Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.