Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Non può essere considerata tempestiva, ai fini dell'art. 182, comma secondo cod. proc. pen., la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento nel compimento di rilievi sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni in occasione del primo atto successivo del procedimento.
Commentari • 6
- 1. Fermo reale e diritto di difesa: una partita apertaHervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …
Leggi di più… - 2. Etilometro nullo senza l'avviso dell'assistenza dall'AvvocatoAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 21 aprile 2021
Ci sono degli avvisi che devo essere fatti nei confronti dell'automobilista prima dell'accertamento con etilometro o con esame del sangue per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Assolutamente sì ed il più importante è quello di avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia prima dell'accertamento. Se quest'avviso non dovesse essere stato dato, come in alcuni casi è accaduto, l'accertamento con etilometro o con esami del sangue (solo nell'ipotesi di esami al di fuori di un protocollo di pronto soccorso) deve considerarsi nullo e non può essere utilizzato. A stabilirlo è stata la Corte di …
Leggi di più… - 3. Etilometro ed avviso di farsi assistere dal difensore (SS.UU. 5396/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
E' nullo il test etilometrico non preceduto dall'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio ? 5 febbraio 2015, n. 5396 Presidente Santacroce ? Relatore Conti Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1. Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), …
Leggi di più… - 4. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …
Leggi di più… - 5. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2009, n. 45622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45622 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvano - Consigliere - N. 2749
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 21032/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA SA N. IL 07/10/1962;
avverso la sentenza n. 1401/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
MA RI, imputato di avere guidato un'autovettura in stato di alterazione alcolica e per uso di stupefacenti in Gallipoli il 25 luglio 2004, veniva condannato con sentenza in data 17.5.2007 del Tribunale di CC, sezione distaccata di Gallipoli, alla pena di dieci giorni di arresto ed Euro 180,00 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati. Proposto appello, l'imputato contestava l'esito dell'etilometro in quanto era stato effettuato con un apparecchio non omologato e la violazione dell'art. 354 c.p.p. per cui anche le analisi dell'urina che avevano riscontrato la presenza di cannabinoidi erano state effettuate senza il previo avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore di fiducia. Inoltre nel verbale della polizia stradale non risultavano annotate le dichiarazioni dell'agente accertatore sentito come testimone riguardanti l'accertamento di alito vinoso e le analisi dell'urine effettuate il giorno successivo non presentavano tracce di sostanze stupefacenti.
La Corte d'appello di CC confermava l'affermazione di penale responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, limitandosi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, rigettando l'eccezione di rito in quanto essa era stata effettuata oltre i termini di sanatoria, trattandosi di nullità, ancorché sussistente, a regime intermedio che andava eccepita immediatamente dopo il fatto.
Avverso detta sentenza pronunciata in data 12.1.2009 il MA ricorre per cassazione e deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sostenendo che non vi era stata decadenza relativa all'eccezione di cui innanzi che era stata sollevata prima della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo agli esiti dell'analisi delle urine effettuate il giorno dopo il fatto, dal momento che le tracce di cannabinoidi necessitano di molti giorni per scomparire.
Con il terzo motivo deduce la prescrizione dei reati, risalendo il reato al 25.7.2004.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è assolutamente infondato e va dichiarato inammissibile. In ordine all'eccezione di mancato avviso della facoltà da parte dell'indagato di farsi assistere dal difensore durante l'accertamento in oggetto, correttamente il giudice di merito ha classificato detta nullità a regime intermedio.
Pertanto l'indagato doveva eccepire l'omissione prima del compimento dell'atto, ovvero immediatamente dopo.
In relazione a questa seconda previsione, il termine per detta eccezione non va rapportato al primo atto processuale successivo, essendo possibile proporre la medesima con memoria o richieste che a sensi dell'art. 121 c.p.p. possono essere effettuate in ogni stato e grado del procedimento.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare di questa sezione "non può essere considerata tempestiva la proposizione di un'eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 att. c.p.p. per omesso avviso da parte della polizia giudiziaria della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un prelievo nella persona dello stesso indagato) quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (Cass. pen. sez. 1^ 24 giugno 1997, n. 4017, Pata). Quanto alla questione relativa all'asserita mancanza di tracce di sostanze cannabinoidi nell'esame effettuato dal ricorrente, si tratta di un dato di fatto ininfluente, come correttamente affermato dalla corte territoriale.
L'inammissibilità del ricorso comporta l'esclusione del computo del termine ai fini della prescrizione per il tempo trascorso dopo la sentenza impugnata, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale (Cass. pen. Sezioni Unite sent. 22.5.2005, n. 23428, Bracale rv. 231164).
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, che si ritiene equo fissare in considerazione del fatto che il medesimo ha dato causa a detta dichiarazione per colpa, non risultando esservi esimenti, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009