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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
PALTRINIERI STEFANO, OR
MARCHESINI DONATELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale, 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 2
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 10/06/2020 IRES-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 10/06/2020 IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 10/06/2020 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: espone i fatti e le questioni della controversia e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento dell'appello. “…accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare spettante il rimborso chiesto dalla Società per i periodi d'imposta
2016, 2017 e 2018…Con vittoria delle spese del giudizio.”.
Resistente/Appellato: espone i fatti e le questioni della controversia e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per il rigetto dell'appello. : “…rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. (in seguito anche solo Ricorrente_1, Società o Ricorrente_1), ut supra rappresentata e difesa, impugnava il silenzio/diniego opposto all'istanza di rimborso, relativa ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, conseguente alla ritenuta spettanza dell'agevolazione cd. EM AM, sul presupposto del completamento, nel corso dell'esercizio 2011, di un investimento per l'acquisizione di un impianto fotovoltaico. Aveva già ottenuto per la stessa realizzazione la c.d. tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia). L'agevolazione c.d. EM Ambiente, commi da 13 a 19 dell'art.6 della L.n.388/2000, aveva previsto che la quota di reddito 'destinata ad investimenti ambientali' delle piccole e medie imprese in regime di contabilità non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Ricorrente_1 aveva inizialmente ritenuto di non potersi avvalere del beneficiò stante l'incertezza sulla cumulabilità della detassazione ambientale con la tariffa incentivante prevista dai conti energia, nonché sulla metodologia di calcolo per determinare correttamente l'agevolazione spettante. Chiaritasi in seguito la parziale cumulabilità, la Società contribuente, sul presupposto dimensionale di Piccola Media Impresa in regime di contabilità, nonché della realizzazione nell'ambito di una libera scelta imprenditoriale e non in adempimento di obblighi di legge, aveva determinato la componente ambientale per detassazione secondo l'agevolazione menzionata, presentando istanza di rimborso, considerata inevasa per l'intervenuto decorso del termine normativamente previsto.
La Società ravvisava poi il corretto rispetto del termine di 48 mesi dal versamento del saldo d'imposta, significando altresì che l'intervenuta abrogazione dell'agevolazione in parola non aveva pregiudicato il proprio diritto in relazione ai periodi d'imposta oggetto di istanza di rimborso.
Ricorrente_1 s.r.l. chiedeva, pertanto, il rimborso dell'eccedenza di versamento IRES relativa ai periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e di dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso, condannando l'Ufficio al pagamento di complessivi € 97.888,00 oltre accessori. Vittoria delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza presentata in data 10.06.2020 sia dal punto di vista procedurale quanto temporale, non potendosi la Parte avvalere ora di una deduzione del reddito del costo di investimento effettuato nell'anno
2011, mai portato in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi, né nelle successive, nemmeno mediante presentazione di dichiarazione integrativa. L'Ufficio, inoltre, ravvisava l'esclusione dell'agevolazione in parola, poiché la società ricorrente produce energia che non viene utilizzata per il funzionamento dell'impresa, bensì essa è interamente immessa nella rete elettrica nazionale, senza autoconsumo e senza un miglioramento dei cicli produttivi, ovvero, in altri termini, essa non ha migliorato ecologicamente l'approvvigionamento energetico necessario al suo funzionamento, ma ha creato un impianto ex novo per vendere tutta l'energia elettrica.
L'Agenzia eccepiva altresì la spettanza dell'agevolazione sulla base dell'intervenuta abrogazione della normativa di riferimento prima che la Società avesse avviato qualsiasi procedimento amministrativo volto al riconoscimento della detassazione in parola. Sempre secondo l'Ufficio, la parte non aveva mai indicato nelle dichiarazioni pregresse ed a partire dall'anno di imposta 2011 la quota di reddito che non avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile, né allegata la registrazione in contabilità delle fatture. Ugualmente contestava la perizia sia quanto all'importo che alle modalità di calcolo. Parte ricorrente avrebbe dovuto, semmai, effettuare la deduzione dal reddito nella dichiarazione per l'anno
2011, rideterminandone la relativa imposta a partire da quell'anno d'imposta ed a cascata nei successivi.
L'Amministrazione chiedeva, pertanto, di accogliere in via preliminare l'eccezione di decadenza, dichiarando inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato;
in ogni caso, spese di giudizio rifuse. L'Agenzia delle Entrate aveva poi ribadito, con memoria illustrativa, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, l'esclusione dalla spettanza dell'agevolazione nei confronti di un'impresa di scopo, quale Ricorrente_1, sottolineandone anche il difetto del requisito dimensionale. La Contribuente aveva a sua volta depositato memoria illustrativa, ribadendo la sua qualificazione di PMI e confermando, sia l'emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, quanto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla c.d. impresa di scopo, unitamente a quella relativa agli effetti dell'intervenuta abrogazione della normativa di riferimento. Totalmente corretti i calcoli del beneficio fiscale, risultanti dalla documentazione già in possesso dell'Ufficio, che aveva a disposizione anche quelli per la verifica di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi a base della spettanza dell'agevolazione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 4/2025, si è pronunciata nel merito rigettando il ricorso, secondo la ragione più liquida, pretermettendo l'eccezione di inammissibilità.
L'agevolazione non spetta in quanto la Contribuente non aveva idoneamente comprovato il possesso del requisito soggettivo di Piccola Media Impresa e comunque non ne possono godere le c.d. imprese di scopo, che, come Ricorrente_1 s.r.l., sono costituite esclusivamente per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica destinata ad essere immessa nella rete elettrica per la vendita a terzi e non per proprio utilizzo. Assorbita ogni altra questione, le spese sono state interamente compensate.
La Società ha impugnato la pronuncia, ribadendo di possedere il requisito soggettivo di PMI, negato erroneamente, avendo trascurato la sentenza la documentazione prodotta. I parametri sono da calcolarsi al momento della conclusione dell'investimento, costituendo esso il “riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione”, in mancanza di previsione normativa dell'obbligo di tale domanda.
Altrettanto dicasi per l'esclusione dovuta alla ritenuta qualificazione della Società quale impresa di scopo, non utilizzante l'energia prodotta per il proprio funzionamento. I primi Giudici non avevano considerato la giurisprudenza di merito e di legittimità che esclude tale distinzione, legittimando il godimento dell'agevolazione anche per le società di scopo. Diversi argomenti contrastano l'opinione limitativa: si sarebbe potuto costruire l'impianto a costi inferiori se utilizzante fonti energetiche tradizionali, nessun dato normativo cita la distinzione, vige poi normativa comunitaria che consente deroghe al divieto di aiuti di stato per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Ancora, prima dell'avvento della giurisprudenza citata nella sentenza di primo grado, organi ministeriali e la stessa Agenzia delle Entrate avevano riconosciuto l'incentivo prescindendo dall'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Ripropone quindi le questioni sulle quali il dictum gravato non si è pronunciato per effetto dell'assorbimento e cioè tempestività dell'istanza di rimborso, irrilevanza dell'intervenuta abrogazione della normativa agevolativa nel caso di specie, insussistenza di difetto probatorio della quantificazione della spettanza del rimborso delle somme versate, sulla base di corretto calcolo del beneficio fiscale di tecnico esperto del settore, con gli unici modelli esistenti, avendo l'Ufficio contrapposto solo generiche contestazioni. Invoca pertanto la riforma della sentenza gravata, dichiarando spettare il rimborso chiesto dalla Società per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, con vittoria delle spese di giudizio. L'Amministrazione controdeduce che i valori di qualificazione quale PMI si riferiscono al 31.12.2009, data anteriore alla realizzazione dell'impianto, pacificamente del 2011, non producendo comunque, la Società, alcun bilancio consolidato, ovvero omettendo di considerare le ulteriori partecipazioni e rapporti di collegamento del gruppo di appartenenza. Quanto all'assenza del requisito di consumo dell'energia elettrica per la propria produzione, richiama l'orientamento dei giudici di legittimità, consolidatosi negli ultimi anni, ma anche di merito - con riguardo proprio ad altre centrali della stessa società - che ne sanciscono l'indefettibilità quale presupposto per l'ottenimento del beneficio in parola. In ordine alle eccezioni assorbite nella prima sentenza, l'A.F. ribadisce la tardività dell'istanza di rimborso. La
Contribuente non ha inoltre assolto all'onere probatorio, che le incombe quale richiedente rimborso.
Infine, le tipologie di calcolo, utilizzate in perizia delle regioni Toscana e Veneto sono funzionali alla quantificazione di una sovvenzione pubblica regionale e non nazionale, quest'ultima inferiore alla disciplina comunitaria a cui si riferiscono quelle regionali, sia per tipologia di costi agevolati che per misura del beneficio fruibile. Anche la quantificazione operata di euro 1.086.000,00 (20% del presunto investimento) è errata in quanto questo era semmai l'importo da portare in deduzione dal reddito, rideterminandone la relativa imposta a partire dall'anno 2011 e a cascata nei successivi. L'Ufficio conclude pertanto chiedendo il rigetto dell'appello con rifusione delle spese di giudizio.
All'udienza, tenutasi a distanza, del 30 gennaio 2025, udita l'esposizione dei fatti e delle questioni della controversia del relatore, le Parti discutevano, riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita piena conferma.
Può trovare applicazione anche in grado di appello il principio della “ragione più liquida”, immediatamente risolutiva. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.9936/2014). hanno tratto fondamento del principio dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, al punto da poter esaminare il merito anche in presenza di una questione preliminare, persino di giurisdizione, pretermessa. Il principio è ormai radicato nell'ordinamento: “…questa Suprema Corte già da tempo ha riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria "scala" delle questioni, …” (ex multis, Cass. Sez. III civile, ordinanza
21 giugno 2022, n. 26214, pagina 4 della parte motiva):
I fatti sottoposti all'esame del Collegio evidenziano nella mancanza del requisito dell'utilizzo dell'energia elettrica prodotta per uso proprio, ceduta invece a terzi, la ragione più liquida che esclude che
Ricorrente_1 srl., in quanto società cd. di scopo, possa godere dell'agevolazione introdotta dai commi da 13 a 19, dell'art.6 della L.n.388/2000.
Secondo Il quadro normativo di riferimento: «la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15 dell'art.6 della L.n.388/2000, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». Il comma 15 del citato articolo chiarisce, poi, che «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo
2424, primo comma, lettera B), n. II, del Codice civile necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'AM», con la precisazione che «sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge» e che «gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale». L'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n 134 del 2012, ha poi abrogato l'agevolazione di cui ai commi da 13 a 19 dell'art. 6 della L. n. 388 del 2000 che disciplinano appunto l'agevolazione cd, EM AM che occupa, con salvezza dei procedimenti che erano stati avviati in data anteriore alla sua entrata in vigore (26 giugno 2012, comma 11 stesso art. 23 del D.L. n. 83 del
2012, convertito in L. n 134 del 2012).
I lavori di Ricorrente_1 per la realizzazione dell'impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nel comune di Luogo-1 (Lecce) risalgono pacificamente a prima del 2011 e quindi in epoca anteriore, ma indipendentemente da questo aspetto temporale assume rilevanza dirimente chiarire la destinazione dell'attività produttiva dell'impianto stesso e quindi l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta.
Giova considerare al riguardo come si sia mosso e con quali obiettivi il legislatore nazionale anche considerando i limiti euro - normativi in cui si inseriscono le disposizioni agevolative in esame. Proprio per gli obblighi a cui soggiace l'Italia quale paese membro, esse non possono in ogni caso rappresentare un illegittimo aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e successivamente con gli artt. da 107 a 109 del TFUE), stante il vantaggio che potrebbero comportare a favore di qualsiasi produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili interno, rispetto a quelli di altri Paesi dell'Unione
Europea, con conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della libera concorrenza sul mercato comune (cfr. Cass. n. 5330/2025, Cass. n. 15060/2024, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023,
Cass. n. 29365/2020).
Dal contesto normativo agevolativo sopra delineato, tenuto presente quanto appena accennato, si evince che “…la concessione del beneficio a favore della generalità delle «imprese» (piccole e medie), ma non anche di altri soggetti, si fonda sull'implicito presupposto della dannosità per l'AM della loro attività; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica la detassazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e riparare «danni causati all'AM», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè a quelli derivanti dall'esercizio della stessa. (…) Proprio la diversità fra la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'AM da terzi e quella dell'impresa che lo effettui per prevenire, ridurre e riparare danni cagionati all'AM dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell'acquisto di un'identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassabile nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo…” (Cass., ex multis, recente ordinanza n. 29303, pubblicata il 5 novembre 2025).
Gli argomenti sopra riferiti giustificano la ratio sottesa all'agevolazione, che “…“…spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'AM dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa..” (enfasi aggiunta, Cass. ordinanza n.9930/2025), consentendone un'applicazione senza distorsione di principi comunitari e a scanso di procedure d'infrazione;
La volontà del legislatore e il rispetto dei principi comunitari in materia di aiuti di stato sono ragioni che destituiscono di fondamento le citazioni giurisprudenziali di Ricorrente_1 che dovrebbero demolire la motivazione della prima pronuncia;
peraltro è la stessa giurisprudenza di legittimità che dichiara consolidato l'attuale orientamento, tale cioè da non dover neppure essere rimessa la questione alle
Sezioni Unite del Supremo Collegio :“…Con giurisprudenza ormai consolidata si è motivatamente disatteso il diverso indirizzo con il quale si era, invece, ritenuto che dalla lettura dell'art. 6 cit. non fosse dato evincere che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, dovesse essere destinato all'autoconsumo e non al mercato…..Non sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite…“ (punto 4.2 parte motiva Cassazione n.9914/2025, enfasi aggiunte). Quanto poi alla giurisprudenza dei giudici di vicinato, va osservato che le due sentenze n.3177/2023 CGT di secondo grado Lombardia – Milano e n.845/2025 CGT di secondo grado Puglia, depositate dall'Appellante, non sono precisamente pertinenti la problematica della destinazione della produzione elettrica non entrando nel merito della deducibilità per le società di scopo.
Quanto esposto circa l'evidente intenzione legislativa sottesa alle disposizioni che occupano, convince dell'infondatezza dell'opinione della Società che non è rinvenibile alcun dato normativo che espliciti l'esclusione delle società cd. di scopo dal beneficio introdotto dalla legge EM AM.
Le disposizioni, invocate dall'Appellante, che consentirebbero di derogare al divieto di aiuti di stato in subiecta materia (declinate nell'art.art.41 del Regolamento UE n.651/2014), incontrano il limite derivante dalla natura eccezionale e derogatoria delle norme di agevolazione fiscale, come tali di stretta interpretazione, nel caso di specie oltretutto legittimamente sensibili a ponderazioni politiche e sociali. “…. va poi ulteriormente osservato che la materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro
» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia). …” (cfr. sempre la recente ordinanza
Cassazione n. 5330/5/2025). Va inoltre considerato che l'emanazione del Regolamento UE n.651/2014 è posteriore di molti anni alla cd. L. EM AM (2000) e alla stessa costruzione dell'impianto fotovoltaico (terminato nel 2011). Il Regolamento citato è comunque valorizzato nell'ordinamento italiano promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili in diversi modi, basti pensare alle disposizioni emanate sulle tariffe incentivanti.
Non coglie nel segno neppure l'argomento dell'appellante che Ricorrente_1 avrebbe potuto a minor costo realizzare un impianto utilizzando fonti energetiche tradizionali e quindi giustificata la deduzione dei sovraccosti ambientali. È evidente che l'impianto è finalizzato a lucrare le tariffe incentivanti concesse solo ad impianti di produzione con energia rinnovabile, come quella fotovoltaica, vero motivo che sta alla base della sua realizzazione. L'utilizzo di fonti tradizionali non avrebbe consentito i consistenti guadagni derivanti dalle tariffe, appunto “incentivanti”. A riprova di ciò basti raffrontare i tempi di emanazione delle disposizioni delle tariffe incentivanti con quelli di ideazione e costruzione dell'impianto di Ricorrente_1 s.r. l.
Infine, non giova alla tesi della Società il richiamo a circolari ministeriali e prassi amministrativa, che non possono prevalere sui più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, così come la citazione del comma 1 dell'art.36 del D.L.n.124/2019, che non retroagisce e comunque è generico, senza preciso riferimento alle società di scopo, come riconosciuto dalla stessa Appellante.
Versandosi in ipotesi di istanza di rimborso percentuale, attinente presunti costi ambientali, su
Ricorrente_1 incombeva l'onere probatorio di dimostrare autoconsumo dell'energia prodotta, ovvero un miglioramento dei cicli produttivi ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo comma 5 bis D.lgs. 546/1992. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati, come ribadito dalla giurisprudenza (fra le tante, ordinanza Cassazione n.18644/2023: ” In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza, rivestendo la qualità di attore in senso sostanziale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa…). Non si rinviene invece il benché minimo accenno negli atti di Ricorrente_1 circa un proprio utilizzo dell'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico di Luogo-1, risultando pacifico che la Società sia di scopo, destinando a terzi detta energia elettrica. Tutta la contestazione della sentenza di primo grado, che aveva fatto propria la distinzione della fruizione del beneficio fra società di scopo e utilizzo in proprio dell'energia, sono solo incentrate sull'aspetto giuridico interpretativo e non di fatto, che la normativa di riferimento non espliciti tale distinzione, già dimostrato infondato. E che il requisito in parola sia determinante per il godimento da parte di Ricorrente_1 dell'agevolazione tributaria prevista dalla cd. legge EM AM è confermato dalla sentenza, allegata dall'Ufficio, n,221/2024 della CGT. secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, che lo ha negato proprio con riguardo ad altri impianti fotovoltaici della stessa Società, perché di scopo, cedente l'energia prodotta alla rete per la vendita.
Tutto ciò considerato, deve comunque escludersi anche che Ricorrente_1 s.r.l. possa essere considerata una PMI, indefettibile requisito per l'applicazione della agevolazione in parola.
Si tratta di un beneficio di natura soggettivo-dimensionale, sulla base di una scelta voluta per consentire solo ad imprese piccole - medie di goderne, per il perseguimento di finalità anche di interesse generale.
Le riduzioni del gettito tributario che conseguono all'applicazione dell'agevolazione trovano ispirazione e fonte nella attenzione del legislatore nazionale e comunitario per le piccole e medie imprese, in quanto realtà di assoluta importanza per l'economia, sia per la creazione di occupazione localmente, sia per la loro radicazione territoriale e sociale.
Anche a tale riguardo deve constatarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombe sull'istante il rimborso.
La società non è autonoma, come emerge dalle risultanze camerali dimesse dall'A, F. e difetta il requisito del rispetto del limite dimensionale effettivo al momento della conclusione dell'investimento, essendo invece stati forniti dati di bilancio parziali e riferimenti generici a società collegate, relativi a momento antecedente la realizzazione.
La sentenza n.4/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano viene perciò confermata con rigetto dell'appello. Assorbita ogni altra questione agitata.
Il tormentato percorso giurisprudenziale in materia, originariamente oscillante anche presso il Supremo
Collegio, giustifica la compensazione fra le Parti delle spese anche del presente grado di giudizio
P.Q.M.
L'appello è rigettato. Spese integralmente compensate.
Bolzano li 30 gennaio 2026
Il Giudice relatore estensore il Presidente
NO IE IC IN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
PALTRINIERI STEFANO, OR
MARCHESINI DONATELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale, 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 2
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 10/06/2020 IRES-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 10/06/2020 IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 10/06/2020 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: espone i fatti e le questioni della controversia e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per l'accoglimento dell'appello. “…accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare spettante il rimborso chiesto dalla Società per i periodi d'imposta
2016, 2017 e 2018…Con vittoria delle spese del giudizio.”.
Resistente/Appellato: espone i fatti e le questioni della controversia e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per il rigetto dell'appello. : “…rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. (in seguito anche solo Ricorrente_1, Società o Ricorrente_1), ut supra rappresentata e difesa, impugnava il silenzio/diniego opposto all'istanza di rimborso, relativa ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, conseguente alla ritenuta spettanza dell'agevolazione cd. EM AM, sul presupposto del completamento, nel corso dell'esercizio 2011, di un investimento per l'acquisizione di un impianto fotovoltaico. Aveva già ottenuto per la stessa realizzazione la c.d. tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia). L'agevolazione c.d. EM Ambiente, commi da 13 a 19 dell'art.6 della L.n.388/2000, aveva previsto che la quota di reddito 'destinata ad investimenti ambientali' delle piccole e medie imprese in regime di contabilità non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Ricorrente_1 aveva inizialmente ritenuto di non potersi avvalere del beneficiò stante l'incertezza sulla cumulabilità della detassazione ambientale con la tariffa incentivante prevista dai conti energia, nonché sulla metodologia di calcolo per determinare correttamente l'agevolazione spettante. Chiaritasi in seguito la parziale cumulabilità, la Società contribuente, sul presupposto dimensionale di Piccola Media Impresa in regime di contabilità, nonché della realizzazione nell'ambito di una libera scelta imprenditoriale e non in adempimento di obblighi di legge, aveva determinato la componente ambientale per detassazione secondo l'agevolazione menzionata, presentando istanza di rimborso, considerata inevasa per l'intervenuto decorso del termine normativamente previsto.
La Società ravvisava poi il corretto rispetto del termine di 48 mesi dal versamento del saldo d'imposta, significando altresì che l'intervenuta abrogazione dell'agevolazione in parola non aveva pregiudicato il proprio diritto in relazione ai periodi d'imposta oggetto di istanza di rimborso.
Ricorrente_1 s.r.l. chiedeva, pertanto, il rimborso dell'eccedenza di versamento IRES relativa ai periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e di dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso, condannando l'Ufficio al pagamento di complessivi € 97.888,00 oltre accessori. Vittoria delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza presentata in data 10.06.2020 sia dal punto di vista procedurale quanto temporale, non potendosi la Parte avvalere ora di una deduzione del reddito del costo di investimento effettuato nell'anno
2011, mai portato in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi, né nelle successive, nemmeno mediante presentazione di dichiarazione integrativa. L'Ufficio, inoltre, ravvisava l'esclusione dell'agevolazione in parola, poiché la società ricorrente produce energia che non viene utilizzata per il funzionamento dell'impresa, bensì essa è interamente immessa nella rete elettrica nazionale, senza autoconsumo e senza un miglioramento dei cicli produttivi, ovvero, in altri termini, essa non ha migliorato ecologicamente l'approvvigionamento energetico necessario al suo funzionamento, ma ha creato un impianto ex novo per vendere tutta l'energia elettrica.
L'Agenzia eccepiva altresì la spettanza dell'agevolazione sulla base dell'intervenuta abrogazione della normativa di riferimento prima che la Società avesse avviato qualsiasi procedimento amministrativo volto al riconoscimento della detassazione in parola. Sempre secondo l'Ufficio, la parte non aveva mai indicato nelle dichiarazioni pregresse ed a partire dall'anno di imposta 2011 la quota di reddito che non avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile, né allegata la registrazione in contabilità delle fatture. Ugualmente contestava la perizia sia quanto all'importo che alle modalità di calcolo. Parte ricorrente avrebbe dovuto, semmai, effettuare la deduzione dal reddito nella dichiarazione per l'anno
2011, rideterminandone la relativa imposta a partire da quell'anno d'imposta ed a cascata nei successivi.
L'Amministrazione chiedeva, pertanto, di accogliere in via preliminare l'eccezione di decadenza, dichiarando inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato;
in ogni caso, spese di giudizio rifuse. L'Agenzia delle Entrate aveva poi ribadito, con memoria illustrativa, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, l'esclusione dalla spettanza dell'agevolazione nei confronti di un'impresa di scopo, quale Ricorrente_1, sottolineandone anche il difetto del requisito dimensionale. La Contribuente aveva a sua volta depositato memoria illustrativa, ribadendo la sua qualificazione di PMI e confermando, sia l'emendabilità delle dichiarazioni dei redditi, quanto l'infondatezza dell'eccezione relativa alla c.d. impresa di scopo, unitamente a quella relativa agli effetti dell'intervenuta abrogazione della normativa di riferimento. Totalmente corretti i calcoli del beneficio fiscale, risultanti dalla documentazione già in possesso dell'Ufficio, che aveva a disposizione anche quelli per la verifica di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi a base della spettanza dell'agevolazione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 4/2025, si è pronunciata nel merito rigettando il ricorso, secondo la ragione più liquida, pretermettendo l'eccezione di inammissibilità.
L'agevolazione non spetta in quanto la Contribuente non aveva idoneamente comprovato il possesso del requisito soggettivo di Piccola Media Impresa e comunque non ne possono godere le c.d. imprese di scopo, che, come Ricorrente_1 s.r.l., sono costituite esclusivamente per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica destinata ad essere immessa nella rete elettrica per la vendita a terzi e non per proprio utilizzo. Assorbita ogni altra questione, le spese sono state interamente compensate.
La Società ha impugnato la pronuncia, ribadendo di possedere il requisito soggettivo di PMI, negato erroneamente, avendo trascurato la sentenza la documentazione prodotta. I parametri sono da calcolarsi al momento della conclusione dell'investimento, costituendo esso il “riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione”, in mancanza di previsione normativa dell'obbligo di tale domanda.
Altrettanto dicasi per l'esclusione dovuta alla ritenuta qualificazione della Società quale impresa di scopo, non utilizzante l'energia prodotta per il proprio funzionamento. I primi Giudici non avevano considerato la giurisprudenza di merito e di legittimità che esclude tale distinzione, legittimando il godimento dell'agevolazione anche per le società di scopo. Diversi argomenti contrastano l'opinione limitativa: si sarebbe potuto costruire l'impianto a costi inferiori se utilizzante fonti energetiche tradizionali, nessun dato normativo cita la distinzione, vige poi normativa comunitaria che consente deroghe al divieto di aiuti di stato per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Ancora, prima dell'avvento della giurisprudenza citata nella sentenza di primo grado, organi ministeriali e la stessa Agenzia delle Entrate avevano riconosciuto l'incentivo prescindendo dall'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Ripropone quindi le questioni sulle quali il dictum gravato non si è pronunciato per effetto dell'assorbimento e cioè tempestività dell'istanza di rimborso, irrilevanza dell'intervenuta abrogazione della normativa agevolativa nel caso di specie, insussistenza di difetto probatorio della quantificazione della spettanza del rimborso delle somme versate, sulla base di corretto calcolo del beneficio fiscale di tecnico esperto del settore, con gli unici modelli esistenti, avendo l'Ufficio contrapposto solo generiche contestazioni. Invoca pertanto la riforma della sentenza gravata, dichiarando spettare il rimborso chiesto dalla Società per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, con vittoria delle spese di giudizio. L'Amministrazione controdeduce che i valori di qualificazione quale PMI si riferiscono al 31.12.2009, data anteriore alla realizzazione dell'impianto, pacificamente del 2011, non producendo comunque, la Società, alcun bilancio consolidato, ovvero omettendo di considerare le ulteriori partecipazioni e rapporti di collegamento del gruppo di appartenenza. Quanto all'assenza del requisito di consumo dell'energia elettrica per la propria produzione, richiama l'orientamento dei giudici di legittimità, consolidatosi negli ultimi anni, ma anche di merito - con riguardo proprio ad altre centrali della stessa società - che ne sanciscono l'indefettibilità quale presupposto per l'ottenimento del beneficio in parola. In ordine alle eccezioni assorbite nella prima sentenza, l'A.F. ribadisce la tardività dell'istanza di rimborso. La
Contribuente non ha inoltre assolto all'onere probatorio, che le incombe quale richiedente rimborso.
Infine, le tipologie di calcolo, utilizzate in perizia delle regioni Toscana e Veneto sono funzionali alla quantificazione di una sovvenzione pubblica regionale e non nazionale, quest'ultima inferiore alla disciplina comunitaria a cui si riferiscono quelle regionali, sia per tipologia di costi agevolati che per misura del beneficio fruibile. Anche la quantificazione operata di euro 1.086.000,00 (20% del presunto investimento) è errata in quanto questo era semmai l'importo da portare in deduzione dal reddito, rideterminandone la relativa imposta a partire dall'anno 2011 e a cascata nei successivi. L'Ufficio conclude pertanto chiedendo il rigetto dell'appello con rifusione delle spese di giudizio.
All'udienza, tenutasi a distanza, del 30 gennaio 2025, udita l'esposizione dei fatti e delle questioni della controversia del relatore, le Parti discutevano, riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita piena conferma.
Può trovare applicazione anche in grado di appello il principio della “ragione più liquida”, immediatamente risolutiva. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.9936/2014). hanno tratto fondamento del principio dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, al punto da poter esaminare il merito anche in presenza di una questione preliminare, persino di giurisdizione, pretermessa. Il principio è ormai radicato nell'ordinamento: “…questa Suprema Corte già da tempo ha riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria "scala" delle questioni, …” (ex multis, Cass. Sez. III civile, ordinanza
21 giugno 2022, n. 26214, pagina 4 della parte motiva):
I fatti sottoposti all'esame del Collegio evidenziano nella mancanza del requisito dell'utilizzo dell'energia elettrica prodotta per uso proprio, ceduta invece a terzi, la ragione più liquida che esclude che
Ricorrente_1 srl., in quanto società cd. di scopo, possa godere dell'agevolazione introdotta dai commi da 13 a 19, dell'art.6 della L.n.388/2000.
Secondo Il quadro normativo di riferimento: «la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15 dell'art.6 della L.n.388/2000, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». Il comma 15 del citato articolo chiarisce, poi, che «per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo
2424, primo comma, lettera B), n. II, del Codice civile necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'AM», con la precisazione che «sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge» e che «gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale». L'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n 134 del 2012, ha poi abrogato l'agevolazione di cui ai commi da 13 a 19 dell'art. 6 della L. n. 388 del 2000 che disciplinano appunto l'agevolazione cd, EM AM che occupa, con salvezza dei procedimenti che erano stati avviati in data anteriore alla sua entrata in vigore (26 giugno 2012, comma 11 stesso art. 23 del D.L. n. 83 del
2012, convertito in L. n 134 del 2012).
I lavori di Ricorrente_1 per la realizzazione dell'impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nel comune di Luogo-1 (Lecce) risalgono pacificamente a prima del 2011 e quindi in epoca anteriore, ma indipendentemente da questo aspetto temporale assume rilevanza dirimente chiarire la destinazione dell'attività produttiva dell'impianto stesso e quindi l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta.
Giova considerare al riguardo come si sia mosso e con quali obiettivi il legislatore nazionale anche considerando i limiti euro - normativi in cui si inseriscono le disposizioni agevolative in esame. Proprio per gli obblighi a cui soggiace l'Italia quale paese membro, esse non possono in ogni caso rappresentare un illegittimo aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e successivamente con gli artt. da 107 a 109 del TFUE), stante il vantaggio che potrebbero comportare a favore di qualsiasi produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili interno, rispetto a quelli di altri Paesi dell'Unione
Europea, con conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della libera concorrenza sul mercato comune (cfr. Cass. n. 5330/2025, Cass. n. 15060/2024, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023,
Cass. n. 29365/2020).
Dal contesto normativo agevolativo sopra delineato, tenuto presente quanto appena accennato, si evince che “…la concessione del beneficio a favore della generalità delle «imprese» (piccole e medie), ma non anche di altri soggetti, si fonda sull'implicito presupposto della dannosità per l'AM della loro attività; pertanto, nel definire gli investimenti cui si applica la detassazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e riparare «danni causati all'AM», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè a quelli derivanti dall'esercizio della stessa. (…) Proprio la diversità fra la situazione dell'impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all'AM da terzi e quella dell'impresa che lo effettui per prevenire, ridurre e riparare danni cagionati all'AM dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell'acquisto di un'identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassabile nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo…” (Cass., ex multis, recente ordinanza n. 29303, pubblicata il 5 novembre 2025).
Gli argomenti sopra riferiti giustificano la ratio sottesa all'agevolazione, che “…“…spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'AM dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa..” (enfasi aggiunta, Cass. ordinanza n.9930/2025), consentendone un'applicazione senza distorsione di principi comunitari e a scanso di procedure d'infrazione;
La volontà del legislatore e il rispetto dei principi comunitari in materia di aiuti di stato sono ragioni che destituiscono di fondamento le citazioni giurisprudenziali di Ricorrente_1 che dovrebbero demolire la motivazione della prima pronuncia;
peraltro è la stessa giurisprudenza di legittimità che dichiara consolidato l'attuale orientamento, tale cioè da non dover neppure essere rimessa la questione alle
Sezioni Unite del Supremo Collegio :“…Con giurisprudenza ormai consolidata si è motivatamente disatteso il diverso indirizzo con il quale si era, invece, ritenuto che dalla lettura dell'art. 6 cit. non fosse dato evincere che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, dovesse essere destinato all'autoconsumo e non al mercato…..Non sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite…“ (punto 4.2 parte motiva Cassazione n.9914/2025, enfasi aggiunte). Quanto poi alla giurisprudenza dei giudici di vicinato, va osservato che le due sentenze n.3177/2023 CGT di secondo grado Lombardia – Milano e n.845/2025 CGT di secondo grado Puglia, depositate dall'Appellante, non sono precisamente pertinenti la problematica della destinazione della produzione elettrica non entrando nel merito della deducibilità per le società di scopo.
Quanto esposto circa l'evidente intenzione legislativa sottesa alle disposizioni che occupano, convince dell'infondatezza dell'opinione della Società che non è rinvenibile alcun dato normativo che espliciti l'esclusione delle società cd. di scopo dal beneficio introdotto dalla legge EM AM.
Le disposizioni, invocate dall'Appellante, che consentirebbero di derogare al divieto di aiuti di stato in subiecta materia (declinate nell'art.art.41 del Regolamento UE n.651/2014), incontrano il limite derivante dalla natura eccezionale e derogatoria delle norme di agevolazione fiscale, come tali di stretta interpretazione, nel caso di specie oltretutto legittimamente sensibili a ponderazioni politiche e sociali. “…. va poi ulteriormente osservato che la materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d. «nucleo duro
» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte» (Corte EDU, Belmonte c. Italia). …” (cfr. sempre la recente ordinanza
Cassazione n. 5330/5/2025). Va inoltre considerato che l'emanazione del Regolamento UE n.651/2014 è posteriore di molti anni alla cd. L. EM AM (2000) e alla stessa costruzione dell'impianto fotovoltaico (terminato nel 2011). Il Regolamento citato è comunque valorizzato nell'ordinamento italiano promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili in diversi modi, basti pensare alle disposizioni emanate sulle tariffe incentivanti.
Non coglie nel segno neppure l'argomento dell'appellante che Ricorrente_1 avrebbe potuto a minor costo realizzare un impianto utilizzando fonti energetiche tradizionali e quindi giustificata la deduzione dei sovraccosti ambientali. È evidente che l'impianto è finalizzato a lucrare le tariffe incentivanti concesse solo ad impianti di produzione con energia rinnovabile, come quella fotovoltaica, vero motivo che sta alla base della sua realizzazione. L'utilizzo di fonti tradizionali non avrebbe consentito i consistenti guadagni derivanti dalle tariffe, appunto “incentivanti”. A riprova di ciò basti raffrontare i tempi di emanazione delle disposizioni delle tariffe incentivanti con quelli di ideazione e costruzione dell'impianto di Ricorrente_1 s.r. l.
Infine, non giova alla tesi della Società il richiamo a circolari ministeriali e prassi amministrativa, che non possono prevalere sui più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, così come la citazione del comma 1 dell'art.36 del D.L.n.124/2019, che non retroagisce e comunque è generico, senza preciso riferimento alle società di scopo, come riconosciuto dalla stessa Appellante.
Versandosi in ipotesi di istanza di rimborso percentuale, attinente presunti costi ambientali, su
Ricorrente_1 incombeva l'onere probatorio di dimostrare autoconsumo dell'energia prodotta, ovvero un miglioramento dei cicli produttivi ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo comma 5 bis D.lgs. 546/1992. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati, come ribadito dalla giurisprudenza (fra le tante, ordinanza Cassazione n.18644/2023: ” In tema di rimborso delle imposte sul reddito, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza, rivestendo la qualità di attore in senso sostanziale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa…). Non si rinviene invece il benché minimo accenno negli atti di Ricorrente_1 circa un proprio utilizzo dell'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico di Luogo-1, risultando pacifico che la Società sia di scopo, destinando a terzi detta energia elettrica. Tutta la contestazione della sentenza di primo grado, che aveva fatto propria la distinzione della fruizione del beneficio fra società di scopo e utilizzo in proprio dell'energia, sono solo incentrate sull'aspetto giuridico interpretativo e non di fatto, che la normativa di riferimento non espliciti tale distinzione, già dimostrato infondato. E che il requisito in parola sia determinante per il godimento da parte di Ricorrente_1 dell'agevolazione tributaria prevista dalla cd. legge EM AM è confermato dalla sentenza, allegata dall'Ufficio, n,221/2024 della CGT. secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, che lo ha negato proprio con riguardo ad altri impianti fotovoltaici della stessa Società, perché di scopo, cedente l'energia prodotta alla rete per la vendita.
Tutto ciò considerato, deve comunque escludersi anche che Ricorrente_1 s.r.l. possa essere considerata una PMI, indefettibile requisito per l'applicazione della agevolazione in parola.
Si tratta di un beneficio di natura soggettivo-dimensionale, sulla base di una scelta voluta per consentire solo ad imprese piccole - medie di goderne, per il perseguimento di finalità anche di interesse generale.
Le riduzioni del gettito tributario che conseguono all'applicazione dell'agevolazione trovano ispirazione e fonte nella attenzione del legislatore nazionale e comunitario per le piccole e medie imprese, in quanto realtà di assoluta importanza per l'economia, sia per la creazione di occupazione localmente, sia per la loro radicazione territoriale e sociale.
Anche a tale riguardo deve constatarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombe sull'istante il rimborso.
La società non è autonoma, come emerge dalle risultanze camerali dimesse dall'A, F. e difetta il requisito del rispetto del limite dimensionale effettivo al momento della conclusione dell'investimento, essendo invece stati forniti dati di bilancio parziali e riferimenti generici a società collegate, relativi a momento antecedente la realizzazione.
La sentenza n.4/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano viene perciò confermata con rigetto dell'appello. Assorbita ogni altra questione agitata.
Il tormentato percorso giurisprudenziale in materia, originariamente oscillante anche presso il Supremo
Collegio, giustifica la compensazione fra le Parti delle spese anche del presente grado di giudizio
P.Q.M.
L'appello è rigettato. Spese integralmente compensate.
Bolzano li 30 gennaio 2026
Il Giudice relatore estensore il Presidente
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