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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1359/2020 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale del 22.4.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla Via Don Parte_1 C.F._1
Bosco n. 22, presso lo studio professionale dell'avv. Antonietta Carini e C.F._2 dell'avv. Giovanni Sabatino ( ), che lo rappresentano e difendono - C.F._3
Email_1
APPELLANTE
E
1 ( , n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale di CP_1 C.F._4 tabaccheria (p.i: ), con sede in Casoria (NA) alla via Benedetto Croce n. 51/53 – P.IVA_1
Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2939/2019 del 4.11.2019 del Tribunale di Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 30/04/2020 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti di
[...] in data 22.1.2016, volta a conseguire il ristoro del danno patito in conseguenza del sinistro CP_1 occorso il 26.12.2013 presso l'esercizio di tabaccheria del convenuto, allorquando l'attore, nel valicare il gradino d'ingresso, rovinava a terra riportando lesioni con postumi valutati in sede medico-legale nella misura del 5% di danno biologico permanente.
Il Tribunale adito, nella contumacia del convenuto, espletata l'istruttoria richiesta dall'attore, rigettava la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite, ritenendo ascrivibile ad imprudenza Pt_1
e disattenzione del danneggiato la verificazione del sinistro.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, il ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso Pt_1 dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
come in primo grado, è rimasto contumace, benché ritualmente evocato in lite. CP_1
Acquisito il fascicolo cartaceo di primo grado, mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni dell'appellante, è stata riservata in decisione senza termini, avendovi la parte costituita espressamente rinunciato nelle proprie note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
2 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Va premesso, in fatto, che , deduceva in citazione che, il giorno 26.12.2013, nel mentre Parte_1 entrava nella tabaccheria condotta dal sig. cadeva rovinosamente in terra procurandosi CP_1 gravi lesioni personali. Assumeva di essere caduto a causa della pavimentazione particolarmente scivolosa, sia per consistenza e struttura della soglia stessa e sia per la presenza di sostanza scivolosa in terra, mista ad acqua, forse costituita da risalenti residui di sapone e per il concomitante e non presegnalato impedimento costituito da uno zerbino posto a breve distanza dal bordo della soglia di accesso, circa 20/30 centimetri, che determinava l'insufficiente e sereno appoggio del piede all'accesso e limitando la superficie di appoggio dei piedi nella risalita (cfr. appello).
Il Tribunale, escussi i testi, ammesso il deferito interrogatorio formale del convenuto (andato deserto per mancata presentazione a renderlo del convenuto contumace), espletata c.t.u. medico legale, decideva la causa con la pronuncia impugnata, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, pur dovendosi ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di acqua e fango insistente sul pavimento della tabaccheria, l'evento lesivo andasse imputato ad esclusiva responsabilità della attore, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, atteso che, nell'entrare, in orario mattutino (alle ore 11.00 circa), all'interno della tabaccheria del sig. avrebbe dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa … soprattutto in CP_1 considerazione del fatto che la strada si presentava bagnata e melmosa viste le condizioni metereologiche (pioveva a dirotto),
e comunque utilizzare ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Al contrario, egli imprudentemente non prestava alcuna attenzione al tratto di pavimentazione su cui camminava, nonostante potesse comprendere che la pioggia forte presente in quel momento e oggettivamente visibile rappresentasse una insidia e quindi comportare un rischio di inciampo o di caduta.
Argomenta, in senso contrario, l'appellante l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente per quanto concerne la consistenza materiale della soglia di accesso al locale (di materiale particolarmente liscio), la presenza di uno zerbino posto a 20/30 centimetri dalla suddetta soglia, ed, infine, la presenza di una sostanza scivolosa, non meglio qualificata ma di certo non riferita alla mera presenza di acqua piovana sul medesimo gradino.
3 Siffatti elementi, benché confermati dai testi escussi, non sarebbero stati presi in considerazione dal
Tribunale.
In ogni caso, la soglia sarebbe stata particolarmente scivolosa e dunque inadatta allo scopo.
Le doglianze non sono fondate.
I testi escussi hanno smentito la prospettazione attorea circa la presenza, sul gradino, di residui di acqua saponata (così si legge nella citazione di primo grado), avendo fatto entrambi riferimento alla esclusiva presenza di melma o fango scivoloso, sicuramente dovuta alla abbondante precipitazione in corso (il teste ha parlato di pioggia a dirotto) e al via vai di clienti. Testimone_1
Pare, del resto, inverosimile che l'acquazzone avesse consentito la permanenza di residui, anche risalenti, di sapone sulla soglia.
Assodato, pertanto, che la soglia era sporca unicamente del fango trasportato dagli avventori a causa del temporale, non si comprende quale intralcio abbia potuto arrecare all'agevole transito la presenza dello zerbino sulla soglia, cui l'attore imputa il concomitante concorso causale rispetto alla caduta.
Vale, poi, considerare, come già osservato dal Tribunale, che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità dei luoghi.
Se a ciò si aggiunge che è verosimile che le condizioni della soglia siano diventate critiche nel breve lasso di tempo del temporale, va, conseguentemente esclusa qualsivoglia responsabilità del custode rispetto alla causazione del sinistro.
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
4588 del 11/02/2022; Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del 22/11/2019; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2482 del
01/02/2018).
In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18856 del 28/07/2017).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il custode deve ritenersi esonerato da responsabilità, non essendovi stato il tempo di intervenire per rimuovere la situazione di potenziale
4 pericolo della melma formatasi sul gradino di accesso all'esercizio commerciale, incombendo, invece, sul passante l'onere di prestare accortezza alle peculiari condizioni di tempo e di luogo.
La pronuncia gravata è coerente con la giurisprudenza sopra richiamata e non merita censura in parte qua.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure sollevate dall'appellante in ordine alla argomentata mancanza di colpa del danneggiato in ragione della non giovane età e della prevedibile lentezza dei suoi movimenti.
Del tutto neutra è, infine, la circostanza della mancata costituzione del convenuto e della mancata allegazione di elementi a sua difesa, su cui pure l'appellante si sofferma nell'atto di gravame.
Quanto, infine, alla compatibilità causale tra prospettazione ed evento, rilevata in sede di c.t.u., essa dimostra unicamente il fatto storico, senza incidere in alcun modo sull'esito dell'indagine in merito all'imputazione causale dello stesso.
Fondata e meritevole di accoglimento è, invece, la doglianza inerente il governo delle spese di lite.
Il giudice di primo grado ha, infatti, condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidandole in euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, omettendo di considerare che il convenuto non si era costituito e non aveva espletato alcuna difesa.
La sentenza deve essere, pertanto, riformata in parte qua, dovendosi, sul punto, nulla statuire in ordine alle spese di lite del primo grado.
Resta ferma, invece, la condanna dell'attore al pagamento delle spese dell'espletata c.t.u.
L'esito del gravame, avuto riguardo alla conferma della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, consente di affermare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92
c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
5 - In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara non essere dovuto nulla alla parte convenuta a titolo di spese processuali del CP_1 primo grado;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 24.4.2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1359/2020 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale del 22.4.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla Via Don Parte_1 C.F._1
Bosco n. 22, presso lo studio professionale dell'avv. Antonietta Carini e C.F._2 dell'avv. Giovanni Sabatino ( ), che lo rappresentano e difendono - C.F._3
Email_1
APPELLANTE
E
1 ( , n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale di CP_1 C.F._4 tabaccheria (p.i: ), con sede in Casoria (NA) alla via Benedetto Croce n. 51/53 – P.IVA_1
Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2939/2019 del 4.11.2019 del Tribunale di Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 30/04/2020 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti di
[...] in data 22.1.2016, volta a conseguire il ristoro del danno patito in conseguenza del sinistro CP_1 occorso il 26.12.2013 presso l'esercizio di tabaccheria del convenuto, allorquando l'attore, nel valicare il gradino d'ingresso, rovinava a terra riportando lesioni con postumi valutati in sede medico-legale nella misura del 5% di danno biologico permanente.
Il Tribunale adito, nella contumacia del convenuto, espletata l'istruttoria richiesta dall'attore, rigettava la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite, ritenendo ascrivibile ad imprudenza Pt_1
e disattenzione del danneggiato la verificazione del sinistro.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, il ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso Pt_1 dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
come in primo grado, è rimasto contumace, benché ritualmente evocato in lite. CP_1
Acquisito il fascicolo cartaceo di primo grado, mutati la Sezione ed il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta;
quindi, sulle rinnovate conclusioni dell'appellante, è stata riservata in decisione senza termini, avendovi la parte costituita espressamente rinunciato nelle proprie note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
2 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Va premesso, in fatto, che , deduceva in citazione che, il giorno 26.12.2013, nel mentre Parte_1 entrava nella tabaccheria condotta dal sig. cadeva rovinosamente in terra procurandosi CP_1 gravi lesioni personali. Assumeva di essere caduto a causa della pavimentazione particolarmente scivolosa, sia per consistenza e struttura della soglia stessa e sia per la presenza di sostanza scivolosa in terra, mista ad acqua, forse costituita da risalenti residui di sapone e per il concomitante e non presegnalato impedimento costituito da uno zerbino posto a breve distanza dal bordo della soglia di accesso, circa 20/30 centimetri, che determinava l'insufficiente e sereno appoggio del piede all'accesso e limitando la superficie di appoggio dei piedi nella risalita (cfr. appello).
Il Tribunale, escussi i testi, ammesso il deferito interrogatorio formale del convenuto (andato deserto per mancata presentazione a renderlo del convenuto contumace), espletata c.t.u. medico legale, decideva la causa con la pronuncia impugnata, con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, pur dovendosi ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di acqua e fango insistente sul pavimento della tabaccheria, l'evento lesivo andasse imputato ad esclusiva responsabilità della attore, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, atteso che, nell'entrare, in orario mattutino (alle ore 11.00 circa), all'interno della tabaccheria del sig. avrebbe dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa … soprattutto in CP_1 considerazione del fatto che la strada si presentava bagnata e melmosa viste le condizioni metereologiche (pioveva a dirotto),
e comunque utilizzare ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Al contrario, egli imprudentemente non prestava alcuna attenzione al tratto di pavimentazione su cui camminava, nonostante potesse comprendere che la pioggia forte presente in quel momento e oggettivamente visibile rappresentasse una insidia e quindi comportare un rischio di inciampo o di caduta.
Argomenta, in senso contrario, l'appellante l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente per quanto concerne la consistenza materiale della soglia di accesso al locale (di materiale particolarmente liscio), la presenza di uno zerbino posto a 20/30 centimetri dalla suddetta soglia, ed, infine, la presenza di una sostanza scivolosa, non meglio qualificata ma di certo non riferita alla mera presenza di acqua piovana sul medesimo gradino.
3 Siffatti elementi, benché confermati dai testi escussi, non sarebbero stati presi in considerazione dal
Tribunale.
In ogni caso, la soglia sarebbe stata particolarmente scivolosa e dunque inadatta allo scopo.
Le doglianze non sono fondate.
I testi escussi hanno smentito la prospettazione attorea circa la presenza, sul gradino, di residui di acqua saponata (così si legge nella citazione di primo grado), avendo fatto entrambi riferimento alla esclusiva presenza di melma o fango scivoloso, sicuramente dovuta alla abbondante precipitazione in corso (il teste ha parlato di pioggia a dirotto) e al via vai di clienti. Testimone_1
Pare, del resto, inverosimile che l'acquazzone avesse consentito la permanenza di residui, anche risalenti, di sapone sulla soglia.
Assodato, pertanto, che la soglia era sporca unicamente del fango trasportato dagli avventori a causa del temporale, non si comprende quale intralcio abbia potuto arrecare all'agevole transito la presenza dello zerbino sulla soglia, cui l'attore imputa il concomitante concorso causale rispetto alla caduta.
Vale, poi, considerare, come già osservato dal Tribunale, che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità dei luoghi.
Se a ciò si aggiunge che è verosimile che le condizioni della soglia siano diventate critiche nel breve lasso di tempo del temporale, va, conseguentemente esclusa qualsivoglia responsabilità del custode rispetto alla causazione del sinistro.
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
4588 del 11/02/2022; Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del 22/11/2019; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2482 del
01/02/2018).
In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18856 del 28/07/2017).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il custode deve ritenersi esonerato da responsabilità, non essendovi stato il tempo di intervenire per rimuovere la situazione di potenziale
4 pericolo della melma formatasi sul gradino di accesso all'esercizio commerciale, incombendo, invece, sul passante l'onere di prestare accortezza alle peculiari condizioni di tempo e di luogo.
La pronuncia gravata è coerente con la giurisprudenza sopra richiamata e non merita censura in parte qua.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure sollevate dall'appellante in ordine alla argomentata mancanza di colpa del danneggiato in ragione della non giovane età e della prevedibile lentezza dei suoi movimenti.
Del tutto neutra è, infine, la circostanza della mancata costituzione del convenuto e della mancata allegazione di elementi a sua difesa, su cui pure l'appellante si sofferma nell'atto di gravame.
Quanto, infine, alla compatibilità causale tra prospettazione ed evento, rilevata in sede di c.t.u., essa dimostra unicamente il fatto storico, senza incidere in alcun modo sull'esito dell'indagine in merito all'imputazione causale dello stesso.
Fondata e meritevole di accoglimento è, invece, la doglianza inerente il governo delle spese di lite.
Il giudice di primo grado ha, infatti, condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidandole in euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, omettendo di considerare che il convenuto non si era costituito e non aveva espletato alcuna difesa.
La sentenza deve essere, pertanto, riformata in parte qua, dovendosi, sul punto, nulla statuire in ordine alle spese di lite del primo grado.
Resta ferma, invece, la condanna dell'attore al pagamento delle spese dell'espletata c.t.u.
L'esito del gravame, avuto riguardo alla conferma della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, consente di affermare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92
c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
5 - In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara non essere dovuto nulla alla parte convenuta a titolo di spese processuali del CP_1 primo grado;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 24.4.2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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