Sentenza 14 febbraio 2018
Decreto cautelare 16 gennaio 2019
Sentenza 29 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2019
Decreto cautelare 16 aprile 2019
Ordinanza cautelare 17 maggio 2019
Accoglimento
Sentenza 18 luglio 2019
Parere interlocutorio 24 luglio 2019
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2020
Parere definitivo 2 aprile 2020
Parere interlocutorio 1 luglio 2020
Parere definitivo 2 maggio 2022
Decreto decisorio 18 gennaio 2024
Parere definitivo 27 febbraio 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00138/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01311/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno per l’annullamento: i) del decreto n. -OMISSIS- del 28 novembre 2018 del Dipartimento dei Vigili del fuoco di diniego della concessione di equo indennizzo per il coniuge deceduto -OMISSIS-, ispettore antincendi esperto; ii) di ogni altro atto presupposto e comunque connesso e lesivo ed in particolare del verbale -OMISSIS- del 23 novembre 2017 della Commissione medica ospedaliera di Roma del Ministero della difesa, nella parte in cui ha indicato il giorno 4 maggio 2013, ossia il giorno del decesso del signor -OMISSIS-, quale momento di riconoscibilità della patologia da cui quest’ultimo risultava affetto.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0045215 del 31 luglio 2019, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario;
Visto il parere n. -OMISSIS- del 1° luglio 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti:
a) il sig. -OMISSIS-, in servizio nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal 1° luglio 1976 con la qualifica di Vigile del fuoco, dal 1° gennaio 1992 con la qualifica di capo squadra, dal 1° gennaio 2000 con quella di capo reparto esperto, dal 28 aprile 2006 quale ispettore antincendi e dal 28 aprile 2013 quale ispettore antincendi esperto, veniva collocato a riposo il 1° maggio 2013 e decedeva il 4 maggio 2023;
b) in data 15 luglio 2016 la signora -OMISSIS-, vedova del predetto ispettore, presentava al Comando Vigili del fuoco di Pescara la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con attribuzione di equo indennizzo, per la patologia dalla quale il coniuge era risultato affetto (-OMISSIS-);
c) la Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma con verbale n. -OMISSIS- del 23 novembre 2017 dichiarava che la data di conoscibilità della patologia che aveva determinato il decesso del coniuge era il 4 maggio 2013, coincidente con quella del decesso;
d) il Comitato di verifica per le cause di servizio con il parere n. 280152018, reso nell’adunanza n. 1524 del 19 novembre 2018, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal -OMISSIS-;
e) con decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 28 novembre 2018, sulla base della istruttoria espletata, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal predetto ispettore, mentre veniva respinta in quanto intempestiva, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, la domanda di concessione dell’equo indennizzo.
2. La signora -OMISSIS-, nella ricordata qualità, ha impugnato con ricorso straordinario tale decreto (e gli altri atti indicati in epigrafe), deducendone l’illegittimità alla stregua di un solo motivo di censura con cui ha lamentato “ violazione e falsa applicazione degli arti. 1, 2 e 5 D.P.R. 29/10/2001. n. 461 e dei principi generali in materia di applicazione delle norme stesse secondo il principio di ragionevolezza, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”.
3. Con la relazione di rito il Ministero, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in ragione della palese tardività della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo, ritenuta non tempestiva e della natura endoprocedimentale, e come tale non immediatamente lesivo, ha dedotto in ogni caso la sua infondatezza, chiedendone il rigetto,
4. Col parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 1° luglio 2020 la Sezione ha chiesto al Ministero di produrre una dettagliata relazione integrativa, da partecipare alla ricorrente con concessione di congruo termine per controdedurre, “ in ordine agli elementi addotti dalla parte circa la tardiva conoscibilità, rispetto al decesso del congiunto, del nesso di causalità tra il servizio e la patologia sofferta, ai fini della definitiva valutazione della legittimità del diniego dell’equo indennizzo ”.
5. L’Amministrazione non ha adempiuto all’incombente istruttorio, benché sollecitata.
6. A riscontro della sollecitazione della Sezione in data 30 agosto 2024, la ricorrente attraverso il proprio difensore con nota pec del 26 settembre 2024 ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, mentre il Ministero con nota 64880 del 2 ottobre 2024 ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. Prima di passare all’esame del ricorso deve rilevarsi che, nonostante il formale sollecito della Sezione, è rimasto inadempiuto l’incombente istruttorio posto a carico del Ministero con il parere n. -OMISSIS- del 1° luglio 2020, con il quale era stata chiesta una dettagliata relazione integrativa circa gli “ elementi addotti dalla parte circa la tardiva conoscibilità, rispetto al decesso del congiunto, del nesso di causalità tra il servizio e la patologia sofferta, ai fini della definitiva valutazione della legittimità del diniego dell’equo indennizzo ”.
Tale inopinato e ingiustificato inadempimento, anche in considerazione della risalenza della domanda di giustizia avanzata col ricorso straordinario, non può costituire motivo legittimo per rinviare la trattazione del ricorso e tanto meno ostacolare l’esercizio del potere/dovere della Sezione di decidere il ricorso, fermo che ovviamente ciò non potrà che avvenire sulla base della documentazione presente nel fascicolo d’ufficio.
8. Ciò premesso, il ricorso straordinario e da ritenersi fondato e deve essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
8.1. A confutazione della fondatezza del motivo di censura sollevato dalla ricorrente, rubricato “ violazione e falsa applicazione degli arti. 1, 2 e 5 D.P.R. 29/10/2001. n. 461 e dei principi generali in materia di applicazione delle norme stesse secondo il principio di ragionevolezza, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”, il Ministero ha richiamato puntualmente la disciplina dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di attribuzione dell'equo indennizzo, evidenziando il carattere obbligatorio e vincolante delle valutazioni medico-legali a diverso titolo effettuate dalla Commissione medica ospedaliera e dal Comitato di verifica per le cause di servizio e in particolare significando che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 D.P.R. n. 461/2001 in combinato disposto con gli artt. 192 e 198 del decreto legislativo n. 66/2010, la C.M.O. “ è competente ad esprimere il giudizio circa il momento della conoscibilità della patologia; in tal modo essendo investita la Commissione di una valutazione tecnica indispensabile ai tini della concessione dell'equo indennizzo in quanto, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
Ha aggiunto poi che tale facoltà, riconosciuta anche agli eredi, deve essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi “ dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ” e che nel caso di specie la domanda sarebbe stata presentata dalla ricorrente, nella qualità di vedova del signor -OMISSIS-, solo in data 15 luglio 2016 e quindi ben oltre il termine dei sei mesi, che decorrevano dal giorno in cui - 4 maggio 2013 - secondo le conclusioni della Commissione medica ospedaliera, si sarebbe avuta la conoscibilità della patologia di cui era affetto il -OMISSIS-.
In definitiva il Ministero rivendica la assoluta legittimità del provvedimento impugnato, essendosi quest’ultimo e l’intero relativo procedimento svolto nell’assoluto rispetto del paradigma normativo di riferimento.
8.2. Sennonché tale tesi risulta essere solo formalmente rispettosa delle previsioni normative, ma nella sostanza risulta viziata sotto i censurati profili della ragionevolezza e del difetto di motivazione.
In realtà, fermo il consolidato orientamento giurisprudenziale circa la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni compiute dagli organi medico-legali competenti alle attività istruttorie in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di attribuzione dell'equo indennizzo, deve pur sempre riconoscersi che tali valutazione devono pur sempre essere coerenti con i fondamentali principi di ragionevolezza e di conseguenza con l’obbligo di motivazione.
Posto che nel caso di specie la questione controversa concerne solamente l’individuazione del momento di conoscibilità della patologia, peraltro ritenuta dipendente da causa di servizio, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, la Sezione osserva che la decisione della Commissione Medico Ospedaliera e il Comitato di verifica di ricollegarlo al momento del decesso non è suffragata da alcun elemento anche solo indiziario.
Non irragionevolmente la ricorrente ha proposto la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo nel termine semestrale decorrente dal 4 luglio 2016, data dell’acquisito certificato del medico curante che, in ordine al nesso di causalità tra patologia tumorale e fatti di servizio, ha formulato una diagnosi di possibilità, ha affermato che " la patologia che ha condotto il pz. al decesso può essere, dal punto di vista eziopatogenetico, riconducibile al tipo di lavoro svolto (vigile del fuoco) ".
Il contenuto di tale certificazione non è stato messo in dubbio dall’Amministrazione che peraltro, sebbene sollecitata con il parere -OMISSIS- del 1° luglio 2020, a produrre una dettagliata relazione integrativa circa gli “ elementi addotti dalla parte circa la tardiva conoscibilità, rispetto al decesso del congiunto, del nesso di causalità tra il servizio e la patologia sofferta, ai fini della definitiva valutazione della legittimità del diniego dell’equo indennizzo ”, non vi ha provveduto.
Peraltro la dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha causato il decesso del -OMISSIS- è stata riconosciuta solo in data 19 novembre 2018, circostanza temporale quest’ultima che rileva l’assoluta impossibilità per la ricorrente di pervenire autonomamente alle medesime conclusioni proprio il giorno del decesso del coniuge e cioè il 4 maggio 2013.
Deve pertanto ritenersi, in mancanza di contrari elementi anche solo indiziari, che, la ricorrente il giorno del decesso non aveva e non poteva avere “ conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”, così che il diniego di concessione dell'equo indennizzo sotto tale profilo non può sfuggire alle censure di irragionevolezza e di carenza di motivazione.
9. Sulla base di tali conclusioni il ricorso è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.