Sentenza 21 maggio 2004
Massime • 2
Deve considerarsi tardivamente proposta l'eccezione di nullità di un atto per l'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., qualora la parte invece che sollevare l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto, abbia atteso il compimento del primo atto successivo del procedimento costituito dall'interrogatorio dell'indagato.
In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa.
Commentari • 3
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Rassegna di giurisprudenza Premeditazione Elementi costitutivi della circostanza aggravante della sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 24733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 21/05/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 668
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 341/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA EL;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 25 settembre 2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO Pietro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. A. Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente Avv. Vincenzo Gennaro, il quale ha insistito per l'accoglimento;
Osserva la Corte:
IN FATTO
Con sentenza del tribunale di Torino in data 28 dicembre 1998 DE EL venne condannato alla pena di anni 15 di reclusione in quanto ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione in persona di GU OL e dei connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune di sparo, tutti uniti tra loro per continuazione, con l'ulteriore aggravante della recidiva specifica.
Proposto appello da parte dell'imputato, la corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò integralmente, salvo che riguardo alla misura della pena, ridotta ad anni dodici e mesi sei di reclusione, la decisione di primo grado, previo rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per eventuale applicazione del c.d. "patteggiamento allargato" avanzata dallo stesso imputato ai sensi dell'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134; rigetto basato sull'assunto che tale disposizione fosse applicabile solo nel giudizio di primo grado.
La colpevolezza dell'imputato, secondo la corte d'appello, in dichiarata adesione a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, risultava adeguatamente comprovata, in sintesi:
a) dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale, dapprima parlando con i propri parenti, subito dopo il ricovero in ospedale e poi (essendo stata casualmente ascoltata e compresa la conversazione da un ufficiale di P.G. che si trovava nei pressi), in sede di indagini preliminari e di dibattimento, aveva indicato come autore del fatto il DE, già conosciuto in precedenza come appartenente ad un gruppo malavitoso avverso a quello di cui la stessa persona offesa faceva parte;
b) dall'esito della prova degli "stubs", effettuata la mattina successiva al fatto, che aveva rivelato la presenza, sulla mano dell'imputato, di due particelle riferibili, l'una con certezza e l'altra con probabilità, all'esplosione di un colpo di pistola;
c) dall'accertato possesso, da parte dell'imputato, di un'autovettura dello stesso modello di quella dall'interno della quale, secondo la ricostruzione del fatto fornita dalla persona offesa, quest'ultima, mentre era in attesa di un autobus, verso le ore 21.30 del 23 settembre 1990, era stata fatta segno, ad opera di uno dei due occupanti del veicolo, di tre colpi esplosi con una pistola di grosso calibro, uno dei quali aveva raggiunto la mandibola;
d) dall'accertata falsità dell'alibi offerto dall'imputato. In risposta alle specifiche doglianze contenute nei motivi di gravame, la Corte d'Appello osservò, in particolare:
- che la denunciata nullità delle operazioni di prelievo dei c.d. "stubs", in quanto non precedute dall'avvertimento all'indagato, ex art. 114 disp. att. c.p.p., del suo diritto di farsi assistere da un difensore, sarebbe stata da considerare insussistente, atteso che dette operazioni erano state di poche ore successive all'effettuazione di una perquisizione, regolarmente preceduta dal suddetto avviso, e, comunque, trattandosi di nullità non assoluta, essa sarebbe stata da considerare sanata per mancata, tempestiva deduzione;
- che non vi sarebbe stata ragione di dar luogo alla richiesta effettuazione di un esperimento giudiziario volto a verificare la effettiva possibilità che, nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'accusa, la persona offesa riconoscesse come autore del fatto l'imputato, dal momento che quest'ultimo era già persona a lei nota e, d'altra parte, il fatto era avvenuto in una strada cittadina adeguatamente illuminata;
- che parimenti sarebbe stata inutile l'effettuazione della richiesta perizia tecnica, volta ad accertare la possibilità che le particelle rinvenute sulla mano dell'imputato derivassero da contaminazione accidentale, non essendo stata prospettata, a fronte dell'ipotesi accusatoria, alcuna credibile alternativa, tale non potendosi considerare quella che la contaminazione fosse derivata dal contatto con il sedile o altre parti interne della vettura della Polizia, sulla quale era stato fatto salire prima dell'effettuazione del prelievo;
- che nessuna ragione vi sarebbe stata di dubitare dell'attendibilità e della sincerità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non essendo stata neppure prospettata la possibilità che esse fossero frutto di intento calunnioso ed apparendo essa, d'altra parte, da escludere, considerando la spontaneità della loro origine e la casualità della loro prima percezione da parte di un appartenente alla P.G.;
- che, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, essa sarebbe stata giustificata considerando - si afferma in sentenza - "che il ferimento fu preceduto da idonea preparazione da parte degli autori e da una determinazione mantenuta per un adeguato periodo di tempo", come desumibile dal fatto che "l'GU fu sorpreso alla fermata dell'autobus nella località in questione non certo casualmente ma previo indispensabile controllo dei suoi orari giornalieri" e, d'altra parte - si aggiunge - " è palese che la gravità dell'aggressione pacificamente volta a togliergli la vita non si può che rapportare alla previa concertazione di uno specifico piano al proposito";
- che, infine, non sarebbero state concedibili le invocate attenuanti generiche, soprattutto a cagione degli specifici precedenti penali dell'imputato, pur potendosi dar luogo, considerando che essi risalivano al 1990, alla riduzione della pena per il reato più grave al minimo edittale di anni 12 di reclusione, con aumento, nella misura definita "assai contenuta", di mesi quattro per la continuazione e mesi due per la recidiva.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) "erronea mancata sospensione del processo ai sensi del disposto di cui all'art. 5, co. 1^, L. 134/03", sull'assunto che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, detta norma, alla stregua del suo letterale tenore (caratterizzato dal riferimento indifferenziato a tutti i "processi penali in corso di dibattimento", sarebbe applicabile anche in grado di appello;
2) "nullità del prelievo dei residui di arma da sparo sulle mani dell'imputato e di tutti gli atti ad esso conseguenti", sostenendosi, con riguardo alla pretesa tardività della relativa eccezione, rispetto al disposto di cui all'art. 182, comma 2^, c.p.p., che la stessa sarebbe stata insussistente, essendo stata formulata l'eccezione in sede di udienza preliminare e dovendosi interpretare la norma anzidetta nel senso che con l'espressione "immediatamente dopo", riferita al compimento dell'atto affetto da nullità, essa abbia inteso indicare la "prima occasione in cui interviene una difesa tecnica che, previa consultazione degli atti, possa aver preso conoscenza della intervenuta violazione"; e ciò senza che, per altro verso, potesse attribuirsi rilievo all'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. che era stato dato all'indagato prima dell'effettuazione della perquisizione che aveva preceduto il prelievo, trattandosi di mezzi di ricerca della prova completamente distinti l'uno dall'altro;
3) "erronea applicazione del disposto di cui agli arti 190 c.p.p. e 495, co. 2^, c.p.p., con riferimento alla mancata effettuazione del sopralluogo e dell'esperimento giudiziale finalizzati ad accertare la possibilità di riconoscere con certezza lo sparatore nelle condizioni di luce e nei tempi in cui ebbe a verificarsi l'episodio oggetto di contestazione e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata sul punto"; il tutto sull'assunto, in sintesi, che quella non ammessa sarebbe stata da considerare "prova decisiva" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606, comma 1^, lett. d), c.p.p., e, d'altra parte, del tutto apodittica ed illogica sarebbe stata l'affermazione secondo cui la sua utilità sarebbe stata da escludere per il solo fatto della pregressa conoscenza tra la vittima e l'imputato;
4) "carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata in ordine alla reiezione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'espletamento di perizia balistica volta ad accertare la grandezza delle particelle indicative di esplosione di colpi di arma da fuoco rinvenute sulla mano dell'imputato"; ciò sull'assunto che, contrariamente a quanto affermato in modo apodittico dalla corte d'appello, il passaggio dell'imputato a bordo dell'autovettura della polizia ben avrebbe potuto dar luogo a contaminazione accidentale da particelle indicative dell'uso di armi da sparo;
ipotesi, questa, tanto più verosimile - si sostiene - in quanto detto passaggio era avvenuto dopo una notte durante la quale l'imputato si era coricato per dormire e, quindi, presumibilmente, prima di coricarsi si era lavato, "facilitando così la dispersione di eventuali residui depositatisi sulle mani";
5) "carenza e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti", sostenendosi al riguardo, sulla scorta di quanto già rappresentato nei precedenti motivi, che ingiustificatamente sarebbe stata esclusa la possibilità di una erronea percezione visiva da parte della persona offesa (tanto più in quanto la stessa era portatrice di un grave deficit ad uno degli occhi), come pure la possibilità, per la pretesa assenza di una ipotesi alternativa, che la riscontrata presenza di particelle derivasse da contaminazione casuale;
6) "carenza e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, alla ritenuta inconcedibilità delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena inflitta", sull'assunto, in sintesi, quanto all'aggravante, che la sua sussistenza sarebbe stata affermata dalla corte territoriale in modo del tutto apodittico, nella obiettiva assenza di elementi atti a comprovare "la preparazione del fatto ed il mantenimento nel tempo della relativa determinazione" ed in presenza, per converso, di "significativi indizi di segno contrario, quali l'utilizzo, da parte dell'imputato, secondo l'ipotesi prospettata dall'accusa, di un'autovettura di sua proprietà ed il fatto che il ferimento si sia verificato in un luogo tutt'altro che abitualmente frequentato dall'GU"; quanto al diniego delle attenuanti generiche, che la corte d'appello, nel fare esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, avrebbe indebitamente trascurato sia la loro risalenza nel tempo sia la irreprensibilità del comportamento tenuto dallo stesso imputato dopo i fatti per cui è processo;
quanto alla determinazione della pena, con particolare riguardo agli aumenti per la continuazione, che questi sarebbero stati quantificati senza alcuna specifica spiegazione. IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi condividere l'assunto della corte di merito secondo cui la disciplina dettata in via transitoria dall'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134, introduttiva del c.d. "patteggiamento allargato", non può trovare applicazione al di fuori del giudizio di primo grado. In tal senso, del resto, si sono già espresse le S.U. di questa Corte, con la sentenza 24 settembre - 10 dicembre 2003 n. 47289, Putrella, RV 226073, con la quale è stata esclusa l'operatività della suddetta norma non solo nel giudizio di Cassazione ma anche, più genericamente, in tutti quelli "di impugnazione". Giova, in proposito, riportare quanto testualmente si afferma in tale pronuncia: "Com'è noto, il patteggiamento costituisce un accordo sia sul rito sia sul merito, sicché l'accordo sul merito non si giustificherebbe senza quello sul rito, e dunque l'accoglimento della richiesta di merito dell'imputato non si giustificherebbe se non ci fosse contestualmente l'accettazione del rito semplificato. L'art. 5 comma 1^ l. n. 134 del 2003, in considerazione dell'avvenuto ampliamento delle possibilità di patteggiamento, ha reso possibile, in via transitoria, "la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p. ... anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali ...risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1^, c.p.p.". Questa disposizione in qualche modo modifica i termini tipici dell'accordo sul rito, perché una parte più o meno ampia dell'istruzione dibattimentale si è svolta e quindi non può formare oggetto di rinuncia;
rimangono però applicabili nel corso del giudizio di primo grado disposizioni significative degli artt. 444 e seg. c.p.p., perché il giudice può ancora seguire le regole di decisione stabilite dall'art. 444 comma 2^ c.p.p. (verifica relativa all'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione delle circostanze e alla congruità della sanzione richiesta) e pronunciare una sentenza di applicazione della pena (anziché di condanna), con gli effetti previsti dagli artt. 444 e 445 c.p.p. e non suscettibile di impugnazione con il mezzo dell'appello. Dopo il giudizio di primo grado l'applicazione della pena su richiesta, a norma degli artt. 444 e seg. c.p.p., sarebbe priva di senso. In presenza di un accertamento di responsabilità non vi sarebbe alcuna base normativa per trasformare la sentenza di condanna in una sentenza di applicazione della pena, con l'eventuale diminuzione della sanzione applicata e con gli altri vantaggi previsti per il patteggiamento. Una trasformazione del genere nel giudizio di impugnazione sarebbe inoltre ingiustificata perché avverrebbe in mancanza della corrispettività tipica dell'istituto. Può essere utile paragonare l'art. 5 comma 1^ l. n. 134 del 2003 con l'art. 4 ter commi 2^ e 3^ d.l. 7 aprile 2000, n. 82, che, da un lato, aveva consentito in via transitoria il giudizio abbreviato "nei processi penali per reati puniti con l'ergastolo, in corso ...", senza aggiungere, come ha fatto l'art. 5 comma 1^ l. n. 134 cit, le parole "di dibattimento", e dall'altro aveva regolato specificamente la richiesta del rito abbreviato, in primo grado, in appello o nel giudizio di rinvio, richiedendo in questi ultimi due casi che fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che la richiesta fosse stata presentata "prima della conclusione dell'istruzione stessa". Se si pone a confronto la disposizione della l. n. 82 del 2000 con quella della l. n. 134 del 2003 emergono dei dati significativi: nella prima infatti il legislatore aveva espressamente previsto la possibilità' di presentare la richiesta anche nei giudizi di impugnazione, ma aveva escluso il rito speciale nel giudizio di Cassazione, mentre in quello di appello lo aveva ammesso solo se era stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, solo cioè nel caso in cui il trattamento penale più vantaggioso riconosciuto all'imputato poteva trovare nella rinuncia all'istruzione dibattimentale e nella utilizzabilità degli atti delle indagini una giustificazione coerente con il procedimento speciale. Nè varrebbe obiettare che l'art. 448 c.p.p. prevede la possibilità di accogliere la richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di impugnazione perché questa possibilità si collega a una richiesta (e a una correlativa rinuncia) fatta a suo tempo dall'imputato, che, se fondata, non può rimanere non accolta per la mancanza del consenso del p.m. o per una valutazione errata del giudice".
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, giova richiamare il principio già affermato da questa Corte (sez. 1^, 6-24 giugno 1997 n. 4017, Pata, RV 207858), secondo cui: "L'art. 182, comma 2^, cod. proc. pen., nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, "immediatamente dopo" il compimento dell'atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate "in ogni stato e grado del procedimento". Ne consegue che non può' essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso (o indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (costituito, nel caso in esame, dall'interrogatorio dell'indagato)". Alla stregua di tale orientamento, recentemente ribadito da Cass. 3^, 7 novembre 2002 - 19 febbraio 2003 n. 8112, Agliolo, RV 223777, ed al quale il collegio ritiene debba prestarsi adesione, appare quindi evidente come del tutto corretta sia stata la valutazione espressa dalla corte di merito circa la tardività della proposta eccezione di nullità dei rilievi effettuati sulla persona del ricorrente e come debba, quindi, ritenersi infondato anche il motivo di ricorso in esame. Ad identico giudizio di infondatezza deve poi pervenirsi con riguardo al terzo, al quarto ed al quinto motivo di ricorso, i quali rasentano anzi l'inammissibilità, in quanto essenzialmente basati - come chiaramente emerge, ad avviso della Corte, dalla precedente illustrazione del loro contenuto - su valutazioni soggettive di mero fatto, relativamente ad elementi che avevano formato oggetto di adeguata, ancorché diversa, valutazione da parte dei giudici di merito. E, d'altra parte, lamentandosi soprattutto, nei motivi anzidetti, la mancata rinnovazione del dibattimento per dar luogo all'effettuazione degli incombenti istruttori ritenuti necessari dalla difesa, è appena il caso di ricordare come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso in innumerevoli pronunce, la rinnovazione del dibattimento in appello, quale prevista dall'art. 603 c.p.p., rappresenta un istituto di carattere eccezionale, a fronte della presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale svolta nella sede sua propria, che è quella del giudizio di primo grado. La sua mancata effettuazione, quindi, può costituire motivo di ricorso per Cassazione solo se ed in quanto da essa sia derivata quella "mancanza o manifesta illogicità della motivazione" che, prevista dall'art. 606, comma 1^, lett. c), c.p.p., non può, a sua volta consistere - come, nella specie, si vorrebbe invece, di fatto, sostenere - nella semplice divergenza dell'apparato argomentativo posto a base della decisione impugnata rispetto a quello che esso, ad avviso della parte ricorrente, avrebbe dovuto essere. In realtà è di intuitiva evidenza come, volendo, sia quasi sempre possibile, in funzione del giudizio di certezza sul quale deve basarsi l'affermazione della responsabilità di un imputato, ipotizzare l'opportunità di ulteriori indagini istruttori su taluno dei più vari elementi, oggettivi o soggettivi, che concorrono a definire la suddetta responsabilità, nella sua essenza e nelle sue graduazioni. La verità processuale, infatti, intesa nella completezza delle sue molteplici sfaccettature, costituisce un risultato che, per sua natura, è sempre perfettibile. Ma da una tale, astratta, perfettibilità non può certamente derivarsi l'obbligo, per il giudice di proseguire all'infinito la serie degli accertamenti istruttori, potendo e dovendo invece egli arrestarsi una volta raggiunta la soglia della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" (secondo la formulazione - del resto ovvia - accolta dalla dominante dottrina ed anche dalla giurisprudenza di questa Corte);
certezza, quella anzidetta, la cui legittimità è verificabile, in questa sede, appunto entro i soli limiti del sindacato esercitatile dalla Corte di Cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi del citato art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.. Passando infine all'esame del sesto motivo di ricorso, ritiene la Corte che esso, mentre si appalesa del tutto inammissibile, per la soggettività e genericità del suo contenuto, relativamente al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, risulti invece fondato con riguardo alla ritenuta sussistenza della premeditazione. In proposito, infatti, la motivazione dell'impugnata sentenza appare in effetti carente, avendo la corte di merito posto in luce soltanto elementi di per sè dimostrativi solo dell'avvenuta preordinazione del delitto, quale di norma si riscontra in tutti i delitti contro la vita o l'incolumità personale che non abbiano le caratteristiche di quelli comunemente definiti "d'impeto"; ma è noto che la premeditazione si differenzia dalla semplice preordinazione perché richiede, come questa Corte ha innumerevoli volte affermato, la presenza del duplice requisito costituito da un apprezzabile intervallo cronologico fra la deliberazione e l'esecuzione del delitto (elemento oggettivo) e da una ragionevolmente presumibile assenza, in detto intervallo, di dubbi o ripensamenti (elemento soggettivo). E, d'altra parte, anche a voler ritenere che la corte di merito, pur senza dichiararlo espressamente, abbia inteso richiamarsi, nella ricostruzione del fatto, alla nozione dell'"agguato", ciò non basterebbe ugualmente a giustificare, di per sè, la ritenuta sussistenza della premeditazione. Questa Corte ha avuto infatti già occasione di affermare che "l'agguato, di per sè, attiene alle modalità di esecuzione del delitto, per cui tale elemento non basta per dimostrare la premeditazione, essendo necessario che risulti che il reato è stato deliberato in uno spazio di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisone presa, consentendone il recesso" (Cass. 1^, 8 ottobre - 15 novembre 1993 n. 10359, Conte, RV 197900). Non dissimile, nella sostanza, l'orientamento espresso da altre pronunce quali, in particolare: Cass. 1^, 18 giugno - 24 luglio 1993 n. 7266, Pasini, RV 197544, la quale ha riconosciuto la configurabilità della premeditazione in un caso in cui, tra l'altro, l'agguato si era concretizzato nell'attesa della vittima "per un ragguardevole lasso di tempo"; Cass. 1^, 7 dicembre 1984 - 16 gennaio 1985 n. 627, Condorelli, RV 167485, la quale, posta anch'essa la premessa secondo cui l'agguato non è, di per sè, "sufficiente a dimostrare in ogni caso il processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere", ha subordinato la riconoscibilità di un tale valore probatorio alla condizione che l'agguato "si inserisca come mezzo di esecuzione nel quadro complessivo di una macchinazione del delitto, poiché in tal caso si realizzano entrambi gli elementi che caratterizzano la premeditazione: quello cronologico, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, e quello ideologico, costituito dalla persistenza della risoluzione criminosa, senza soluzione di continuità, sino alla sua attuazione".
In conclusione, l'impugnata sentenza va quindi annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza della premeditazione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della corte d'appello di Torino la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto ritenuti utili, dovrà tuttavia attenersi ai principi di diritto dianzi richiamati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta premeditazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della corte d'appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004