Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
La nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se non è possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento. (Fattispecie relativa alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento dell'alcoltest sulla persona dello stesso indagato).
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- 1. Etilometro nullo senza l'avviso dell'assistenza dall'AvvocatoAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 21 aprile 2021
Ci sono degli avvisi che devo essere fatti nei confronti dell'automobilista prima dell'accertamento con etilometro o con esame del sangue per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Assolutamente sì ed il più importante è quello di avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia prima dell'accertamento. Se quest'avviso non dovesse essere stato dato, come in alcuni casi è accaduto, l'accertamento con etilometro o con esami del sangue (solo nell'ipotesi di esami al di fuori di un protocollo di pronto soccorso) deve considerarsi nullo e non può essere utilizzato. A stabilirlo è stata la Corte di …
Leggi di più… - 2. Etilometro ed avviso di farsi assistere dal difensore (SS.UU. 5396/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
E' nullo il test etilometrico non preceduto dall'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio ? 5 febbraio 2015, n. 5396 Presidente Santacroce ? Relatore Conti Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1. Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), …
Leggi di più… - 3. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …
Leggi di più… - 4. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante …
Leggi di più… - 5. Alcooltest e omesso avviso sul difensore: l'intervento delle Sezioni UniteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2009, n. 45621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45621 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvano - Consigliere - N. 2748
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 19658/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO AL N. IL 12/05/1976;
avverso la sentenza n. 1288/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, anzi il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
MO AL, imputata del reato di guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, commesso in Santa Margherita Ligure in data 16.7.2005, veniva condannata dal Tribunale di Chiavari alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 300 di ammenda, con la concessione delle attenuanti generiche con sentenza del 18.12 2006.
Proposto appello la Corte di Roma confermava la condanna, limitandosi a concedere all'imputata i doppi benefici di legge.
Avverso questa decisione pronunciata in data 17 febbraio 2009 la TT ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la nullità della notifica dell'avviso di fissazione di udienza in appello, in quanto il relativo decreto non le era stato notificato presso il suo difensore domiciliatario avv. Gennaro Grelle del foro di Genova. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità (art. 354 c.p.p., commi 1 e 3 e art. 114 disp. att. c.p.p.), nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non le era stato dato avviso della facoltà di nomina del difensore di fiducia prima dell'effettuazione dell'esame alcolimetrico, eccezione già sollevata in primo grado. L'avviso di cui aveva parlato il brigadiere Ciarlariello riguardava non già il diritto di farsi assistere all'esame da difensore di fiducia, ma semplicemente la facoltà di nominarlo e l'avvertimento che in difetto le sarebbe stato nominato uno di ufficio, tutto ciò inoltre dopo il test alcolimetrico.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo si tratta di nullità a regime intermedio, che andava eccepita all'udienza dal difensore di fiducia presente alla medesima.
In ordine al secondo motivo,la corte di appello di Genova ha dato atto che l'avviso all'imputata circa la possibilità di farsi assistere dal difensore durante l'esame alcometrico fu dato oralmente, per cui non sussiste il vizio dedotto.
Inoltre correttamente il giudice territoriale ha definito l'eventuale omissione come una nullità a regime intermedio, che andava eccepita subito dopo il compimento dell'atto.
Questo sta a significare che non si deve attendere il compimento di atti processuali, ben potendo il difensore o la stessa parte formulare l'eccezione al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste, che a sensi dell'art. 121 c.p.p. possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. Ne deriva che "non può essere considerata tempestiva la proposizione di un'eccezione di nullità (nella specie derivante dalla violazione dell'art. 114 att. c.p.p. per mancato avviso da parte della polizia giudiziaria della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di unjptiievo sulla persona dello stesso indagato) quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (Cass. Pen. sez. 124 giugno 1997, n. 4017, Pata).
Il principio affermato ripetutamente da questa corte è condiviso da questa sezione e non vi sono ragioni per non applicarlo nel caso in oggetto.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009