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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1695 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 27 gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Berardino, 41 (CF. ) rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1
procura alle liti in calce ed allegata all'atto di citazione in appello dall'avv. Francesco P.
D'Ambrosio (C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Battipaglia, alla via Rosa Iemma, 2, Centro Direzionale Pastena, (indirizzo PEC
.salerno.it). Email_1 CP_1
pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento Controparte_2
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125 (P.I VA CP_2 P.IVA_1
– REA n.1150724) in persona del procuratore avv. Maria Paola Quaglia, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notar di Roma, in data 10.02.2014, Rep Persona_1
47288 – Racc. 23046, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Sergio Costabile con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Balzico, 9 presso lo studio dell'avv. Antonio Damiano
Balestrieri.
APPELLATA
E
2i , con sede in Milano alla via A. Albricci 10, in persona del suo CP_3
procuratore p.t. (P. Iva ), giusta procura per notar del P.IVA_2 Persona_2
17.11.2015, Rep. 25530, Racc. 11403, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Magazzeno in Battipaglia alla via Trieste 2, che la rappresenta e difende come da mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, (indirizzo PEC: ). Email_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
pagina 2 di 10 Appello avverso la sentenza n. n. 1453/2014 del Giudice di Pace di Eboli, pubblicata in data 14/07/2014, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra aveva citato in Parte_1
giudizio, innanzi il giudice di pace di Eboli, le odierne appellate per sentirle condannare,
in solido tra loro, all'immediato ripristino del contratto con la nonché al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa attrice/appellante da quantificarsi in corso di causa o, comunque, nella misura ritenuta equa e giusta dal giudice adito e, in ogni caso, entro i limiti di competenza nonché, per sentir condannare la società CP_2
al risarcimento dei danni, da determinarsi secondo equità, per aver trattato e
[...]
divulgato dati sensibili dell'appellante senza esserne autorizzata.
Assumeva, sulla premessa dell'unbundling di cui al D. Lgs n. 164/200 (con il quale veniva prevista la separazione societaria e contabile tra le aziende operanti nel settore del gas, prevedendo altresì la differenziazione della società venditrice da quella distributrice) che, si sarebbe verificata una pratica di switching illegittimo in suo danno poiché, la società , aveva illegittimamente e senza nessuna Controparte_2
autorizzazione volturato in suo favore la fornitura di gas dell'attrice, già in essere con la società Phlogas s.r.l.; di aver più volte informato la e la E. ON Controparte_2
pagina 3 di 10 (oggi 2i – quale distributore - di non aver mai chiesto alcun CP_2 CP_3
cambio gestore e diffidava entrambe dal procedere al cambio, senza esito.
Iscritto a ruolo il giudizio, si costituivano le società venditrici e distributrici oggi appellate che impugnavano l'avversa domanda, eccependo, quanto ad CP_2
(società di vendita) la propria mancanza di responsabilità e che il pdr
[...]
relativo alla fornitura di gas risultava intestato a persona diversa PartitaIVA_3
dall'attrice, appellante odierna;
quanto alla (società di Controparte_5
distribuzione) eccepiva l'esattezza delle procedure osservate ed in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e/o la mancanza di titolarità del rapporto.
Non necessitandosi di istruttoria alla luce della natura documentale del giudizio e precisate le conclusioni la causa restava decisa dalla sentenza n.776/2013 con la quale, il giudice di pace rilevata la carenza, in capo alla , dell'interesse ad agire, ai sensi Pt_1
dell'art.100 cpc, rigettava la domanda compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione, ritenuta ingiusta ed errata, ha proposto impugnazione
[...]
che, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Salerno, la e la (già Controparte_2 CP_5
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, ordinarsi alle convenute, in CP_6
solido tra loro, il ripristino del contratto di vendita del gas metano con la società
a spese delle stesse nonché condannarsi le appellate al risarcimento dei CP_4
danni subiti con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 4 di 10 Contestava la decisione del giudice di prime cure eccependo l'errata valutazione del materiale probatorio ritenendo, invece, valido e persistente l'interesse dalla sig.ra legato al diritto di scelta. Pt_1
L'appello veniva iscritto al RG 1695/205 ed assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di
Salerno.
Si costituivano le appellate che instavano per la conferma dell'impugnata sentenza perché valida e giusta nel ragionamento giuridico sotteso ed insistevano per la mancanza di interesse ad agire della appellante dal momento che, da verifiche effettuate, non veniva rilevata l'esistenza di alcun contratto attivo o cessato di fornitura di energia elettrica o gas naturale con a nome della sig.ra e Controparte_2 Parte_1
che il PDR n. 02090000076271, relativo alla fornitura di gas naturale sita in Via C.
Rosselli n. 26 del comune Eboli (SA), risultava attivo con a partire Controparte_2
dal 01/07/2010 ma intestato a persona diversa dall'appellata.
Assegnato il giudizio all'odierno giudicante, veniva fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27.01.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione,
con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla eccezione pagina 5 di 10 sollevata relativamente alla mancata rispondenza dell'impugnazione alle norme previste dall'art. 342 c.p.c.
L'eccezione sollevata non può, infatti, trovare accoglimento essendo oramai pacifico
(come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n.
27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presenta i requisiti Parte_1
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente l'erronea valutazione delle prove offerte dalle parti che avrebbero generato l'errato ragionamento logico giuridico del giudice di pace che ha ritenuto non soddisfatte le prescrizioni di che all'art.100 cpc in ordine all'interesse ad agire in capo all'appellante nonché il mancato riconoscimento del danno subito.
pagina 6 di 10 Va inizialmente detto che la vicenda nasce il 25 giugno 2010 quando la sig.ra Pt_1
riceveva la visita del letturista al fine di procedere alla voltura del suo CP_7
contratto con gestore in gestore . CP_4 CP_2
Dalla documentazione depositata da parte appellante risulta provata la ricostruzione in fatto circa la procedura di attivazione dello switch tra le società interessate.
Si rileva che: in data 28 maggio 2010, la inviava PEC alla Controparte_2 CP_7
- società di distribuzione - per richiedere lo switch 20100528061033.
[...]
attribuiva alla richiesta di switch 20100528061033 il codice identificativo CP_7
del punto di consegna (PDR) - 02090000076271 (cliente finale Parte_1
indicando come player entrante (mail del 14/07/2010 anche nella Controparte_2
produzione della . CP_7
In data 15/07/2010, trasmetteva alla PEC della Phlogas s.r.l., già Controparte_7
fornitore del gas della sig.ra “i dati tecnici per la sostituzione Parte_1
fornitura decorrenza 01/07/2010 per i PDR contenuto nel file allegato”.
Tale file allegato contiene proprio, il PDR 02090000076271, cliente finale
[...]
via Fratelli Rosselli Eboli. Parte_1
Sin dal primo giudizio la ha eccepito che alla data del 1.07.2010 Parte_2
l'appellante non era intestataria del PDR 02090000076271, riferibile in Eboli alla via
Rosselli, ma che lo stesso risultava intestato ad altra persona.
Per quanto riguarda il motivo principale di appello, relativo alla carenza dell'interesse ad agire va detto che per proporre una domanda anche se limitata all'an debeatur, occorre pagina 7 di 10 che sussista l'interesse ad agire che costituisce un requisito della domanda, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 5074 del 05/03/2007).
L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno (Cass. Sez. L., sentenza n. 24434 del
23/11/2007).
Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 19 agosto 2000, n. 11010).
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. n. 24434/2007).
Nelle azioni costitutive l'interesse ad agire sorgerebbe dalla mancanza dell'effetto giuridico che si chiede al giudice di costituire.
pagina 8 di 10 Tuttavia, nel caso di specie, e concordemente con l'orientamento del giudice di prime cure, alla luce della giurisprudenza di merito, non si ravvede l'interesse ad agire della dal momento che la stessa non risulta intestataria di alcun contratto in essere Pt_1
con la . CP_2
Non sembra quindi errato il ragionamento operato dal giudice di prime cure laddove,
dall'esame della documentazione depositata, è agevole evincere, innanzitutto, che le società appellate non possano ritenersi responsabili avendo attuato la procedura denunciata secondo l'ordine procedurale previsto dalle norme in materia;
in secondo luogo, alla lucé della comprovata assenza di un contratto in essere della appellante
, e della mancanza di prove circa ogni eventuale danno asseritamente subito Pt_1
dalla stessa.
Ciò che risulta in atti è l'esistenza di un contratto di fornitura con la poi dal CP_4
1.07.2010 (data in cui viene effettuato lo switch incriminato) si perde ogni traccia della che, come detto ed eccepito, non figura quale contraente di alcuna fornitura con Pt_1
la subentrata. CP_2
Di guisa che la domanda di appello deve essere rigettata alla luce del disposto di cui all'art.2697 cc in ordine all'onere della prova incombente sulle parti processuali con la conferma delle statuizioni di che al giudizio di prime cure.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 9 di 10 - Rigetta l'atto di appello confermando le statuizioni di cui all'impugnata sentenza n.
1453/14 del giudice di pace di Eboli.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,
liquidate per onorari in euro 1200,00 nei confronti di ciascuna parte appellata, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 27 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1695 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 27 gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Berardino, 41 (CF. ) rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1
procura alle liti in calce ed allegata all'atto di citazione in appello dall'avv. Francesco P.
D'Ambrosio (C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Battipaglia, alla via Rosa Iemma, 2, Centro Direzionale Pastena, (indirizzo PEC
.salerno.it). Email_1 CP_1
pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento Controparte_2
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125 (P.I VA CP_2 P.IVA_1
– REA n.1150724) in persona del procuratore avv. Maria Paola Quaglia, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notar di Roma, in data 10.02.2014, Rep Persona_1
47288 – Racc. 23046, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Sergio Costabile con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Balzico, 9 presso lo studio dell'avv. Antonio Damiano
Balestrieri.
APPELLATA
E
2i , con sede in Milano alla via A. Albricci 10, in persona del suo CP_3
procuratore p.t. (P. Iva ), giusta procura per notar del P.IVA_2 Persona_2
17.11.2015, Rep. 25530, Racc. 11403, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Magazzeno in Battipaglia alla via Trieste 2, che la rappresenta e difende come da mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, (indirizzo PEC: ). Email_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
pagina 2 di 10 Appello avverso la sentenza n. n. 1453/2014 del Giudice di Pace di Eboli, pubblicata in data 14/07/2014, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 27 gennaio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra aveva citato in Parte_1
giudizio, innanzi il giudice di pace di Eboli, le odierne appellate per sentirle condannare,
in solido tra loro, all'immediato ripristino del contratto con la nonché al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa attrice/appellante da quantificarsi in corso di causa o, comunque, nella misura ritenuta equa e giusta dal giudice adito e, in ogni caso, entro i limiti di competenza nonché, per sentir condannare la società CP_2
al risarcimento dei danni, da determinarsi secondo equità, per aver trattato e
[...]
divulgato dati sensibili dell'appellante senza esserne autorizzata.
Assumeva, sulla premessa dell'unbundling di cui al D. Lgs n. 164/200 (con il quale veniva prevista la separazione societaria e contabile tra le aziende operanti nel settore del gas, prevedendo altresì la differenziazione della società venditrice da quella distributrice) che, si sarebbe verificata una pratica di switching illegittimo in suo danno poiché, la società , aveva illegittimamente e senza nessuna Controparte_2
autorizzazione volturato in suo favore la fornitura di gas dell'attrice, già in essere con la società Phlogas s.r.l.; di aver più volte informato la e la E. ON Controparte_2
pagina 3 di 10 (oggi 2i – quale distributore - di non aver mai chiesto alcun CP_2 CP_3
cambio gestore e diffidava entrambe dal procedere al cambio, senza esito.
Iscritto a ruolo il giudizio, si costituivano le società venditrici e distributrici oggi appellate che impugnavano l'avversa domanda, eccependo, quanto ad CP_2
(società di vendita) la propria mancanza di responsabilità e che il pdr
[...]
relativo alla fornitura di gas risultava intestato a persona diversa PartitaIVA_3
dall'attrice, appellante odierna;
quanto alla (società di Controparte_5
distribuzione) eccepiva l'esattezza delle procedure osservate ed in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e/o la mancanza di titolarità del rapporto.
Non necessitandosi di istruttoria alla luce della natura documentale del giudizio e precisate le conclusioni la causa restava decisa dalla sentenza n.776/2013 con la quale, il giudice di pace rilevata la carenza, in capo alla , dell'interesse ad agire, ai sensi Pt_1
dell'art.100 cpc, rigettava la domanda compensando le spese di giudizio.
Avverso tale decisione, ritenuta ingiusta ed errata, ha proposto impugnazione
[...]
che, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Salerno, la e la (già Controparte_2 CP_5
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, ordinarsi alle convenute, in CP_6
solido tra loro, il ripristino del contratto di vendita del gas metano con la società
a spese delle stesse nonché condannarsi le appellate al risarcimento dei CP_4
danni subiti con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 4 di 10 Contestava la decisione del giudice di prime cure eccependo l'errata valutazione del materiale probatorio ritenendo, invece, valido e persistente l'interesse dalla sig.ra legato al diritto di scelta. Pt_1
L'appello veniva iscritto al RG 1695/205 ed assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di
Salerno.
Si costituivano le appellate che instavano per la conferma dell'impugnata sentenza perché valida e giusta nel ragionamento giuridico sotteso ed insistevano per la mancanza di interesse ad agire della appellante dal momento che, da verifiche effettuate, non veniva rilevata l'esistenza di alcun contratto attivo o cessato di fornitura di energia elettrica o gas naturale con a nome della sig.ra e Controparte_2 Parte_1
che il PDR n. 02090000076271, relativo alla fornitura di gas naturale sita in Via C.
Rosselli n. 26 del comune Eboli (SA), risultava attivo con a partire Controparte_2
dal 01/07/2010 ma intestato a persona diversa dall'appellata.
Assegnato il giudizio all'odierno giudicante, veniva fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27.01.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione,
con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla eccezione pagina 5 di 10 sollevata relativamente alla mancata rispondenza dell'impugnazione alle norme previste dall'art. 342 c.p.c.
L'eccezione sollevata non può, infatti, trovare accoglimento essendo oramai pacifico
(come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n.
27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presenta i requisiti Parte_1
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente l'erronea valutazione delle prove offerte dalle parti che avrebbero generato l'errato ragionamento logico giuridico del giudice di pace che ha ritenuto non soddisfatte le prescrizioni di che all'art.100 cpc in ordine all'interesse ad agire in capo all'appellante nonché il mancato riconoscimento del danno subito.
pagina 6 di 10 Va inizialmente detto che la vicenda nasce il 25 giugno 2010 quando la sig.ra Pt_1
riceveva la visita del letturista al fine di procedere alla voltura del suo CP_7
contratto con gestore in gestore . CP_4 CP_2
Dalla documentazione depositata da parte appellante risulta provata la ricostruzione in fatto circa la procedura di attivazione dello switch tra le società interessate.
Si rileva che: in data 28 maggio 2010, la inviava PEC alla Controparte_2 CP_7
- società di distribuzione - per richiedere lo switch 20100528061033.
[...]
attribuiva alla richiesta di switch 20100528061033 il codice identificativo CP_7
del punto di consegna (PDR) - 02090000076271 (cliente finale Parte_1
indicando come player entrante (mail del 14/07/2010 anche nella Controparte_2
produzione della . CP_7
In data 15/07/2010, trasmetteva alla PEC della Phlogas s.r.l., già Controparte_7
fornitore del gas della sig.ra “i dati tecnici per la sostituzione Parte_1
fornitura decorrenza 01/07/2010 per i PDR contenuto nel file allegato”.
Tale file allegato contiene proprio, il PDR 02090000076271, cliente finale
[...]
via Fratelli Rosselli Eboli. Parte_1
Sin dal primo giudizio la ha eccepito che alla data del 1.07.2010 Parte_2
l'appellante non era intestataria del PDR 02090000076271, riferibile in Eboli alla via
Rosselli, ma che lo stesso risultava intestato ad altra persona.
Per quanto riguarda il motivo principale di appello, relativo alla carenza dell'interesse ad agire va detto che per proporre una domanda anche se limitata all'an debeatur, occorre pagina 7 di 10 che sussista l'interesse ad agire che costituisce un requisito della domanda, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 5074 del 05/03/2007).
L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno (Cass. Sez. L., sentenza n. 24434 del
23/11/2007).
Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 19 agosto 2000, n. 11010).
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. n. 24434/2007).
Nelle azioni costitutive l'interesse ad agire sorgerebbe dalla mancanza dell'effetto giuridico che si chiede al giudice di costituire.
pagina 8 di 10 Tuttavia, nel caso di specie, e concordemente con l'orientamento del giudice di prime cure, alla luce della giurisprudenza di merito, non si ravvede l'interesse ad agire della dal momento che la stessa non risulta intestataria di alcun contratto in essere Pt_1
con la . CP_2
Non sembra quindi errato il ragionamento operato dal giudice di prime cure laddove,
dall'esame della documentazione depositata, è agevole evincere, innanzitutto, che le società appellate non possano ritenersi responsabili avendo attuato la procedura denunciata secondo l'ordine procedurale previsto dalle norme in materia;
in secondo luogo, alla lucé della comprovata assenza di un contratto in essere della appellante
, e della mancanza di prove circa ogni eventuale danno asseritamente subito Pt_1
dalla stessa.
Ciò che risulta in atti è l'esistenza di un contratto di fornitura con la poi dal CP_4
1.07.2010 (data in cui viene effettuato lo switch incriminato) si perde ogni traccia della che, come detto ed eccepito, non figura quale contraente di alcuna fornitura con Pt_1
la subentrata. CP_2
Di guisa che la domanda di appello deve essere rigettata alla luce del disposto di cui all'art.2697 cc in ordine all'onere della prova incombente sulle parti processuali con la conferma delle statuizioni di che al giudizio di prime cure.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 9 di 10 - Rigetta l'atto di appello confermando le statuizioni di cui all'impugnata sentenza n.
1453/14 del giudice di pace di Eboli.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,
liquidate per onorari in euro 1200,00 nei confronti di ciascuna parte appellata, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 27 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10