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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 34199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34199 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Caltanissetta Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Danilo Fabio Maria Tipo, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza I 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza emessa nei Confronti di RI RE il 1° marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città limitatamente al reato di cui al capo Penale Sent. Sez. 6 Num. 34199 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/07/2024 6), per il quale ha ordinato la formale scarcerazione dell'indagato; ha confermato nel resto, ivi compresa la misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra e, segnatamente, alla famiglia di Gela, gruppo NZ (capo 1 della rubrica). 2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 416 bis, comma 1, cod. pen., 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen. Premesso che il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato quanto al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. e ha affermato che l'indagato non poteva non prefigurarsi, rapportandosi a livello personale con PE SC, già condannato per la partecipazione ad associazione mafiosa, che ogni sua attività era tesa a realizzare gli scopi propri del sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, il ricorrente ha sostenuto che dagli atti, invece, emergerebbe che tutti i suoi comportamenti, valorizzati dal Giudice del riesame, non sarebbero stati finalisticamente diretti al raggiungimento degli scopi del clan. Peraltro, il Tribunale non avrebbe chiarito sulla base di quale elemento ha affermato che PE SC era stato individuato come colui il quale, già intraneo all'organizzazione mafiosa, potesse consentire la riaffermazione sul territorio del potere della famiglia mafiosa. 2.2. Violazione degli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale dato una risposta solo apparente alla deduzione difensiva secondo cui il Pubblico ministero aveva corredato la sua richiesta con una motivazione cumulativa e implicita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). 2 Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. 4. Quanto al primo motivo — con cui il ricorrente ha censurato la motivazione dell'ordinanza in disamina nella parte relativa alla sua partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria e ha asserito, in estrema sintesi, di avere avuto soltanto rapporti personali con PE SC, il cui ruolo nell'ambito del sodalizio non sarebbe stato confortato da elementi probatori — deve rilevarsi, innanzitutto, che il Tribunale non solo ha affermato che la complessa attività di indagine svolta aveva consentito di ricostruire le diverse fasi della riorganizzazione e della ripresa della piena operatività dell'associazione di tipo mafioso, denominata cosa nostra, storicamente operante a Gela, la quale, sotto l'egida di PE SC e del suo braccio destro PE PA, aveva assunto un nuovo vigore, ma ha anche sottolineato che il materiale probatorio, confluito nell'informativa agli atti, era composto sia dalle numerose intercettazioni, esperite nei confronti di SC e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti, che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo delle indagini, sia dagli esiti del monitoraggio di una serie di incontri, svoltisi sul territorio, alcuni dei quali costituenti dei veri e propri summit tra esponenti della famiglia mafiosa gelese e componenti di altre consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringere accordi e dirimere i conflitti, originati nell'ambito delle attività illecite da essi posti in essere. La deduzione del ricorrente sulla mancata indicazione degli elementi, posti a fondamento del ritenuto ruolo, assunto da PE SC nell'ambito del sodalizio descritto al capo 1) dell'imputazione provvisoria, trova smentita, quindi, sulla base della lettura dell'ordinanza impugnata. 4.1. Giova poi rilevare — con riguardo alla deduzione sui rapporti del ricorrente con PE SC — che questa Corte ha già avuto modo di chiarire condivisibilmente che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi 3 di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01; Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola e altri, Rv. 268325 - 01; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935 - 01; Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986 -01). Tale affermazione corrisponde all'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889 - 01), che, sulla scia della precedente pronuncia sempre del MO Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01), hanno sottolineato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Rimangono fuori, quindi, dall'alveo della norma di cui all'art. 416 bis cod. pen. atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e, tuttavia, tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione del sodalizio. In altri termini, corrisponde al paradigma dell'art. 416 bis cit. la partecipazione intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale;
non vi corrisponde, invece, la contiguità compiacente, intesa come mera vicinanza personale o fascinazione verso un determinato apparato mafioso oppure come ammirazione nei confronti di suoi partecipi o capi, ancorché tali atteggiamenti comportamentali rimandino a rapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi, dai quali non possa desumersi una concreta messa a disposizione del sodalizio. 4.2. A tale insegnamento si è conformato il Collegio del riesame nel caso in oggetto. 4 9 Il Tribunale ha evidenziato che, se la sinergia imprenditoriale tra PE SC e il ricorrente, la volontà di entrambi di investire in nuove attività anche i proventi derivanti dal traffico condotto dal SC, oltre che la costante presenza di quest'ultimo, fin dall'intervenuta scarcerazione, all'interno delle attività intestate alla moglie del ricorrente, delle quali era risultato gestore di fatto, non erano elementi sufficienti per ritenere integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 6), per converso, le medesime circostanze assumevano portata significativa con riguardo alla piena comunanza di intenti e alla contribuzione fattiva del ricorrente nel perseguimento degli scopi associativi e, in particolare, nella perpetrazione di condotte volte all'infiltrazione del potere mafioso nel tessuto economico del paese. Il Collegio del riesame ha aggiunto che dagli atti emergeva «la presenza costante di RE al fianco di SC anche insieme con altri sodali e in molti dialoghi captati RE si relazionava con il SC (dal quale riceveva confidenze che non avrebbero luogo se non nei confronti di un intraneo all'associazione) ovvero con i terzi, interloquendo su vicende aventi comunque interesse associativo, dovendosi altresì rimarcare come sia emersa l'esistenza di una sorta di cassa comune tra i due». Richiamate specificamente alcune conversazioni, a cui aveva partecipato il ricorrente, il Tribunale è giunto alla conclusione che dal compendio investigativo risultava che «l'odierno indagato non solo è soggetto vicinissimo a PE SC, in quanto con il medesimo operante quale longa manus nei vari tentativi di inserimento nel tessuto economico nonché quale intermediario con i terzi, che cercavano un contatto con il primo per la risoluzione di contrasti tra privati, ma, a sua volta, traeva forza e vantaggio per l'affermazione della propria supremazia (derivante dalla detta vicinanza) nella risoluzione delle questioni creditorie che lo riguardavano». Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che il Tribunale — nel porre in evidenza che il ricorrente: agiva in stretto rapporto con PE SC, elemento di vertice dell'associazione mafiosa, da cui riceveva anche confidenze;
aveva rapporti anche con altri sodali;
interloquiva su vicende aventi interesse associativo e agiva quale intermediario con i terzi, che cercavano un contatto con SC per la risoluzione di contrasti tra privati — ha indicato plurimi elementi che ha interpretato, del tutto logicamente, come espressivi di una messa a disposizione del gruppo mafioso da parte del ricorrente. In un simile, complesso contesto è evidente che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la vicinanza e i rapporti personali non rilevavano in quanto tali, in sé soli considerati, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idoneo a configurare il reato di partecipazione mafiosa, bensì erano indicatori di lettura 5 delle condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione del ricorrente per il sodalizio e di contributo concreto, effettivo e stabile, causalmente collegato alla conservazione del sodalizio. A fronte delle argomentazioni del Tribunale i rilievi, mossi dal ricorrente nel primo motivo, si sostanziano in censure di fatto e sono tesi ad ottenere una non consentita rivalutazione da parte del Giudice di legittimità delle circostanze esaminate dal Tribunale. 5. Il secondo motivo è privo di specificità. Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato la misura cautelare impugnata, nonostante il Pubblico ministero avesse corredato la relativa richiesta di una motivazione cumulativa in punto di esigenze cautelari, talmente generica da imporre di considerare come implicita la richiesta medesima. Il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Pubblico ministero aveva esplicitato la ricorrenza nel caso concreto di tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura e si era soffermato, tra questi, anche ad esaminare le esigenze cautelari sussistenti nella fattispecie in esame. Ed invero, nell'ultimo capitolo della richiesta, dedicato all'analisi delle esigenze cautelari, è contenuto uno specifico paragrafo intitolato "Quadro generale", nel quale il Pubblico ministero ha precisato esplicitamente, in relazione a tutti gli indagati, quali sono le esigenze cautelari da salvaguardare, identificandole segnatamente nel pericolo di reiterazione criminosa ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen.. Il Pubblico ministero ha avuto cura di specificare che tali esigenze ricorrevano non solo in relazione agli indagati a cui vengono contestati i delitti associativi assistiti da una presunzione di legge in materia ma anche nei confronti di coloro che non sono risultati organici dell'associazione per delinquere. Dopo aver tratteggiato il quadro generale, il Pubblico ministero si è soffermato nell'esaminare la posizione di alcuni indagati, per i quali ha reputato opportuno svolgere riflessioni aggiuntive in punto di esigenze cautelari. Alla luce di quanto precede è allora evidente che la deduzione del ricorrente trova smentita nella lettura della richiesta del Pubblico ministero, come descritta nel provvedimento impugnato, da cui emerge che tale richiesta non può certo reputarsi implicita ma correttamente corredata degli elementi e delle ragioni per le quali essa si profilava come necessaria. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 6 7 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equítativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 7. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/7/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Danilo Fabio Maria Tipo, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza I 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza emessa nei Confronti di RI RE il 1° marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città limitatamente al reato di cui al capo Penale Sent. Sez. 6 Num. 34199 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/07/2024 6), per il quale ha ordinato la formale scarcerazione dell'indagato; ha confermato nel resto, ivi compresa la misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra e, segnatamente, alla famiglia di Gela, gruppo NZ (capo 1 della rubrica). 2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 416 bis, comma 1, cod. pen., 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen. Premesso che il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato quanto al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. e ha affermato che l'indagato non poteva non prefigurarsi, rapportandosi a livello personale con PE SC, già condannato per la partecipazione ad associazione mafiosa, che ogni sua attività era tesa a realizzare gli scopi propri del sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, il ricorrente ha sostenuto che dagli atti, invece, emergerebbe che tutti i suoi comportamenti, valorizzati dal Giudice del riesame, non sarebbero stati finalisticamente diretti al raggiungimento degli scopi del clan. Peraltro, il Tribunale non avrebbe chiarito sulla base di quale elemento ha affermato che PE SC era stato individuato come colui il quale, già intraneo all'organizzazione mafiosa, potesse consentire la riaffermazione sul territorio del potere della famiglia mafiosa. 2.2. Violazione degli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale dato una risposta solo apparente alla deduzione difensiva secondo cui il Pubblico ministero aveva corredato la sua richiesta con una motivazione cumulativa e implicita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). 2 Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. 4. Quanto al primo motivo — con cui il ricorrente ha censurato la motivazione dell'ordinanza in disamina nella parte relativa alla sua partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria e ha asserito, in estrema sintesi, di avere avuto soltanto rapporti personali con PE SC, il cui ruolo nell'ambito del sodalizio non sarebbe stato confortato da elementi probatori — deve rilevarsi, innanzitutto, che il Tribunale non solo ha affermato che la complessa attività di indagine svolta aveva consentito di ricostruire le diverse fasi della riorganizzazione e della ripresa della piena operatività dell'associazione di tipo mafioso, denominata cosa nostra, storicamente operante a Gela, la quale, sotto l'egida di PE SC e del suo braccio destro PE PA, aveva assunto un nuovo vigore, ma ha anche sottolineato che il materiale probatorio, confluito nell'informativa agli atti, era composto sia dalle numerose intercettazioni, esperite nei confronti di SC e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti, che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo delle indagini, sia dagli esiti del monitoraggio di una serie di incontri, svoltisi sul territorio, alcuni dei quali costituenti dei veri e propri summit tra esponenti della famiglia mafiosa gelese e componenti di altre consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringere accordi e dirimere i conflitti, originati nell'ambito delle attività illecite da essi posti in essere. La deduzione del ricorrente sulla mancata indicazione degli elementi, posti a fondamento del ritenuto ruolo, assunto da PE SC nell'ambito del sodalizio descritto al capo 1) dell'imputazione provvisoria, trova smentita, quindi, sulla base della lettura dell'ordinanza impugnata. 4.1. Giova poi rilevare — con riguardo alla deduzione sui rapporti del ricorrente con PE SC — che questa Corte ha già avuto modo di chiarire condivisibilmente che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi 3 di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01; Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola e altri, Rv. 268325 - 01; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935 - 01; Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986 -01). Tale affermazione corrisponde all'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889 - 01), che, sulla scia della precedente pronuncia sempre del MO Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01), hanno sottolineato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Rimangono fuori, quindi, dall'alveo della norma di cui all'art. 416 bis cod. pen. atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e, tuttavia, tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione del sodalizio. In altri termini, corrisponde al paradigma dell'art. 416 bis cit. la partecipazione intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale;
non vi corrisponde, invece, la contiguità compiacente, intesa come mera vicinanza personale o fascinazione verso un determinato apparato mafioso oppure come ammirazione nei confronti di suoi partecipi o capi, ancorché tali atteggiamenti comportamentali rimandino a rapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi, dai quali non possa desumersi una concreta messa a disposizione del sodalizio. 4.2. A tale insegnamento si è conformato il Collegio del riesame nel caso in oggetto. 4 9 Il Tribunale ha evidenziato che, se la sinergia imprenditoriale tra PE SC e il ricorrente, la volontà di entrambi di investire in nuove attività anche i proventi derivanti dal traffico condotto dal SC, oltre che la costante presenza di quest'ultimo, fin dall'intervenuta scarcerazione, all'interno delle attività intestate alla moglie del ricorrente, delle quali era risultato gestore di fatto, non erano elementi sufficienti per ritenere integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 6), per converso, le medesime circostanze assumevano portata significativa con riguardo alla piena comunanza di intenti e alla contribuzione fattiva del ricorrente nel perseguimento degli scopi associativi e, in particolare, nella perpetrazione di condotte volte all'infiltrazione del potere mafioso nel tessuto economico del paese. Il Collegio del riesame ha aggiunto che dagli atti emergeva «la presenza costante di RE al fianco di SC anche insieme con altri sodali e in molti dialoghi captati RE si relazionava con il SC (dal quale riceveva confidenze che non avrebbero luogo se non nei confronti di un intraneo all'associazione) ovvero con i terzi, interloquendo su vicende aventi comunque interesse associativo, dovendosi altresì rimarcare come sia emersa l'esistenza di una sorta di cassa comune tra i due». Richiamate specificamente alcune conversazioni, a cui aveva partecipato il ricorrente, il Tribunale è giunto alla conclusione che dal compendio investigativo risultava che «l'odierno indagato non solo è soggetto vicinissimo a PE SC, in quanto con il medesimo operante quale longa manus nei vari tentativi di inserimento nel tessuto economico nonché quale intermediario con i terzi, che cercavano un contatto con il primo per la risoluzione di contrasti tra privati, ma, a sua volta, traeva forza e vantaggio per l'affermazione della propria supremazia (derivante dalla detta vicinanza) nella risoluzione delle questioni creditorie che lo riguardavano». Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che il Tribunale — nel porre in evidenza che il ricorrente: agiva in stretto rapporto con PE SC, elemento di vertice dell'associazione mafiosa, da cui riceveva anche confidenze;
aveva rapporti anche con altri sodali;
interloquiva su vicende aventi interesse associativo e agiva quale intermediario con i terzi, che cercavano un contatto con SC per la risoluzione di contrasti tra privati — ha indicato plurimi elementi che ha interpretato, del tutto logicamente, come espressivi di una messa a disposizione del gruppo mafioso da parte del ricorrente. In un simile, complesso contesto è evidente che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la vicinanza e i rapporti personali non rilevavano in quanto tali, in sé soli considerati, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idoneo a configurare il reato di partecipazione mafiosa, bensì erano indicatori di lettura 5 delle condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione del ricorrente per il sodalizio e di contributo concreto, effettivo e stabile, causalmente collegato alla conservazione del sodalizio. A fronte delle argomentazioni del Tribunale i rilievi, mossi dal ricorrente nel primo motivo, si sostanziano in censure di fatto e sono tesi ad ottenere una non consentita rivalutazione da parte del Giudice di legittimità delle circostanze esaminate dal Tribunale. 5. Il secondo motivo è privo di specificità. Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato la misura cautelare impugnata, nonostante il Pubblico ministero avesse corredato la relativa richiesta di una motivazione cumulativa in punto di esigenze cautelari, talmente generica da imporre di considerare come implicita la richiesta medesima. Il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Pubblico ministero aveva esplicitato la ricorrenza nel caso concreto di tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura e si era soffermato, tra questi, anche ad esaminare le esigenze cautelari sussistenti nella fattispecie in esame. Ed invero, nell'ultimo capitolo della richiesta, dedicato all'analisi delle esigenze cautelari, è contenuto uno specifico paragrafo intitolato "Quadro generale", nel quale il Pubblico ministero ha precisato esplicitamente, in relazione a tutti gli indagati, quali sono le esigenze cautelari da salvaguardare, identificandole segnatamente nel pericolo di reiterazione criminosa ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen.. Il Pubblico ministero ha avuto cura di specificare che tali esigenze ricorrevano non solo in relazione agli indagati a cui vengono contestati i delitti associativi assistiti da una presunzione di legge in materia ma anche nei confronti di coloro che non sono risultati organici dell'associazione per delinquere. Dopo aver tratteggiato il quadro generale, il Pubblico ministero si è soffermato nell'esaminare la posizione di alcuni indagati, per i quali ha reputato opportuno svolgere riflessioni aggiuntive in punto di esigenze cautelari. Alla luce di quanto precede è allora evidente che la deduzione del ricorrente trova smentita nella lettura della richiesta del Pubblico ministero, come descritta nel provvedimento impugnato, da cui emerge che tale richiesta non può certo reputarsi implicita ma correttamente corredata degli elementi e delle ragioni per le quali essa si profilava come necessaria. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 6 7 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equítativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 7. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/7/2024