Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2014, n. 13999
CASS
Sentenza 11 marzo 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Vincenzo Romis, il 11 marzo 2014. Le parti in causa erano un imputato, condannato per guida in stato di ebbrezza, e il pubblico ministero. L'imputato contestava la validità dell'accertamento del tasso alcolemico, sostenendo che il verbale di accertamento non dimostrasse l'effettiva informazione della facoltà di nominare un difensore e che il test fosse inattendibile a causa del tempo intercorso tra l'incidente e il rilevamento. Inoltre, richiedeva il riconoscimento di attenuanti generiche.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti. Ha argomentato che l'obbligo di avviso al difensore era stato rispettato e che l'accertamento del tasso alcolemico, sebbene effettuato dopo un intervallo di tempo, era attendibile grazie a ulteriori elementi indiziari, come la condotta di guida dell'imputato e la gravità dell'incidente. La Corte ha sottolineato che la valutazione della condotta di guida e le modalità del sinistro giustificavano la sussunzione del fatto nella fattispecie più grave prevista dall'art. 186 C.d.S. La motivazione è stata considerata coerente e priva di contraddizioni, confermando la condanna e imponendo le spese processuali all'imputato.

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Massime2

L'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore durante il test alcolimetrico svolto dalla P.G. determina una nullità "intermedia", sanabile se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto da parte dell'interessato, senza attendere il compimento del primo atto successivo.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano trascorsi all'incirca trenta minuti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2014, n. 13999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13999
Data del deposito : 11 marzo 2014

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