia minore resta in affido condiviso tra i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso il padre
2) la casa coniugale sita in Maleo (LO), via Giuseppe Garibaldi n. 56, di proprietà del sig.
resterà assegnata al medesimo con tutto l'arredo e corredo ivi esistente, e Parte_1 presso di essa manterrà il collocamento e la residenza anagrafica la minore
3) i sigg.ri e , con obbligo di reciproco rispetto e di Parte_1 Parte_2 condivisione di ogni questione riguardante la figlia minore, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
4) Piano genitoriale
Le parti danno atto di seguito congiuntamente un percorso di mediazione familiare con il dott. psicoterapeuta con studio in Casalpusterlengo e di essersi Controparte_1 ad esso affidati anche per la predisposizione di un piano genitoriale confacente agli interessi della minore ed alle loro reciproche esigenze lavorative.
Le parti, intendono addivenire, con la gradualità opportuna all'interesse della minore, allo schema genitoriale sottoriportato.
La Sig.ra potrà tenere con sè ogni volta che vorrà, salvo il Parte_2 Per_2 necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita :
• un giorno infrasettimanale con possibilità di pernottamento - di preferenza il mercoledì - dalle ore 16,30 e sino al mattino dopo quando la signora accompagnerà la figlia a scuola;
• a fine settimana alternati dalle ore 16,30 del venerdì e sino alla mattina del lunedì successivo, quando la signora accompagnerà la figlia a scuola, salvo diversi accordi;
Pag. 3 • per quanto concerne le vacanze natalizie la madre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra le parti;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Per_2
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro in merito al luogo in cui la minore verrà portata in vacanza e con chi, nonché di consentire i contatti tra la figlia e l'altro genitore.
Il compleanno della figlia potrà essere festeggiato da entrambi i genitori, insieme, o separatamente, eventualmente nella stessa giornata, suddividendosi il pranzo e la cena, o in due diverse giornate.
5) Mantenimento della minore
Il sig. e la sig.ra provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2 diretto della minore nei periodi di sua permanenza presso il singolo genitore, facendosi carico direttamente delle spese necessarie alla figlia.
Le spese di carattere straordinario, come previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano (Giugno 2025), vigente presso il Tribunale di Lodi, resteranno interamente a carico del sig. . Parte_1
6) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie spetteranno al genitore che le avrà sostenute.
7) Nell'ambito degli accordi raggiunti dalle parti per la definizione di ogni rapporto scaturente dal matrimonio, la sig.ra accetta di ricevere un assegno Parte_2
“una tantum” di euro 8.000,00 (ottomila); le parti concordano che il suddetto importo
“una tantum” dovrà essere versato dal sig. alla sig.ra a mezzo Parte_1 Pt_2 bonifico su carta prepagata al seguente IBAN: [...], in rate mensili di euro 1000,00 (mille/00) cadauna, al 5 di ogni mese, con prima rata decorrente dal mese in cui verrà omologato l'accordo di divorzio da parte del Tribunale di Lodi
Sempre nell'ambito degli accordi raggiunti per la definizione di ogni rapporto scaturente dal matrimonio, le parti concordano, inoltre, che l'assegno di mantenimento a favore
Pag. 4 della sig.ra stabilito in sede di separazione nella misura di euro Parte_2
1.000,00 mensili dovrà intendersi cessato con il mese di giugno 2025. Il sig. Parte_1 si impegna a versare alla sig.ra che accetta, a titolo di assegni di Pt_2 mantenimento arretrati, l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) con le seguenti modalità: euro 1000,00 (mille) al deposito del ricorso congiunto sottoscritto dalle parti per lo scioglimento del matrimonio presso il Tribunale di Lodi, euro 2.000,00
(duemila/00) all'omologa delle condizioni raggiunte in sede di divorzio da parte del
Tribunale di Lodi, dando atto la sig.ra di non aver nulla ulteriormente a Pt_2 pretendere a titolo assegni di mantenimento arretrato o per qualsiasi titolo o ragione, fatta eccezione per gli accordi di cui al presente atto.
8) Le parti acconsentono al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equivalenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore, sempre con preciso dovere di informare l'altro genitore della meta delle vacanze della figlia, nonché di fornire ogni più utile informazione al riguardo e di consentire i contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore quando in vacanza.
9) Le parti dichiarano che, definita ogni questione patrimoniale con l'adempimento di quanto precede, nulla avranno ulteriormente a pretendere reciprocamente e con riferimento all'unione matrimoniale.
10) Spese legali interamente compensate tra le parti, per quanto dovuto all'eletto procuratore, senza vincolo di solidarietà tra loro”.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 29.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
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