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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4907/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 4907/2023 R.G. in data
29/12/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da ingiusto processo penale
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lorenzo
Ciliento, insieme con il quale elettivamente domicilia in Potenza presso lo studio dell'Avv. Valeria Russillo Via del Gallitello n. 98;
ATTRICE
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Donato
Bianchino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Emanuele Gianturco n. 21;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
, in persona del Sovraintendente
[...]
p.t., domiciliata ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 4907/2023 R.G.
All'udienza del 02/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
e la Controparte_1 Controparte_2
onde conseguire l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva solidale responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. del , Controparte_1
in persona del p.t. e della CP_3 Controparte_2
, in persona del Sovraintendente
[...]
p.t..nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla sig.ra in conseguenza della sottoposizione ad un Parte_1
ingiusto processo penale per il reato contestatole di violazione dei sigilli ex art. 349 cp, poi conclusosi con la piena assoluzione dell'imputata; 2) per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. e la Controparte_2
, in persona del Sovraintendente p.t., al risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali subiti e sofferti dall'istante per le causali sopraindicate in atti, nella misura innanzi specificata o da accertarsi disponendosi ctu, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata equa dall'On.le Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito
(ossia dalla iscrizione della notizia di reato) al saldo;
3) per l'effetto condannare in via solidale il , in persona del Controparte_1
p.t. e la CP_3 Controparte_2
, in persona del Sovraintendente p.t., al risarcimento di tutti
[...]
i danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. subiti e sofferti dall'istante per le causali sopraindicate in atti, nelle misure innanzi specificate o da accertarsi a mezzo ctu, ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che saranno determinate eque dall'On.le Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito
2 Proc. n. 4907/2023 R.G.
(ossia dalla iscrizione della notizia di reato) al saldo;
4) per l'effetto condannare il , in persona del p.t. e Controparte_1 CP_3
la Controparte_2
, in persona del Sovraintendente p.t.al pagamento delle spese e
[...]
competenze legali del presente giudizio oltre accessori come per legge a favore del sottoscritto legale anticipatario.”
1.1. In estrema sintesi, l'attrice si doleva dei danni asseritamente patiti a causa della sua sottoposizione al procedimento penale N. 572/2007 RGNR
– N. 500295/2011 RGT, nel quale era imputata del reato di cui all'art. 349
c.p. (violazione dei sigilli), essendole stato contestato che “quale legale rappresentante del ristorante “Il Pescatore” sito in località Monticchio
Laghi, in qualità di custode nominata in data 6.12.2006, violava i sigilli riapposti in data 14.3.2007 al predetto ristorante in ottemperanza al provvedimento ingiunto dal Soprintendente per la con CP_2 ordinanza dell'8 marzo 2007 tenendo nei locali del ristorante una manifestazione “Arte e moda 2007” senza alcuna autorizzazione”, procedimento la cui conclusione era stata quella di assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
1.2. L'istante imputava ai convenuti la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali (consistiti nell'aver subito un ingiusto processo e nella cessazione dell'attività commerciale) individuandone il proprium nell'adozione di provvedimenti comunali ed amministrativi contraddittori e, pertanto, illegittimi e confondenti.
2. La Sovrintendenza, quantunque ritualmente citata, rimaneva contumace;
si costituiva, invece, il Controparte_1 eccependo la nullità della domanda per l'omessa indicazione del quantum debeatur, la prescrizione del diritto al risarcimento e, comunque,
l'infondatezza dell'avversa prospettazione, concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, valutata la superfluità delle istanze istruttorie articolate, veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 02/04/2025, all'esito della quale veniva introitata a sentenza.
3 Proc. n. 4907/2023 R.G.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e, pertanto, meritevole di reiezione.
4.1. A tale conclusione si perviene valorizzando il principio, ampiamente consolidato, secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (vedasi, al riguardo, Cassazione civile sez. III, 24/10/2023,
n.29495, conforme ad un orientamento già fatto proprio dalle precedenti
Cass., 11/06/2009, n. 13531, Cass., 12/06/2020, n. 11271, Cass.,
07/01/2022, n. 299).
Tale principio, meritevole di incondizionata adesione, è ulteriormente rafforzato dalla considerazione per cui, al di fuori, appunto, dell'ipotesi in cui la presentazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia (nel cui caso la responsabilità civile trova agevole e diretto abbrivio nel disposto di cui all'art. 185 c.p.), l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass.,
07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n. 5597; Cass. n. 1542/10).
4.2. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, è agevole rilevare come sia del tutto mancata, da parte dell'attrice
[rammentandosi che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti
4 Proc. n. 4907/2023 R.G.
dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass.,
9322/2015; Cass., 300/2012)], ogni attività dimostrativa (ma prima ancora assertiva-allegativa) in ordine alla consapevolezza, in capo agli Enti convenuti, dell'infondatezza della notitia criminis presentata all'autorità giudiziaria, elemento che, come rilevato supra, concorre in via decisiva a fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Invero, l'articolato difensivo dell'attrice è stato, piuttosto, orientato a dimostrare una “contraddittorietà” nei provvedimenti amministrativi susseguitisi in ordine alla vicenda per cui è causa, ma tanto avrebbe potuto, al più, integrare una colpa degli Enti pubblici, anche nella formulazione della denuncia all'autorità giudiziaria, che all'evidenza non vale a fondare una responsabilità aquiliana.
In assenza di indici di calunniosità della denuncia, dunque, non può configurarsi una responsabilità in capo ai convenuti;
a ciò si aggiunga che
è comunque intervenuta, con autonoma efficacia causale, una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, la quale, nell'esercizio del potere giurisdizionale, deve in ogni caso dirsi rescissoria del nesso causale tra la condotta imputata ai convenuti e i danni lamentati dall'attrice.
Non può che conseguirne il rigetto della domanda.
5. Quanto alle spese di lite, occorre preliminarmente rilevare che la contumacia della Sovrintendenza preclude l'attribuzione, in suo favore, di ogni somma, posto che “… la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere” (così, in massima, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024; nello stesso senso anche Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
Invece, in piena applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice le spese sostenute dal e Controparte_1
tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui
5 Proc. n. 4907/2023 R.G.
al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum (valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 4907/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1
per competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza il 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 4907/2023 R.G. in data
29/12/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni da ingiusto processo penale
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lorenzo
Ciliento, insieme con il quale elettivamente domicilia in Potenza presso lo studio dell'Avv. Valeria Russillo Via del Gallitello n. 98;
ATTRICE
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Donato
Bianchino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Emanuele Gianturco n. 21;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
, in persona del Sovraintendente
[...]
p.t., domiciliata ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 4907/2023 R.G.
All'udienza del 02/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
e la Controparte_1 Controparte_2
onde conseguire l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva solidale responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. del , Controparte_1
in persona del p.t. e della CP_3 Controparte_2
, in persona del Sovraintendente
[...]
p.t..nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla sig.ra in conseguenza della sottoposizione ad un Parte_1
ingiusto processo penale per il reato contestatole di violazione dei sigilli ex art. 349 cp, poi conclusosi con la piena assoluzione dell'imputata; 2) per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. e la Controparte_2
, in persona del Sovraintendente p.t., al risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali subiti e sofferti dall'istante per le causali sopraindicate in atti, nella misura innanzi specificata o da accertarsi disponendosi ctu, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata equa dall'On.le Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito
(ossia dalla iscrizione della notizia di reato) al saldo;
3) per l'effetto condannare in via solidale il , in persona del Controparte_1
p.t. e la CP_3 Controparte_2
, in persona del Sovraintendente p.t., al risarcimento di tutti
[...]
i danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. subiti e sofferti dall'istante per le causali sopraindicate in atti, nelle misure innanzi specificate o da accertarsi a mezzo ctu, ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che saranno determinate eque dall'On.le Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito
2 Proc. n. 4907/2023 R.G.
(ossia dalla iscrizione della notizia di reato) al saldo;
4) per l'effetto condannare il , in persona del p.t. e Controparte_1 CP_3
la Controparte_2
, in persona del Sovraintendente p.t.al pagamento delle spese e
[...]
competenze legali del presente giudizio oltre accessori come per legge a favore del sottoscritto legale anticipatario.”
1.1. In estrema sintesi, l'attrice si doleva dei danni asseritamente patiti a causa della sua sottoposizione al procedimento penale N. 572/2007 RGNR
– N. 500295/2011 RGT, nel quale era imputata del reato di cui all'art. 349
c.p. (violazione dei sigilli), essendole stato contestato che “quale legale rappresentante del ristorante “Il Pescatore” sito in località Monticchio
Laghi, in qualità di custode nominata in data 6.12.2006, violava i sigilli riapposti in data 14.3.2007 al predetto ristorante in ottemperanza al provvedimento ingiunto dal Soprintendente per la con CP_2 ordinanza dell'8 marzo 2007 tenendo nei locali del ristorante una manifestazione “Arte e moda 2007” senza alcuna autorizzazione”, procedimento la cui conclusione era stata quella di assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
1.2. L'istante imputava ai convenuti la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali (consistiti nell'aver subito un ingiusto processo e nella cessazione dell'attività commerciale) individuandone il proprium nell'adozione di provvedimenti comunali ed amministrativi contraddittori e, pertanto, illegittimi e confondenti.
2. La Sovrintendenza, quantunque ritualmente citata, rimaneva contumace;
si costituiva, invece, il Controparte_1 eccependo la nullità della domanda per l'omessa indicazione del quantum debeatur, la prescrizione del diritto al risarcimento e, comunque,
l'infondatezza dell'avversa prospettazione, concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, valutata la superfluità delle istanze istruttorie articolate, veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 02/04/2025, all'esito della quale veniva introitata a sentenza.
3 Proc. n. 4907/2023 R.G.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e, pertanto, meritevole di reiezione.
4.1. A tale conclusione si perviene valorizzando il principio, ampiamente consolidato, secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (vedasi, al riguardo, Cassazione civile sez. III, 24/10/2023,
n.29495, conforme ad un orientamento già fatto proprio dalle precedenti
Cass., 11/06/2009, n. 13531, Cass., 12/06/2020, n. 11271, Cass.,
07/01/2022, n. 299).
Tale principio, meritevole di incondizionata adesione, è ulteriormente rafforzato dalla considerazione per cui, al di fuori, appunto, dell'ipotesi in cui la presentazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia (nel cui caso la responsabilità civile trova agevole e diretto abbrivio nel disposto di cui all'art. 185 c.p.), l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass.,
07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n. 5597; Cass. n. 1542/10).
4.2. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, è agevole rilevare come sia del tutto mancata, da parte dell'attrice
[rammentandosi che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti
4 Proc. n. 4907/2023 R.G.
dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass.,
9322/2015; Cass., 300/2012)], ogni attività dimostrativa (ma prima ancora assertiva-allegativa) in ordine alla consapevolezza, in capo agli Enti convenuti, dell'infondatezza della notitia criminis presentata all'autorità giudiziaria, elemento che, come rilevato supra, concorre in via decisiva a fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Invero, l'articolato difensivo dell'attrice è stato, piuttosto, orientato a dimostrare una “contraddittorietà” nei provvedimenti amministrativi susseguitisi in ordine alla vicenda per cui è causa, ma tanto avrebbe potuto, al più, integrare una colpa degli Enti pubblici, anche nella formulazione della denuncia all'autorità giudiziaria, che all'evidenza non vale a fondare una responsabilità aquiliana.
In assenza di indici di calunniosità della denuncia, dunque, non può configurarsi una responsabilità in capo ai convenuti;
a ciò si aggiunga che
è comunque intervenuta, con autonoma efficacia causale, una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, la quale, nell'esercizio del potere giurisdizionale, deve in ogni caso dirsi rescissoria del nesso causale tra la condotta imputata ai convenuti e i danni lamentati dall'attrice.
Non può che conseguirne il rigetto della domanda.
5. Quanto alle spese di lite, occorre preliminarmente rilevare che la contumacia della Sovrintendenza preclude l'attribuzione, in suo favore, di ogni somma, posto che “… la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere” (così, in massima, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024; nello stesso senso anche Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
Invece, in piena applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice le spese sostenute dal e Controparte_1
tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui
5 Proc. n. 4907/2023 R.G.
al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum (valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 4907/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1
per competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza il 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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