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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.15317/2024 R.G.
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art.445 bis c.p.c. Indennità di accompagnamento ed accertamento handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Ciò premesso, contestava le conclusioni rassegnate dal CTU e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta CTU medico-legale, la dott.ssa ha accertato quanto segue: “Dall'esame obiettivo Persona_1 della sig.ra è emerso il seguente quadro clinico: Apparato locomotore: deambulazione con supervisione e passaggi Pt_1 posturali concessi con modesto aiuto di seconde persone;
ROM del capo e del tronco ridotti ai medi gradi;
spinalgie pressorie
e contratture muscolari. Apparato cardio circolatorio: PA 150/90 mmHg, toni cardiaci in sequenza ritmica, non sono evidenti edemi declivi. Apparato gastro-enterico ed apparato urogenitale: addome piano trattabile. Apparato respiratorio: nulla da segnalare. Apparato nervoso, psichico e organi di senso: vigile e collaborante, discretamente orientata secondo le coordinate spazio tempo. Pertanto, è possibile asserire che il quadro clinico generale della ricorrente, senza alcun dubbio la rende invalida totale al 100% senza necessitare di assistenza continua.
Il CTU ha altresì escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, legge n.104/92 (cfr. la relazione di consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a dolersi, in maniera del tutto generica, della sottovalutazione della gravità del proprio quadro patologico da parte del consulente. Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera mancata condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non risulta, peraltro, prospettato in termini precisi un eventuale aggravamento successivo alla visita davanti al CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono, dunque, essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in atti. CP_1
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.15317/2024 R.G.
tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Inguscio come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art.445 bis c.p.c. Indennità di accompagnamento ed accertamento handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.12.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Ciò premesso, contestava le conclusioni rassegnate dal CTU e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Venendo al merito, ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta CTU medico-legale, la dott.ssa ha accertato quanto segue: “Dall'esame obiettivo Persona_1 della sig.ra è emerso il seguente quadro clinico: Apparato locomotore: deambulazione con supervisione e passaggi Pt_1 posturali concessi con modesto aiuto di seconde persone;
ROM del capo e del tronco ridotti ai medi gradi;
spinalgie pressorie
e contratture muscolari. Apparato cardio circolatorio: PA 150/90 mmHg, toni cardiaci in sequenza ritmica, non sono evidenti edemi declivi. Apparato gastro-enterico ed apparato urogenitale: addome piano trattabile. Apparato respiratorio: nulla da segnalare. Apparato nervoso, psichico e organi di senso: vigile e collaborante, discretamente orientata secondo le coordinate spazio tempo. Pertanto, è possibile asserire che il quadro clinico generale della ricorrente, senza alcun dubbio la rende invalida totale al 100% senza necessitare di assistenza continua.
Il CTU ha altresì escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, legge n.104/92 (cfr. la relazione di consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a dolersi, in maniera del tutto generica, della sottovalutazione della gravità del proprio quadro patologico da parte del consulente. Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera mancata condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non risulta, peraltro, prospettato in termini precisi un eventuale aggravamento successivo alla visita davanti al CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono, dunque, essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in atti. CP_1
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)