Sentenza 11 ottobre 2012
Massime • 1
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere dal difensore, ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto; peraltro, detto termine non è posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la parte o il difensore, ben potendo la relativa eccezione essere proposta al di fuori di specifici atti, mediante lo strumento delle 'memorie e richiestè che, ex art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie trattasi di nullità derivante da omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore in sede di alcooltest).
Commentari • 6
- 1. Etilometro nullo senza l'avviso dell'assistenza dall'AvvocatoAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 21 aprile 2021
Ci sono degli avvisi che devo essere fatti nei confronti dell'automobilista prima dell'accertamento con etilometro o con esame del sangue per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Assolutamente sì ed il più importante è quello di avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia prima dell'accertamento. Se quest'avviso non dovesse essere stato dato, come in alcuni casi è accaduto, l'accertamento con etilometro o con esami del sangue (solo nell'ipotesi di esami al di fuori di un protocollo di pronto soccorso) deve considerarsi nullo e non può essere utilizzato. A stabilirlo è stata la Corte di …
Leggi di più… - 2. Etilometro ed avviso di farsi assistere dal difensore (SS.UU. 5396/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
E' nullo il test etilometrico non preceduto dall'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio ? 5 febbraio 2015, n. 5396 Presidente Santacroce ? Relatore Conti Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1. Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), …
Leggi di più… - 3. Alcoltest eseguito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato: la nullità può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo…Rosario Callipari · https://www.studiocataldi.it/ · 2 luglio 2015
Come è noto, gli organi di polizia stradale che sottopongono l'automobilista all'alcoltest hanno l'obbligo - ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto si tratta di un accertamento tecnico irripetibile - di avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ma non sono comunque tenuti ad attendere il suo arrivo, v. Cass. pen., sez. IV, sent. 7967/2014). Nel caso in cui tale avvertimento viene omesso, l'atto è affetto da nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Tuttavia, la giurisprudenza era divisa sul termine entro il quale eccepire la nullità. In particolare, secondo un primo orientamento, l'eccezione doveva essere sollevata, ai …
Leggi di più… - 4. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …
Leggi di più… - 5. Nullo l’alcol test se manca l’avvertimento dell’assistenza del difensoreRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 aprile 2015
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 29-01-2015) 05-02-2015, n. 5396 Attività di p.g. – alcoltest- mancato avvertimento dell'assistenza difensiva – nullità – rilevabilità LE SS.UU. DELLA CORTE PENALE DI CASSAZIONE HANNO ENUNCIATO I SEGUENTI PRINCIPI: – per “parte” sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (nè altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale – la nullità a regime intermedio, derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2012, n. 44840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44840 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/10/2012
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1436
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 24020/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Bologna. Nei confronti di:
CH LO n. il 12.07.1980;
avverso la sentenza n. 1129/2011 del GIP del Tribunale di Reggio Emilia del 17.11.2011. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA dell'11 ottobre 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.sa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Reggio Emilia, in ordine al reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) aveva richiesto al GIP l'emissione del decreto penale a carico di CH IS.
Con sentenza, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art.129 c.p.p., il GIP del Tribunale di Reggio Emilia ha assolto
CH IS dal reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per non aver commesso i fatti. Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano sottoposto il prevenuto avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,61, ha ritenuto che, nell'occasione, gli agenti avessero omesso di avvisare l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.. Considerando la violazione integrare la nullità sanzionata dall'art.178 c.p.p., lett. c) "rilevabile d'ufficio in quanto a regime intermedio", ha ritenuto che come effetto avesse comportato l'esclusione dell'informazione probatoria acquisita dal materiale legittimamente utilizzabile per la decisione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Bologna denunciando violazione di legge. Deduce, che, a prescindere dalla circostanza della pretesa omissione, la nullità derivante dalla violazione della disposizione di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non comporta una nullità assoluta, in quanto nel compimento dell'attività ex art. 354 c.p.p., caratterizzata da urgenza ed indifferibilità, sussistendo concreto pericolo per le "tracce del reato" si disperdano o si modifichino, è prevista la facoltà dell'indagato di farsi assistere da un difensore e non già un obbligo al riguardo;
ne consegue che non sussiste obbligo per gli agenti di provvedere, in caso di mancata nomina, a designare uno d'ufficio, ne' dare avviso al difensore eventualmente designato, avviso che, invece, è affidato all'iniziativa dell'indagato.
Rileva che il giudice, pur ritenendo tale nullità sottoposta al regime intermedio, non ne ha tratto le dovute conseguenze previste dalle norme che disciplinano la stessa. Tale nullità, ricorda il ricorrente, è soggetta alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 c.p.p., secondo comma, che impone alla parte di assistere all'atto che si assume viziato - nel caso di specie del prelievo di sangue - di eccepire l'eventuale nullità prima che il predetto atto sia compiuto, ovvero se ciò non sia possibile immediatamente dopo. Attività questa che non è stata posta in essere.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Non possono non condividersi, in punto di diritto le argomentazioni svolte dal avendo questa Corte costantemente affermato che la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile di P.G., quale certamente è la sottoposizione dell'indagato al test alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182 c.p.p., comma La stessa Corte di legittimità ha altresì affermato che detto termine non è posto dalla norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. In conseguenza, è stata considerata tardivamente proposta l'eccezione di nullità di un atto per l'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., allorché la parte, invece di sollevare l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento (Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04). Orbene, nel caso di specie non risulta che l'imputato abbia formulato l'eccezione in questione nei termini sopra specificati, pur avendone avuta la possibilità immediatamente dopo il compimento dell'atto in occasione della redazione da parte della P.G. in data 27.07 2011 del verbale di identificazione nel corso del quale l'indagato aveva nominato il difensore di fiducia-Di guisa che l'eccepita nullità, ove anche esistente, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi sanata. La sentenza va, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica, il 11 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012