Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3433 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via Spagnolo n. 12 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze dell , presso il Controparte_2
cantiere del Comune di San Luca, con mansioni di operaio idraulico-forestale, il cui svolgimento ha comportato movimentazione di carichi, esposizione a sbalzi di temperatura, causando l'insorgere delle seguenti: “Protrusioni discali multiple;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva”;
- che tali affezioni hanno causato dei postumi permanenti, dai quali è derivata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 24%;
- che, pertanto, ha denunciato le malattie professionali all' , CP_1
chiedendo le relative indennità previste dalla legge;
- che l' resistente, con due distinti verbali del 04/08/2018 e del CP_3
17/04/2019, ha evidenziato l'assenza dello specifico rischio di contrarre le malattie denunciate (nel primo verbale) e l'assenza della malattia denunciata
(nel secondo verbale);
- che, avverso tali provvedimenti, ha presentato ricorso in opposizione, rimasto privo di riscontro;
- che le patologie denunciate devono essere riconosciute come malattie professionali, in quanto direttamente correlate all'attività lavorativa;
- che, pertanto, ha diritto alle prestazioni richieste a norma dell'art. 66
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come modificato dall'art. 13 d.lgs. 23 febbraio
2000 n.38.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis 1. Dichiarare le malattie professionali verificatasi in data 14.06.2018 e17.02.2019 a causa di lavoro e, per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alle seguenti prestazioni: costituire e liquidare una rendita da lesione 3
dell'integrità psico fisica conseguente alle malattie professionali conformemente alla legge e nella misura del ventiquattro percento (24%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di
C.T.U. a far data dal Luglio 2018 oltre interessi legali dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che non vi è in atti alcun elemento attestante l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le malattie professionali denunciate, che sono da ritenersi degenerative e, pertanto, non derivanti dall'attività lavorativa;
- che, inoltre, tali malattie non sono tabellate;
- che, pertanto, non sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi utili per il riconoscimento della malattia professionale in capo al ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 4
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso 5
dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato l'attività lavorativa svolta, nonché l'esposizione al rischio, avendo dedotto di essere dipendente dell'azienda e di occuparsi di mansioni che lo costringono alla CP_2
movimentazione di carichi, svolte all'aria aperta in ogni condizione climatica.
Nondimeno, l'esposizione al rischio è emersa nel corso dell'istruttoria processuale. 6
Ed infatti, il teste , riferendo di aver lavorato con Testimone_1
il ricorrente “sulle montagne di San Luca per 15/ 20 anni”, in ordine alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e agli sforzi eseguiti nello svolgimento dell'attività lavorativa, ha dichiarato che: “io e il sig. facevamo lo stesso Pt_1
lavoro; quando facevamo il gabbione dovevamo trovare la pietra, scavare, portare la pietra sul posto dove si doveva costruire il gabbione o il muro a secco e dovevamo tagliarla con i martelletti;
le pietre erano anche da 30/ 40 50 kg, tanto che a volte le trasportavamo in due , poi costruivamo il muro a secco o il gabbione;
utilizzavamo i picconi e le mazze per rompere le pietre molto grandi;
poi costruivamo il gabbione;
: in particolare vi erano due capi mastri che erano all'interno del gabbione e aggiustavano la pietra e gli altri la porgevano;
io trasportavo la pietra, il sig. aggiustava il gabbione e Pt_1
svolgeva anche altre attività; lavoravamo tutto l'anno sempre all'aperto per 8 ore al giorno quali che fossero le condizioni climatiche anche se, quando pioveva c'era un piccolo rifugio dove ci riparavamo. Il sig. lamentava Pt_1
sempre dolori alla schiena, fin da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme;
inoltre tossiva spesso;
infatti lavoravamo anche in estate con la polvere e senza mascherine: i guanti invece li avevamo perché li portavamo noi”.
Il teste , premettendo di aver lavorato insieme al Testimone_2
ricorrente “ per più di 20 anni a Terra Della Croce nel comune di San Luca;
lavoravamo per l'Afor” con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, alle condizioni di lavoro e agli sforzi eseguiti nello svolgimento dell'attività lavorativa, ha dichiarato che: “Facevamo lo stesso lavoro e lavoravamo sempre insieme;
in particolare realizzavamo muri a secco, gabbioni, aprivamo sentieri di montagna;
per svolgere tali attività trovavamo le pietre, le portavamo con la carriola nel luogo in cui dovevamo costruire il muro a secco;
io e il sig. Pt_1
spezzavamo le pietre con una mazza;
le pietre erano grandi anche di 20/ 30 o 40 kg e le trasportavamo con la carriola;
le spaccavamo sia io che il sig. Pt_1
poi costruivamo il muro a secco o il gabbione;
eravamo una decina a svolgere 7
questo lavoro per costruire il muro a secco dovevamo anche sollevare le pietre;
dal 2004 abbiamo iniziato a lavorare tutto l'anno, ma se pioveva ci riparavamo nel rifugio;
lavoravamo sempre all'aria aperta per 8 ore al giorno. Il ricorrente lamentava sempre dolori di schiena e tosse, da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme;
a volte non ce la faceva a prendere la pietra da solo per il dolore e chiedeva aiuto a noi e collaboravamo tutti”.
Orbene entrambi i testi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, per le patologie denunciate, in ragione dell'assunzione di posture incongrue della necessità di trasportare pesi e dell'esposizione continua agli agenti atmosferici.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie contratte (Protrusioni discali multiple;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva), non riconosciuto in via amministrativa.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha rilevato ed evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta.
Il CTU, all'esito del proprio esame peritale, rilevando che il ricorrente ha svolto un'attività lavorativa gravosa dal punto di vista dell'impegno funzionale a carico del rachide e, in particolare, a carico del tratto lombo sacrale, ha concluso che sussiste il nesso causale tra la patologia “Protrusioni discali multiple” e l'attività lavorativa svolta e che il danno biologico può essere valutato, applicando il codice tabellare “193”, nella misura del 10%.
Invece, con riferimento alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, il
CTU, premettendo di aver riscontrato, in sede di esame obiettivo respiro aspro 8
diffuso, ronchi e sibili su tutto l'ambito polmonare, lieve dispnea dopo sforzo e che la patologia si riacutizza durante il periodo invernale, ha concluso che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, con l'esposizione costante agli agenti atmosferici per tutto l'anno, con le variazioni delle temperature e le variazioni climatiche (che rappresentano fattori irritativi che causa patologie all'apparato respiratorio) verosimilmente è causa della patologia in questione, con un danno biologico che può essere valutato, applicando il codice 338 (Crisi asmatiche documentate con assenza di deficit ventilatorio nel periodo intercritico, a seconda della frequenza delle riacutizzazioni e dell'entità delle crisi) nella misura del 5%.
Tali conclusioni sono state ribadite anche all'esito delle osservazioni trasmesse dall' nel corso delle operazioni peritali, allorquando il CTU ha CP_1
evidenziato come la patologia bronchiale - allegata e certificata - si riacutizza nel periodo in cui il ricorrente si espone a rischi irritativi e a condizioni climatiche difficili e che l'eccessivo tasso di umidità, le variazioni climatiche, gli agenti atmosferici sono tutti fattori irritativi che possono riacutizzare la sintomatologia bronchiale, riducendo la funzionalità respiratoria con aumento dei sintomi respiratori.
Pertanto, il CTU, applicando il calcolo riduzionistico, ha concluso per una percentuale complessiva di danno biologico nella misura del 12%, con decorrenza da luglio 2018.
Orbene, la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato.
Tuttavia, con riferimento alla decorrenza, osserva il giudicante che, dalla consultazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo, si evince 9
che la domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia “Protrusioni discali multiple” è stata presentata in data
13/07/2018, mentre la domanda amministrativa relativa alla patologia
“broncopneumopatia cronica ostruttiva” è stata presentata in data 25/03/2019.
Pertanto, dal momento che non è possibile riconoscere la natura professionale di una patologia con decorrenza anteriore alla domanda amministrativa, il ricorso va accolto, con le percentuali indicate dal CTU ma tenendo conto delle date di presentazione delle domande amministrative.
Conseguentemente, alla luce delle conclusioni del CTU e tenendo conto delle domande amministrative presentate, la percentuale di danno biologico raggiunta corrisponde alla misura del 10%, per la sola patologia “protusioni discali multiple” con decorrenza da luglio 2018 e alla misura del 12%, previa applicazione del calcolo riduzionistico, con l'aggiunta della patologia broncopneumopatia cronica ostruttiva (5%) con decorrenza da marzo 2019.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura di un terzo, considerando che è stata riconosciuta la natura professionale delle patologie oggetto di domanda - non riconosciuta in via amministrativa - ma tenendo conto che il ricorrente, in prima battuta, ha richiesto il riconoscimento di una percentuale di danno biologico non inferiore al 24%, ponendo a carico dell' la rimanente parte;
si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in CP_1
ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Inoltre, vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CP_1
CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3433/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 10
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto le patologie “Protrusioni discali multiple;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 10% (per la sola patologia Protrusioni discali multiple ) con decorrenza da luglio 2018 e il valore tabellato complessivo del 12% (con l'aggiunta della patologia
Broncopneumopatia cronica ostruttiva con una percentuale del 5% previa applicazione del calcolo riduzionistico), con decorrenza da marzo 2019;
- Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo la rimanente parte a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., che CP_1
liquida in € 3092,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 04/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci