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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Sebastiana Ciardo Consigliere dott. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 144/24 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione, promosso in questo grado di giudizio da
nata a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato, ANNA ALFANO, PEC C.F._1
Email_1 appellante
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato, ANTONELLA ARCOLEO, PEC
Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Pag. 1 di 19 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Il decreto pronunciato dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 9-
13/10/2023 reso nel giudizio portante n. 6305/2023 R.G.
OGGETTO: affido e mantenimento del minore nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
VOGLIA L'II.MA CORTE D'APPELLO
In via preliminare: fissare la data per la comparizione personale delle parti dando termine per la notifica del presente ricorso alla controparte, ed emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti,
Nel merito:
Si chiede di riformare il decreto di prime cure nella parte in cui impone al di Controparte_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
la somma di € 500,00, oltre al contributo al 50% delle spese c.d. straordinarie, poiché
[...] emanato in violazione del principio della domanda tra il chiesto ed il pronunciato stante la mancata ammissione del mezzo istruttorio dell'ordine di esibizione della documentazione reddituale del resistente, che non ha consentito la verifica della effettiva capacità contributiva del dott. CP_1
- conseguentemente s'insite nella richiesta di esibizione ex art. 210 cp.c. delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, ex art. 706, comma 3, c.p.c.; delle visure catastali su beni immobili posseduti in Italia, e produzione di copia dei contratti di locazione dei propri immobili attualmente in corso;
della documentazione relativa a conti correnti bancari, libretti postali, carte di credito o di debito, con movimentazione degli ultimi tre anni;
della documentazione relativa ad investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti intestati allo stesso;
della documentazione relativa a partecipazioni societarie, possedute direttamente o indirettamente, o per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria;
documentazione relativa a mutui o finanziamenti;
- Accertare e dichiarare, sulla base dell'ammissione del mezzo istruttorio di cui sopra, che il contributo al mantenimento, così come determinato dal Giudice di prime cure, è lesivo degli interessi della minore in quanto non è proporzionato all'effettiva capacità reddituale del dott.
CP_1
- Accertare e dichiarare che, anche in caso di mancata ammissione dei mezzi istruttori su specificati, emerge dalla documentazione già presente in atti (dichiarazioni reddituali e visura
Pag. 2 di 19 catastale) che il mantenimento richiesto e pari ad € 800,00 risulta congruo e proporzionato alle entrate del padre della minore;
Per l'effetto:
Si chiede di riformare il decreto di primo grado, Onerando il dott. di versare alla CP_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese il mantenimento della figlia pari ad un contributo non inferiore ad € 800,00 mensili a far data dalla proposizione della domanda e di pagare il 70% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludico ricreativa necessarie per Persona_1 ovvero di disporre a titolo di mantenimento una maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore all'importo di € 500,00 già statuito in primo grado;
Accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha violato il principio della domanda con riferimento alla richiesta di versamento da parte del padre degli arretrati di mantenimento in favore della minore a far data dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Conseguentemente si chiede all'ill.ma Corte di Appello di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del sig. all'erogazione degli arretrati del mantenimento per la figlia minore nella CP_1 misura di € 800,00 per il periodo che va dalla proposizione della domanda (maggio 2022) ad ottobre 2022, nonché la condanna al pagamento di € 550,00 mensili, ad integrazione delle somme parzialmente versate per il periodo novembre 2023/gennaio 2023(cui già sono state corrisposte 250 euro mensili) ed infine all'integrazione delle somme a far data dal decreto provvisorio all'accoglimento del presente gravame.
In subordine:
Nella denegata ipotesi di conferma delle statuizioni economiche di cui al primo grado, condannare il dott. al pagamento degli arretrati nella misura integrale di € 500,00 per il periodo che va CP_1 dalla proposizione della domanda (maggio 2022) ad ottobre 2022, stante che durante tale periodo il padre non ha erogato alcunché a titolo di mantenimento della figlia, nonché la condanna al pagamento di € 250,00 mensili ad integrazione delle somme parzialmente versate per il periodo che va da novembre 2023/gennaio 2023(di cui già sono state corrisposte 250 euro mensili).
Accertare e dichiarare chela somma di mantenimento di € 500,00 di cui al decreto definitivo di primo grado non include l'assegno unico percepito dalla ricorrente (nella misura del 50%) ed è da intendersi integrale;
Conseguentemente Condannare il alla restituzione delle sommerelative all'assegno unico CP_1 percepito dalla ricorrente e arbitrariamentedecurtate dal mantenimento della minore a far da novembre 2023 alla pronuncia del presente gravamee pari ad € 96,00 per quattro mesi ovvero da
Pag. 3 di 19 novembre 2023 fino a febbraio 2024, ed € 105,00 per i mesi da marzo 2024 sino alla definizione del presente giudizio.
Sempre nel merito:
Accertare e dichiarare che il dott. ha violato i propri doveri genitoriali sia in ordine CP_1 all'erogazione del mantenimento, sia in ordine al mancato rispetto delle modalità e dei tempi di permanenza della minore presso il padre già a far data dalla nascita e successivamente nel corso dei primi anni di vita, in ultimo nel recente periodo estivo 2023, privando la minore del diritto di stare col padre, come rappresentato in parte motiva;
Accertare e dichiarare che tra la dott.ssa ed il dott. vi è un insanabile ed Parte_1 CP_1 elevato grado di conflittualità come coppia genitoriale, che incide sulla capacità di compiere scelte educative e formative per il benessere psico-fisico della figlia;
Accertare e dichiarare già alla luce della documentazione presente agli atti, che il dott. è CP_1 inidoneo, immaturo ed incapace, anche sulla scorta di un giudizio prognostico, di poter tutelare il miglior interesse della minore;
Accertare e dichiarare, in relazione a quanto rappresentato in parte motiva, l'errata ricostruzione dei fatti di causa fondanti la statuizione sull'affidamento condiviso, anche in relazione alla insufficiente ed inidonea valutazione delle relazioni dei servizi incaricati;
Per l'effetto
Si chiede all'Ill.ma Corte di Appello la riforma del decreto di prime cure nella parte in cui ha disposto l'affido condiviso
Conseguentemente:
Si insiste nella richiesta di 'affidamento esclusivo della piccola alla madre Persona_1
, al fine di tutelare gli interessi della minore e consentirle alla stessa di crescere Parte_1 in un ambiente privo di conflittualità.
Disporre ,stante quanto esposto in parte motiva, che i giorni di visita infrasettimanale del padre debbano essere specificati e non lasciati alla libera determinazione delle parti, con indicazione di una calendarizzazione di massima volta a stabilire regole precise sui giorni ed orari infrasettimanali, oltre che la domenica alternata per consentire una buona organizzazione della vita personale di entrambi i genitori e della minore, evitando futuri possibili conflitti;
sarà poi onere di queste concordare modifiche in caso di eventuali esigenze lavorative e/o personali di entrambe.
In via istruttoria:
Pag. 4 di 19 Si insiste in tutti i mezzi istruttori chiesti in primo grado e sui quali è stata omessa pronuncia.
Conclusioni per l'appellato:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis
Preliminarmente, dichiarare inammissibili prove, documenti ed argomentazioni non presenti in seno al giudizio di prime cure;
ove ritenuto opportuno, in caso di accoglimento delle questioni nuove argomentate da controparte, chiede depositarsi screenshot delle conversazioni whatsapp citate in narrativa e successive al giudizio di prime cure nonché consulenze tecniche in ordine agli immobili dedotti da controparte;
nel merito
rigettare l'appello proposto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto confermare il decreto del 09.10.2023 reso nel giudizio portante n. 6305/2023
R.G. Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex 337 ter c.p.c. depositato in data 6/5/2022 Parte_1
- dopo aver premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale
[...] occasionale con , dalla cui unione era nata, nel gennaio 2020, Controparte_1
– adiva il Tribunale di Palermo, chiedendo che venisse disposto Persona_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di visita del padre e ai correlativi obblighi di mantenimento.
2. Segnatamente chiedeva che venisse disposto un assegno a carico del CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della misura di euro 800,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva, altresì, che venisse disposta idonea CTU medico legale volta a valutare le capacità
Pag. 5 di 19 comportamentali del . CP_1
3. Il resistente si costituiva nel relativo giudizio, opponendosi alla domanda di affido esclusivo della figlia minore e chiedeva che venisse disposto a suo carico Persona_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con la corresponsione della somma mensile pari a euro 250,00 euro oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. Con ordinanza del 19/1/2023 venivano adottati provvedimenti provvisori e urgenti e nel corso del giudizio veniva disposta la presa in carico del Centro Cura Legami
Familiari e del Servizio Spazio Neutro che relazionavano all'esito degli incontri.
5. Con decreto definitivo del 9/10/2023 pubblicato il 13/10/23, il Tribunale di
Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, disponeva l'affidamento congiunto della minore, e contestualmente disponeva l'attivazione dei servizi del Consultorio familiare per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali.
6. Con riferimento alla minore, più in particolare, il Tribunale, ne disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza materna e regolamentando il regime di visita del secondo le seguenti modalità CP_1
(cfr. pag. 4-5):
- fino al compimento del quinto anno di età:
- o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno;
- o a settimane alterne nel giorno di domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno;
- o nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di
Pa-squa o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
- -dopo il compimento del sesto anno di età:
- o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno
- o a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
- o ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 dell'1gennaio, con facoltà di pernotta-mento presso il domicilio paterno;
Pag. 6 di 19 - o ad anni alterni, dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore
20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- o durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di per-nottamento presso il domicilio paterno;
- dopo il compimento del settimo anno di età:
- o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno;
- o a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle
20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
- o per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natali-zie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di di-mora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore alme-no una volta al giorno per telefono;
- ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore
20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- o per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernotta-mento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Poneva, altresì, a carico dell'odierno reclamato l'obbligo di corrispondere in favore dell'appellante un assegno mensile dell'importo di 500,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 70%; veniva altresì incaricato il Consultorio familiare di zona di svolgere attività di mediazione e supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali nei confronti delle parti in oggetto generalizzate con onere di relazionare con cadenza semestrale all'Ufficio competente del Giudice Tutelare.
7. Con ricorso depositato in data 5/4/2024, ha proposto Parte_1
Pag. 7 di 19 appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha eccepito, in via preliminare la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel merito, ha chiesto la riforma del decreto di primo grado. Segnatamente ha censurato il predetto provvedimento, chiedendone la riforma e lamentando, all'uopo, che il Giudice di prime cure abbia errato nel non disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con diritto di visita al padre, omettendo di considerare le risultanze probatorie emerse dalle allegazioni prodotte, che avrebbero dovuto condurre ad una opposta decisione, ritenendo che il contrasto tra i due coniugi non possa non incidere sulle sue funzioni di padre del
. Ha poi chiesto, l'aumento del contributo a carico del , a titolo di CP_1 CP_1 mantenimento della prole, nella misura non inferiore a € 800,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Si è costituito l'appellato, che ha chiesto nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto, confermando tutte le statuizioni del Tribunale, anche in punto del contributo indiretto per il mantenimento della prole nella misura di 500,00 euro, rilevando che sia nell'interesse morale e materiale del minore che il padre possa esercitare la sua responsabilità genitoriale, essendo egli in grado di svolgere la propria funzione nei confronti della figlia, come ampiamente motivato nelle relazioni fornite dallo Spazio neutro, asserendo che gli episodi di vessazioni a danno della e Parte_1 della minore che lo vedrebbero coinvolto, siano frutto della errata ed alterata narrazione della , non corrispondendo al vero. Parte_1
10. Sostituita l'udienza del giorno 24 gennaio 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
11. Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato il Parte_1 decreto in esame, in ordine alla violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato ex art 112 c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia da parte del Giudice in ordine alla richiesta di pagamento degli arretrati del mantenimento a far data dalla domanda giudiziale, in ordine alle domande istruttorie e alla determinazione del quantum disposto a titolo di mantenimento dei figli del tutto incongruo, in assenza di una opportuna indagine patrimoniale e reddituale del . CP_1
Pag. 8 di 19 12. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente ha censurato il decreto impugnato per il mancato accoglimento sia della domanda di mantenimento in favore della figlia formulata dalla reclamante, sia, infine, della corresponsione del quantum stabilito dal Tribunale per il mantenimento della prole al netto dell'assegno unico erogato dall' nella misura del 50%, tenuto conto che la stessa non ha mai CP_2 percepito l'intero contributo e che pertanto ha errato il Giudice di prime cure a determinare il quantum a titolo di mantenimento includendo la suddetta misura assistenziale, che come ribadito da costante giurisprudenza figura come misura autonoma ed indipendente dalle statuizioni riguardanti il mantenimento a favore della prole.
13. Infine, la ricorrente ha censurato il provvedimento in esame, relativamente all'affidamento condiviso della figlia minore , ritenendo che il Tribunale Persona_1 abbia errato nel fondare la propria statuizione sull'evidenza che la prospettazione di controparte fosse carente a livello di allegazione e rilevando come l'affido condiviso e il diritto di visita del padre come disposto non corrisponda al superiore interesse della tutela della prole. A tal proposito, l'appellante ha sottolineato come risulti non contestata, neppure dall'appellato, la circostanza per cui la gestione della minore sia sempre stata demandata alla madre sin dalla nascita, considerata l'assenza totale del come figura genitoriale per , per la quale spesso non ha versato CP_1 Persona_1 alcun tipo di contributo al mantenimento, e tenuto conto, ulteriormente, che il ha sempre tenuto un atteggiamento offensivo e denigratorio della figura di CP_1 donna e madre della . La ricorrente, pertanto, ha insistito, Parte_1 nell'affidamento esclusivo.
14. L'appellato, al riguardo ritiene che abbia correttamente statuito il giudice di primo grado, operando una valutazione complessiva dei fatti di causa disponendo l'affidamento condiviso di , dal momento che il si è sempre Persona_1 CP_1 prodigato per il benessere e nell'interesse della figlia, rappresentando, di contro di non avere sempre potuto vedere la figlia poiché ostacolato dai comportamenti fortemente oppositivi della . Parte_1
15. Ancora la lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel Parte_1 non rilevare l'evidente sperequazione esistente tra le condizioni economiche delle parti, non disponendo una più accurata indagine istruttoria sulla condizione
Pag. 9 di 19 economica del e non disponendo, conseguentemente, come da ella richiesto, CP_1 per il mantenimento della prole, un assegno di 800,00 euro, tenuto conto che il reclamato, dirigente medico, poteva contare su di una retribuzione molto alta e su di un cospicuo patrimonio immobiliare ed investimenti, diversamente dalla reclamante la quale, essendo una infermiera ed avendo rinunciato alla condizione di turnista, gode di una situazione reddituale certamente meno solida del , il quale gode di un reddito e di uno stile CP_1 di vita agiata.
16. Alla luce delle superiori considerazioni, la , reiterando la domanda di Parte_1 affido esclusivo, ha chiesto in via principale, che il venga onerato a CP_1 corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari a € 800,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico dalle parti percepito nella misura del
50% e che questi corrisponda gli arretrati corrispondenti al mancato versamento del mantenimento per i mesi di maggio 2022 all'ottobre 2022 e del parziale versamento per i mesi di luglio, agosto, novembre 2022/gennaio 2023 ( di cui sono state corrisposte dapprima solo 100,00 euro, 150,00 ed infine 250,00 euro mensili a far data dalla proposizione della domanda in data maggio 2022).
17. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
18. Il provvedimento impugnato, come detto, ha regolamentato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore disponendone il collocamento prevalente presso la madre e ha regolato il diritto di visita del padre come in parte motiva.
19. Il predetto regime di vita è stato ritenuto preferibile dal Tribunale di Palermo, anche tenuto conto dell'età della minore, che all'epoca della pronuncia avrebbe a breve compiuto i 4 anni e sulla base di quanto riportato dai servizi incaricati del Centro Cura legami Familiari nella persona della Dott.ssa e nelle relazioni dello Spazio CP_3 neutro a firma della Dott.ssa le quali nonostante riconoscessero nel CP_4 CP_1 una valida ed amorevole figura genitoriale per la piccola , sottolineavano la Persona_1 criticità e l'alta conflittualità dei rapporti intercorrenti tra le parti.
20. Va, preliminarmente, respinta la generica eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. sollevata dall'appellante, poiché come più volte chiarito dalla Suprema Corte tale vizio, attinente esclusivamente all'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a
Pag. 10 di 19 sostegno della decisione, sussiste solo ove il giudice ometta di decidere su un capo di domanda, inteso come qualsiasi richiesta delle parti volta a ottenere l'attuazione concreta di una volontà di legge che tuteli un bene dell'attore o del convenuto, allorquando deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. civile sez. II,
05/09/2024, n.23872 e Cassazione civile sez. III, 05/04/2024, n.9175).
21. Passando alla disamina del merito, la sentenza gravata va parzialmente riformata nei limiti di cui infra.
22. In relazione all'affidamento della prole, è utile ricordare che, secondo gli artt.
337 bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo consolidata la giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (da
Pag. 11 di 19 ultimo, Cass. 16205/2023).
23. Al riguardo è noto, pertanto, l'esercizio della bigenitorialità costituisce in primo luogo un diritto per il minore, essendo eziologicamente collegata all'obiettivo di un suo equilibrato sviluppo psico fisico: “Un diritto che non è assoluto come ci ha indicato anche la giurisprudenza della Corte Edu in relazione all'interpretazione dell'art. 8, ma che ha una posizione di preminenza all'interno del diritto alla vita familiare. Ne consegue che può subire limitazioni o essere compresso solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore” (così
Cass. civile sez. I, 19/09/2022 n.27346).
24. Al riguardo, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Palermo, ha ritenuto che non sussistano gli elementi idonei alla concessione di una misura residuale relativa all'affidamento diversa dal modello legale prioritario di affido condiviso, dal momento che, la prospettazione allegata dalla ricorrente a sostegno della domanda di affido esclusivo/super esclusivo, risultava del tutto carente, fondandosi sul mancato adempimento da parte del dell'onere di versamento del contributo indiretto al CP_1 mantenimento della prole, non emergendo alcun indice sintomatico grave in ordine alla inidoneità o carenza genitoriale del padre. Ha confermato pertanto l'affidamento condiviso con potere-dovere di entrambi i coniugi di valutare concordemente le modalità di frequentazione padre-figlia, in difetto di accordo, disciplinando il regime di visita come in parte motiva.
25. Rilevato, all'uopo, nel caso di specie, alla luce dell'attenta analisi e valutazione da parte di questo Collegio del compendio probatorio allegato, si ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi appena ricordati, dovendo riconoscersi l'affidamento congiunto della minore in favore dei genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e non emergendo elementi concreti dai quali inferire, allo stato, il carattere pregiudizievole, per il minore del regime di affido condiviso disposto.
26. Quanto al regime di visita occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la
Pag. 12 di 19 situazione più confacente a! suo benessere (Cass., ord. n. 4790 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019).
27. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alia sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (così Cass. n. 3652 del 2020).
28. Nel caso in esame, va tenuto conto del fatto che il giudice di prime cure, presumibilmente per una mera svista, non ha disciplinato il regime di visita del al superamento del quinto anno di età della figlia , provvedendo CP_1 Persona_1 per gli altri anni di età della minore, sebbene non abbia indicato i giorni settimanali spettanti al padre, verosimilmente tenendo conto del fatto che il lavoro svolto da entrambe le parti richieda una organizzazione a breve termine, potendo in ogni caso le parti liberamente accordarsi per preventivare una calendarizzazione quanto meno mensile sul regime di visita e pernotto della bambina presso il padre.
29. Tale stato di fatto induce la Corte ad integrare la regolamentazione del regime di visita del nei riguardi della figlia al superamento del quinto CP_1 Persona_1 anno di età, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, parimenti a quanto disciplinato successivamente al compimento del sesto anno di età della minore:
“o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno o a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle
20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
o ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 dell'1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
o ad anni alterni, dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
Pag. 13 di 19 o durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno”;
30. Rilevato, quanto al contributo per il mantenimento dei figlio minore della coppia, che è noto che costituisce diritto di tutti i figli - indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
31. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c.
e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
32. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass.
n. 3974 del 2002).
33. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
34. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 14 di 19 35. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
36. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
37. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
38. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
39. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337- sexies cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.
40. Nel caso in esame, il giudice di primo grado risulta aver seguito un percorso corretto nella ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e della condizione reddituale dell'appellante, mentre non appare condivisibile la ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale dell'odierno appellato.
41. Invero, la reclamante, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti e
Pag. 15 di 19 dalla dichiarazione dei redditi prodotta, percepisce uno reddito complessivi lordo annuo per il 2023 pari a 30.153,00 euro e per il 2022 pari a 25.917,00 euro e provvede al mantenimento di , mentre il reclamato percepisce uno stipendio superiore a Persona_1
3.600,00 euro netti al mese da cui detrarre le spese per il mantenimento del nuovo nucleo familiare costituito, stante l'inoccupazione della nuova compagna, e circa 1.207,54 euro al mese a titolo di un mutuo di recente contrazione, di cui tuttavia vi è allegato solamente un preventivo relativo la ristrutturazione della prima casa, è proprietario di diversi immobili e uffici da cui potrebbe trarre un cospicuo ricavo, anche in prospettiva di future vendite o locazioni, e provvede alla crescita della piccola in via indiretta. Persona_1
42. Ritiene, pertanto, la Corte che, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta il primo Giudice sia incorso in un errore di valutazione, avendo disposto l'ammontare dell'assegno di mantenimento in misura inferiore rispetto a quanto domandato dalla , dovendosi, piuttosto, provvedere ad un Parte_1 aumento dello stesso, dovendo maggiormente tenere in considerazione le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le capacità economiche e lavorative delle parti e le esigenze del figlio della coppia, tale da condurre ad una modifica della misura disposta, ritenendo congrua la somma di € 700,00 in considerazione delle esigenze della figlia.
43. Conclusivamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, tenendo in considerazione le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le capacità economiche e lavorative delle parti e le esigenze dei figli della coppia, l'appello va, quindi, parzialmente accolto e il provvedimento impugnato riformato dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura sopra CP_1 indicata.
44. Tanto dedotto, va considerato, ulteriormente che, relativamente la statuizione del giudice di prime cure relativa al quantum di euro 500,00 stabilito per il mantenimento della prole inclusivo dell'assegno unico percepito dall'appellante, occorre preliminarmente sottolineare che da quanto allegato in atti (domanda assegno unico cassetto previdenziale del e storico assegno unico percepito dalla CP_2 CP_2 CP_1
anno 2023-2022) da entrambe le parti è incontrovertibile il fatto che tale Parte_1 misura assistenziale sia percepita da entrambi i genitori nella misura del 50 %, non essendo fondata la circostanza per cui sia stata unicamente la a percepire Parte_1 tale erogazione fornita dall' anche per gli anni successivi al 2022. CP_2
Pag. 16 di 19 45. Ciò posto, va rilevato, che la misura dell'assegno unico ed universale per i figli a carico, viene disciplinata dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151 , il quale prevede che “ il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”. Ed ancora, che il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto quindi ai sensi della normativa sopracitata a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione. Al contrario, gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato, spettano, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, al lavoratore cui sono corrisposti (in termini Cass. 2013 ord. 12770; Cass. 2003
n. 5060; Cass. SU n. 5135 del 27 novembre 1989). Invero la lettera della norma che individua come avente diritto agli assegni familiari “il coniuge cui i figli sono affidati”
è stata interpretata dalla giurisprudenza , in caso di affido condiviso, come “il coniuge presso il quale sono collocati i figli o con il quale convivono i figli “ ( cfr. sul punto ord. Cass. 12770/2013) .
46. Tale beneficio corrisponde, allora, ad una provvidenza erogata, salvo diverso accordo, in pari misura tra coloro che hanno l'affidamento condiviso dei figli - come nel caso di specie - e che può essere richiesta da ciascun genitore, potendo le parti autonomamente richiedere la quota ad essi spettante, non essendo, oltretutto, necessario in sede giudiziale operare la ripartizione dell'assegno, e come tale, prescindendo dalle domande e dalle statuizioni relative la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, posto a carico del genitore non collocatario, va riconosciuta come misura assistenziale e previdenziale, autonoma e indipendente, non computabile ai fini del mantenimento.
47. Va, pertanto stabilito che il versi in favore della la CP_1 Parte_1 somma intera di 700,00 euro a titolo di mantenimento della prole, non computando in tale somma l'assegno unico universale percepito dalle parti nella misura del 50%.
48. Infine, è inammissibile la domanda della volta a ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento delle somme arretrate dovute dal momento CP_1 della domanda e relativamente alle quali il giudice di prime cure non si è
Pag. 17 di 19 pronunziato.
49. Deve trovare applicazione, al riguardo, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, e tanto più della domanda di mantenimento in favore della prole, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio
(da ultimo Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 32914/2022).
50. Alla luce di ciò, in assenza della specificazione di una diversa decorrenza, la pronuncia adottata dal giudice di primo grado deve già ritenersi retroagire alla data della domanda, similmente alla presente pronuncia di questa Corte.
51. Quanto alle spese, la complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
- in parziale accoglimento del reclamo avverso il decreto del Tribunale di
Palermo emessa in data 9-13 ottobre 2023 proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso del giorno
[...] Controparte_1
5/4/2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 assegno di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore
; Persona_1
- dispone che, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti,
l'appellato possa incontrare e tenere con sé la figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...], al superamento del quinto anno di età, con le modalità specificate in motivazione;
- conferma, nel resto, il decreto impugnato;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 14 marzo 2025
Pag. 18 di 19 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Sebastiana Ciardo Consigliere dott. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 144/24 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione, promosso in questo grado di giudizio da
nata a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato, ANNA ALFANO, PEC C.F._1
Email_1 appellante
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato, ANTONELLA ARCOLEO, PEC
Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Pag. 1 di 19 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Il decreto pronunciato dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 9-
13/10/2023 reso nel giudizio portante n. 6305/2023 R.G.
OGGETTO: affido e mantenimento del minore nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
VOGLIA L'II.MA CORTE D'APPELLO
In via preliminare: fissare la data per la comparizione personale delle parti dando termine per la notifica del presente ricorso alla controparte, ed emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti,
Nel merito:
Si chiede di riformare il decreto di prime cure nella parte in cui impone al di Controparte_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
la somma di € 500,00, oltre al contributo al 50% delle spese c.d. straordinarie, poiché
[...] emanato in violazione del principio della domanda tra il chiesto ed il pronunciato stante la mancata ammissione del mezzo istruttorio dell'ordine di esibizione della documentazione reddituale del resistente, che non ha consentito la verifica della effettiva capacità contributiva del dott. CP_1
- conseguentemente s'insite nella richiesta di esibizione ex art. 210 cp.c. delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, ex art. 706, comma 3, c.p.c.; delle visure catastali su beni immobili posseduti in Italia, e produzione di copia dei contratti di locazione dei propri immobili attualmente in corso;
della documentazione relativa a conti correnti bancari, libretti postali, carte di credito o di debito, con movimentazione degli ultimi tre anni;
della documentazione relativa ad investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti intestati allo stesso;
della documentazione relativa a partecipazioni societarie, possedute direttamente o indirettamente, o per interposta persona o tramite intestazione fiduciaria;
documentazione relativa a mutui o finanziamenti;
- Accertare e dichiarare, sulla base dell'ammissione del mezzo istruttorio di cui sopra, che il contributo al mantenimento, così come determinato dal Giudice di prime cure, è lesivo degli interessi della minore in quanto non è proporzionato all'effettiva capacità reddituale del dott.
CP_1
- Accertare e dichiarare che, anche in caso di mancata ammissione dei mezzi istruttori su specificati, emerge dalla documentazione già presente in atti (dichiarazioni reddituali e visura
Pag. 2 di 19 catastale) che il mantenimento richiesto e pari ad € 800,00 risulta congruo e proporzionato alle entrate del padre della minore;
Per l'effetto:
Si chiede di riformare il decreto di primo grado, Onerando il dott. di versare alla CP_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese il mantenimento della figlia pari ad un contributo non inferiore ad € 800,00 mensili a far data dalla proposizione della domanda e di pagare il 70% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ludico ricreativa necessarie per Persona_1 ovvero di disporre a titolo di mantenimento una maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore all'importo di € 500,00 già statuito in primo grado;
Accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha violato il principio della domanda con riferimento alla richiesta di versamento da parte del padre degli arretrati di mantenimento in favore della minore a far data dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Conseguentemente si chiede all'ill.ma Corte di Appello di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del sig. all'erogazione degli arretrati del mantenimento per la figlia minore nella CP_1 misura di € 800,00 per il periodo che va dalla proposizione della domanda (maggio 2022) ad ottobre 2022, nonché la condanna al pagamento di € 550,00 mensili, ad integrazione delle somme parzialmente versate per il periodo novembre 2023/gennaio 2023(cui già sono state corrisposte 250 euro mensili) ed infine all'integrazione delle somme a far data dal decreto provvisorio all'accoglimento del presente gravame.
In subordine:
Nella denegata ipotesi di conferma delle statuizioni economiche di cui al primo grado, condannare il dott. al pagamento degli arretrati nella misura integrale di € 500,00 per il periodo che va CP_1 dalla proposizione della domanda (maggio 2022) ad ottobre 2022, stante che durante tale periodo il padre non ha erogato alcunché a titolo di mantenimento della figlia, nonché la condanna al pagamento di € 250,00 mensili ad integrazione delle somme parzialmente versate per il periodo che va da novembre 2023/gennaio 2023(di cui già sono state corrisposte 250 euro mensili).
Accertare e dichiarare chela somma di mantenimento di € 500,00 di cui al decreto definitivo di primo grado non include l'assegno unico percepito dalla ricorrente (nella misura del 50%) ed è da intendersi integrale;
Conseguentemente Condannare il alla restituzione delle sommerelative all'assegno unico CP_1 percepito dalla ricorrente e arbitrariamentedecurtate dal mantenimento della minore a far da novembre 2023 alla pronuncia del presente gravamee pari ad € 96,00 per quattro mesi ovvero da
Pag. 3 di 19 novembre 2023 fino a febbraio 2024, ed € 105,00 per i mesi da marzo 2024 sino alla definizione del presente giudizio.
Sempre nel merito:
Accertare e dichiarare che il dott. ha violato i propri doveri genitoriali sia in ordine CP_1 all'erogazione del mantenimento, sia in ordine al mancato rispetto delle modalità e dei tempi di permanenza della minore presso il padre già a far data dalla nascita e successivamente nel corso dei primi anni di vita, in ultimo nel recente periodo estivo 2023, privando la minore del diritto di stare col padre, come rappresentato in parte motiva;
Accertare e dichiarare che tra la dott.ssa ed il dott. vi è un insanabile ed Parte_1 CP_1 elevato grado di conflittualità come coppia genitoriale, che incide sulla capacità di compiere scelte educative e formative per il benessere psico-fisico della figlia;
Accertare e dichiarare già alla luce della documentazione presente agli atti, che il dott. è CP_1 inidoneo, immaturo ed incapace, anche sulla scorta di un giudizio prognostico, di poter tutelare il miglior interesse della minore;
Accertare e dichiarare, in relazione a quanto rappresentato in parte motiva, l'errata ricostruzione dei fatti di causa fondanti la statuizione sull'affidamento condiviso, anche in relazione alla insufficiente ed inidonea valutazione delle relazioni dei servizi incaricati;
Per l'effetto
Si chiede all'Ill.ma Corte di Appello la riforma del decreto di prime cure nella parte in cui ha disposto l'affido condiviso
Conseguentemente:
Si insiste nella richiesta di 'affidamento esclusivo della piccola alla madre Persona_1
, al fine di tutelare gli interessi della minore e consentirle alla stessa di crescere Parte_1 in un ambiente privo di conflittualità.
Disporre ,stante quanto esposto in parte motiva, che i giorni di visita infrasettimanale del padre debbano essere specificati e non lasciati alla libera determinazione delle parti, con indicazione di una calendarizzazione di massima volta a stabilire regole precise sui giorni ed orari infrasettimanali, oltre che la domenica alternata per consentire una buona organizzazione della vita personale di entrambi i genitori e della minore, evitando futuri possibili conflitti;
sarà poi onere di queste concordare modifiche in caso di eventuali esigenze lavorative e/o personali di entrambe.
In via istruttoria:
Pag. 4 di 19 Si insiste in tutti i mezzi istruttori chiesti in primo grado e sui quali è stata omessa pronuncia.
Conclusioni per l'appellato:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis
Preliminarmente, dichiarare inammissibili prove, documenti ed argomentazioni non presenti in seno al giudizio di prime cure;
ove ritenuto opportuno, in caso di accoglimento delle questioni nuove argomentate da controparte, chiede depositarsi screenshot delle conversazioni whatsapp citate in narrativa e successive al giudizio di prime cure nonché consulenze tecniche in ordine agli immobili dedotti da controparte;
nel merito
rigettare l'appello proposto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto confermare il decreto del 09.10.2023 reso nel giudizio portante n. 6305/2023
R.G. Tribunale di Palermo;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex 337 ter c.p.c. depositato in data 6/5/2022 Parte_1
- dopo aver premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale
[...] occasionale con , dalla cui unione era nata, nel gennaio 2020, Controparte_1
– adiva il Tribunale di Palermo, chiedendo che venisse disposto Persona_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di visita del padre e ai correlativi obblighi di mantenimento.
2. Segnatamente chiedeva che venisse disposto un assegno a carico del CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della misura di euro 800,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva, altresì, che venisse disposta idonea CTU medico legale volta a valutare le capacità
Pag. 5 di 19 comportamentali del . CP_1
3. Il resistente si costituiva nel relativo giudizio, opponendosi alla domanda di affido esclusivo della figlia minore e chiedeva che venisse disposto a suo carico Persona_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con la corresponsione della somma mensile pari a euro 250,00 euro oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. Con ordinanza del 19/1/2023 venivano adottati provvedimenti provvisori e urgenti e nel corso del giudizio veniva disposta la presa in carico del Centro Cura Legami
Familiari e del Servizio Spazio Neutro che relazionavano all'esito degli incontri.
5. Con decreto definitivo del 9/10/2023 pubblicato il 13/10/23, il Tribunale di
Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, disponeva l'affidamento congiunto della minore, e contestualmente disponeva l'attivazione dei servizi del Consultorio familiare per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali.
6. Con riferimento alla minore, più in particolare, il Tribunale, ne disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza materna e regolamentando il regime di visita del secondo le seguenti modalità CP_1
(cfr. pag. 4-5):
- fino al compimento del quinto anno di età:
- o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno;
- o a settimane alterne nel giorno di domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno;
- o nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di
Pa-squa o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
- -dopo il compimento del sesto anno di età:
- o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno
- o a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
- o ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 dell'1gennaio, con facoltà di pernotta-mento presso il domicilio paterno;
Pag. 6 di 19 - o ad anni alterni, dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore
20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- o durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di per-nottamento presso il domicilio paterno;
- dopo il compimento del settimo anno di età:
- o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno;
- o a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle
20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
- o per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natali-zie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di di-mora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore alme-no una volta al giorno per telefono;
- ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore
20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- o per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernotta-mento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Poneva, altresì, a carico dell'odierno reclamato l'obbligo di corrispondere in favore dell'appellante un assegno mensile dell'importo di 500,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 70%; veniva altresì incaricato il Consultorio familiare di zona di svolgere attività di mediazione e supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali nei confronti delle parti in oggetto generalizzate con onere di relazionare con cadenza semestrale all'Ufficio competente del Giudice Tutelare.
7. Con ricorso depositato in data 5/4/2024, ha proposto Parte_1
Pag. 7 di 19 appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha eccepito, in via preliminare la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel merito, ha chiesto la riforma del decreto di primo grado. Segnatamente ha censurato il predetto provvedimento, chiedendone la riforma e lamentando, all'uopo, che il Giudice di prime cure abbia errato nel non disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con diritto di visita al padre, omettendo di considerare le risultanze probatorie emerse dalle allegazioni prodotte, che avrebbero dovuto condurre ad una opposta decisione, ritenendo che il contrasto tra i due coniugi non possa non incidere sulle sue funzioni di padre del
. Ha poi chiesto, l'aumento del contributo a carico del , a titolo di CP_1 CP_1 mantenimento della prole, nella misura non inferiore a € 800,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Si è costituito l'appellato, che ha chiesto nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto, confermando tutte le statuizioni del Tribunale, anche in punto del contributo indiretto per il mantenimento della prole nella misura di 500,00 euro, rilevando che sia nell'interesse morale e materiale del minore che il padre possa esercitare la sua responsabilità genitoriale, essendo egli in grado di svolgere la propria funzione nei confronti della figlia, come ampiamente motivato nelle relazioni fornite dallo Spazio neutro, asserendo che gli episodi di vessazioni a danno della e Parte_1 della minore che lo vedrebbero coinvolto, siano frutto della errata ed alterata narrazione della , non corrispondendo al vero. Parte_1
10. Sostituita l'udienza del giorno 24 gennaio 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
11. Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato il Parte_1 decreto in esame, in ordine alla violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato ex art 112 c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia da parte del Giudice in ordine alla richiesta di pagamento degli arretrati del mantenimento a far data dalla domanda giudiziale, in ordine alle domande istruttorie e alla determinazione del quantum disposto a titolo di mantenimento dei figli del tutto incongruo, in assenza di una opportuna indagine patrimoniale e reddituale del . CP_1
Pag. 8 di 19 12. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente ha censurato il decreto impugnato per il mancato accoglimento sia della domanda di mantenimento in favore della figlia formulata dalla reclamante, sia, infine, della corresponsione del quantum stabilito dal Tribunale per il mantenimento della prole al netto dell'assegno unico erogato dall' nella misura del 50%, tenuto conto che la stessa non ha mai CP_2 percepito l'intero contributo e che pertanto ha errato il Giudice di prime cure a determinare il quantum a titolo di mantenimento includendo la suddetta misura assistenziale, che come ribadito da costante giurisprudenza figura come misura autonoma ed indipendente dalle statuizioni riguardanti il mantenimento a favore della prole.
13. Infine, la ricorrente ha censurato il provvedimento in esame, relativamente all'affidamento condiviso della figlia minore , ritenendo che il Tribunale Persona_1 abbia errato nel fondare la propria statuizione sull'evidenza che la prospettazione di controparte fosse carente a livello di allegazione e rilevando come l'affido condiviso e il diritto di visita del padre come disposto non corrisponda al superiore interesse della tutela della prole. A tal proposito, l'appellante ha sottolineato come risulti non contestata, neppure dall'appellato, la circostanza per cui la gestione della minore sia sempre stata demandata alla madre sin dalla nascita, considerata l'assenza totale del come figura genitoriale per , per la quale spesso non ha versato CP_1 Persona_1 alcun tipo di contributo al mantenimento, e tenuto conto, ulteriormente, che il ha sempre tenuto un atteggiamento offensivo e denigratorio della figura di CP_1 donna e madre della . La ricorrente, pertanto, ha insistito, Parte_1 nell'affidamento esclusivo.
14. L'appellato, al riguardo ritiene che abbia correttamente statuito il giudice di primo grado, operando una valutazione complessiva dei fatti di causa disponendo l'affidamento condiviso di , dal momento che il si è sempre Persona_1 CP_1 prodigato per il benessere e nell'interesse della figlia, rappresentando, di contro di non avere sempre potuto vedere la figlia poiché ostacolato dai comportamenti fortemente oppositivi della . Parte_1
15. Ancora la lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel Parte_1 non rilevare l'evidente sperequazione esistente tra le condizioni economiche delle parti, non disponendo una più accurata indagine istruttoria sulla condizione
Pag. 9 di 19 economica del e non disponendo, conseguentemente, come da ella richiesto, CP_1 per il mantenimento della prole, un assegno di 800,00 euro, tenuto conto che il reclamato, dirigente medico, poteva contare su di una retribuzione molto alta e su di un cospicuo patrimonio immobiliare ed investimenti, diversamente dalla reclamante la quale, essendo una infermiera ed avendo rinunciato alla condizione di turnista, gode di una situazione reddituale certamente meno solida del , il quale gode di un reddito e di uno stile CP_1 di vita agiata.
16. Alla luce delle superiori considerazioni, la , reiterando la domanda di Parte_1 affido esclusivo, ha chiesto in via principale, che il venga onerato a CP_1 corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari a € 800,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico dalle parti percepito nella misura del
50% e che questi corrisponda gli arretrati corrispondenti al mancato versamento del mantenimento per i mesi di maggio 2022 all'ottobre 2022 e del parziale versamento per i mesi di luglio, agosto, novembre 2022/gennaio 2023 ( di cui sono state corrisposte dapprima solo 100,00 euro, 150,00 ed infine 250,00 euro mensili a far data dalla proposizione della domanda in data maggio 2022).
17. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
18. Il provvedimento impugnato, come detto, ha regolamentato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore disponendone il collocamento prevalente presso la madre e ha regolato il diritto di visita del padre come in parte motiva.
19. Il predetto regime di vita è stato ritenuto preferibile dal Tribunale di Palermo, anche tenuto conto dell'età della minore, che all'epoca della pronuncia avrebbe a breve compiuto i 4 anni e sulla base di quanto riportato dai servizi incaricati del Centro Cura legami Familiari nella persona della Dott.ssa e nelle relazioni dello Spazio CP_3 neutro a firma della Dott.ssa le quali nonostante riconoscessero nel CP_4 CP_1 una valida ed amorevole figura genitoriale per la piccola , sottolineavano la Persona_1 criticità e l'alta conflittualità dei rapporti intercorrenti tra le parti.
20. Va, preliminarmente, respinta la generica eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. sollevata dall'appellante, poiché come più volte chiarito dalla Suprema Corte tale vizio, attinente esclusivamente all'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a
Pag. 10 di 19 sostegno della decisione, sussiste solo ove il giudice ometta di decidere su un capo di domanda, inteso come qualsiasi richiesta delle parti volta a ottenere l'attuazione concreta di una volontà di legge che tuteli un bene dell'attore o del convenuto, allorquando deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. civile sez. II,
05/09/2024, n.23872 e Cassazione civile sez. III, 05/04/2024, n.9175).
21. Passando alla disamina del merito, la sentenza gravata va parzialmente riformata nei limiti di cui infra.
22. In relazione all'affidamento della prole, è utile ricordare che, secondo gli artt.
337 bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo consolidata la giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (da
Pag. 11 di 19 ultimo, Cass. 16205/2023).
23. Al riguardo è noto, pertanto, l'esercizio della bigenitorialità costituisce in primo luogo un diritto per il minore, essendo eziologicamente collegata all'obiettivo di un suo equilibrato sviluppo psico fisico: “Un diritto che non è assoluto come ci ha indicato anche la giurisprudenza della Corte Edu in relazione all'interpretazione dell'art. 8, ma che ha una posizione di preminenza all'interno del diritto alla vita familiare. Ne consegue che può subire limitazioni o essere compresso solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore” (così
Cass. civile sez. I, 19/09/2022 n.27346).
24. Al riguardo, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Palermo, ha ritenuto che non sussistano gli elementi idonei alla concessione di una misura residuale relativa all'affidamento diversa dal modello legale prioritario di affido condiviso, dal momento che, la prospettazione allegata dalla ricorrente a sostegno della domanda di affido esclusivo/super esclusivo, risultava del tutto carente, fondandosi sul mancato adempimento da parte del dell'onere di versamento del contributo indiretto al CP_1 mantenimento della prole, non emergendo alcun indice sintomatico grave in ordine alla inidoneità o carenza genitoriale del padre. Ha confermato pertanto l'affidamento condiviso con potere-dovere di entrambi i coniugi di valutare concordemente le modalità di frequentazione padre-figlia, in difetto di accordo, disciplinando il regime di visita come in parte motiva.
25. Rilevato, all'uopo, nel caso di specie, alla luce dell'attenta analisi e valutazione da parte di questo Collegio del compendio probatorio allegato, si ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi appena ricordati, dovendo riconoscersi l'affidamento congiunto della minore in favore dei genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e non emergendo elementi concreti dai quali inferire, allo stato, il carattere pregiudizievole, per il minore del regime di affido condiviso disposto.
26. Quanto al regime di visita occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la
Pag. 12 di 19 situazione più confacente a! suo benessere (Cass., ord. n. 4790 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019).
27. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alia sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (così Cass. n. 3652 del 2020).
28. Nel caso in esame, va tenuto conto del fatto che il giudice di prime cure, presumibilmente per una mera svista, non ha disciplinato il regime di visita del al superamento del quinto anno di età della figlia , provvedendo CP_1 Persona_1 per gli altri anni di età della minore, sebbene non abbia indicato i giorni settimanali spettanti al padre, verosimilmente tenendo conto del fatto che il lavoro svolto da entrambe le parti richieda una organizzazione a breve termine, potendo in ogni caso le parti liberamente accordarsi per preventivare una calendarizzazione quanto meno mensile sul regime di visita e pernotto della bambina presso il padre.
29. Tale stato di fatto induce la Corte ad integrare la regolamentazione del regime di visita del nei riguardi della figlia al superamento del quinto CP_1 Persona_1 anno di età, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, parimenti a quanto disciplinato successivamente al compimento del sesto anno di età della minore:
“o per due giorni la settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, con onere di riaccompagnarla al domicilio materno o a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle
20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
o ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 dell'1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
o ad anni alterni, dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
Pag. 13 di 19 o durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno”;
30. Rilevato, quanto al contributo per il mantenimento dei figlio minore della coppia, che è noto che costituisce diritto di tutti i figli - indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
31. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c.
e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
32. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass.
n. 3974 del 2002).
33. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
34. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 14 di 19 35. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
36. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
37. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
38. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
39. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337- sexies cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.
40. Nel caso in esame, il giudice di primo grado risulta aver seguito un percorso corretto nella ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e della condizione reddituale dell'appellante, mentre non appare condivisibile la ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale dell'odierno appellato.
41. Invero, la reclamante, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti e
Pag. 15 di 19 dalla dichiarazione dei redditi prodotta, percepisce uno reddito complessivi lordo annuo per il 2023 pari a 30.153,00 euro e per il 2022 pari a 25.917,00 euro e provvede al mantenimento di , mentre il reclamato percepisce uno stipendio superiore a Persona_1
3.600,00 euro netti al mese da cui detrarre le spese per il mantenimento del nuovo nucleo familiare costituito, stante l'inoccupazione della nuova compagna, e circa 1.207,54 euro al mese a titolo di un mutuo di recente contrazione, di cui tuttavia vi è allegato solamente un preventivo relativo la ristrutturazione della prima casa, è proprietario di diversi immobili e uffici da cui potrebbe trarre un cospicuo ricavo, anche in prospettiva di future vendite o locazioni, e provvede alla crescita della piccola in via indiretta. Persona_1
42. Ritiene, pertanto, la Corte che, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta il primo Giudice sia incorso in un errore di valutazione, avendo disposto l'ammontare dell'assegno di mantenimento in misura inferiore rispetto a quanto domandato dalla , dovendosi, piuttosto, provvedere ad un Parte_1 aumento dello stesso, dovendo maggiormente tenere in considerazione le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le capacità economiche e lavorative delle parti e le esigenze del figlio della coppia, tale da condurre ad una modifica della misura disposta, ritenendo congrua la somma di € 700,00 in considerazione delle esigenze della figlia.
43. Conclusivamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, tenendo in considerazione le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le capacità economiche e lavorative delle parti e le esigenze dei figli della coppia, l'appello va, quindi, parzialmente accolto e il provvedimento impugnato riformato dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura sopra CP_1 indicata.
44. Tanto dedotto, va considerato, ulteriormente che, relativamente la statuizione del giudice di prime cure relativa al quantum di euro 500,00 stabilito per il mantenimento della prole inclusivo dell'assegno unico percepito dall'appellante, occorre preliminarmente sottolineare che da quanto allegato in atti (domanda assegno unico cassetto previdenziale del e storico assegno unico percepito dalla CP_2 CP_2 CP_1
anno 2023-2022) da entrambe le parti è incontrovertibile il fatto che tale Parte_1 misura assistenziale sia percepita da entrambi i genitori nella misura del 50 %, non essendo fondata la circostanza per cui sia stata unicamente la a percepire Parte_1 tale erogazione fornita dall' anche per gli anni successivi al 2022. CP_2
Pag. 16 di 19 45. Ciò posto, va rilevato, che la misura dell'assegno unico ed universale per i figli a carico, viene disciplinata dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151 , il quale prevede che “ il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”. Ed ancora, che il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto quindi ai sensi della normativa sopracitata a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione. Al contrario, gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato, spettano, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, al lavoratore cui sono corrisposti (in termini Cass. 2013 ord. 12770; Cass. 2003
n. 5060; Cass. SU n. 5135 del 27 novembre 1989). Invero la lettera della norma che individua come avente diritto agli assegni familiari “il coniuge cui i figli sono affidati”
è stata interpretata dalla giurisprudenza , in caso di affido condiviso, come “il coniuge presso il quale sono collocati i figli o con il quale convivono i figli “ ( cfr. sul punto ord. Cass. 12770/2013) .
46. Tale beneficio corrisponde, allora, ad una provvidenza erogata, salvo diverso accordo, in pari misura tra coloro che hanno l'affidamento condiviso dei figli - come nel caso di specie - e che può essere richiesta da ciascun genitore, potendo le parti autonomamente richiedere la quota ad essi spettante, non essendo, oltretutto, necessario in sede giudiziale operare la ripartizione dell'assegno, e come tale, prescindendo dalle domande e dalle statuizioni relative la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, posto a carico del genitore non collocatario, va riconosciuta come misura assistenziale e previdenziale, autonoma e indipendente, non computabile ai fini del mantenimento.
47. Va, pertanto stabilito che il versi in favore della la CP_1 Parte_1 somma intera di 700,00 euro a titolo di mantenimento della prole, non computando in tale somma l'assegno unico universale percepito dalle parti nella misura del 50%.
48. Infine, è inammissibile la domanda della volta a ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento delle somme arretrate dovute dal momento CP_1 della domanda e relativamente alle quali il giudice di prime cure non si è
Pag. 17 di 19 pronunziato.
49. Deve trovare applicazione, al riguardo, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, e tanto più della domanda di mantenimento in favore della prole, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio
(da ultimo Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 32914/2022).
50. Alla luce di ciò, in assenza della specificazione di una diversa decorrenza, la pronuncia adottata dal giudice di primo grado deve già ritenersi retroagire alla data della domanda, similmente alla presente pronuncia di questa Corte.
51. Quanto alle spese, la complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
- in parziale accoglimento del reclamo avverso il decreto del Tribunale di
Palermo emessa in data 9-13 ottobre 2023 proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso del giorno
[...] Controparte_1
5/4/2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 assegno di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore
; Persona_1
- dispone che, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti,
l'appellato possa incontrare e tenere con sé la figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...], al superamento del quinto anno di età, con le modalità specificate in motivazione;
- conferma, nel resto, il decreto impugnato;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 14 marzo 2025
Pag. 18 di 19 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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