Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2025, proposto da
LI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 33;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Ottaviano prot. n. 37174 del 6 novembre 2024;
- del provvedimento del Comune di Ottaviano prot. 25517 del 16 luglio 2024;
- del provvedimento del Comune di Ottaviano prot. 35741 del 23 ottobre 2024;
- della richiesta di chiarimenti e integrazioni del Comune di Ottaviano prot. n. 12060 del 27 aprile 2023;
- della richiesta di chiarimenti e integrazioni del Comune di Ottaviano prot. n. 10758 del 25 marzo 2024;
- dell'art. 6 del “Regolamento per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per la telefonia cellulare e/o diffusione radiotelevisiva”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ottaviano n. 23 del 18 maggio 2006, ancorché di contenuto sconosciuto e, over occorrer possa, delle altre disposizioni del suddetto regolamento, pur ad oggi non conosciute; ove occorrer possa, del regolamento comunale approvato con delibera del Comune di Ottaviano n. 23 del 1 agosto 2003, ancorché di contenuto sconosciuto;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da LI Italia S.p.A. in data 17 febbraio 2023 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Ottaviano, in via Giuseppe Marotta (N.C.T. Foglio n. 9, Mappale n. 3365) e del conseguente diritto di LI Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio della stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e del Comune di Ottaviano, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, operatore di rete mobile, agisce per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, del provvedimento con cui il Comune di Ottaviano ha negato il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) nel territorio del medesimo Comune, in via Giuseppe Marotta (N.C.T. Foglio n. 9, Mappale n. 3365). Chiede, altresì, l'accertamento del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata in data 17 febbraio 2023, con declaratoria del conseguente diritto alla realizzazione dell’impianto.
I.1. In particolare, la ricorrente ha impugnato i seguenti provvedimenti: 1- prot. 37174 del 6 novembre 2024: diniego dell'istanza di autorizzazione presentata con Scia in alternativa al PDC prot. n. 5098 del 20.02.2023; 2 - prot. n. 25517 del 16 luglio 2024: invito ad individuare una nuova area d'intervento; 3 - prot. n. 35741 del 23 ottobre 2024: avvio del procedimento di diniego; 4 - prot. n. 12060 del 27 aprile 2023 e prot. n.10758 del 25 marzo 2024: richieste di chiarimenti e integrazioni del Comune di Ottaviano; 5 - delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18 maggio 2006: approvazione del Regolamento per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per la telefonia cellulare e/o diffusione radiotelevisiva - art. 6; 6 - la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 1 agosto 2003.
II. A sostegno del gravame, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) SULL’AVVENUTA FORMAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO TRAMITE SILENZIO ASSENSO E CONSEGUENTE TARDIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 44 E SS. D.LGS. 259/2003, DEGLI ARTT. 4 E 8 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA: l’iter autorizzativo avviato da LI in data 17 febbraio 2023 è stato concluso negativamente dal Comune quasi 2 anni dopo, in data 6 novembre 2024, senza che in questo periodo sia stato emesso alcun provvedimento oppositivo da parte delle Amministrazioni. Ciò ha quindi comportato il perfezionamento per silenzio assenso del titolo autorizzativo richiesto, in applicazione dall’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, e la conseguente tardività del successivo provvedimento di diniego emesso dal Comune. Nella specie, l’atto di avvio del procedimento del 23 ottobre 2024 e il definitivo dinego dell’autorizzazione del 6 novembre 2024 sono stati comunque emessi ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla risposta di LI all’ultima richiesta di integrazioni inviata al Comune (ossia il 25 luglio 2024).
II) SUL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE, DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 43 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA: il contenuto dei provvedimenti gravati non consente di comprendere le effettive ragioni poste dal Comune a fondamento del rigetto dell’istanza autorizzativa di LI, anche in considerazione del fatto che la posizione dell’Amministrazione sembra fondarsi su una disposizione di un Regolamento Impianti comunale che non è mai stato comunicato a LI. Con il provvedimento del Comune di Ottaviano prot. n. 37174 del 6 novembre 2024, ad oggetto “Istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs 259/03 smi), per la realizzazione Stazione Radio Base” de qua , nella specie, “si comunica la chiusura del procedimento amministrativo con provvedimento di diniego definitivo dell'istanza Scia in alternativa al PDC protocollo n.5098 del 20 febbraio 2023 per i motivi già citati ovvero che l'ubicazione dell'impianto non è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento dell'Ente di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 18 maggio 2006”. Ciò posto, l’Amministrazione non può limitarsi a motivare i propri provvedimenti ricorrendo a considerazioni generiche o a semplici richiami alla regolamentazione urbanistica, ma è chiamata a esprimere un giudizio puntuale con esplicito riferimento al progetto presentato dall’istante. Nel caso all’esame, l’Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione in merito a presunti siti sensibili la cui presenza si porrebbe in contrasto con la realizzazione dell’Impianto nell’area scelta da LI, ravvisandosi una motivazione generica, viziata, altresì, da difetto di istruttoria.
III) SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DIVIETO DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO AL DI FUORI DEI SOLI SITI PRE-DEFINITI DAL COMUNE E IN RAGIONE DELLA PRESUNTA UBICAZIONE DELL’IMPIANTO IN PROSSIMITÀ DI UN SITO SENSIBILE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 43 E SS. D.LGS. N. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA: l’art. 6 del Regolamento Impianti, depositato dal Comune in giudizio e richiamato a fini motivazionali nel provvedimento impugnato, prevede, al comma 1, che gli impianti di telefonia mobile debbano rispettare una distanza specifica da alcuni siti sensibili (è “vietata la collocazione di impianti di trasmissione per telefonia cellulare ad una distanza inferiore a 50 m […] da ospedali e/o cliniche, dagli asili, dalle scuole materne, dalle scuole di primo e secondo grado e dalle case di riposo, ovvero da ogni altro edificio che per destinazione d’uso siano assimilabili a quelli”). Ora, lo stesso art. 6 del Regolamento Impianti è illegittimo posto che il divieto di realizzare stazioni radio base rispettando una distanza minima da siti definiti sensibili, con conseguente impossibilità di garantire la copertura di una determinata area, costituisce non già un criterio di localizzazione, - la cui individuazione, peraltro, è rimessa dall’art. 3 lett. d) n. 1, della l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale - , ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e, quindi, una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro. Ed invero, l’aprioristico divieto di installazione di apparati per la trasmissione radiomobile al di fuori di determinate aree, o, comunque, l’obbligo di installazione in aree pre-definite esorbita dai limiti alla competenza comunale in materia di impianti trasmissivi posti dalla legge n. 36/2001, violando, in particolare, l’art. 8, comma 6, della medesima legge, secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata “con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”. Dal principio sopra delineato deriva dunque l’illegittimità della regolamentazione urbanistica comunale che, direttamente o indirettamente, determina un divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base in ampie aree del territorio comunale.
III. Si sono costituite l’Amministrazione comunale intimata e l’ARPAC – Agenzia regionale protezione ambientale Campania, entrambe concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 12.11.2025, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
VI. Va preliminarmente esclusa la formazione di un provvedimento tacito di assenso.
VI.1. Orbene, secondo condivisa giurisprudenza, “Il provvedimento tacito presuppone, quale condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dalla PA ma anche la contestuale presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che esso non si forma nel caso in cui non vi sia conformità a quella normativamente prevista” (Cons. di St. nn. 666/2021 e 506/2020). “Pertanto, in assenza dell’essenziale corredo documentale la volontà provvedimentale non può compiutamente formarsi e di conseguenza non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita, dal momento che il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento ed, in particolare, alla sua fase istruttoria” (Cons. di St., n. 11203/2023).
VI.1.1. Ora, il titolo autorizzativo di LI non può ritenersi perfezionato in ragione della interlocuzione intrattenuta tra LI e l’Amministrazione nel corso dell’ iter autorizzativo e di talune carenze documentali riscontrate dall’Amministrazione nell’istanza mai superate.
La stessa società descrive la vicenda procedimentale per cui è causa esponendo che:
1- aveva inoltrato una prima richiesta di installazione il 17.02.2023; 2- il 27.04.2023 il Comune chiedeva chiarimenti relativi al titolo di trasferimento dell’area – che, tra l’altro, rientrava nella fascia di rispetto demaniale - oltre che in relazione alle modalità e alla misura di modifica del terreno da parte delle fondazioni dell’Impianto; 3 – come rappresentato con nota del 22.06.2023 dalla stessa istante, era, comunque, da considerarsi irrilevante “una ipotetica riconducibilità dell’area di installazione dell’Impianto alla fascia di rispetto demaniale” mentre l’impianto non determinava alcuna modifica del suolo; 4 - l’ARPAC aveva certificato l’assenza di rischi per la salute della popolazione e la stessa ricorrente aveva conseguito anche il provvedimento regionale di autorizzazione sismica; 5 - il 25.03.2024 il Comune chiedeva ulteriori chiarimenti e integrazioni, richiamando l’art. 6 del regolamento, quanto alla motivazione dell’ubicazione dell’Impianto e alla potenza delle antenne; 6 - la scelta effettuata serviva a garantire l’adeguata copertura dell’area di interesse nel Comune di Ottaviano e che ogni antenna era dotata di una potenza maggiore di 20 Watt; 7 - il 16.07.2024 il Comune riteneva che la risposta fornita non aveva riscontrato il rispetto del disposto regolamentare, quanto alla sua compatibilità, e che il parere dell’ARPAC non era da ritenersi vincolante; 8 - di non conoscere il dettato regolamentare mai comunicato neanche per estratto; 9 - nonostante la richiesta di non adottare ulteriori provvedimenti ostativi, con nota 23.10.2024 prot. 35741, l’Ente comunicava l’avvio del procedimento di diniego; 10 - il 6.11.2024 l’istanza veniva rigettata in quanto ritenuta incompatibile con l’art. 6 comma 1, del Regolamento approvato con D.C.C. 23 del 18 maggio 2006.
VI.1.2. Ed invero, come esposto dall’Ente intimato, con la richiesta di chiarimenti prot. 12060 del 27.04.2023 prot. 12060, l’Amministrazione comunale osservava che il lotto oggetto dell'intervento (fg. 9, p.lla n. 3365) in ditta Viscolo Raffaele, rientrava nella fascia di rispetto demaniale e se ne richiedeva il titolo di trasferimento, rappresentando, altresì, che, ai sensi dell'art. 15, comma 9, delle NTA, negli ambiti urbani consolidati, le aree inedificate sono vincolate alla inedificabilità con conservazione ed incremento delle superfici non pavimentate sistemate a verde ed alberate e che non era possibile evincere, dai grafici di progetto allegati, in che misura le fondazioni dell'impianto-antenna modificassero il suolo. La società riscontrando in data 22.06.2023 assumeva di non avere alcuna contezza dell’esistenza della presunta fascia di rispetto demaniale (stradale) e che l’impianto non determinava alcuna modifica del suolo.
VI.1.3. Con altra nota di richiesta di chiarimenti del 25.03.2024 prot. 10758 il Comune esplicitava alla richiedente, attuale ricorrente, che: 1. il Regolamento c.d. Impianti approvato con Delibera di C.C. n. 23/2006 e segnatamente il suo art.6, comma l, vietava la collocazione di impianti di trasmissione per telefonia cellulare a distanza inferiore a 50 mt per la tecnologia GSM e 50 mt per la tecnologia UMTS da ospedali e/o cliniche dagli asili, dalle scuole materne, dalle scuole di primo e secondo grado e dalle case di riposo, ovvero da ogni altro edificio che per destinazione d'uso siano assimilabili a quello; 2. ai sensi del successivo comma 3, detta costruzione dovrà avvenire preferibilmente su aree di proprietà comunale 3. l’art. 8, comma 1, prescriveva, altresì, che le nuove istallazioni erano soggette a permesso a costruire; 4. il lotto oggetto dell'intervento, identificato al foglio 9, p.lla 3365, era prospiciente ad “area pubblica identificata nel Puc come "attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale" dove tuttora sono presenti opere di arredo urbano”, chiedendosi, altresì, di motivarne l'ubicazione dell’intervento, oltre che di certificare la potenza delle singole antenne nonché di avere riscontro circa i controlli di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 da parte degli organi preposti. Con nota del 15.04.2024 LI sosteneva che ogni singola antenna aveva potenza maggiore di 20 w (allegando con altro modulo -integrazioni documentali - il parere favorevole dell’AC), che l’ubicazione era stata scelta per garantire un’adeguata copertura dell’area di interesse nel Comune e che in assenza dell’autorizzazione non sarebbe stata in grado di assicurare la copertura radiomobile dell’area in questione. Alcuna menzione veniva fatta sulla norma regolamentare espressamente menzionata e riportata nella nota cui si forniva riscontro, né sul titolo di trasferimento dell’area, limitandosi l’istante, parte ricorrente, ad invitare l’Amministrazione a provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al fine di consentire il perfezionamento del titolo.
VI.1.4. Con successiva nota prot. 25517 del 16.07.2024 il Comune, richiamato il predetto regolamento e rappresentato che l'intero territorio comunale è dichiarato "di notevole interesse pubblico" ai sensi della L. n. 1497/1939 ed è soggetto al rilascio del parere, ex D.lgs. 42/2004, osservava che la risposta della società non era esaustiva in quanto non riscontrava i chiarimenti richiesti circa la compatibilità dell'intervento con le limitazioni previste dal Regolamento, specificando che il parere obbligatorio dell' AC non era sufficiente a superare la fase d'istruttoria urbanistica. La stessa Amministrazione invitava, contestualmente, la società istante ad individuare una nuova area d'intervento che soddisfacesse le necessità di urbanizzazione del territorio ed al contempo rispettasse i vincoli e divieti previsti dall'art.6, comma l, della citata disposizione (invero, indicata, per errore materiale, come delibera n. 23 del 1.08.2003 in luogo della deliberazione n.23 del 18.05.2006). La società ricorrente, con nota inviata il 25.07.2024, rappresentava, in riscontro, che le opere potevano essere realizzate in qualsiasi zona territoriale sollecitando il Comune a non adottare ulteriori provvedimenti sfavorevoli.
VI.1.5. Con l’avvio del procedimento per il diniego del 23.10.2024, prot. n. 35741, l’Amministrazione procedente nuovamente richiamava, a fini ostativi, il Regolamento approvato con la Delibera di C.C. n. 23 del 18 maggio 2006, che stabilisce i criteri per “la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti di telefonia cellulare e/o diffusione radiotelevisiva”, all’uopo specificando che, proprio a norma dell’art. 3, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, “sono fatte salve le limitazioni … poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione”. Ciò premesso, con tale nota si comunicava, in particolare, “che l'ubicazione scelta non è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6, comma l, del Regolamento dell’Ente”, norma secondaria “non in contrasto con il disposto legislativo primario” in quanto “ne definisce le modalità esecutive”. La società, con nota del 31.10.2024, ribadite le proprie posizioni, chiedeva l’adozione del provvedimento conclusivo.
VI.1.6. Veniva, quindi, emanato l’atto di diniego, prot. n. 37174 del 6.11.2024, con il quale, non essendo stati offerti nuovi elementi ritenuti utili a superare la non conformità emersa nella fase istruttoria, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento definitivo negativo in ragione dei motivi già citati ovvero, nello specifico, “che l’ubicazione dell’impianto non è compatibile con quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento dell’Ente di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 23 del 18 maggio 2006”.
VI.2. Orbene, il descritto iter procedimentale non consente di riconoscere la formazione di un titolo autorizzatorio tacito per silenzio assenso.
VI.2.1. Osserva correttamente l’Amministrazione comunale come, da un lato, le richieste dell’Ente non sono state compiutamente riscontrate mancando, tra l’altro, le integrazioni rispetto alla titolarità giuridica e al titolo di trasferimento dell’area (quanto alla possibile deroga alle distanze, risulta un lotto in proprietà di Viscolo Raffaele, non concesso in locazione) peraltro ricadente nella fascia di rispetto stradale: cfr. nota 0012060 del 27.04.2023 e relazione istruttoria comunale del 4.02.2025. Ed invero, “ai sensi dell'articolo 4, l. n. 10 del 1977 e ora dell'articolo 11 d.P.R. n. 380 del 2001, sono legittimati a richiedere la concessione edilizia, o il permesso di costruire, i soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell'area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, ivi compreso il titolo abilitativo che scaturisce da un contratto di locazione recante l'esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all'esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri”(T.A.R. Parma Emilia-Romagna sez. I, 1/07/2008, n. 338).
Dall’altro lato, gli stessi pareri dell’ARPAC e del Genio Civile si sono formati dopo la presentazione dell’istanza del 17.02.2023, tanto che alla richiesta non erano allegati né il parere dell’AC (prot. n. 40342 del 22 giugno 2023) - trasmesso solo con successiva nota prot.13054 del 15.04.2024 - né il parere del Genio civile (prot. n. SSMC/2023/75507 del 7.07.2023).
Ora, quanto, poi, al primo profilo, dispone espressamente, per quanto d’interesse, il comma 2 dell’art. 8 del Regolamento Impianti, rubricato “Domanda di nuova autorizzazione (permesso di costruire)”, già richiamato: “Fermo restando la documentazione prevista dalle norme generali, il rilascio della concessione (permesso di costruire) è subordinato all’acquisizione del parere … dell’AC”.
In via dirimente si osserva che a norma dell’art. 44, comma 5, del D.lgs. n.207 del 2021, “l'istanza ha valenza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento ed il richiedente ne dà notizia a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”. Nel caso di specie, non risulta essere stata inviata alla Soprintendenza alcuna istanza né risulta l’acquisizione del relativo parere come pure alcun rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Di contro, solo nella citata nota di riscontro prot.13054 del 15.04.2024, con la quale si invitava l’Ente a prendere visione della documentazione integrata (parere AC), LI richiedeva all’ufficio comunale il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al fine di consentire il perfezionamento del titolo. Orbene, il territorio in questione, secondo asserzione non smentita, non solo è classificato con sismicità S9 dell’ex l. n. 64/1974, di II categoria, ma è anche sottoposto a plurimi vincoli e, in particolare, al vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 142 del D.lgs.42/2004, imposto con D.M. 28.03.1985 (in ragione del quale la richiesta è priva dell’autorizzazione prescritta dall’art 146 del D.lgs. n. 42\2004) ed in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della L.1497\39, con D.M. 2.09.1961 riferita all’intero territorio del Comune (cfr. nota prot n. 25517 del 16.07.2024). La concessione del titolo era dunque subordinata anche al rilascio del parere vincolante della Soprintendenza e all’adozione della autorizzazione paesaggistica.
Orbene, secondo orientamento consolidato, “l'assenso tacito sull'istanza per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della pubblica amministrazione, sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento. Il favor assicurato, soprattutto dagli articoli 86 ss. del d.lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico ambientale. Pertanto, in difetto di apposita autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 d.lgs. n. 42/2004, non può formarsi un provvedimento per silentium , né può ritenersi applicabile il comma 5 dell'articolo 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, secondo cui "il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta", atteso che la norma si riferisce evidentemente ad una documentazione prodotta che necessita di essere integrata, non già ad una documentazione totalmente carente o carente in una sua parte rilevante, di cui l'Amministrazione può ignorare l'esistenza al momento della presentazione della domanda” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21/07/2025, n. 5443).
VII. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente deduce, sotto diversi profili, l’illegittimità del regolamento comunale.
VII.1. Orbene, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2011 rientra nella competenza dei Comuni prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di gestione del territorio, con l'unica eccezione dell'introduzione di limitazioni o divieti generalizzati che senza giustificazione possano essere di ostacolo alla diffusione capillare del servizio (Cons. di St. n. 8894/2022).
Ed, invero, “Il regolamento previsto dall' articolo 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'articolo 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 5/02/2025, n. 2665). “Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione” (Cons. di St., sez. VI, 3/02/2025, n. 846).
Ciò posto, il portato dell’art. 6, comma 1, del Regolamento, - integralmente trascritto nella nota n.10758/2024 ove si dà contezza della sussistenza degli asseriti motivi ostativi alla installazione rispetto al regolamento stesso (in quanto prospiciente all’area pubblica identificata nel Puc come "attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale") - non prevede un divieto generalizzato interessando la limitazione per l’insediamento degli impianti esclusivamente solo alcuni siti nel territorio, con regole, quindi, poste a protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici in zone sensibili specificamente individuate (sotto forma di divieto), con previsioni che non risultano né irragionevoli né sproporzionate (Cons. di St. nn. 242/2025 e 222/2023). Tali disposizioni sono legittime in quanto consentono sempre comunque una possibile localizzazione alternativa dell’impianto e non ne determinano una totale impossibilità di installazione, non concretandosi cioè in limiti di carattere generale e/o riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, tali da non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Cons. di St., n. 4689/2022). Prova ne è la stessa corrispondenza intercorsa tra le parti, con la quale, nello specifico, l’Amministrazione comunale intimata invitava la società ricorrente a scegliere un altro sito - sempre all’interno del territorio comunale- compatibile con il regolamento in modo da salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti e permettere la realizzazione di una completa rete di infrastrutture per le telecomunicazioni.
Non ultima è la considerazione che la richiesta del Comune del 25 marzo 2024 nella quale si fa riferimento al citato art. 6, comma 3, del Regolamento Impianti che “recita che la collocazione degli Impianti dovrà avvenire preferibilmente su suolo comunale” non prevede alcun obbligo di installazione di stazioni radio base esclusivamente in aree di proprietà comunale, non potendosi ascrivere tale indicazione preferenziale all’indebita individuazione da parte di un Comune di aree pre-definite del territorio in cui sarebbe ammessa l’installazione degli impianti di telefonia mobile a discapito di tutto il restante territorio comunale, asseritamente espressione di un illecito divieto di localizzazione generalizzato.
VIII. Infondati sono, da ultimo, anche il secondo ed terzo motivo di ricorso nella parte in cui parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.
VIII.1. Orbene, ai fini della relativa qualificazione, gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo all’effettiva volontà della PA ed al potere concretamente esercitato. Nel caso di specie, tale volontà si ricava oltre che dalla motivazione del diniego definitivo anche degli atti adottati in precedenza, comunicati alla ricorrente e resi a tutela degli interessi pubblici contemplati dal Regolamento comunale.
L’ excursus descrittivo dell’ iter procedimentale restituisce contezza della sussistenza di un adeguato complessivo impianto motivazionale, da individuarsi nella congrua rappresentazione del portato del regolamento richiamato e, nella specie, del suo art. 6, e nella espressa volontà dell’ente locale di evitare che l’impianto de quo venga installato in prossimità di un parco giochi, ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalle norme regolamentari comunali adottate a tutela dei cd. siti sensibili.
Il provvedimento gravato è, dunque, sufficientemente motivato dovendosi adeguatamente tenere conto dell’istruttoria che ha preceduto la sua adozione, essendosi, invero, adeguatamente esplicitata la valutazione effettuata, quanto agli elementi di fatto e alle ragioni giuridiche, che, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, ha determinato la decisione dell’Amministrazione.
Ed invero, con nota del 25.03.2024 prot. 10758, il Comune ha esplicitato che il Regolamento c.d. Impianti approvato con Delibera di C.C. 23\06, segnatamente, tra gli altri, al comma 1 dell’art. 6, vieta la collocazione di impianti di trasmissione per telefonia cellulare a distanza inferiore a 50 mt per la tecnologia GSM (come pure per la tecnologia UMTS) da ospedali e/o cliniche dagli asili, dalle scuole materne, dalle scuole di primo e secondo grado e dalle case di riposo, ovvero da ogni altro edificio che per destinazione d'uso siano assimilabili a quello. Ciò posto, nella medesima nota, l’Ente comunale ha specificato che il lotto oggetto dell'intervento, identificato al foglio 9 p.lla 3365, è prospiciente all’area pubblica identificata nel Puc come "attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale" dove tuttora sono presenti opere di arredo urbano. La stretta vicinanza al parco giochi è, del resto, evincibile dalla stessa documentazione fotografica allegata alla istanza di autorizzazione avanzata da LI, prodotta in atti, dove la citata struttura pubblica ricreativa è chiaramente visibile e rappresentata (cfr pg. 36 n. 2 foto attuale e simulazione). Accertata, quale motivo ostativo, la realizzazione dell’impianto in prossimità di un parco giochi, sito sensibile, in violazione delle norme comunali prescriventi un criterio minimo distanziale per l’installazione, la società ricorrente è stata altresì invitata, con successiva nota comunale del 16.07.2024, prot. 25517, ad individuare un sito alternativo nello stesso territorio comunale (“una nuova area d’intervento che soddisfi le necessità primarie di urbanizzazione del territorio ma al contempo rispetti i vincoli e i divieti generali previsti dall’art. 6, comma 1, del Regolamento comunale”), rimasta invece indimostrata, in tale ultima prospettata evenienza, l’impossibilità di una copertura integrale del territorio, tale, cioè, da comportare un divieto generalizzato di installazione.
VIII.2. Tanto chiarito, secondo giurisprudenza costante e condivisa, “Il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza. (Cons. di St. sez. V, 24/02/2025, n. 1513, conferma TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 596 del 2022).
Nella specie, “Il provvedimento amministrativo può recare anche una motivazione per relationem , ammessa dall'articolo 3, comma 3, della legge 241/1990, nelle ipotesi in cui sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla parte incisa dall'esercizio del pubblico potere, senza necessità che l'atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile” (T.A.R. Napoli, Campania sez. III, 2/09/2024, n. 4789), come invero avvenuto nel caso all’esame.
IX. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
X. La complessità delle questioni dedotte giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LA EN, Presidente
IE IN, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IN | AR LA EN |
IL SEGRETARIO