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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1457/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Angelo Lorusso ( ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Monte Nero n. 66;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Francesco Stretti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via California n. 23;
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 4 Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“Rigettare le domande tutte ex adverso formulate, anche in sede di appello incidentale, nonché la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte dell'intervenuta riconsegna dell'immobile a favore del locatore, Sig. avvenuta in data CP_3
4 novembre 2024 e la conseguente cessazione dell'uso dell'immobile al piano rialzato quale locazione di singole stanze arredate”; per l'appellato:
“Respingere l'appello proposto da confermando dunque il capo 1 della sentenza Parte_1
3306 depositata il 22.3.24 del Tribunale di Milano, Sezione XIII^, Giudice Unico Dott. Bocconcello nella causa RG 31431/21, con l'esclusione dell'inciso “nei limiti indicati in motivazione”. Stante la responsabilità aggravata insita nell'appello proposto, condannare a norma dell'art. 96 cpc la in persona del legale rappresentante protempore al Parte_1 risarcimento dei danni a sensi dell'art. 96 cpc, da liquidare anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. • Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, inclusa la fase relativa sospensiva”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
3306/2024, notificata in data 10.4.2024, con cui il Tribunale di Milano, accogliendo sul punto la domanda proposta nei suoi confronti dal , ha accertato la violazione Controparte_1 degli artt. 10 e 11 del Regolamento condominiale e condannato in solido con il Parte_1 proprietario a cessare immediatamente l'uso dell'immobile al piano rialzato Controparte_3 quale locazione di singole stanze arredate, rigettando le ulteriori domande di parte attrice. Regolarmente costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello proposto CP_1 da controparte e ha formulato appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale con cui è stata disattesa, per mancanza di prova, la domanda risarcitoria articolata nel giudizio di primo grado.
Alla prima udienza del 5.11.2024 il procuratore di ha dato atto di aver notificato ad Parte_1 entrambe le controparti atto di rinuncia all'impugnazione, attesa la pendenza di trattative per definire l'intero contenzioso, e ha chiesto un rinvio ai fini di produrre l'atto di rinuncia. Il procuratore del Condominio appellato ha confermato che l'immobile era stato rilasciato dall'appellante in data 4.11.2024 (come da verbale di riconsegna prodotto dall'appellante il successivo 20.12.2024), in esecuzione della sentenza di primo grado, e si è associato alla richiesta di rinvio dando atto di rinunciare al proposto appello incidentale, regolarmente notificato all'appellato contumace. In data 18.11.2024 ha depositato per via telematica atto di “rinuncia all'appello”, Parte_1 sottoscritto per accettazione e conferma anche dal legale rappresentante della società; all'udienza del 19.11.2024 il procuratore dell'appellante ha riferito che “non è stato possibile raggiungere un accordo transattivo che doveva necessariamente coinvolgere anche il CP_3 il quale ha opposto il proprio rifiuto, chiede emettersi una pronuncia di cessazione della materia del contendere, anche in considerazione dell'intervenuta rinuncia all'appello incidentale con compensazione delle spese del presente grado”. Il procuratore del ha rilevato che “le spese del presente grado sono dovute da CP_1 parte dell'appellante, la quale ha proposto l'impugnazione in esame chiedendo anche la sospensione della sentenza di primo grado e fa, altresì, presente che la rinuncia all'appello pagina 2 di 4 incidentale è stata fatta proprio in previsione dell'accordo transattivo che si sarebbe dovuto concludere”. Quindi, il procuratore dell'appellante ha verbalizzato che “A rettifica di quanto appena esposto
… fa presente che la rinuncia è chiesta ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” e il procuratore dell'appellato ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti proposta da parte appellante chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza riservata il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione.
********
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, formalizzata con l'atto depositato per via telematica in data 18.11.2024 regolarmente sottoscritto anche dal legale rappresentante di Parte_1 La successiva “rettifica” effettuata dal procuratore all'udienza del 19.11.2024 è tardiva e comunque inammissibile perchè in contrasto con la volontà espressa dalla parte nell'atto di rinuncia, laddove si legge che “dichiara di rinunciare all'appello iscritto a ruolo in Parte_1 data 15 maggio 2024 (R.G. N. 1457/2024) avverso la sentenza n. 3306/2024 (R.G. n.
31431/2021) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Bocconcello, pubblicata in data 22 marzo 2024”. La Suprema Corte ha affermato, con pronunce conformi, che la rinuncia agli atti del giudizio va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione – o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado – la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare (v. Cass., ord. n. 5250/2018 e, più di recente, sent. n. 25311/2022: “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”). Peraltro, nel caso di specie, il costituito non aveva alcun interesse ad opporsi alla CP_1 rinuncia e a chiedere la prosecuzione del giudizio, essendo nelle more stato rilasciato l'immobile ed avendo rinunciato all'appello incidentale. Quanto alle spese del grado, considerato che anche l'appellato ha proposto impugnazione in via incidentale cui ha poi rinunciato, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Non è dovuto, da parte dell'appellante, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., ord. n. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3306/2024, notificata in data
[...]
10.4.2024, così provvede: 1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
pagina 3 di 4 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Angelo Lorusso ( ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Monte Nero n. 66;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Francesco Stretti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via California n. 23;
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 4 Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“Rigettare le domande tutte ex adverso formulate, anche in sede di appello incidentale, nonché la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte dell'intervenuta riconsegna dell'immobile a favore del locatore, Sig. avvenuta in data CP_3
4 novembre 2024 e la conseguente cessazione dell'uso dell'immobile al piano rialzato quale locazione di singole stanze arredate”; per l'appellato:
“Respingere l'appello proposto da confermando dunque il capo 1 della sentenza Parte_1
3306 depositata il 22.3.24 del Tribunale di Milano, Sezione XIII^, Giudice Unico Dott. Bocconcello nella causa RG 31431/21, con l'esclusione dell'inciso “nei limiti indicati in motivazione”. Stante la responsabilità aggravata insita nell'appello proposto, condannare a norma dell'art. 96 cpc la in persona del legale rappresentante protempore al Parte_1 risarcimento dei danni a sensi dell'art. 96 cpc, da liquidare anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. • Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, inclusa la fase relativa sospensiva”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
3306/2024, notificata in data 10.4.2024, con cui il Tribunale di Milano, accogliendo sul punto la domanda proposta nei suoi confronti dal , ha accertato la violazione Controparte_1 degli artt. 10 e 11 del Regolamento condominiale e condannato in solido con il Parte_1 proprietario a cessare immediatamente l'uso dell'immobile al piano rialzato Controparte_3 quale locazione di singole stanze arredate, rigettando le ulteriori domande di parte attrice. Regolarmente costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello proposto CP_1 da controparte e ha formulato appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale con cui è stata disattesa, per mancanza di prova, la domanda risarcitoria articolata nel giudizio di primo grado.
Alla prima udienza del 5.11.2024 il procuratore di ha dato atto di aver notificato ad Parte_1 entrambe le controparti atto di rinuncia all'impugnazione, attesa la pendenza di trattative per definire l'intero contenzioso, e ha chiesto un rinvio ai fini di produrre l'atto di rinuncia. Il procuratore del Condominio appellato ha confermato che l'immobile era stato rilasciato dall'appellante in data 4.11.2024 (come da verbale di riconsegna prodotto dall'appellante il successivo 20.12.2024), in esecuzione della sentenza di primo grado, e si è associato alla richiesta di rinvio dando atto di rinunciare al proposto appello incidentale, regolarmente notificato all'appellato contumace. In data 18.11.2024 ha depositato per via telematica atto di “rinuncia all'appello”, Parte_1 sottoscritto per accettazione e conferma anche dal legale rappresentante della società; all'udienza del 19.11.2024 il procuratore dell'appellante ha riferito che “non è stato possibile raggiungere un accordo transattivo che doveva necessariamente coinvolgere anche il CP_3 il quale ha opposto il proprio rifiuto, chiede emettersi una pronuncia di cessazione della materia del contendere, anche in considerazione dell'intervenuta rinuncia all'appello incidentale con compensazione delle spese del presente grado”. Il procuratore del ha rilevato che “le spese del presente grado sono dovute da CP_1 parte dell'appellante, la quale ha proposto l'impugnazione in esame chiedendo anche la sospensione della sentenza di primo grado e fa, altresì, presente che la rinuncia all'appello pagina 2 di 4 incidentale è stata fatta proprio in previsione dell'accordo transattivo che si sarebbe dovuto concludere”. Quindi, il procuratore dell'appellante ha verbalizzato che “A rettifica di quanto appena esposto
… fa presente che la rinuncia è chiesta ai sensi dell'art. 306 c.p.c.” e il procuratore dell'appellato ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti proposta da parte appellante chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza riservata il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 18.2.2025 per la rimessione della causa in decisione.
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Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, formalizzata con l'atto depositato per via telematica in data 18.11.2024 regolarmente sottoscritto anche dal legale rappresentante di Parte_1 La successiva “rettifica” effettuata dal procuratore all'udienza del 19.11.2024 è tardiva e comunque inammissibile perchè in contrasto con la volontà espressa dalla parte nell'atto di rinuncia, laddove si legge che “dichiara di rinunciare all'appello iscritto a ruolo in Parte_1 data 15 maggio 2024 (R.G. N. 1457/2024) avverso la sentenza n. 3306/2024 (R.G. n.
31431/2021) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Bocconcello, pubblicata in data 22 marzo 2024”. La Suprema Corte ha affermato, con pronunce conformi, che la rinuncia agli atti del giudizio va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione – o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado – la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare (v. Cass., ord. n. 5250/2018 e, più di recente, sent. n. 25311/2022: “la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”). Peraltro, nel caso di specie, il costituito non aveva alcun interesse ad opporsi alla CP_1 rinuncia e a chiedere la prosecuzione del giudizio, essendo nelle more stato rilasciato l'immobile ed avendo rinunciato all'appello incidentale. Quanto alle spese del grado, considerato che anche l'appellato ha proposto impugnazione in via incidentale cui ha poi rinunciato, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Non è dovuto, da parte dell'appellante, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., ord. n. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3306/2024, notificata in data
[...]
10.4.2024, così provvede: 1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
pagina 3 di 4 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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