Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata.
Commentario • 1
- 1. Criteri per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e cd. reato progressivo nell’evento.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Fulvio Conti Guglia. Secondo la recente e unanime giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U., n.4708 del 24 aprile …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2009, n. 17036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17036 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 15/01/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 81
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 35166/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29 febbraio 2008 della Corte di Appello di Lecce;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17 febbraio 2006 il Tribunale di Lecce, condannava PA LO per il delitto p. e p. dall'art. 624 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 per furto di energia elettrica di rilevante entità economica (L. 248.048.324: acc. in Lequile il 4/4/2000). Il Tribunale irrogava la pena di mesi 6 di reclusione e Euro 200,00 di multa, con le attenuanti generiche e la pena sospesa. Con sentenza del 29 febbraio 2008 la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna. Osservava la corte territoriale che:
- il delitto non era prescritto in quanto la consumazione del furto era cessata alla data dell'accertamento ed, inoltre, in primo grado vi erano state delle sospensioni del corso della prescrizione, per rinvii del processo su istanza difensiva;
- il reato era procedibile d'ufficio, in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7;
- la responsabilità dell'imputato emergeva dal fatto che il contratto di fornitura era stato chiuso il 21 ottobre 1993 e nonostante ciò l'energia era stata egualmente attinta dal PA.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione relativamente:
2.1. alla mancata declaratoria di prescrizione, in quanto se gli abusivi prelievi erano stati effettuati, essi erano stati saltuari e non vi era prova che non fossero stati compiuti anteriormente all'anno 2000;
2.2. alla non rilevata carenza della condizione di procedibilità, in quanto l'aggravante contestata non era sussistente in quanto la quantificazione della somma sottratta era stata effettuata in modo del tutto arbitrario e senza un criterio logico;
2.3. alla mancata valutazione che il fatto commesso era un mero illecito civile in quanto nel contatore il rilevatore di energia funzionava e quindi non era stato inibito un valido controllo dei consumi;
2.3. alla valutazione della presenza nella azienda di due gruppi elettrogeni, indizi questi che facevano ritenere che da detti gruppi il PA attingesse l'energia elettrica, senza nulla sottrarre all'Enel.
2.4. Inoltre la mancata assunzione di prove decisive e cioè testimonianze di persone che avrebbero potuto deporre sui danni provocati dall'Enel per la riduzione di energia a seguito dei temporali.
2.5. La pena irrogata andava ridotta in quanto eccessiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. In ordine alla penale responsabilità del PA, la corte territoriale con coerente motivazione, priva di vizi logici, ha evidenziato come dalle deposizioni dei testi De IN e TO, verificatori dell'ENEL, era risultato che i contatori siti presso l'azienda agricola dell'imputato, benché distaccati fin dal 21 ottobre 1993, all'atto della verifica del 4 aprile 2000, risultavano attivi ed erogavano energia in virtù di un riattacco abusivo.
L'Ente riscontrava un illecito prelievo ammontante a circa L. 248 milioni.
Il fatto che i verificatori abbiano riscontrato l'erogazione di energia al momento del controllo, rendeva inattendibile la tesi difensiva della captazione dell'energia da generatori di corrente presenti in azienda.
Quanto alla sussistenza dell'aggravante, ha osservato la Corte territoriale che correttamente il furto è stato ritenuto aggravato dall'art. 61 c.p., n. 7 in ragione del rilevante danno patrimoniale prodotto alla persona offesa (L. 248 milioni circa, per l'abusiva captazione, per fini aziendali, di energia elettrica per un periodo di sei anni e mezzo). La sussistenza dell'aggravante ha determinato la procedibilità di ufficio del delitto, ai sensi dall'art. 624 c.p., comma 3. In ordine all'entità della pena, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha fatto riferimento nella sua commisurazione alla gravità della condotta, all'intensità del dolo ed all'assenza di segnali di ravvedimento.
Quanto alla tesi che il fatto commesso costituirebbe un mero illecito civile e non penale (in quanto i contatori non erano stati manomessi ed i consumi erano agevolmente rilevabili), essa è infondata, in quanto l'assenza di utilizzo di mezzi fraudolenti esclude solo la contestazione di un'ulteriore aggravante. Inoltre la condotta del PA non costituisce un mero inadempimento contrattuale, in quanto con il distacco dell'erogazione dell'energia elettrica nel 1993, il rapporto negoziale tra l'imputato e l'ENEL era cessato. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che in tema di "furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente erogatore), il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto" (Cass. 5^, 1353U999, imp. Bonfim, rv. 213121).
Alla luce di quanto detto, i motivi proposti appaiono caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza in quanto ripetitivi dei motivi già proposti in appello ed a cui è stata data risposta con la sentenza impugnata, la quale regge al sindacato di legittimità in quanto non illogica.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4^, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4^, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Nella concreta fattispecie, come detto, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con gli argomenti sopra ricordati, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame.
3.2. In relazione alla censura di mancata assunzione di una prova decisiva, per non esser stati sentiti i testi TO GI ON, NT SO, legali rapp.ti della soc. Schirinzi s.r.l., per accertare se era vero "che l'ENEL nel corso degli anni si è vista costretta a rifondere i danni patiti agli stessi a seguito dei violenti temporali che si abbattevano nella zona ... . Di talché, durante i temporali si verificavano rilevanti danni alle apparecchiature elettroniche ...", va ricordato che per prova decisiva deve intendersi quella che non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione, risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass. 2^, 12/5/2006, n. 16354). Nel caso di specie ictu oculi appare evidente che la prova testimoniale richiesta non solo non è decisiva, ma è al di fuori, nel caso specifico, dell'ambito dell'oggetto della prova di cui all'art. 187 c.p.p.. 3.3. In relazione alla eccepita prescrizione del reato, va fatta una premessa sulla natura giuridica del delitto così come contestato. Invero nel capo di imputazione si fa riferimento alla illecita captazione di energia elettrica per un lungo periodo di tempo. Come noto, l'iter criminis dei reati dolosi si articola nelle fasi della ideazione, esecuzione e consumazione. In particolare la consumazione si realizza quando la fattispecie concretamente posta in essere aderisce alla fattispecie astratta delineata dal legislatore nella norma incriminatrice.
In realtà, la dottrina e la giurisprudenza più attente, in proposito, distinguono la fase della perfezione da quella della consumazione: la prima, si realizza quando il reato è completo in tutti i suoi elementi strutturali;
la seconda, quando un reato già perfetto continua, per volontà del colpevole, ad estrinsecare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma.
Reati in cui vi è scissione tra perfezione e consumazione, sono quelli abituali e quelli permanenti;
un esempio di quest'ultimo tipo è il sequestro di persona, laddove il momento della perfezione si ha con la sottrazione alla libertà della vittima, ed il momento della consumazione perdura fino a quando l'agente non la libera. Il reato permanente non va confuso con il reato istantaneo con effetti permanenti (es. l'omicidio), laddove la permanenza degli effetti non è ricollegabile alla perdurante volontà colpevole dell'agente.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio la Corte di Appello ha qualificato il furto di energia elettrica come reato permanente (pg. 2 della sentenza), disattendendo l'eccezione di prescrizione. Tale qualificazione non può essere condivisa in quanto un reato per essere permanente deve avere le seguenti connotazioni: l'essere stato "costruito" come permanente dal legislatore nella sua fattispecie tipica;
avere una consumazione che non ha soluzione di continuità (es. associazione per delinquere;
sequestro di persona, ecc). Nel furto di energia elettrica, invece, mancano tali caratteri, in quanto il delitto è "costruito" normalmente come reato istantaneo ed il protrarsi eventuale della consumazione non è continuativo. C'è da chiedersi, allora, se i ripetuti prelievi abusivi di energia, successivi al primo, e protratti nel tempo, siano post factum non punibili ovvero autonomi reati.
In un recente arresto giurisprudenziale, questa Corte, nel valutare la possibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.4 (danno patrimoniale di lieve entità) al furto di energia elettrica, in ragione dei singoli esigui prelievi di energia di volta in volta captati, ha dato al quesito risposta negativa, evidenziando che "nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata" (Cass. 12716/2001, imp. Di Bella, rv. 219152).
Ben allora può affermarsi che il delitto di furto di energia elettrica vada inquadrato in quella categoria di delitti caratterizzati dal fatto che l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, e denominati a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata", ciò non in ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, in tali ipotesi di reato, l'autore sin dall'inizio si prospetta la commissione di un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo.
Sono esempi di tali fattispecie, l'usura, nel caso i cui la riscossione degli interessi avviene in modo rateale (artt. 644 e 644 ter c.p.: cfr. Cass. 2^, 26553/2007, imp. Garone, rv. 237169); la truffa in danno di enti previdenziali, con plurima ricezione di indebite prestazioni (cfr. Cass. 2^, 11026/2005, imp. Becchiglia, rv. 231157); la truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, con pagamenti dilazionati nel tempo (art. 640 bis c.p.:
cfr. Cass. 2^, 26256/2007, imp. Cornello, rv. 237299); la corruzione con plurime e dilazionate dazioni di danaro (cfr. Cass. 4300/1997, imp. Carabba, rv. 208886). La conseguenza dell'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un'unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo e, per quello che qui interessa, l'inizio della decorrenza della prescrizione, considerato che l'art. 158 c.p. dispone che il termine della prescrizione decorre "dal giorno della consumazione".
3.4. Nel caso oggetto di giudizio, la consumazione prolungata del reato è cessata il giorno 4/4/2000, al momento dell'intervento dei verificatori dell'ENEL, i quali hanno trovato i contatori dell'azienda del PA in funzione.
Il termine di prescrizione, comprensivo di interruzione, si sarebbe maturato alla data del 4 novembre 2007. Vanno però computati i periodi di sospensione del giudizio di primo e secondo grado per istanze difensive, non contestati nei motivi di ricorso, per un totale di anni uno, mesi quattro e giorni 14.
Ne consegue che al momento della sentenza di appello la prescrizione non si era maturata in quanto scadente al 18 marzo 2009. 3.5. La manifesta infondatezza del ricorso comporta la declaratoria della sua inammissibilità. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009