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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
LU Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014614052501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014614052501 LO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ZZ ET, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe deducendo testualmente “Il 05.02.2025 veniva di nuovo notificata all'odierna ricorrente la cartella sopra meglio specificata mediante la quale il concessionario per la riscossione Agenzia delle entrate – Riscossione, le intimava il pagamento di complessivi € 30.159,02 per accertamento modello 740 anno 1987 (€13.525,38) e per accertamento modello 740 anno 1989 (€17.506,03), LO e IRPEF, quale erede del Dottore Difensore_1;
2. in cartella si legge che le somme sono state iscritte a ruolo a seguito di due sentenze, la n. 2794/05/2016 e la n. 2796/05/2016, entrambe dep. il 2.11.16, emesse dalla CTR sez. staccata di Reggio Calabria;
3. la medesima cartella gravemente illegittima era già stata notificata e impugnata nel 2020 con ricorso iscritto al NRG 5188/20, deciso in senso favorevole alla ricorrente in data 28.04.23 con sentenza nr. 2706/23, sez. 8, CTP RC (cfr. allegato)".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la bontà delle argomentazioni difensive della ricorrente ed invocava una declaratoria di CMC con compensazione delle spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente depositava in giudizio copia della sentenza di questa Corte n. 2706/2023 dep. il 22.5.2023 che aveva già annullato la cartella di pagamento in contestazione che, pertanto, veniva evidentemente notificata una seconda volta all'odierna ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: · accoglie il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER ed ADE - Direzione Provinciale di Reggio Calabria in solido tra loro che liquida, in favore della ricorrente, nella misura complessiva di Euro 780,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
LU Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014614052501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180014614052501 LO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ZZ ET, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe deducendo testualmente “Il 05.02.2025 veniva di nuovo notificata all'odierna ricorrente la cartella sopra meglio specificata mediante la quale il concessionario per la riscossione Agenzia delle entrate – Riscossione, le intimava il pagamento di complessivi € 30.159,02 per accertamento modello 740 anno 1987 (€13.525,38) e per accertamento modello 740 anno 1989 (€17.506,03), LO e IRPEF, quale erede del Dottore Difensore_1;
2. in cartella si legge che le somme sono state iscritte a ruolo a seguito di due sentenze, la n. 2794/05/2016 e la n. 2796/05/2016, entrambe dep. il 2.11.16, emesse dalla CTR sez. staccata di Reggio Calabria;
3. la medesima cartella gravemente illegittima era già stata notificata e impugnata nel 2020 con ricorso iscritto al NRG 5188/20, deciso in senso favorevole alla ricorrente in data 28.04.23 con sentenza nr. 2706/23, sez. 8, CTP RC (cfr. allegato)".
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la bontà delle argomentazioni difensive della ricorrente ed invocava una declaratoria di CMC con compensazione delle spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente depositava in giudizio copia della sentenza di questa Corte n. 2706/2023 dep. il 22.5.2023 che aveva già annullato la cartella di pagamento in contestazione che, pertanto, veniva evidentemente notificata una seconda volta all'odierna ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: · accoglie il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER ed ADE - Direzione Provinciale di Reggio Calabria in solido tra loro che liquida, in favore della ricorrente, nella misura complessiva di Euro 780,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.