Articolo 34 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 33Articolo 35
Versione
21 dicembre 1961
Art. 34.
La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi(trascritti alla 21 categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.
Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961