Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2001, n. 13169
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Sentenza 26 gennaio 2001

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In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della sussistenza del dolo previsto dagli artt. 216 e 223 legge fallimentare, è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l'eventuale intento di salvaguardare l'avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata all'interno del soggetto proprietario, nell'interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo. (Fattispecie in cui, immediatamente prima e dopo la dichiarazione di fallimento, erano stati trasferiti beni e crediti della società fallita ad altre società facenti parte del medesimo gruppo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2001, n. 13169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13169
    Data del deposito : 26 gennaio 2001

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