Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8505 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3 5 05 /0 2 LA CORTE SURR Oggetto agaments somme vir interessi a dannel Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alessandro CRISCUOLO Presidente e Relatore R.G.N. 12565/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 17817/00 23518 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. 1753 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 26/02/ 02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ZO LO SpA, in persona dei Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato GUIDO POTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MANISCALCO BASILE e GIOVANNI MANISCALCO BASILE, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio procura in calce al ricorso;
dal Sig... Sol ricorrente - per qirit G10.2002 il IL CANCELLIEREcontro ASSESSORE INDUSTRIA E DEL COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIANA;
- intimato -
02 5 e sul 2° ricorso n° 17817/00 proposto da: -1- ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in 2 persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ZO LO SpA in liquidazione;
intimata - avverso la sentenza n. 213/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 22/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2002 dal Presidente Relatore Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Maniscalco Basile Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, rigetto nel resto del ricorso principale;
l'accoglimento del primo motivo, rigetto nel resto del ricorso incidentale. -2- OL Svolgimento del processo 3 Con lodo arbitrale depositato il 14 dicembre 1976 (reso esecutivo dal Pretore di AL il 15 dicembre 1976) l'Assessorato all'industria e commercio della Regione siciliana fu condannato a pagare a OL LA s.p.a. la somma di lire 4.353.655.558, pari all'importo degli indennizzi dovuti alla detta società per la revoca della concessione relativa alla miniera di zolfo denominata LA, nonché gli interessi maturati fino alla data di pronuncia del lodo nella misura complessiva di lire 1.376.238.846, oltre a quelli successivi fino al saldo. L'ente territoriale propose impugnazione per nullità contro il lodo arbitrale ma essa fu respinta dalla Corte di appello di AL. II successivo ricorso per cassazione avanzato dall'Assessorato fu a sua volta respinto da questa Corte con sentenza n. 2656 del 1980. 7 Con citazione notificata il 17 febbraio 1977 la società OL LA convenne in giudizio davanti al Tribunale di AL il detto Assessorato, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi legali sull'importo di lire 1.376.238.846 (già liquidato per lo stesso titolo nel lodo), oltre al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, cod. civile. In data 17 febbraio 1982 l'Assessorato pagò alla società la somma complessiva di lire 6.546.204.823, di cui lire 4.353.655.558 per debito capitale, lire 1.376.238.846 per interessi maturati fino alla 4 pronunzia del lodo arbitrale, lire 816.310.419 per gli interessi maturati in epoca successiva. Con sentenza non definitiva del 17 marzo 1982 il Tribunale di AL condannò l'Assessorato al pagamento degli interessi legali, a decorrere dalla domanda giudiziale, sugli interessi dovuti per oltre sei mesi;
inoltre pronunzio condanna generica del convenuto al risarcimento del maggior danno non coperto dagli interessi legali e conseguente al ritardato pagamento, rinviandone la liquidazione al prosieguo del giudizio. Con sentenza definitiva depositata il 12 settembre 1984 il Tribunale adito escluse che. per effetto della mora dell'Assessorato, la società avesse subito un danno non coperto dagli interessi legali e respinse la relativa domanda, osservando che la detta società era stata posta in liquidazione coatta ancor prima della pronunzia del lodo, sicché non avrebbe potuto destinare la somma pur se tempestivamente ricevuta ad attività - d'impresa, mentre l'eventuale deposito fruttifero della stessa somma presso un istituto di credito sarebbe durato soltanto il poco tempo necessario per la distribuzione ai soci. onde si doveva escludere che, anche sotto tale profilo, OL LA s.p.a. avesse riportato a causa del ritardato pagamento un pregiudizio apprezzabile. Su impugnazione della società la Corte di appello di AL, con sentenza del 10 ottobre 1990, in riforma della pronunzia gravata condannò l'Assessorato a pagare a OL LA s.p.a. in liquidazione la somma di lire 5.752.429.539, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 1° luglio 1988, con gli interessi legali composti (con capitalizzazione semestrale) sulla somma rivalutata a decorrere dal 1° marzo 1982 e fino al saldo. La Corte territoriale osservò che l'impossibilità per OL LA s.p.a. di eseguire nuovi investimenti all'epoca della pronunzia del lodo non escludeva il maggior danno ex art. 1224, comma 2°, cod. civ., perché la somma dovuta dall'Assessorato poteva essere depositata in banca con un tasso d'interesse attivo ben superiore a quello legale. La Corte di merito, quindi, determinò il quantum sulla base delle indicazioni relative al tasso d'interesse praticato a favore della società su un deposito di lire 2.500.000.000= e dei risultati di una consulenza, disponendo l'ulteriore rivalutazione della somma liquidata sulla base della ritenuta natura di debito di valore attribuita all'obbligazione a carico dell'Assessorato. Quest'ultimo, in esecuzione della citata sentenza, il 2 maggio 1991 pagò alla società l'importo di lire 10.112.307.047. Propose poi ricorso per cassazione affidato a due motivi: il primo concernente il riconoscimento del maggior danno lamentato dalla società rispetto alla misura degli interessi legali: il secondo relativo alla (ritenuta) erronea applicazione dell'art. 1224, comma 2°, cod. civ., con riguardo ad un'obbligazione pecuniaria come quella dedotta in giudizio ed all'incompatibilità tra attribuzione degli interessi al tasso bancario e rivalutazione dell'importo relativo. Questa Corte, con sentenza n. 11968 depositata il 4 novembre 1992, accolse (per quanto di ragione) il ricorso dell'Assessorato, cassò la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviò ad altra sezione della Corte d'appello di AL. considerando (per quanto qui rileva): in ordine al primo motivo, che la Corte territoriale non era incorsa in alcun vizio giuridico o logico nel ricondurre la sussistenza del maggior danno ex art. 1224, comma 2°, cod. civ., alla mancata percezione del maggior lucro rispetto agli interessi al tasso legale che OL LA s.p.a. avrebbe potuto conseguire, qualora avesse depositato la somma dovutale dalla Regione SI, e tempestivamente corrispostale, presso un istituto di credito: che, piuttosto, proprio il principio enunciato dal giudice di appello imponeva un'ulteriore indagine, diretta ad accertare in concreto il momento in cui si sarebbero potuti verificare gli eventi che avrebbero dovuto far cessare il deposito e determinare l'immediata distribuzione delle somme ai soci della LA: che, infatti, siccome a decorrere da quel momento i liquidatori (della società) non avrebbero potuto e dovuto tenere le somme in deposito, era evidente che a decorrere dallo stesso momento non sarebbe stato più configurabile un pregiudizio della società per il mancato deposito e la mancata percezione del maggior interesse bancario: che, in altri termini, se come aveva osservato la stessa resistente -(OL LA) era certo che "se l'assessore avesse pagato quanto doveva, senza cadere in mora, le somme pagate sarebbero rimaste depositate in banca col ricavo del maggior interesse.... fino a quando non fosse definito il giudizio di impugnazione del lodo", era compito del giudice del merito accertare quando tale evento si fosse verificato e quando, tenuto conto della normale durata della procedura di liquidazione, si sarebbe potuto prelevare la somma dal deposito e distribuirla ai soci;
che, mentre il compimento di detta indagine non risultava, dalla sentenza di appello si evinceva che la Corte territoriale aveva fatto coincidere quel momento con il 17 febbraio 1982 (data nella quale la Regione SI aveva versato la somma dovuta ad estinzione del debito capitale) senza giustificare in alcun modo questa conclusione, pur avendo affermato che il deposito avrebbe dovuto essere mantenuto fino al passaggio in giudicato del lodo arbitrale e fino alla concreta distribuzione ai soci del patrimonio sociale, ed avendo sottolineato (in altra parte della pronunzia) che l'impugnazione del lodo era stata definitivamente respinta con la sentenza resa da questa Corte di cassazione n. 2656 del 29 gennaio 1980, ossia ben due anni prima del 17 febbraio 1982; che, in definitiva, la sentenza impugnata era carente di motivazione nel punto relativo all'individuazione del momento di cessazione del maggior danno risarcibile a norma dell'art. 1224, comma 2°, cod. civ., e, di conseguenza, nella determinazione del quantum del danno medesimo, sicché in questi limiti la censura era fondata ed andava accolta: che, quanto al secondo motivo, come già affermato da questa Corte per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione che, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di denaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa: che, alla stregua di tale criterio, il debito (ex art. 1224, comma 2°, cod. civ.) per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria ha natura di debito di valuta, tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale o convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata;
che detta obbligazione rimane quindi soggetta al principio nominalistico e non può essere rivalutata, ferma restando l'applicabilità dell'art. 1224 (1° e 2° comma) cod. civ. nei confronti di quel debito, ove reso liquido;
che, pertanto, la Corte territoriale era incorsa nel vizio denunziato allorché aveva affermato che il debito de quo era un debito di valore ed aveva rivalutato automaticamente il credito della LA peri danni da mora liquidati alla data del 17 febbraio 1982, onde il relativo profilo della censura andava accolto. rimanendo assorbito l'esame degli altri profili, logicamente subordinati La causa fu riassunta e la Corte di appello di AL, con sentenza depositata il 22 marzo 2000, determinò in complessive lire 2.709.192.280= il maggior danno subito da OL LA s.p.a. in liquidazione per effetto del ritardato adempimento dell'Assessorato all'industria della Regione siciliana, oltre agli interessi composti sulla stessa somma nella misura legale (con capitalizzazione semestrale) dal 20 dicembre 1980, dando atto del pagamento. da parte dell'Assessorato, della somma di lire 10.112.307.047= in data 2 maggio 1991. La Corte palermitana considerò: che la sentenza di cassazione aveva dettato un'indicazione vincolante circa l'individuazione dell'ambito temporale di riferimento, concernente la produzione del maggior danno subito dalla società LA a causa del ritardato adempimento dell'Assessorato, "derivandone che il momento iniziale risale al 10 gennaio 1977 (epoca immediatamente successiva alla conclusione del giudizio arbitrale svoltosi tra le stesse parti) e che il momento finale è individuabile nel momento in cui si sarebbe resa possibile la concreta destinazione ai soci del capitale sociale secondo i normali tempi della procedura di liquidazione, calcolati a decorrere dalla data del passaggio in giudicato del lodo arbitrale"; che nella stessa pronunzia di annullamento si poneva in rilievo l'incongruenza della sentenza cassata nella parte in cui era giunta ad individuare il momento finale utile per la valutazione del maggior danno con riguardo alla data di pagamento del debito capitale da parte dell'Assessorato, data giudicata evidentemente troppo avanzata rispetto ai presumibili tempi di conclusione della procedura di liquidazione della società LA dopo il passaggio in giudicato del lodo arbitrale, avvenuto il 29 gennaio 1980: che in tal modo questa Corte di cassazione aveva ancorato la stima del maggior danno ad un criterio di carattere ipotetico, riferito al vantaggio che la società avrebbe tratto dal tempestivo adempimento dell'obbligazione principale da parte dell'ente debitore, una volta accertata (tale obbligazione) in via definitiva, prescindendo dal momento in cui la società medesima aveva avuto la concreta disponibilità del credito: che la precisazione si rendeva opportuna perché il c.t.u. aveva effettuato una doppia valutazione dei tempi di conclusione della 11 procedura di liquidazione, l'una con riferimento al momento iniziale segnato dal passaggio in giudicato del lodo arbitrale, l'altra decorrente dalla data del pagamento dell'obbligazione principale. "essendo ovvio, alla stregua delle precedenti considerazioni, che debba essere seguito il primo dei criteri indicati"; che ancor più divergenti rispetto alle indicazioni della sentenza di annullamento erano le valutazioni per la determinazione del maggior danno contenute nell'atto di riassunzione della società LA. in base alle quali i tempi della remunerazione del capitale secondo il tasso degli interessi bancari si sarebbero dilatati fino al 2 maggio 1991, data dell'ulteriore (ed esorbitante) pagamento della somma di lire 10.112.307.047 effettuato dall'Assessorato alla società: che, in conclusione, il periodo di tempo in cui doveva ritenersi verificato il maggior danno subito dalla società LA era compreso tra il gennaio 1977 e il 19 dicembre 1980. data quest'ultima corrispondente al momento finale “teorico" della procedura di liquidazione dopo il passaggio in giudicato del lodo arbitrale: che la stima del danno andava poi compiuta nell'esclusiva considerazione dei tassi bancari praticati sui depositi della società, al netto degli interessi legali, senza alcuna rivalutazione, mentre gli interessi sui debiti della società pagati in ritardo a causa del 12 ritardato adempimento dell'assessorato andavano calcolati in base al tasso legale, perché soltanto in questi limiti poteva ritenersi certa la prova del danno in quanto la società stessa non aveva dimostrato di avere subito oneri finanziari più gravosi;
che, infine, sulla somma liquidata a titolo di maggior danno andavano calcolati gli interessi composti con capitalizzazione semestrale. perché l'assessorato non aveva contestato l'applicabilità nella specie dell'art. 1283 cod. civ., ma la relatival decorrenza andava anticipata al 20 dicembre 1980, in coerenza della diversa individuazione del momento della cessazione del maggior danno rispetto a quella ritenuta nella sentenza di appello: che, secondo i calcoli del c.t.u. corrispondenti all'ipotesi per la quale il maggior danno subito dalla società si sarebbe prodotto fino al 19 dicembre 1980, tale danno andava liquidato in complessive lire 2.709.192.280, oltre agli interessi legali composti (con capitalizzazione semestrale) dal 20 dicembre 1980 in poi. Contro la suddetta sentenza OL LA s.p.a., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con memoria. L'Assessorato Industria della Regione siciliana ha resistito con controricorso ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un motivo. Motivi della decisione 13 -1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civile. -2. Con il primo mezzo di cassazione OL LA s.p.a., in liquidazione, denunzia "violazione degli artt. 1182. 1184, 1185.1186 c.c. e del principio che da tali norme si ricava, secondo il quale l'individuazione della durata temporale di un'obbligazione va fatta secondo corretti termini", nonché violazione degli artt. 1224, 2° comma, e 2043 cod. civ., e degli artt. 384, 360 c.p.c., anche per motivazione in parte omessa ed in parte logicamente viziata su punto decisivo della controversia. Richiamato il contenuto della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che la decisione sarebbe viziata per totale travisamento della pronunzia di annullamento emessa da questa Corte, la quale non avrebbe ritenuto che il momento finale del danno non dovesse essere individuato nella data del 17 febbraio 1982 (data in cui l'Assessorato aveva eseguito il pagamento di quanto dovuto in base al lodo), ma avrebbe affermato che la Corte di AL non aveva compiuto l'indagine diretta ad accertare in quale momento la produzione del danno fosse cessata, cassando quindi la sentenza della medesima Corte per difetto d'indagine e di motivazione su quel punto. Il denunziato travisamento emergerebbe altresì: a) dall'avere attribuito alla sentenza di cassazione una determinazione circa la 14 data finale del ritardo, mentre la sentenza medesima non avrebbe indicato alcuna data, ritenendo invece che l'individuazione di questa nel 17 febbraio 1982 non fosse stata motivata in modo sufficiente dalla Corte di merito e che, quindi, il giudice di rinvio dovesse individuarla correttamente motivando;
b) dall'avere attribuito alla sentenza di cassazione una pronunzia che essa non avrebbe emesso (né avrebbe potuto emettere), cioè l'affermazione che il danno provocato dal ritardo dovesse determinarsi non sulla base della durata effettiva dello stesso ma in via ipotetica sulla base della durata che il ritardo avrebbe avuto se il pagamento fosse stato eseguito in data anteriore a quella in cui ebbe luogo. Il risarcimento di un danno provocato da un ritardato pagamento andrebbe determinato sulla base della durata effettiva del ritardo e non in via ipotetica. La sentenza di cassazione avrebbe statuito che: 1) ai fini del risarcimento dovuto il ritardo si sarebbe dovuto considerare sussistente “sino ad oltre la data alla quale il pagamento fosse stato effettuato"; 2) fino alla data alla quale dopo, effettuato il pagamento, sarebbe stata possibile la distribuzione ai soci delle somme incassate" (v. ricorso, pag. 10). Non avrebbe statuito, invece che tale ritardo dovesse essere considerato, in via ipotetica, fino ad una data anteriore a quella del pagamento. La sentenza di cassazione avrebbe giudicato insufficiente la motivazione esposta dalla Corte di AL, perché questa 15 avrebbe ritenuto che il ritardo fosse durato fino alla data del pagamento (17 febbraio 1982) e non fino alla data successiva nella quale le somme già incassate si sarebbero potute distribuire ai soci. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione delle norme già denunziate col primo motivo, falsa applicazione delle indicazioni date dalla sentenza di cassazione. violazione sotto ulteriore profilo dell'art. 1224 cod. civ., violazione dell'art. 360 c.p.c. anche per omessa motivazione su punto decisivo della controversia. La precedente sentenza di cassazione avrebbe precisato che il danno da risarcire si sarebbe dovuto determinare nella differenza tra gli interessi legali ed i maggiori interessi che OL LA s.p.a. avrebbe acquisito depositando in banca le somme che le fossero state corrisposte dall'Assessore, mentre la sentenza qui impugnata avrebbe attribuito a OL LA soltanto gli interessi legali, così omettendo di applicare il disposto dell'art. 1424 (recte: 1224 cod. civ.) e, per di più, senza motivare sul punto. I due motivi che, essendo tra loro connessi, devono formare -sono soltanto parzialmente fondati, oggetto di esame congiunto nei sensi e nei limiti in prosieguo indicati. Come risulta da quanto esposto in narrativa, la precedente sentenza di questa Corte (n. 11968/92): a) aveva condiviso 16 (riconoscendola corretta) l'affermazione della Corte di appello di AL (sentenza depositata il 10 ottobre 1990) secondo cui il deposito delle somme stabilite nel lodo "avrebbe potuto certamente essere fatto nel gennaio 1977 e mantenuto fino al passaggio in giudicato del lodo arbitrale e fino alla concreta destinazione ai soci del patrimonio sociale” (sentenza di cassazione, pag. 13); b) aveva però affermato che, proprio in base al principio enunciato dal giudice di appello, sarebbe stato compito del giudice del merito accertare quando il giudizio d'impugnazione del lodo fosse stato definito e quando, tenuto conto della normale durata della procedura di liquidazione, la somma si sarebbe potuta prelevare dal deposito e distribuire ai soci (sentenza di cassazione, pag. 14-15); c) aveva proseguito rilevando che, mentre tale indagine non risultava effettuata, dalla sentenza di appello si evinceva che la Corte territoriale aveva fatto coincidere quel momento con il 17 febbraio 1982 (data nella quale la Regione SI aveva versato la somma dovuta ad estinzione del debito capitale), “senza giustificare in alcun modo questa conclusione", ad onta del principio prima enunciato e benché in altra parte della decisione avesse sottolineato che l'impugnazione del lodo era stata definitivamente respinta con la sentenza di questa Corte di cassazione n.2656 del 29 gennaio 1980, “ossia ben due anni prima del 17 febbraio 1982” (sentenza di cassazione n. 11968/92, pag. 15); d) aveva dunque concluso affermando che 17 la sentenza di appello era “carente di motivazione nel punto relativo all'individuazione del momento di cessazione del maggior danno risarcibile a norma dell'art. 1224, c. 2°. cod. civ. e, di conseguenza, nella determinazione del quantum del danno medesimo, sicché in tali limiti la censura era fondata e andava accolta. E' il caso di ricordare che la censura accolta per quanto di ragione (come l'intero ricorso per cassazione contro la pronunzia n. 624/90 della Corte di appello di AL) era stata mossa dall'Assessorato Industria della Regione siciliana, mentre OL LA s.p.a. in liquidazione aveva resistito con controricorso ma non aveva proposto impugnazione incidentale, sicché la pronunzia di questa Corte non si sarebbe potuta rivelare peggiorativa per la posizione del ricorrente Assessorato rispetto ai contenuti della sentenza in quella sede impugnata. In questo quadro, l'assunto della società (attuale ricorrente) secondo cui la precedente sentenza di cassazione avrebbe statuito che, ai fini del risarcimento dovuto, il ritardo si sarebbe dovuto considerare sussistente fino ad oltre la data nella quale il pagamento fosse stato effettuato e fino alla data in cui, dopo il pagamento, sarebbe stata possibile la distribuzione ai soci delle somme incassate non può essere condiviso. La sentenza di questa Corte n. 11968/92 ha rilevato (pag. 15) che la pronunzia della Corte palermitana (poi cassata) aveva fatto 18 coincidere il momento in cui la somma (se tempestivamente versata dal debitore) si sarebbe potuta prelevare dal deposito e distribuire ai soci con la data del 17 febbraio 1982, cioè con la data in cui la Regione SI versò la somma dovuta ad estinzione del debito principale;
ed ha ritenuto che questa conclusione fosse priva di giustificazione, in quanto non motivata. Ma ciò non significa che la sentenza di cassazione abbia affermato il principio che, ai fini del risarcimento, il ritardo si sarebbe dovuto considerare sussistente anche dopo la data del pagamento e fino alla data successiva nella quale le somme già incassate si sarebbero potute distribuire ai soci. Il tenore complessivo e logico della citata sentenza (che – si ripete - decise - su impugnazione del solo Assessorato) impone di escludere un simile assunto. Invero: a) la sentenza di cassazione - nell'individuare il tema del giudizio promosso davanti alla Corte d'appello di AL prende le mosse dal rilievo che esso aveva ad oggetto la questione se “in concreto, la mora dell'Assessorato regionale siciliano all'industria e al commercio nell'estinguere il debito di lire 4.353.655.558, protrattasi dal 16 dicembre 1976 al 17 febbraio 1982, abbia cagionato alla creditrice un maggior danno da risarcirsi a norma dell'art. 1224 cod. civ.; inoltre, la liquidazione di quel danno" (sentenza, pag. 6). E' affermata in modo inequivoco, dunque, la circostanza che la mora durò fino al 17 19 febbraio 1982: b) la stessa sentenza di cassazione, poi, nel ritornare sulla data del 17 febbraio 1982, rileva che questa è la data in cui il pagamento del debito capitale (e degli interessi al tasso legale) determinò la cessazione della mora e del danno, residuando il solo (eventuale) debito dell'Assessorato per il maggior danno ex art. 1224, comma 2°, cod. civ., maturato sino a quella data (sentenza, pag. 8); c) ancora la sentenza di cassazione, ritenendo immotivata la conclusione della Corte d'appello circa la coincidenza tra il momento in cui il credito (se tempestivamente adempiuto) si sarebbe potuto distribuire ai soci e la data del 17 febbraio 1982, ha posto in rilievo che proprio la Corte distrettuale aveva sottolineato che l'impugnazione del lodo era stata definitivamente respinta il 29 gennaio 1980, ossia ben due anni prima del 17 febbraio 1982 (sentenza di cassazione, pag. 15 già citata). Risulta dunque chiarissima nella precedente sentenza di questa Corte (n. 11968/92) la proposizione che la mora riferita al debito capitale cessò il 17 febbraio 1982, il che rende inconfigurabile un danno correlato a quel debito ed avente il suo momento genetico nel periodo successivo al pagamento (a parte l'eventuale debito dell'Assessorato per il maggior danno ex art. 1224, comma 2°, cod. civ., maturato però fino a quella data); ed è chiaro del pari che l'indagine demandata al giudice di rinvio consisteva nell'accertare quando, una volta definito (positivamente per la 20 società) il giudizio d'impugnazione del lodo, l'importo da questo recato (e. per il carattere definitivo assunto dal lodo medesimo, resosi disponibile per le finalità della liquidazione) si sarebbe potuto distribuire ai soci, "tenuto conto della normale durata della procedura di liquidazione” (sentenza di cassazione. pag. 15). Altrettanto evidente, nel quadro delle considerazioni sopra esposte, è che l'indagine avrebbe dovuto verificare se il momento in cui le somme si sarebbero potute distribuire ai soci fosse collocabile in epoca anteriore (e non già posteriore) alla data del pagamento, ossia alla data del 17 febbraio 1982. Questo elemento è reso palese, in particolare, dal rilievo che la sentenza di cassazione rimarca come il lodo fosse divenuto definitivo il 29 gennaio 1980, ossia ben due anni prima del 17 febbraio 1982, con l'ovvia implicazione che un simile (consistente) arco di tempo, imponesse appunto di accertare se avuto riguardo ai tempi normali della procedura liquidatoria la somma divenuta disponibile potesse essere distribuita ai soci in epoca anteriore (e non certo successiva) a quella data. La sentenza della Corte distrettuale qui impugnata, quindi, non ha errato nel collocare l'epoca, in cui il credito recato dal lodo (divenuto definitivo) si sarebbe potuto distribuire ai soci. in un momento anteriore al 17 febbraio 1982, perché ciò rientrava nel principio affermato da questa Corte. 21 La sentenza della Corte distrettuale, invece, non si sottrae alle censure dell'attuale ricorrente ed ha errato: 1) nel ritenere che la pronuncia di cassazione avesse ancorato la stima del maggior danno ad un criterio di carattere “ipotetico"; 2) nel fissare, senza alcuna adeguata motivazione. al 19 dicembre 1980 la data "corrispondente al momento finale teorico> della procedura di liquidazione dopo il passaggio in giudicato del lodo arbitrale (sentenza qui impugnata, pag.5-6). Quanto al punto sub 1), si deve osservare che la sentenza di cassazione aveva disposto che si accertasse in concreto quando, tenuto conto sia della data nella quale il todo 14 dicembre 1976 era divenuto definitivo e sia della normale durata di una procedura di liquidazione, la somma dovuta avrebbe potuto essere distribuita ai soci (sentenza cit., pag. 14 e 19). L'accertamento, pertanto, andava condotto non già in via di mera ipotesi ma concretamente - avvalendosi di ogni utile elemento, con l'eventuale ausilio di un consulente ed anche di dati presuntivi (artt. 2727 e ss. cod. civ.) - in modo da identificare, tenendo conto della data in cui il lodo era divenuto definitivo (29 gennaio 1980) e della normale durata di una procedura di liquidazione, l'epoca in cui l'importo recato dal lodo si sarebbe potuto distribuire ai soci, fermo restando che tale epoca in nessun caso sarebbe stata collocabile oltre la data del pagamento del debito capitale (17 febbraio 1982). 22 Quanto al punto sub 2), che è collegato al precedente, va rilevato che la Corte palermitana, con la sentenza qui impugnata, ha indicato il momento finale nel 19 dicembre 1980. senza però esporre alcuna motivazione idonea a far comprendere il percorso logico seguito per giungere a tale conclusione. Non giova il (troppo generico) richiamo ad una consulenza tecnica espletata, perché dal detto richiamo si evince soltanto che il consulente avrebbe effettuato una doppia valutazione dei tempi della procedura liquidatoria – l'una con riferimento al momento iniziale - segnato dal passaggio in giudicato del lodo arbitrale, l'altra a decorrere dal pagamento dell'obbligazione principale - e che la Corte di merito ritenne di prestare adesione alla prima, ma nulla è detto (neppure in via di sintesi) circa i criteri seguiti, i calcoli compiuti e le ragioni impiegate per giungere alla data del 19 dicembre 1980, sicché quest'ultima rimane sfornita di ogni supporto argomentativo. Si rende quindi necessaria una nuova indagine che, con adeguata motivazione. accerti in concreto quando, tenuto conto sia della data nella quale il lodo 14 dicembre 1976 era divenuto definitivo e sia della normale durata di una procedura di liquidazione, la somma dovuta alla OL LA s.p.a. in liquidazione avrebbe potuto essere distribuita ai soci (come già disposto da questa Corte con la sentenza n. 11968/92). e conseguentemente, sulla base del momento così individuato. provveda a determinare il 23 maggior danno risarcibile a norma dell'art. 1224, comma 2°, cod. civ., subito dalla suddetta società. Infine, in ordine alla censura formulata col secondo motivo, non è esatto che la Corte di merito abbia attribuito a OL LA s.p.a. soltanto gli interessi legali. Nella sentenza qui impugnata, infatti, si legge (pag. 7) che “la stima del danno dovrà essere poi effettuata nell'esclusiva considerazione dei tassi bancari praticati sui depositi della società, al netto degli interessi legali, senza alcuna rivalutazione", il che impone di ritenere che dei tassi bancari si sia tenuto conto. Tuttavia la Corte territoriale, nel determinare il maggior danno subito dalla società, ha liquidato la complessiva somma di lire 2.709.192.280, oltre agli interessi legali composti (con capitalizzazione semestrale) dal 20 dicembre 1980 in poi, senza ulteriori precisazioni. Il mero rinvio ai calcoli del c.t.u. non consente di desumere dalla sentenza le componenti e i criteri applicati per pervenire alla determinazione del danno nell'importo sopra indicato. Pertanto, poiché occorre procedere a nuova indagine (alla stregua e nel quadro delle precedenti considerazioni) per accertare quando la somma dovuta a OL LA s.p.a. avrebbe potuto essere distribuita ai soci. la nuova determinazione dell'importo dovuto a titolo di maggior danno dovrà essere effettuata con adeguata motivazione, che darà conto 24 dei criteri di calcolo seguiti e delle componenti della somma che sarà liquidata. Il terzo mezzo di cassazione censura la sentenza impugnata nella parte relativa al regolamento delle spese giudiziali, ma il motivo rimane assorbito dovendosi procedere a nuova liquidazione di tali spese all'esito del giudizio di rinvio.
3. Con unico mezzo di cassazione l'Assessorato (ricorrente incidentale) denunzia “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 1283 cod. civ. - applicazione degli interessi composti con capitalizzazione semestrale - erroneità della motivazione". La Corte di merito avrebbe ritenuto di applicare sulla somma liquidata a titolo di maggior danno gli interessi composti con capitalizzazione semestrale e ciò benché non vi fosse stata un'espressa domanda in tal senso da parte della ricorrente principale. Ciò sarebbe ancor più valido considerando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto di anticiparne la decorrenza, al di là dei limiti consentiti in sede di rinvio, al 20 dicembre 1980, in asserita coerenza con la diversa individuazione del momento della cessazione del maggior danno rispetto a quella ritenuta nella sentenza di appello. Sul punto andrebbe contestato il carattere accessorio e dipendente della statuizione nell'ambito della determinazione del maggior danno, sicché la Corte distrettuale non avrebbe potuto decidere la questione ex officio. 1 25 La censura non ha fondamento nella parte in cui denunzia una (presunta) violazione dell'art. 112 cod. proc. civile. Infatti la domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi composti era stata già formulata da OL LA s.p.a., ed era stata accolta dalla Corte di appello di AL con la sentenza n. 624 depositata il 10 ottobre 1990, come emerge da tale pronunzia e dalla decisione di questa Corte n. 11968/92 (pag.9). Il punto. peraltro, non risulta censurato col ricorso che portò a quella decisione, né ha formato oggetto di cassazione (sentenza n. 11968/92, pag. 19). Per il resto, la doglianza relativa alla decorrenza concerne un punto logicamente successivo rispetto all'individuazione del momento finale della procedura liquidatoria (dopo il passaggio in giudicato del lodo arbitrale). sicché rimane assorbito dall'accoglimento in parte qua del ricorso principale. __Conclusivamente: il ricorso principale va accolto per quanto 4. di ragione (nei sensi di cui in motivazione); il ricorso incidentale va respinto nella parte relativa all'applicazione degli interessi composti con capitalizzazione semestrale e va dichiarato assorbito nel resto: la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata per nuovo esame (nei limiti di cui in motivazione) ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Catania, la quale provvederà anche in ordine alle spese giudiziali, comprese quelle di cassazione.
P.Q.M.
26 La Corte riunisce i ricorsi (n. 12565/00 e n. 17817/00 R.G.); accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale nella parte relativa all'applicazione degli interessi composti con capitalizzazione semestrale e lo dichiara assorbito nel resto;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Catania anche per le spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il presidente rel, est. ام عصام الحمام Andrea thanchi il CANCELLIERE 109T129,11 456T $230 TOT 2014 (201,41) AGENZIA DICE ENTRATE Regina 3. 35647 AA at o duce bor not. (sur Servi e Servizio All G