Art. 34.
La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi(trascritti alla 21 categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.
Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.
La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi(trascritti alla 21 categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.
Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.