Articolo 1 della Legge 28 marzo 1962, n. 233
Articolo 2
Versione
3 giugno 1962
Art. 1.
Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638 , modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3 , maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1961, della seguente misura percentuale:
10 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948;
8 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
6 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;
10 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1952;
5 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638 .
La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946, e' calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1962