Sentenza 27 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, assume la qualifica di finanziatore il soggetto che, mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari, tiene in vita ed alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così alla realizzazione dei singoli reati-fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2015, n. 32704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32704 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/02/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 487
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 53330/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24/10/2014 del Tribunale del riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Giampaolo Cazzola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. LI IC ricorre personalmente per l'annullamento dell'ordinanza del 24/10/2014 del Tribunale di Lecce che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame dell'ordinanza del 22/09/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale, ha sostituito la iniziale misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermando, ne resto, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, commesso in Taranto, Verona e Sassari, fino all'agosto dell'anno 2013, con permanenza.
Secondo i giudici del riesame, le conversazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra i componenti dell'ipotizzato sodalizio e tra alcuni di essi ed il LI, confortano, per fatti concludenti, il buon fondamento della provvisoria contestazione secondo la quale il ricorrente aveva aderito al sodalizio criminale con il ruolo di "dirigente finanziatore".
1.1. Con il primo motivo, il LI eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), erronea applicazione delle norme processuali che regolano l'iscrizione delle persone sottoposte a indagini al registro delle notizie di reato e deduce, al riguardo, che l'ordinanza impugnata deve essere ritenuta inesistente perché reca un numero di procedimento (8676/2014 RGNR) diverso da quello nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza del GIP (8676/2011 RGNR), indica una data di presentazione della richiesta di riesame (15/10/2014) diversa da quella effettiva (10/10/2014) e riporta, nella intestazione, il nome di OR ND, ancorché corretto a penna con quello del LI.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che fonda le proprie conclusioni sul contenuto di conversazioni intercorse principalmente tra terze persone che, in sua assenza, parlano di lui. Troppe affermazioni, aggiunge, si danno per scontate, senza la specifica indicazione degli elementi di prova dai quali poter evincere l'effettiva esistenza di un sodalizio criminoso, la stabile esistenza dell'organizzazione, la commissione di più delitti, la partecipazione ad essa del LI, la sottoposizione a lui di progetti criminali e la sua disponibilità a finanziarli. Dagli unici fatti indicati a riprova dell'esistenza del sodalizio (il tentativo di avviare un traffico internazionale di stupefacenti), deve trarsi la contraria conclusione dell'estemporaneità di un'organizzazione che, alla prima difficoltà, abbandona il progetto e non lo riprende più.
Non è spiegato da dove provenissero le somme utilizzate per finanziare il sodalizio, ne' come le mettesse a disposizione dei sodali;
di certo tale modalità non può essere individuata in bonifici bancari che notoriamente non vengono utilizzati per finanziare traffici internazionali di stupefacenti. Dall'unica conversazione diretta intercorsa con il RD emerge che sia quest'ultimo ad aver procurato 20.000 Euro, non il LI. Tra l'altro la conversazione aveva ad oggetto i rapporti economici esistenti tra quest'ultimo, il RD (evasore d'imposta per oltre 4.000.000,00 di Euro) ed il AL, tutti gravitanti nel mercato Euro-asiatico dell'acquisto e della rivendita di materiale plastico.
Se è vero che alcuni sodali parlano del LI come persona disposta a finanziare imprese delittuose, è anche vero però che costoro parlano in terza persona ed in assenza del LI e che nei successivi colloqui della effettività di tali finanziamenti non v'è mai traccia (il che prova che solo di progetti si trattava). Il tribunale ha totalmente omesso di verificare la percorribilità della lettura alternativa proposta dalla difesa circa la esistenza di rapporti commerciali con il RD e del VI, persona estranea al sodalizio che commerciava nello stesso settore. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il primo motivo è palesemente infondato.
Nessuna norma prescrive che l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame debba contenere, e certamente non a pena di nullità, gli estremi del numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Ogni errato riferimento al procedimento o alla stessa persona del ricorrente non rende nullo l'atto, in assenza di specifica previsione sul punto, quando ciò non impedisca o sia di ostacolo al compiuto esercizio del proprio diritto di difesa o di impugnare tempestivamente l'atto.
Come già affermato da questa Suprema Corte, in tema di decisioni del tribunale del riesame cautelare, la omessa menzione nella ordinanza pronunciata da detto organo del nome dell'indagato non produce nullità, non essendo tale sanzione prevista ne' in via generale dall'art. 125 c.p.p. (che prevede la nullità dei provvedimenti del giudice solo in caso di difetto di motivazione) ne' in via particolare ex artt. 309 e 310 c.p.p., per le decisioni del tribunale della libertà, alle quali non è applicabile la previsione di nullità contemplata, per tale omissione, dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. a), con riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare. È invece applicabile la previsione dell'art. 547 c.p.p., secondo cui deve procedersi, ex art. 130 dello stesso codice, alla correzione della sentenza qualora manchi o è incompleto taluno dei requisiti prescritti, tra i quali, appunto, rientrano le generalità dell'imputato (Sez. 6, n. 1616 del 16/04/1997, Rv. 209327). Nel caso di specie, peraltro, non si tratterebbe nemmeno della mancanza, totale o parziale, del nome dell'indagato, bensì della sua indicazione a penna effettuata a correzione del nome di altra persona.
4. Il secondo motivo è inammissibile perché dichiaratamente finalizzato a proporre una lettura alternativa del medesimo compendio indiziario.
Il Tribunale trae il proprio convincimento circa il ruolo associativo svolto dal LI da una serie di conversazioni intercorse tra alcuni sodali e lo stesso ricorrente e tra i sodali in assenza di quest'ultimo, nel corso delle quali si parla di forniture di sostanze stupefacenti e delle forti disponibilità economiche del LI messe a disposizione del gruppo in modo non occasionale per il finanziamento di consistenti quantitativi di droga. Tra gli elementi valorizzati dal Tribunale vi è anche la conversazione intercorsa il 24/10/2012 tra il LI e altri due associati nel corso della quale i tre parlano chiaramente di una spedizione punitiva a mano armata da compiere a danno di una persona che il LI aveva interesse a rintracciare e non vi era riuscito. Il contenuto di questa stessa conversazione, nel corso della quale gli interlocutori parlano chiaramente di "associati" e dell'impossibilità che la persona da ricercare e sparare avrebbe potuto pensare "a noi" (così il LI), unitamente a tutte la altre richiamate alle pagine da 4 a 11 dell'ordinanza impugnata, costituisce ulteriore elemento che rende non manifestamente illogica la conclusione in ordine alla esistenza, ancorché a livello gravemente indiziario, dell'associazione per delinquere di che trattasi e della intraneità del LI.
Il ricorrente, che prescinde totalmente da quest'ultima conversazione, che si astiene persino dal citare e commentare, non solo non eccepisce il decisivo travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate ma, come detto, ne propone una lettura alternativa inammissibilmente utilizzando, a supporto, dati extratestuali.
Questa Corte ha più volte spiegato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576;
Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439;
Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). In sede di legittimità, inoltre, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Sul piano sostanziale, questa Suprema Corte ha insegnato che il finanziatore dell'associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, è colui il quale investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso (Sez. 1, n. 6393 del 24/03/1983, Rv. 159856; Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Rv. 186226), colui che - mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari - tiene in vita ed alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così, in maniera sostanziale, alla realizzazione dei singoli reati-fine (Sez. 6, n. 36351 del 21/05/2003, Rv. 227365). Fa dunque corretta applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il Tribunale del riesame che sulla base di una non travisata, ne' manifestamente illogica lettura organica e coordinata delle conversazioni intercettate, individua e qualifica il ricorrente come finanziatore del sodalizio, come colui che - secondo quanto riferisce uno dei sodali nel corso di un colloquio intercorso con altri - "ti finanzia tutto, basta che...basta che glielo ripaghi, lui ti da Se c'è da guadagnare IC...lui compra armi, droga...quello che c'è. Lui dice: io ti do centomila, dammene centocinquanta sicuro". Non ha alcuna rilevanza, in senso favorevole al ricorrente, la circostanza che le conversazioni intercorrano tra terze persone. Il Tribunale, infatti, fa corretta applicazione del principio di diritto per il quale le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, (Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Rv. 257519; Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Rv. 218392; Sez. 5, n. 38413 del 07/02/2003, Rv. 227411).
5. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015