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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4258/2023 promossa da:
Avv. (C.F. ), Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DE
[...] C.F._2
LUCA MASSIMO
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAIORANA MASSIMO
RESISTENTE
Avente ad oggetto : compensi professionali avvocato
Motivi in fatto ed in diritto
I ricorrenti in epigrafe, premessa l'attività professionale svolta nell'interesse della società convenuta in un procedimento volto al recupero di un diritto di credito nei confronti di , allegavano CP_2 di aver diritto alla somma di € 1590,74 a titolo di compensi professionali e, deducendo di non aver ricevuto alcuna somma, chiedevano condannarsi la stessa al pagamento in proprio favore del detto importo, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002 , con vittoria di spese e compensi.
Riferivano, in particolare, che in data 29.9.2020 avevano proposto ricorso per ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso nell'interesse della convenuta e nei confronti di
( titolare della ditta Piramide Gastronomia) e che il provvedimento monitorio CP_2 esecutivo, ottenuto in data 19.10.2020, era stato immediatamente notificato insieme all'atto di precetto il 25.10.2020, mentre in data 31.5.2021, era stato notificato atto di precetto in rinnovazione cui era seguita la redazione di atto di pignoramento presso terzi innanzi il Tribunale di Catania, notificato al debitore il 18.6.2021 ed al terzo il 14.6.2021; riferivano che la dichiarazione del terzo aveva avuto esito negativo e che, pertanto, il pignoramento non era stato iscritto a ruolo, mentre aveva avuto esito pagina 1 di 3 positivo il pignoramento dei beni mobili del debitore, sì che era stato iscritto a ruolo il pignoramento presso la sezione esecuzioni del Tribunale di Catania, con successiva presentazione di istanza di vendita dei beni per il 27.7.2021.
costituendosi, premessi i contenziosi pendenti con i Controparte_1 ricorrenti, riferiva che il proprio debitore sig. aveva corrisposto la sorte capitale in CP_2 epoca precedente all'avvio dell'esecuzione, evidenziando pertanto che gli atti esecutivi erano stati posti in essere dai professionisti solo per il recupero delle competenze loro spettanti, con aggravio di costi e con necessità di rinunciare alla procedura esecutiva ed al credito residuo della procedura illegittimamente avviata;
rilevando che il debito originario del sig. era pari ad € 500,00, CP_2 evidenziavano che al fine di recuperare l'importo sarebbe stato maggiormente utile proporre un piano retale di pagamento e chiedevano il rigetto di ogni domanda con condanna dei ricorrenti al pagamento dei danni patrimoniali e non, nella misura ritenuta equa.
La controversia, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n. 794/1942 ( ai sensi del quale “ Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”) e 14 L n. 150/2011 ( ai sensi del quale “
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti
o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile”).
Tutto ciò premesso, si osserva che i ricorrenti hanno dato prova dell'attività svolta, invero non contestata dalla parte convenuta e documentalmente dimostrata;
è documentalmente dimostrato, inoltre, che parte convenuta abbia conferito ai ricorrenti incarico per l'espletamento della fase esecutiva, mentre non risulta prova del fatto che agli stessi sia stata riferita l'esistenza di trattative con il debitore esecutato, né il fatto che quest'ultimo avesse provveduto al pagamento della sorte capitale con assegno del 10.4.2020; invero, tenuto conto delle allegazioni della parte convenuta, non è stato comprendere quando ed a chi sia stato corrisposto il titolo in questione, posto che, secondo quanto riferito, la sorte capitale sarebbe stata pagata, ma lo stesso convenuto non avrebbe ricevuto il titolo in questione.
Inoltre, dalla documentazione in atti, emerge che nella procedura esecutiva la parte convenuta si costituì con nuovo procuratore in data 12.7.2023, senza nulla riferire circa il pagamento della sorte capitale;
poiché era senz'altro onere della parte convenuta avvisare i ricorrenti dell'avvenuto pagamento, va ritenuta la sussistenza dell'affermato diritto di credito, la cui quantificazione non è contestata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede: pagina 2 di 3 - Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 1590,74 accessori inclusi per il titolo di cui in parte motiva, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed 852,00 per compensi oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4258/2023 promossa da:
Avv. (C.F. ), Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. DE
[...] C.F._2
LUCA MASSIMO
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAIORANA MASSIMO
RESISTENTE
Avente ad oggetto : compensi professionali avvocato
Motivi in fatto ed in diritto
I ricorrenti in epigrafe, premessa l'attività professionale svolta nell'interesse della società convenuta in un procedimento volto al recupero di un diritto di credito nei confronti di , allegavano CP_2 di aver diritto alla somma di € 1590,74 a titolo di compensi professionali e, deducendo di non aver ricevuto alcuna somma, chiedevano condannarsi la stessa al pagamento in proprio favore del detto importo, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002 , con vittoria di spese e compensi.
Riferivano, in particolare, che in data 29.9.2020 avevano proposto ricorso per ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso nell'interesse della convenuta e nei confronti di
( titolare della ditta Piramide Gastronomia) e che il provvedimento monitorio CP_2 esecutivo, ottenuto in data 19.10.2020, era stato immediatamente notificato insieme all'atto di precetto il 25.10.2020, mentre in data 31.5.2021, era stato notificato atto di precetto in rinnovazione cui era seguita la redazione di atto di pignoramento presso terzi innanzi il Tribunale di Catania, notificato al debitore il 18.6.2021 ed al terzo il 14.6.2021; riferivano che la dichiarazione del terzo aveva avuto esito negativo e che, pertanto, il pignoramento non era stato iscritto a ruolo, mentre aveva avuto esito pagina 1 di 3 positivo il pignoramento dei beni mobili del debitore, sì che era stato iscritto a ruolo il pignoramento presso la sezione esecuzioni del Tribunale di Catania, con successiva presentazione di istanza di vendita dei beni per il 27.7.2021.
costituendosi, premessi i contenziosi pendenti con i Controparte_1 ricorrenti, riferiva che il proprio debitore sig. aveva corrisposto la sorte capitale in CP_2 epoca precedente all'avvio dell'esecuzione, evidenziando pertanto che gli atti esecutivi erano stati posti in essere dai professionisti solo per il recupero delle competenze loro spettanti, con aggravio di costi e con necessità di rinunciare alla procedura esecutiva ed al credito residuo della procedura illegittimamente avviata;
rilevando che il debito originario del sig. era pari ad € 500,00, CP_2 evidenziavano che al fine di recuperare l'importo sarebbe stato maggiormente utile proporre un piano retale di pagamento e chiedevano il rigetto di ogni domanda con condanna dei ricorrenti al pagamento dei danni patrimoniali e non, nella misura ritenuta equa.
La controversia, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 28 L n. 794/1942 ( ai sensi del quale “ Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”) e 14 L n. 150/2011 ( ai sensi del quale “
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti
o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile”).
Tutto ciò premesso, si osserva che i ricorrenti hanno dato prova dell'attività svolta, invero non contestata dalla parte convenuta e documentalmente dimostrata;
è documentalmente dimostrato, inoltre, che parte convenuta abbia conferito ai ricorrenti incarico per l'espletamento della fase esecutiva, mentre non risulta prova del fatto che agli stessi sia stata riferita l'esistenza di trattative con il debitore esecutato, né il fatto che quest'ultimo avesse provveduto al pagamento della sorte capitale con assegno del 10.4.2020; invero, tenuto conto delle allegazioni della parte convenuta, non è stato comprendere quando ed a chi sia stato corrisposto il titolo in questione, posto che, secondo quanto riferito, la sorte capitale sarebbe stata pagata, ma lo stesso convenuto non avrebbe ricevuto il titolo in questione.
Inoltre, dalla documentazione in atti, emerge che nella procedura esecutiva la parte convenuta si costituì con nuovo procuratore in data 12.7.2023, senza nulla riferire circa il pagamento della sorte capitale;
poiché era senz'altro onere della parte convenuta avvisare i ricorrenti dell'avvenuto pagamento, va ritenuta la sussistenza dell'affermato diritto di credito, la cui quantificazione non è contestata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede: pagina 2 di 3 - Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 1590,74 accessori inclusi per il titolo di cui in parte motiva, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed 852,00 per compensi oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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