Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato in assenza dell'avviso previsto dall'art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, trattandosi non di una ipotesi di inutilizzabilità "patologica", ma di una nullità solo relativa, deducibile nei termini fissati dall'art. 181 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2009, n. 19152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19152 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/03/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 291
Dott. BONITO SC Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 043262/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di :
1) AT FR AN N. IL 23/06/1961 ricorrente;
2) MI BE N. IL 25/10/1965 ricorrente;
3) IA ZI N. IL 03/06/1957 ricorrente;
avverso SENTENZA del 05/03/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. o per il rigetto di quelli degli imputati;
udito il difensore Avv. UOMMARO L. per AT e in sostituzione dell'Avv. Bruno per LI e IA, che ha chiesto l'accoglimento di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 05.03.2008 la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia resa il 15.11.2004 dal Gup del locale Tribunale in esito a rito abbreviato così statuiva, per la parte qui ancora d'interesse:
1/a - quanto a AT RA NI: era confermata la condanna per i reati di cui ai capi nn. 1 (escluso il reato ex art.697 c.p. dichiarato prescritto già in primo grado), 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12; era confermata l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sotto il profilo del metodo mafioso solo limitatamente al reato continuato sub 11 (così a ff. 11 e 12), ma era esclusa la stessa sotto il profilo dell'appartenenza a consorteria mafiosa;
era determinata la pena finale, ritenuta la continuazione tra tutti i fatti, in anni 6, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.970,00 di multa, con le pene accessorie come per legge;
1/b - quanto a LI RT: era confermata la condanna per i reati di cui al capo 1 (escluso il porto dell'arma e quello ex art.697 c.p.), 2, 5 e 6; era esclusa l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7; la pena era determinata, previo riconoscimento di attenuanti generiche, in anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 534,00 di multa, con esclusione delle pene accessorie irrogate in primo grado;
1/c - quanto a IA VI: era confermata la condanna per il solo reato di detenzione dell'arma di cui sub 1 e per la connessa ricettazione di cui sub 2; era esclusa l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7; la pena era determinata, previo riconoscimento di attenuanti generiche, in anni 1, mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con esclusione delle pene accessorie irrogate in primo grado.
L'anzidetta Corte dapprima ricordava come l'impianto accusatorio fosse basato in modo precipuo sulle dichiarazioni di TT OL, moglie del AT, e dei collaboratori di giustizia OF SC e RA NO.
Di poi respingeva le deduzioni difensive di carattere procedurale, rilevando essere: a) irrilevanti quelle sulle registrazioni fatte senza autorizzazione delle conversazioni telefoniche della TT, posto che costei in successivi verbali davanti al P.M. aveva poi esplicitato tutte le sue conoscenze;
b) correttamente motivati i decreti autorizzativi delle intercettazioni, sia in punto di urgenza che di utilizzo di impianti esterni;
c) infondata quella relativa al mancato avviso alla TT della facoltà ex art. 199 c.p.p., comma 2, nel verbale del 31.07.1997, posto che tale avviso le era stato dato in quello del 27.07.1994, e tanto bastava, non essendo prevista la necessità di reiterati avvisi alla stessa persona nello stesso processo. Nel merito detta Corte, con ampi rinvii alla sentenza di primo grado, riteneva dunque provato, in relazione ai vari capi d'accusa:
a/1 e a/2 - che il AT avesse ricevuto dal OF un fucile da guerra ungherese, poi consegnato ai coniugi LI- IA per la custodia, ed invero poi sequestrato presso costoro (dichiarazioni del OF e della TT, intercettazioni, verbale di sequestro);
a/5 e a/6 - che il AT ed il LI avessero partecipato alla preparazione di una tentata rapina all'Istituto "Papa NI 23" di SE d'EL (reato dal quale tutti erano stati assolti non ritenendosi raggiunta la soglia del tentativo punibile) così concorrendo nei contestati reati di detenzione e porto d'armi e di ricettazione di un'auto (dichiarazioni della TT e coerenti verifiche di p.g.);
a/7 e a/8 - che il AT avesse commesso l'estorsione tentata ai danni di un commerciante di Campora e connesso reato di porto di arma (dichiarazioni della TT e riscontro dato dal suo ricovero in ospedale per una ferita al volto riportata nel relativo conflitto a fuoco);
a/9 - che lo stesso AT avesse detenuto più pistole, una delle quali poi ceduta a tale RO IT (che aveva patteggiato tale sua posizione), ciò derivandosi ancora dalle dichiarazioni sul punto della TT e dalla dimostrata disponibilità di armi di cui agli altri capi d'imputazione;
a/10 - che egli avesse indotto alla prostituzione una donna non identificata (dichiarazioni della TT);
a/11 - che il AT avesse commesso una serie di estorsioni, alcune tentate altre consumate (dichiarazioni della TT e dei due già citati collaboratori, nonché riscontri dati dalle risultanze di indagine);
a/12 - che ancora il predetto imputato avesse consumato una rapina ad un furgone postale (dichiarazioni della TT e del OF, nonché rinvenimento di sacchi postali).
Quanto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, la stessa era esclusa in senso generale per gli imputati LI e IA, mentre per il AT si rilevava non certa la partecipazione alla cosca Perna-Pranno, quanto piuttosto un suo rapporto diretto e fiduciario con il OF (e così era escluso il profilo del fine agevolativo), mentre per il solo reato sub 11) per detto AT era confermata tale aggravante per la concreta esplicazione del metodo mafioso.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti imputati AT, LI e IA, nonché il Procuratore Generale presso la Corte territoriale nei confronti dei tre predetti imputati:
2.1 - Il P.G. motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni:
errata esclusione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in ordine ai reati 1, 5, 6, 9 e 11, nella forma contestata dell'agevolazione della cosca Perna-Pranno, essendo state in tal senso disattese le chiare risultanze delle dichiarazioni dei collaboratori OF SC e RA NO e quelle della stessa TT, dalle quali emergeva che il AT era affiliato a detta cosca sin dal 1994.
2.2 - il AT motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni:
a) inutilizzabilità delle dichiarazioni della TT rese il 31.07.1997 perché non avvisata ex art. 199 c.p.p., comma 2, dovendosi ritenere la necessità di ripetere tale avviso, anche perché in precedenza dato tre anni prima (il 27.07.1994);
conseguente inutilizzabilità anche delle conversazioni con l'appuntato dei CC. IA;
b) errata valutazione, comunque, della ritenuta genuinità delle dichiarazioni della stessa TT, in lite con il marito, denunciato per maltrattamenti, e quindi separatasi da lui;
venuta meno l'attendibilità della donna, le dichiarazioni del collaboratore OF rimanevano senza riscontro ed, in più punti, generiche, come erano del tutto generiche quelle del NO RA;
c) sui singoli capi d'accusa:
1) non era provato il reato di porto del fucile sub 1 (potevano essere stati la IA ed il LI a trasferire l'arma); 2) i reati sub 7, 8, 9, 10 e 12 non erano provati, per l'inaffidabilità della TT e per la mancanza di elementi di riscontro;
3) i reati di estorsione di cui sub 11 non erano suffragati dalle dichiarazioni del OF, generico e manchevole, mentre la TT era contraddittoria e contrastante con altre risultanze (dichiarazioni dei fratelli NA);
d) errata applicazione, sia pur per il solo reato sub 11, dell'aggravante del metodo mafioso, in fatto non provata e comunque esclusa dal primo giudice;
e) ingiusta determinazione della pena ed errato diniego delle attenuanti generiche, sul rilievo dei precedenti penali, trattandosi di un precedente per reato depenalizzato ed uno per maltrattamenti in famiglia, riconducibile ad un particolare momento;
non era stato poi considerato che la maggior parte dei reati era rimasta alla fase del tentativo.
2.3 - il LI e la IA (per la parte comune) deducevano:
a) assoluta inutilizzabilità delle registrazioni abusive e clandestine effettuate dell'appuntato IA delle sue telefonate confidenziali con la TT, e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dello stesso;
b) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza copertura difensiva dalla IA quando era già indiziata per l'arma trovata in casa, e ciò anche in rito abbreviato, trattandosi di patologia originaria;
irrilevanza del sequestro del fucile, trattandosi di casa frequentata da altri soggetti nella quale essi erano da pochi giorni;
2.4 il solo LI: in ordine ai reati sub 5 e 6, deduceva:
insufficienza delle accuse della TT, de relato e prive di riscontri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Tutti i ricorsi, infondati, devono essere rigettati con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 - I ricorsi dei coniugi LI-IA sono infondati. Privi di pregio sono, invero ed anzitutto, i motivi comuni dei gravami che, peraltro, qui ripropongono, sub specie violazione di legge, questioni già affrontate e correttamente risolte dai giudici del merito. Risulta infatti irrilevante la deduzione di inutilizzabilità relativa alle registrazioni operate dall'App. IA (cfr. sopra sub 2.3/a), posto che i giudici del merito (in particolare v. la Corte territoriale a f. 4 della sentenza) non si sono fondati sulle stesse (che, invero, degradano a mero spunto per le indagini), ma sulle successive verbalizzazioni rese in modo formale dalla TT. Parimenti irrilevante si evidenzia la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di essa ricorrente IA, per mancanza di copertura difensiva, immediatamente successive al rinvenimento e sequestro del fucile (cfr. sopra sub 2.3/b), posto che - ancora una volta - la decisione di condanna ne prescinde e si fonda su altri elementi (dichiarazioni della TT e del OF;
sequestro del fucile stesso presso i ridetti coniugi;
intercettazioni telefoniche;
considerazioni logiche). L'ulteriore deduzione difensiva, sempre comune ai due predetti ricorrenti e sempre riferita ai reati relativi all'arma, con la quale si prospetta trattarsi di casa frequentata anche da altre persone e nella quale essi vivevano da poco, risulta qui inammissibile: essa, invero, oltre che scontrarsi in modo frontale con le sopra riportate positive risultanze di segno accusatorio, si rivela del tutto generica, apodittica e meramente possibilistica, nonché volta ad una rilettura alternativa in fatto non consentita in questa sede di legittimità, attesa la pertinenza e la coerenza del costrutto logico-giuridico dell'impugnata sentenza sul punto. Anche la doglianza sollevata dal solo LI in ordine ai reati di cui ai capi n. 5) e 6) (cfr. sopra sub 2.4), infondata, deve essere rigettata. Trattasi dei reati connessi al tentato (ancorché in sè ritenuto non punibile) assalto all'Istituto "Papa NI" di SE d'EL. Il ricorrente lamenta la mancanza di riscontri alle accuse della TT sul punto. Così non è. La Corte territoriale ha invero ben posto in luce come esso LI fosse stato controllato dalle forze dell'ordine, quella notte, nei pressi dell'obbiettivo, il che ha ritenuto - con argomentare logico e coerente - costituire riscontro alle dichiarazioni della TT. Quest'ultima, del resto, è stata ritenuta, in coerenza all'intero impianto della decisione, ben affidabile anche quando riferiva quanto appreso dal marito. L'articolata motivazione sul punto (cfr. ff. 14-17 della sentenza di secondo grado), di buon costrutto logico, resiste dunque a tali infondate censure. 3.2 - Il ricorso del AT è, parimenti, infondato in ogni sua prospettazione.
Quanto alla prima deduzione conversazioni della TT con l'app. dei CC. IA deve valere l'argomentazione sopra svolta (trattandosi della medesima questione), posto che le suddette registrazioni non sono state utilizzate in sentenza, essendosi i giudici del merito fondati sulle successive verbalizzazioni rese dalla donna. Quanto alle deduzioni di inutilizzabilità della deposizione della stessa TT resa il 31.07.1997 per mancato avviso ex art. 199 c.p.p., comma 2, la tesi non è accoglibile per una serie convergente di ragioni. Va dapprima confermata, nella sostanza, la motivazione della Corte territoriale che fa riferimento a quella giurisprudenza che nega la necessità di rinnovazione dell'avviso, allorché in precedente verbale dello stesso procedimento (come nel presente caso) detto avviso sia stato regolarmente dato va poi e comunque ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo ex art. 199 c.p.p. (dare l'avviso in questione) viene meno a far tempo dalla separazione di fatto dei coniugi (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 9693 in data 27.01.2003, Rv. 223446, Orsogna). Ma, infine, assolutamente determinante è la considerazione che discende dalla fondamentale decisione di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 16 in data 21.06.2000, Rv. 216246, Tammaro) secondo cui nel rito abbreviato - come il presente - rilevano solo le inutilizzabilità a patologia assoluta (divieto di utilizzazione in ogni sede), situazione nella fattispecie non ricorrente posto che trattasi, in ipotesi, di nullità relativa deducibile nei termini di cui all'art. 181 c.p.p. (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, n. 10065 in data 18.01.2005, Rv. 231479, Mascia;
ecc). Il ricorso sul punto va quindi respinto.
Le ulteriori deduzioni del AT sono parimenti infondate. Tale è - infondata - quella che intende denunciare la dubbia genuinità della TT, proprio perché in lite con il marito, fino a giungere alla separazione. Tale argomento è stato invero ben affrontato dai giudici del fatto, con corrette e pertinenti considerazioni, tra l'altro rilevando i plurimi elementi di verifica discendenti sia dalle intercettazioni telefoniche, che dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori (cfr. la sentenza impugnata a f. 7). Del tutto correttamente, poi, trattandosi di dichiarazioni de relato, la Corte territoriale - seguendo il relativo insegnamento giurisprudenziale di legittimità - ha ben analizzato sia la mancanza di animosità nella TT, sia la sincerità delle rivelazioni confidenziali che le faceva il marito. Parimenti non possono essere accolte le ulteriori deduzioni critiche sui singoli reati, sia in quanto largamente basate sul presupposto - qui già respinto - dell'inaffidabilità della TT e dell'insufficienza degli altri apporti soggettivi, sia perché comunque sostanzialmente involgenti la ricostruzione in fatto, come tale non deducibile in questa sede di legittimità. Va peraltro rilevato come i giudici del merito, con decisioni conformi (che quindi tra loro si integrano nella motivazione), abbiano dato ampio e congruo conto del raggiunto convincimento di colpevolezza su ogni singolo addebito, fornendo esplicazione degli elementi probatori di sostegno, in un quadro di coerenza logica e di corrispondenza alle risultanze che, dunque, ben regge alle formulate critiche difensive. Quanto, invero, alle singole deduzioni sui vari reati: - quella sul capo 1), che prospetta essere stato il fucile trasferito dai coniugi LI-IA, si tratta di mera illazione di tipo congetturale, apodittica e non ammissibile in questa sede (rivalutazione in fatto);
- quella sui capi 7), 8), 9), 10) e 12), che invoca l'inaffidabilità della TT, va respinta alla stregua delle considerazioni appena sopra fatte, e, quanto ai riscontri (peraltro a rigore non necessari, non trattandosi di chiamata in correità), occorre osservare come la Corte territoriale abbia ben motivato indicando i rilevati argomenti di conforto (su ciò rimandandosi alle sentenze del merito); - quella sulle estorsioni di cui al capo 11) parimenti non ha pregio, posto che la Corte territoriale ha esaminato le dichiarazioni della TT in relazione a quelle dei collaboratori NO RA e OF SC, anche esaminando le dichiarazioni delle parti lese (tra cui gli NA, su cui ora deduce il ricorrente). Si tratta, su ogni punto, di costrutto motivazionale completo e logico, su corretta impostazione e con ampie valutazioni in fatto. L'impugnata sentenza regge dunque, su tutti tali punti, a siffatte infondate censure.
Quanto al motivo di gravame che deduce erronea affermazione dell'aggravante del metodo mafioso, lo stesso è infondato. La Corte territoriale ha invero, con affermazioni in fatto qui non censurabili, e ricavando i relativi dati dalle risultanze processuali, fatto corretta applicazione della normativa e della giurisprudenza in materia, rilevando tutti gli aspetti della condotta dell'imputato che inducevano particolare efficacia intimidatrice, facendo evocare - proprio per i metodi usati (si ripete: ben analizzati dalla Corte territoriale, cfr. ff. 11-12) - il fenomeno mafioso quale matrice dei fatti.
Parimenti infondato è, infine, il motivo di ricorso che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque, critica la complessiva valutazione sanzionatoria. Siffatte deduzioni difensive sono mosse con riferimento alla gravità dei precedenti penali che - si sostiene - non sarebbero rilevanti. Così non è. L'impugnata sentenza invero motiva sul punto (cfr. f. 12) con peculiare riferimento alla pluralità e gravità delle condotte di reato ed alla generale non positiva personalità del AT, e - comunque - perviene a consistente riduzione di pena rispetto al primo grado. Su tali punti - attenuanti generiche e dosimetria della pena - deve valere anzitutto il richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato - principio che va qui ribadito - come sia incensurabile in Cassazione la motivazione del giudice del merito che abbia in concreto adeguato la pena alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, dando conto dell'uso del potere discrezionale che la legge in proposito gli affida (cfr, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 46954 in data 04.11.2004, Rv. 230591, P.G./Palmisani; Cass. Pen. Sez. 5, n. 1863 in data 26.11.1998, Rv. 212520, Esposito;
ecc), in tal senso essendo valido il riferimento anche ad alcuni soltanto degli elementi parametrati dall'art. 133 c.p., ove gli stessi risultino, nella singola fattispecie,
determinanti o comunque più rilevanti rispetto ad altri (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 2285 in data 11.10.2004, Rv. 230691, Alba;
ecc). Tanto ritenuto, è di tutta evidenza come l'impugnata sentenza sia immune dalle proposte censure, posto che la motivazione della stessa svolge ampia e corretta, nonché argomentata esplicazione del proprio convincimento, basato sia sulla gravità oggettiva della condotta, sia sulla personalità non positiva dell'imputato.
In definitiva il ricorso del AT, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato.
3.3 - Anche il ricorso del Procuratore generale di Catanzaro non può trovare accoglimento.
Lo stesso denuncia il negato riconoscimento, da parte dell'impugnata sentenza, dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 sotto il profilo della contestata agevolazione nei confronti della cosca Perna- Pranno. Rileva questa Corte come si tratti di invocazione prevalentemente teorica, posto che tale aggravante è stata comunque affermata dalla Corte territoriale, sia pur sotto altro profilo. Peraltro le motivazioni sul punto da parte della sentenza di secondo grado (cfr. ff. 10-11) risultano non esorbitanti il corretto quadro logico ricostruttivo elaborato sulla base di una pertinente lettura in fatto qui non censurabile. Anche tale ricorso va quindi disatteso. 3.4 - In definitiva tutti i ricorsi, infondati, devono essere rigettati.
La completa reiezione dei ricorsi delle parti private comporta ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna degli imputati AT, LI e IA al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009