Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 15739
CASS
Sentenza 14 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.

Commentari2

  • 1Revirement della Cassazione sulla legittimità dei prelievi ematici
    Marco Stramaglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza 11 febbraio 2013, n. 6755, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che, in caso di sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria ai fini della verifica del tasso alcolemico è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto. La decisione si segnala perché esprime, sul punto, un revirement della Quarta Sezione Penale rispetto ad un ormai consolidato orientamento dei medesimi giudici di legittimità, secondo il quale, mentre i risultati del prelievo ematico …

     Leggi di più…

  • 2Fermo reale e diritto di difesa: una partita aperta
    Hervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 15739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15739
Data del deposito : 14 marzo 2008

Testo completo