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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 78\2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Fabio Collavini, presso il cui studio sito in Roma alla via Tibullo 10, sono elettivamente domiciliati;
appellanti contro
P.I. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal CP_1 P.IVA_1 CP_2 in Irlanda e UK e avvocato stabilito , C.F. e dall'Avv. Daniele Di CP_3 C.F._4
Bisceglie, C.F. , certificata: e C.F._5 Email_1
presso il quale eleggono domicilio digitale;
Email_2
appellata motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Foggia n. 453/2024,
[...] chiedendone la riforma, poiché, senza entrare nel merito della domanda, ha stabilito che: “La domanda risulta improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 118/2022 in quanto non risulta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Autorità di Regolazione dei
Trasporti”.
A sostegno dell'appello hanno dedotto che:
pagina 1 di 6 - l'art. 10 della legge 118/2022 prevede il c.d. filtro di procedibilità solo per i giudizi relativi ai casi previsti dal Reg. Ce 261/04, ovvero compensazione pecuniaria da ritardo aereo e cancellazione del volo
- overbooking e down grade;
- la fattispecie del rimborso del biglietto aereo per impossibilità sopravvenuta disciplinata dall'art. 945 del codice della Navigazione non rientra in quelle per cui è stato previsto il tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità.
Ha, quindi, chiesto: “a) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la risoluzione del contratto di trasporto aereo operato da parte di per impossibilità sopravvenuta di fruire CP_1 la prestazione e, per l'effetto; b) Accertare la violazione degli art. 945, 946 cod. Nav. e
l'inadempimento di relativo all'obbligo di restituzione del prezzo del prezzo già pagato CP_1 da parte del viaggiatore in caso di impossibilità sopravvenuta, e, per l'effetto, CONDANNARLA al rimborso del complessivo importo di Euro 185,23 in favore di ciascun ricorrente;
c) CONDANNARE, altresì, al pagamento delle spese, diritti, rimborso spese generali ed onorari del presente CP_1
giudizio, IVA e CPA come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto per un importo complessivo di Euro 185,23 ciascuno, oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del Dl. 12 settembre 2014, n 132, ad integrazione dell'art. 1284 c.p.c”.
Si è costituita , la quale ha eccepito: CP_1
- il difetto di ius postulandi – inesistenza e\o insanabile nullità della procura alle liti;
- carenza di interesse ad agire dell'appellante – abuso del processo;
- dichiarazione di disponibilità al pagamento nell'ipotesi di soccombenza.
Ha, quindi, chiesto: “Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o insanabile nullità della procura alle liti;
conseguentemente dichiarare l'improcedibilità dell'avverso atto di appello. In via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi - accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli appellanti;
conseguentemente rigettare l'avversa domanda;
- accertare e dichiarare l'abuso del processo ex adverso posto in essere;
conseguentemente condannare gli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.; - il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al rimborso dell'importo pari ad €
555,69 e disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
pagina 2 di 6 In primo luogo, va rigettata l'eccezione di “inesistenza e\o insanabile nullità della procura alle liti” sollevata dall'appellata, poiché, per costante orientamento giurisprudenziale, anche qualora la procura alle liti si dovesse ritenere del tutto inesistente (perché mancante o assolutamente generica tanto da non potersi considerare conferita per il giudizio specifico) va applicato l'art. 182 comma 2 c.p.c.
(Cassazione civile-lav-16252-2020).
Tra l'altro, dagli atti di causa si evince che la procura alle liti è stata rilasciata da ciascun appellante in favore dell'Avv. Fabio Collavini con atto separato, ma depositato telematicamente e contestualmente all'atto di citazione in appello e le procure sono state firmate digitalmente dal procuratore costituito. Da tali elementi, può desumersi la volontà degli appellanti di conferire mandato all'avv. Collavini per la loro difesa nel presente giudizio e che la data di rilascio delle procure sia quella indicata nell'atto di citazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli appellanti, attesa la fondatezza del motivo di appello.
I diritti sanciti a favore dei passeggeri a livello comunitario, tramite il Regolamento CE n° 261/2004 e il ricorso immediato alla giustizia ordinaria per la loro tutela, è stato inibito dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), il cui art. 10 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori.
Si tratta, quindi, di una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali provvedimenti cautelari e urgenti.
Con delibera n° 21/2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. L'articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono – esclusivamente – quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L'articolo 3 precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, non trova applicazione l'obbligo di conciliazione di cui alla citata legge 118\2022, poiché la domanda degli appellanti verte sulla richiesta di rimborso del biglietto aereo ai sensi dell'art. 945 codice della navigazione.
Quindi, la sentenza del giudice di pace di Foggia va riformata nel senso di dovere ritenere procedibile la domanda degli attori.
Riguardo al merito, si ritiene che sussistano i presupposti per il rimborso dei biglietti aerei poiché
l'impossibilità di usufruire del volo è dipesa da forza maggiore, rappresentata dalla malattia di uno dei passeggeri.
L'art. 945 del Codice della navigazione prevede che il passeggero aereo, nel caso in cui sopravvenga un evento ad egli non imputabile e che gli impedisce la partenza, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasporto nonché la restituzione del prezzo pagato per il trasferimento;
tale assunto vale anche nel caso in cui l'evento riguardi uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con il passeggero.
Se si verifica un evento imprevedibile ed invincibile, tale per cui il passeggero è impossibilitato a viaggiare, egli deve dare tempestiva comunicazione della circostanza impeditiva al vettore affinché questi non subisca un danno e possa provvedere al rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo inutilizzato.
Poiché il Codice delle navigazione non specifica quali sono gli eventi di impossibilità sopravvenuta per quali è possibile invocare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo pagato, si può far riferimento alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali intorno all'articolo 1463 del Codice
Civile, che concerne l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore nell'ambito della materia contrattuale.
Pertanto, l'impossibilità deve essere sopravvenuta, ossia l'evento che si ritiene essere impeditivo deve verificarsi dopo la conclusione del contratto di trasporto aereo;
in secondo luogo, l'impedimento deve essere invincibile, ossia non vi è alcun modo per poter superare l'ostacolo e utilizzare la prestazione fornita da controparte;
l'impedimento deve essere oggettivo, ossia deve essere tale che chiunque non possa fruire della prestazione richiesta;
l'impedimento deve essere definitivo, nel senso che non è temporaneo ed è immutabile nel tempo.
La giurisprudenza di merito applicando i predetti principi ha individuato alcuni casi ascrivibili all'impossibilità sopravvenuta, tra cui la malattia del passeggero, sul quale incombe l'onere di provare che l'evento invocato a fondamento della propria pretesa, era imprevedibile ed invincibile e di comunicare tempestivamente l'evento impeditivo della propria partenza.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, va dichiarata la risoluzione del contratto in questione per impossibilità sopravvenuta ex art. 945 del codice della navigazione, poiché l'evento che ha reso impossibile il volo degli appellanti
è da considerarsi imprevedibile ed invincibile, trattandosi della sopraggiunta malattia di uno dei passeggeri a cui è seguita la tempestiva comunicazione alla compagnia aerea.
Non si ritiene configurabile l'abuso del processo da parte degli appellanti, nel comportamento dei quali non è ravvisabile l'intento di danneggiare la controparte con la proposizione della domanda, evidentemente ammissibile e fondata per i motivi innanzi spiegati.
Tuttavia, non può non tenersi conto del comportamento tenuto dalla compagnia aerea sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale, avendo la stessa manifestato sin da subito la propria disponibilità
a definire bonariamente la lite, offrendo ai passeggeri il rimborso del biglietto e delle spese legali.
La compagnia ha offerto con nota dell'11 marzo 2025 per i biglietti aerei la somma di
- € 555,69, pari al totale della sorte capitale richiesta;
- € 43,00, a titolo di rimborso del contributo unificato;
- € 250,00 omnia a titolo di spese legali.
Gli appellanti rifiutavano l'offerta formulata affermando che sarebbe stato possibile definire la vertenza soltanto mediante il pagamento di un importo a titolo di spese legali pari ad € 250,00 oltre oneri di legge, ossia € 364,78. (all.3)
Le spese legali vanno riconosciute ai minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni affrontate, e così in euro 232,00, al netto della fase istruttoria, per il presente grado di giudizio ed euro
139,00 per il primo grado, oltre contributo unificato per il primo grado e per il secondo grado, Iva, Cap
e Rimb. Forf.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la domanda degli appellanti procedibile;
- condanna al pagamento della somma di € 185,23 in favore di ciascun appellante a titolo CP_1
di rimborso dei biglietti aerei;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 139,00 per il primo grado di giudizio ed € 232,00 per il grado di appello, oltre contributo unificato per i due gradi del giudizio, Iva, Cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Foggia, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 78\2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Fabio Collavini, presso il cui studio sito in Roma alla via Tibullo 10, sono elettivamente domiciliati;
appellanti contro
P.I. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal CP_1 P.IVA_1 CP_2 in Irlanda e UK e avvocato stabilito , C.F. e dall'Avv. Daniele Di CP_3 C.F._4
Bisceglie, C.F. , certificata: e C.F._5 Email_1
presso il quale eleggono domicilio digitale;
Email_2
appellata motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Foggia n. 453/2024,
[...] chiedendone la riforma, poiché, senza entrare nel merito della domanda, ha stabilito che: “La domanda risulta improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 118/2022 in quanto non risulta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Autorità di Regolazione dei
Trasporti”.
A sostegno dell'appello hanno dedotto che:
pagina 1 di 6 - l'art. 10 della legge 118/2022 prevede il c.d. filtro di procedibilità solo per i giudizi relativi ai casi previsti dal Reg. Ce 261/04, ovvero compensazione pecuniaria da ritardo aereo e cancellazione del volo
- overbooking e down grade;
- la fattispecie del rimborso del biglietto aereo per impossibilità sopravvenuta disciplinata dall'art. 945 del codice della Navigazione non rientra in quelle per cui è stato previsto il tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità.
Ha, quindi, chiesto: “a) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la risoluzione del contratto di trasporto aereo operato da parte di per impossibilità sopravvenuta di fruire CP_1 la prestazione e, per l'effetto; b) Accertare la violazione degli art. 945, 946 cod. Nav. e
l'inadempimento di relativo all'obbligo di restituzione del prezzo del prezzo già pagato CP_1 da parte del viaggiatore in caso di impossibilità sopravvenuta, e, per l'effetto, CONDANNARLA al rimborso del complessivo importo di Euro 185,23 in favore di ciascun ricorrente;
c) CONDANNARE, altresì, al pagamento delle spese, diritti, rimborso spese generali ed onorari del presente CP_1
giudizio, IVA e CPA come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto per un importo complessivo di Euro 185,23 ciascuno, oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del Dl. 12 settembre 2014, n 132, ad integrazione dell'art. 1284 c.p.c”.
Si è costituita , la quale ha eccepito: CP_1
- il difetto di ius postulandi – inesistenza e\o insanabile nullità della procura alle liti;
- carenza di interesse ad agire dell'appellante – abuso del processo;
- dichiarazione di disponibilità al pagamento nell'ipotesi di soccombenza.
Ha, quindi, chiesto: “Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o insanabile nullità della procura alle liti;
conseguentemente dichiarare l'improcedibilità dell'avverso atto di appello. In via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi - accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli appellanti;
conseguentemente rigettare l'avversa domanda;
- accertare e dichiarare l'abuso del processo ex adverso posto in essere;
conseguentemente condannare gli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.; - il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti al rimborso dell'importo pari ad €
555,69 e disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
pagina 2 di 6 In primo luogo, va rigettata l'eccezione di “inesistenza e\o insanabile nullità della procura alle liti” sollevata dall'appellata, poiché, per costante orientamento giurisprudenziale, anche qualora la procura alle liti si dovesse ritenere del tutto inesistente (perché mancante o assolutamente generica tanto da non potersi considerare conferita per il giudizio specifico) va applicato l'art. 182 comma 2 c.p.c.
(Cassazione civile-lav-16252-2020).
Tra l'altro, dagli atti di causa si evince che la procura alle liti è stata rilasciata da ciascun appellante in favore dell'Avv. Fabio Collavini con atto separato, ma depositato telematicamente e contestualmente all'atto di citazione in appello e le procure sono state firmate digitalmente dal procuratore costituito. Da tali elementi, può desumersi la volontà degli appellanti di conferire mandato all'avv. Collavini per la loro difesa nel presente giudizio e che la data di rilascio delle procure sia quella indicata nell'atto di citazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli appellanti, attesa la fondatezza del motivo di appello.
I diritti sanciti a favore dei passeggeri a livello comunitario, tramite il Regolamento CE n° 261/2004 e il ricorso immediato alla giustizia ordinaria per la loro tutela, è stato inibito dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), il cui art. 10 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori.
Si tratta, quindi, di una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali provvedimenti cautelari e urgenti.
Con delibera n° 21/2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. L'articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono – esclusivamente – quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L'articolo 3 precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, non trova applicazione l'obbligo di conciliazione di cui alla citata legge 118\2022, poiché la domanda degli appellanti verte sulla richiesta di rimborso del biglietto aereo ai sensi dell'art. 945 codice della navigazione.
Quindi, la sentenza del giudice di pace di Foggia va riformata nel senso di dovere ritenere procedibile la domanda degli attori.
Riguardo al merito, si ritiene che sussistano i presupposti per il rimborso dei biglietti aerei poiché
l'impossibilità di usufruire del volo è dipesa da forza maggiore, rappresentata dalla malattia di uno dei passeggeri.
L'art. 945 del Codice della navigazione prevede che il passeggero aereo, nel caso in cui sopravvenga un evento ad egli non imputabile e che gli impedisce la partenza, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasporto nonché la restituzione del prezzo pagato per il trasferimento;
tale assunto vale anche nel caso in cui l'evento riguardi uno dei congiunti o addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con il passeggero.
Se si verifica un evento imprevedibile ed invincibile, tale per cui il passeggero è impossibilitato a viaggiare, egli deve dare tempestiva comunicazione della circostanza impeditiva al vettore affinché questi non subisca un danno e possa provvedere al rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo inutilizzato.
Poiché il Codice delle navigazione non specifica quali sono gli eventi di impossibilità sopravvenuta per quali è possibile invocare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo pagato, si può far riferimento alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali intorno all'articolo 1463 del Codice
Civile, che concerne l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore nell'ambito della materia contrattuale.
Pertanto, l'impossibilità deve essere sopravvenuta, ossia l'evento che si ritiene essere impeditivo deve verificarsi dopo la conclusione del contratto di trasporto aereo;
in secondo luogo, l'impedimento deve essere invincibile, ossia non vi è alcun modo per poter superare l'ostacolo e utilizzare la prestazione fornita da controparte;
l'impedimento deve essere oggettivo, ossia deve essere tale che chiunque non possa fruire della prestazione richiesta;
l'impedimento deve essere definitivo, nel senso che non è temporaneo ed è immutabile nel tempo.
La giurisprudenza di merito applicando i predetti principi ha individuato alcuni casi ascrivibili all'impossibilità sopravvenuta, tra cui la malattia del passeggero, sul quale incombe l'onere di provare che l'evento invocato a fondamento della propria pretesa, era imprevedibile ed invincibile e di comunicare tempestivamente l'evento impeditivo della propria partenza.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, va dichiarata la risoluzione del contratto in questione per impossibilità sopravvenuta ex art. 945 del codice della navigazione, poiché l'evento che ha reso impossibile il volo degli appellanti
è da considerarsi imprevedibile ed invincibile, trattandosi della sopraggiunta malattia di uno dei passeggeri a cui è seguita la tempestiva comunicazione alla compagnia aerea.
Non si ritiene configurabile l'abuso del processo da parte degli appellanti, nel comportamento dei quali non è ravvisabile l'intento di danneggiare la controparte con la proposizione della domanda, evidentemente ammissibile e fondata per i motivi innanzi spiegati.
Tuttavia, non può non tenersi conto del comportamento tenuto dalla compagnia aerea sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale, avendo la stessa manifestato sin da subito la propria disponibilità
a definire bonariamente la lite, offrendo ai passeggeri il rimborso del biglietto e delle spese legali.
La compagnia ha offerto con nota dell'11 marzo 2025 per i biglietti aerei la somma di
- € 555,69, pari al totale della sorte capitale richiesta;
- € 43,00, a titolo di rimborso del contributo unificato;
- € 250,00 omnia a titolo di spese legali.
Gli appellanti rifiutavano l'offerta formulata affermando che sarebbe stato possibile definire la vertenza soltanto mediante il pagamento di un importo a titolo di spese legali pari ad € 250,00 oltre oneri di legge, ossia € 364,78. (all.3)
Le spese legali vanno riconosciute ai minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni affrontate, e così in euro 232,00, al netto della fase istruttoria, per il presente grado di giudizio ed euro
139,00 per il primo grado, oltre contributo unificato per il primo grado e per il secondo grado, Iva, Cap
e Rimb. Forf.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la domanda degli appellanti procedibile;
- condanna al pagamento della somma di € 185,23 in favore di ciascun appellante a titolo CP_1
di rimborso dei biglietti aerei;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 139,00 per il primo grado di giudizio ed € 232,00 per il grado di appello, oltre contributo unificato per i due gradi del giudizio, Iva, Cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Foggia, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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