Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della sussistenza del dolo previsto dagli artt. 216 e 223 legge fallimentare, è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l'eventuale intento di salvaguardare l'avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata all'interno del soggetto proprietario, nell'interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo. (Fattispecie in cui, immediatamente prima e dopo la dichiarazione di fallimento, erano stati trasferiti beni e crediti della società fallita ad altre società facenti parte del medesimo gruppo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2001, n. 13169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13169 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 26/01/2001
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 196
3. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 41999/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NA AN nato a [...] il [...] e da RE RI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 15/3/1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci che ha concluso, per l'annullamento con rinvio nei confronti del NA limitatamente alla affermata responsabilità per i fatti di cui al punto 2 della sentenza (abbattimento prezzi convenuti) rigetto nel resto di entrambi i ricorsi.
Uditi per le parti civili, l'avv. Fabrizio Lemme
Udito il difensore avv. Stefano Maranella e avv. Claudio Giannelli. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 15/3/1999 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 10/11/1994, riduceva la pena inflitta a NA AN determinandola in anni tre e mesi sei di reclusione, e revocava nei confronti di LL IO e RE RI la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, confermando quella principale di anni due di reclusione, in ordine al reato continuato di bancarotta fraudolenta aggravata, per aver in concorso fra loro, il NA quale amministratore, il LL direttore amministrativo ed il RE direttore dello stabilimento della s.p.a. Nuova Autovox, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 2/8/1988, distratto prima e dopo la dichiarazione di fallimento beni della società, per valori ingenti in sette episodi il EV, ed in un episodio ciascuno, il LL ed il RE.
Gli episodi contestati al Cardinale, conclusisi con l'affermazione della responsabilità dell'imputato dopo il giudizio di secondo grado, sono i seguenti.
Il primo consiste, nella eliminazione di un credito vantato dalla Nuova Autovox per lire 298.000.000 nei confronti della DE, attuata mediante una drastica riduzione dei prezzi dei prodotti venduti, disposta il 29/7/1997, dal NA in modo autonomo. Il secondo, riguarda il riconoscimento alla DE di una provvigione dell'8% sul prezzo praticato per la vendita dei televisori. In merito nel giudizio di primo grado è stato valutato che la Nuova Autovox, per effetto dell'indicata provvigione avrebbe ricavato una somma inferiore dello 0,25% alla sola copertura dei costi, con evidente vantaggio della DE.
Il terzo episodio, si riferisce al conferimento di incarichi di consulenza, sponsorizzazioni ed iniziative promozionali, commissionati dalle due società, ma pagati solo dalla N. Autovox, per l'ammontare di 520.000.000.
Il quarto, riguarda il pagamento effettuato da RE in data 3/8/1988, di un assegno in favore della DE di lire 481.000.000, si tratta di una operazione eseguita a cavallo della dichiarazione di fallimento, perché il mandato è stato firmato dal RE il 1/8/1988, la società è stata dichiarata fallita il 2/8/1988, ed il pagamento effettivo risulta eseguito il 3/8/1988. Di questo fatto sono stati ritenuti responsabili, il NA ed il RE.
Il quinto episodio, consiste nel pagamento, in epoca molto prossima alla dichiarazione di fallimento, da parte della N. Autovox della somma di lire 208.000.000, in favore della società Omesa, il cui azionista di maggioranza era la moglie del NA. Il sesto, consiste nella consegna alla NA s.p.a di merce spedita con bolla di accompagnamento recante una data posteriore a quella del fallimento, essendo uscita la merce dal magazzino della Nuova Autovox il 4/8/1988.
Il settimo, riguarda la cessione, in data posteriore a quella del fallimento, alla COMIT Factoring di un credito di lire 1.145.000.000, vantato dalla Nuova Autovox nei confronti della NA s.p.a. L'operazione è stata materialmente disposta dal direttore amministrativo e membro del collegio sindacale, LL. Per suo ordine venne assegnata alla lettera con cui veniva attuata la cessione un numero di protocollo corrispondente alla data del 14/7/1988, antecedente al fallimento. Per questo fatto, in Appello è stata ritenuta la responsabilità del LL e del NA. Proponevano ricorso NA AN e RE RI. Il NA con il primo motivo, impugnava l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello il 12/3/1999, con la quale era stata rigettata l'istanza, proposta da entrambi i difensori diretta ad ottenere un breve rinvio dell'udienza, per legittimo impedimento del difensore ex articolo 486, comma 5 c.p.p.. Sosteneva il ricorrente che i giudici non si erano attenuti all'insegnamento della Corte di Cassazione, che più volte ha ritenuto necessario salvaguardare il diritto di difesa bilanciandolo con l'esigenza di immediata trattazione del processo, anche indipendentemente dalla successione cronologica della richiesta e degli impedimenti.
Con il secondo motivo, osservava che i fatti contestati costituivano comportamenti per se leciti, che per la loro collocazione all'interno della procedura fallimentare sono stati considerati illeciti. Si tratta, infatti, di atti di disposizione dei beni, per se stessi non delittuosi, che hanno assunto, una volta verificatosi il fallimento, il carattere di illecito penale, con una valutazione della condotta retroattiva, e con una specie di inversione dell'onere della prova. Movendo, da questa premessa riteneva non raggiunta la prova, ritenuta essenziale, che il NA abbia agito volontariamente per fini diversi da quelli necessari per il risanamento aziendale, e che abbia avuto la coscienza e volontà di porre in essere fatti distrattivi. Con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata per aver fatto malgoverno delle prove raccolte e della documentazione acquisita, incorrendo in un vero e proprio travisamento dei fatti, ed analizzando i singoli episodi indicava una diversa lettura di essi. Infine, sosteneva che erroneamente nel determinare la pena inflitta, la diminuiva sulla base del giudizio di legittimità di due degli episodi contestati, ma manteneva il giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche ed aggravanti. Il ricorrente RE, sosteneva la propria estraneità, osservando che, non solo la Nuova Autovox s.p.a., ma tutte le società che intorno ad essa gravitavano (compresa la Autovox DE) erano state create ed erano gestite unicamente dal NA.
In merito all'episodio contestatogli, affermava che la DE, non avendo autonome linee di credito, era solita appoggiarsi ai conti bancari della Nuova Autovox, per scontare suoi assegni. La somma di lire 481.000.000, rappresentava, appunto, l'equivalente di tre assegni che la DE aveva girato per l'incasso alla Autovox. Le censure proposte dalla difesa di NA e di RE per i sette episodi di responsabilità indicati nell'imputazione, sono infondate.
E opportuno premettere che, le argomentazioni proposte comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella ritenuta in sentenza.
Nè, la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito ai giudici del merito. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione.
Il primo motivo di ricorso con il quale è stata censurata la decisione dei giudici d'appello di non concedere il rinvio dell'udienza per impedimento dei due difensori, è chiaramente infondato.
La motivazione di intempestività dell'istanza proposta quando già da molto tempo i due difensori sapevano del cumulo di impegni appare legittima e fondata su una valutazione di fatto non censurabile in questa sede.
Passando quindi all'esame dei ricorsi, in ordine ai singoli episodi, è necessario chiarire che l'attuale vicenda ha le sue origini, nella decisione del ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato di disporre un piano per la ristrutturazione aziendale della s.p.a. Autovox, al fine di consentirne il superamento della crisi economica ed il recupero della competitività sul mercato. Il piano era fondato sulla s.p.a. Nuova Autovox, costituita il 15/7/1983, con omissione di notevoli capitali pubblici attraverso la partecipazione della s.p.a. REL a capitale pubblico, ed era gestita dai soci privati ed in particolare da AN NA, considerato azionista di controllo, e presidente ininterrottamente del Consiglio di amministrazione. Il piano industriale, redatto nel 1987, dallo stesso NA e considerato dai giudici di merito, punto di riferimento e di confronto per l'attività effettivamente svolta successivamente, prevedeva: a) per quanto riguarda le risorse economiche la rinunzia da parte della REL dei crediti concessi;
b) il coinvolgimento dei creditori (fornitori) al risanamento con il ripianamento dei crediti limitandoli al 70%, con la conversione a capitale del 10% e l'accettazione di obbligazioni per il 20% con scadenza al 31/12/1989. Il progetto veniva considerato fattibile ed utile, per il particolare ruolo conservato dai prodotti Autovox nel settore elettronico industriale e commerciale nazionale, in particolare per quanto riguarda le autoradio e l'elettronica per auto, con buone possibilità di espansione sul mercato CEE. Prevedeva di confermare la drastica riduzione del numero degli addetti passati dai 1650 nel 1984, ai 574 nel 1987, senza strappi nelle relazioni industriali, e di ridefinire ed innovare la linea dei prodotti in termini di funzioni di uso, di materiali, e di tecnologie dei componenti e dei processi produttivi. Il Piano concludeva, ottimisticamente prevedendo un accrescimento delle quote di mercato relativamente alle TV a colori ed ai progetti in ordine all'elettronica professionale sia per le applicazioni civili che per quelle militari.
i giudici di merito osservavano che il Presidente della società NA, solo un anno prima del fallimento, presentava la società in condizioni idonee per avere accesso ai mercati nazionali ed internazionali con un bagaglio di conoscenze tecniche e un complesso di apparati produttivi e commerciali ramificato e credibile, e non faceva alcun cenno all'esigenza di affiancamento di altre società come la Autovox-DE. In realtà quest'ultima società era nata nel 1986, su iniziativa del NA, con un oggetto sociale simile a quello della Nuova Autovox, e successivamente ha avuto parte attiva in alcuni importanti rapporti economici della N. Autovox, che secondo i giudici d'Appello si sono sempre risolti con un vantaggio rilevante per la DE ed una perdita netta per la società fallita.
Il primo episodio trattato dai giudici di merito si riferiva alla vendita in blocco per la commercializzazione alla DE di prodotti composti da apparecchiatura autoradio e antifurto assemblati insieme e denominati "gl'inviolabili". In bilancio il costo era fissato in lire 23.600 per ciascuna autoradio ed in lire 43.150 per ciascun antifurto, mentre dalle fatture si evince che il prezzo pagato dalla DE è stato di lire 8.000 per autoradio e lire 6.950 per antifurto. Si è trattato quindi di una vendita sottocosto che la Corte d'Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto giustificabile per il fatto che trattatasi di merce rimasta invenduta perché non aveva incontrato i favori del mercato. Ma su questa vendita e su altre effettuate dalla N. Autovox alla DE, è intervenuta successivamente un ulteriore abbattimento dei prezzi, con un singolare sistema. Dopo la definizione della vendita, con prezzi certamente non remunerativi per la società venditrice, la DE proponeva una riduzione dei prezzi rispetto a quelli già pattuiti, per difficoltà di collocamento del prodotto, e la Nuova Autovox con decisione personale del NA approvava la riduzione. Così, la DE, lucrava un primo abbattimento dei prezzi, per difficoltà di mercato e successivamente un secondo per lo stesso motivo, con la conseguenza che il contratto diventava a rischio esclusivo del venditore che finiva con il garantire il buon esito dell'acquisto. In altri termini tutti i vantaggi passavano alla DE, mentre il passivo dell'operazione finiva col gravare soltanto sulla società venditrice. Tutto ciò contrasta con le norme di diritto privato che regolano la responsabilità contrattuale, e con i principi di buona amministrazione cui è tenuto qualsiasi amministratore di una società.
Analogo ragionamento va effettuato sulla provvigione dell'8% riconosciuta dalla N. Autovox alla DE per la vendita dei televisori, con la conseguenza di rendere l'operazione in perdita, perché tale da determinare un ricavo netto inferiore dello 0,25% al costo.
Il sistema di scaricare i costi sulla N. Autovox ed i vantaggi in tutto o in parte sulle società appartenenti al NA appare in tutta evidenza anche nell'episodio relativo alle sponsorizzazioni (contratto P.R.O.TEAM), come opportunamente evidenziato dai giudici di merito.
Il pagamento della somma di lire 208.000.000, in favore della società Omesa, costituisce un altro caso di sottrazione di risorse. Infatti appare anomalo il fatto che anziché effettuare la compensazione fra un credito di 622 milioni vantato dalla N. Autovox ed il minor credito della Omesa, si è preferito far sborsare alla società in procinto di fallimento 208 milioni. Indipendentemente, dal fatto, certamente indiziante, che socia di maggioranza della Omesa era la moglie del EV, vi è comunque un comportamento non consueto nei normali rapporti commerciali, chiaramente pregiudizievole per la N. Autovox, e favorevole per la Omesa. Evidente, ancora, appare la sottrazione effettuata dal NA il 4 8-1988, nell'immediatezza della dichiarazione di fallimento, con il trasferimento di merce senza fattura, dal magazzino della N. Autovox, a quello della NA s.p.a..
Le ultime due imputazioni non sono dissimili dalle precedenti. La prima riguarda una operazione di factoring, ascritta al Cardinale ed al LL, sulla quale vi è soltanto il ricorso del primo. L'imputato ricorrente ha sostenuto la sua estraneità attribuendone l'intera responsabilità al direttore amministrativo della N. Autovox, LL. L'operazione ha determinato la cessione, in data successiva al fallimento di un credito vantato dalla N. Autovox, nei confronti della NA s.p.a., per l'importo di lire 1.145.000.000, in favore della Comit factoring. È stata effettuata con artifizi consistenti nell'attribuire all'atto una data ed un protocollo anteriore alla data del fallimento, ed ha influito notevolmente a svuotare le casse della società già fallita, a favore della società del NA.
Lo stesso fine può attribuirsi al pagamento da parte del RE in data 3/8/1998, in favore della DE della somma di lire 481 milioni a cavallo del fallimento. Il mandato di pagamento risulta firmato dal RE in data 1/8/1988, cioè prima della dichiarazione di fallimento che porta la data del 3/8/1988, mentre il pagamento effettivo risulta avvenuto il 3/8/1988. La difesa ha sostenuto che si è trattato di una normale operazione di sconto di assegni rilasciati dalla Comit alla DE a seguito di cessione di crediti, girati alla N. Autovox che ha provveduto ad incassarli. Non si comprende però per quale motivo, proprio nel momento del fallimento, si sia provveduto a far scontare degli assegni emessi pro solvendo, perché contro valore di crediti da esigere. La sola risposta comprensibile, consiste nell'aver voluto lasciare nelle casse della società fallita titoli di non sicura esigibilità e passare alla DE il residuo contante ancora nelle casse della N. Autovox.
Il comportamento chiaramente disinvolto non può che ascriversi al dirigente che lo ha materialmente effettuato, ed al NA perché è omogeneo all'intero disegno di svuotare di ogni risorsa la società abbandonata al fallimento.
In tutti questi casi NA ha operato, non già come ha sostenuto nei motivi di ricorso, per un estremo salvataggio della Nuova Autovox, ma per recuperare ad altre società di suo riferimento le risorse, i crediti, i beni della società affidatagli, convertendoli in utilità per la DE, per la Omesa, per la s.p.a. NA, venendo meno così agli obblighi su di lui gravanti quale amministratore della società in crisi.
La violazione da parte dell'amministratore degli obblighi nascenti dal suo mandato, allorché determina un danno ingiusto per la società amministrata, con vantaggio per altre società riferibili allo stesso amministratore, dopo il fallimento, si converte in una ipotesi di bancarotta fraudolenta, poiché equivale alla sottrazione di beni o di risorse finanziarie.
Nè può invocarsi la logica dell'utilità complessiva per il gruppo di società gestito dallo stesso imprenditore, dato che nel nostro sistema vige il principio dell'autonomia patrimoniale e contabile delle singole società di capitali, che comporta l'impossibilità per i creditori di aggredire i beni acquisiti da altri soggetti, salva la possibilità di esperire l'azione revocatoria.
È quindi sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o dissimulazione, per ritenere esistente il dolo previsto dagli articoli 216 e 223 legge fall.. Non assume invece, alcun rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l'eventuale intento di salvaguardare l'avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata all'interno del soggetto proprietario, nell'interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo.
La responsabilità del RE, sia pur limitata al singolo episodio contestato, è chiaramente rilevante visto che da dirigente della società si rendeva conto di effettuare una ulteriore spoliazione, seguendo l'indirizzo disposto dal NA. Va infine considerata infondata l'eccezione relativa alla misura della pena. La Corte d'Appello ha determinato la pena dopo aver escluso la responsabilità dei NA per due degli episodi contestati, dando ragione della diminuzione rispetto alla condanna in primo grado. Le motivazioni indicate sono certamente congrue e coerenti, e non vi è ragione per dover ritenere erroneo il giudizio di equivalenza fra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate. I ricorsi vanno pertanto rigettati con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quinta sezione penale, rigetta i ricorsi proposti avverso l'impugnata sentenza e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di procedimento ed inoltre a quelle sostenute dalla parte civile liquidate in complessive lire 5.300.000 di cui 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001