Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 15739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15739 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NOVARESE Francesco - Presidente - del 14/03/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 709
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 043257/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE NT, N. IL 16/04/1974;
avverso ORDINANZA del 08/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il PM presso il Tribunale di Mistretta con decreto del 5.9.2007 convalidava il sequestro dell'autoveicolo Mitsubishi Pajero tg. ZA 951 WB, eseguito dai CC della Stazione di Castel di Lucio il 4.9.2007.
Il Tribunale di Messina, con ordinanza dell'8 ottobre 2007, rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di ER NT, che condannava al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione NT ER ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione agli artt. 356, 354, 355, 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, ed all'art. 114 disp. att. c.p.p..
Sostiene che la nullità eccepita dalla difesa, afferente all'omesso avviso all'indagato, da parte dei militari operanti, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante le operazioni di sequestro, in applicazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., era stata tempestivamente dedotta con l'istanza di riesame, mentre erroneamente era stata ritenuta tardiva dal Tribunale. In ogni caso, per il combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art.182 c.p.p., comma 2, il limite della deducibilità di una nullità
prevista dall'art. 178 c.p.p., nella circostanza di assistenza della parte al compimento di un atto, non incide sulla rilevabilità di ufficio sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ove la nullità si sia verificata nella fase delle indagini preliminari, sicché il giudice del riesame aveva il dovere di rilevare la lamentata nullità (Cass. 21.1.02, Mamoli). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 354 e 262 c.p.p. e mancanza di motivazione.
Il Tribunale non aveva motivato sul fumus del reato ipotizzato, ne' indicato in concreto la condotta asseritamene violata dall'indagato, e nemmeno indicato quale concreta finalità probatoria era stata perseguita con il sequestro, in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 253 c.p.p., comma 1.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 592 e 324 c.p.p., per avere l'impugnata ordinanza posto a carico degli instanti le spese del giudizio.
La condanna al pagamento delle spese del procedimento può essere inflitta, in base alla soccombenza, solo con il provvedimento che definisce un grado del procedimento. Pertanto, in difetto di specifiche disposizioni di legge relative al giudizio cautelare, deve escludersi che il rigetto dell'istanza di riesame proposta dagli indagati, comporti la condanna degli stessi alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni appresso specificate.
Risulta dagli atti, al cui esame la Corte è legittimata trattandosi di questioni processuali, che effettuato ex art. 354 c.p.p. il sequestro dell'autoveicolo da parte della polizia giudiziaria in data 4.9.2007, intervenne il giorno successivo il provvedimento di convalida del pubblico ministero che venne depositato in cancelleria, ex art. 366 c.p.p., con notifica (il 6.9.2007) del relativo avviso al difensore nominato di ufficio avv.to Antonino Pulvino. A norma del medesimo art. 366 c.p.p., il difensore aveva pertanto la facoltà di esaminare gli atti e di estrarne copia nei cinque giorni successivi dal ricevimento della notificazione.
Nello stesso termine avrebbe potuto e dovuto essere eccepita la nullità dell'atto, trovando applicazione nella specie il disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2, secondo cui quando la parte vi assiste (e nella specie il sequestro venne effettuato in presenza dell'indagato), la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Ora, anche ad ammettere che l'indagato non fosse in grado di eccepire la nullità del sequestro per il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore, ben potendosi presumere l'ignoranza da parte sua, del tutto incolpevole, dell'esistenza del diritto violato, deve però ritenersi che nel momento in cui il difensore, sia pure nominato di ufficio, ricevette l'avviso del deposito dell'atto, il medesimo ben potesse, esercitando il proprio mandato e comunicando con l'interessato, venire a conoscenza della violazione avvenuta e dedurla tempestivamente nei cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti. In tale termine il difensore avrebbe potuto e dovuto presentare al pubblico ministero, a norma dell'art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p., una memoria o richiesta con la quale eccepiva l'intervenuta nullità.
Non condivide infatti il Collegio il precedente invocato dal ricorrente (Cass. Sez. 3^, 12 luglio 2005, n. 33517 Rubino m. 233.164)) che considera tempestiva l'eccezione sollevata con l'istanza di riesame, atteso che tale precedente si basa sul presupposto della non conoscenza da parte dell'interessato della nullità, presupposto sicuramente nella specie non sussistente attesa l'avvenuta notifica al difensore dell'avviso di deposito del relativo verbale.
In tal senso si è peraltro espressa di recente la terza sezione di questa Corte (11.10.2006 n. 41625 m. 235545) affermando che "La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.) nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto deve essere eccepita o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 c.p.p., intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina" e confermando l'orientamento assolutamente prevalente che considera tardiva la proposizione dell'eccezione con il primo atto successivo del procedimento o con l'istanza di riesame (così sentenze n. 4017 del 1997 m. 207858; n. 8112 del 2003 m. 223777; n. 42715 del 2003 m. 227303; n. 24733 del 2004 m. 228509; n. 2896 del 2004 m. 229894).
Manifestamente infondate sono le ulteriori censure, atteso che il provvedimento impugnato, richiamando la richiesta del pubblico ministero e il verbale della polizia giudiziaria, ha affermato che veniva descritto un comportamento riconducibile alla ipotesi criminosa di cui all'art. 589 c.p. e tanto basta per la motivazione sul "fumus".
Parimente adeguatamente motivata è la finalità probatoria ravvisata nella necessità del vincolo ai fini del proseguimento delle indagini per rendere possibili i necessari accertamenti tecnici sul veicolo. Da ultimo, relativamente alla condanne alle spese processuali, è sufficiente richiamare l'autorevole precedente delle sezioni unite di questa Corte (20.11.1996 n. 22 m. 206485) secondo cui "Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza consegue di diritto la condanna alle spese".
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008