Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1977, n. 1085
Articolo 2
Versione
4 marzo 1978
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
Entrata in vigore il 4 marzo 1978