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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. Emma Manzionna Consigliere rel. nel procedimento camerale n. 903/2025 R.G.A.C., promosso da , nata a [...] il Parte_1
01.12.1964 e nato a [...] il [...] , entrambi rappresentati e difesi Parte_2 dall'avvocato Federica Metta presso il cui studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 57 sono elettivamente domiciliati, giusta mandato in calce al ricorso, con la partecipazione del
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con sentenza del 16.10.2024, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese si è pronunciato affermativamente, dichiarando la nullità per: “1. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocmente (can. 1095
n.2);
2. Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3);
3. Esclusione della indissolubilità da parte del convenuto” del matrimonio concordatario celebrato a Bari, il 25.06.1992, tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di Bari, anno Parte_2
1992, parte 2, serie A, n. 617.
La sentenza del 16.10.2024 era resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 27.05.2025.
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premesso che avevano contratto matrimonio concordatario nella data suddetta in
[...]
Bari; che il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il procedimento si era svolto nella garanzia dei diritti difensivi delle parti, hanno chiesto a questa
Corte dichiararsi l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale dell'autorità ecclesiastica nel territorio italiano, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle annotazioni di legge. Hanno prodotto la documentazione necessaria.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, ha ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda.
>>><<<
La domanda è fondata alla stregua della documentazione esibita e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge:
-non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente sugli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
-il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, come incon- futabilmente emerge dagli atti prodotti dai ricorrenti;
-l'istruttoria si è svolta con l'audizione delle parti e l'assunzione di testimonianze;
-la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
sicché la domanda può essere accolta;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore
Generale,
d i c h i a r a
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 16.10.2024, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 27 maggio 2025, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Bari il 25.06.1992, tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di Bari, anno Parte_2
1992, parte 2, serie A, n. 617.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di provvedere alle prescritte annotazioni.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia Civile della Corte di
Appello, addì 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dr.Emma Manzionna) (dr. Maria Mitola)
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