CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2001/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Carrara presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Nicoletta Cervia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Nicosia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 351/2021 del Tribunale di Grosseto CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Previo rigetto delle relative eccezioni di prescrizione, perché inammissibili (compresa quella priva di senso di una pretesa rimessione nei termini già scaduti per la costituzione del convenuto) e-o comunque infondate e rilevata la tardività della costituzione dell'appellata, in riforma parziale della sentenza impugnata, quindi per quanto di ragione Rigettare la proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 1167-2014 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 15 ottobre 2014 e, per l'effetto, confermarlo in ogni sua parte comprese le spese del procedimento d'ingiunzione Comunque,
Condannare la Signora a pagare anche l'importo della consegna di Controparte_2 merce effettuata in data 4 agosto 2004 per il controvalore di € 6.065,19 (da cui detrarre €
133,54) oltre a interessi tutti come domandati in sede di domanda ingiuntiva quindi dal dì del dovuto, quindi dal 68° giorno dalla data della consegna. Condannare la Signora
a pagare anche l'importo degli interessi come domandati in sede di Controparte_2
domanda ingiuntiva anche in relazione a entrambe le consegne di merce, dal dì del dovuto, quindi dal 68° giorno dalla data della consegna. Oltre le spese integrali del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si richiamano le intere produzioni documentali del giudizio di primo grado e tutte le istanze, sempre per quanto d'occorrenza, quindi, come formulate tutte negli atti del giudizio di primo grado sia in comparsa di costituzione che nelle memorie numeri 2 e 3 niente escluso. Altresì si deposita, come da separato elenco, un insieme di sentenze nei tre gradi di giudizio delle cause concluse in via definitiva tra e gli altri distributori locali della stampa periodica nelle Controparte_3
quali sono state sistematicamente affrontate e risolte le medesime questioni che sono dell'appello che qui si discute”.
Per la parte appellata: “CHIEDE che il Giudice adito voglia accogliere la spiegata istanza di REMISSIONE IN TERMINI per lo svolgimento di eventuali domande di impugnazione incidentale e la proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio per i motivi esposti. In denegata ipotesi insiste per quanto gia' dedotto in comparsa di costituzione e confermando le conclusioni per come ivi precisate, chiede l' affidamento dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 351/2021 del Controparte_1
Tribunale di Grosseto, con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla sig.ra nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1167/2014, emesso Controparte_2
2 dal Tribunale di Grosseto su istanza della predetta sig.ra per l'importo di € CP_1
13.453,43 (oltre accessori).
1.1) Il predetto decreto ingiuntivo era stato chiesto, ed ottenuto, dalla CP_1
allegando che:
• l'impresa individuale Agenzia Distribuzione Giornali di BI NE era debitrice dell'importo predetto nei confronti della soc.
[...]
, il cui credito (relativo a due consegne di Parte_1
pubblicazioni effettuate, la prima, il 4 agosto 2004 e, la seconda, il 30 novembre
2004) era stato ceduto alla CP_1
• tale credito era dimostrato:
o quanto alla consegna del 4 agosto 2004, dal documento di consegna Pt_2
(Annuncio Invio Pubblicazioni) prot. 1306.acc.04 datato 27 luglio 2004
(allegato 3) e riepilogato nel documento di fatturazione editoriale n. 275 prot. n. 1667.acc.04 del 30 settembre 2004 per il controvalore di € 6.065,19
(allegato 4);
o quanto alla consegna del 30 novembre 2004, dal documento di consegna
Part
prot. 1937.acc.04 datato 24 novembre 2004 (allegato 5) e riepilogato nel documento di fatturazione editoriale n. 328 prot. n. 2012.acc.04 del 30 novembre per il controvalore di € 7.708,98 (allegato 6);
o tali documenti erano stati sottoscritti dal debitore;
• la cessata impresa individuale Agenzia Distribuzione Giornali di CP_2
aveva corrisposto unicamente un acconto di € 133,54 (relativo al primo
[...]
credito che, per l'effetto risultava insoluto per il residuo importo di € 5.931,65).
1.2) Nei confronti di tale decreto aveva quindi proposto opposizione la sig.ra contestando le pretese creditorie dedotte in sede monitoria dalla controparte ed CP_2
in particolare esponendo che:
o tra le originarie parti del rapporto era intercorso un rapporto di distribuzione editoriale, e non di vendita, che si era esaurito con la restituzione di quanto non era stato venduto, sì ché non risulta residuare alcun credito in capo ad
[...]
Parte_1
o gli A.I.P. prodotti non rappresentavano un'adeguata prova del credito, peraltro non essendo sottoscritti dal debitore (e che, per questo, venivano formalmente disconosciuti);
o la copia del decreto ingiuntivo che era stata notificata era diversa dall'originale, presentando parti mancanti rispetto a quest'ultimo (come il numero progressivo) e
3 parti aggiuntive (come la comunicazione di cancelleria dell'accoglimento del ricorso);
o l'atto di cessione del credito dimesso da controparte non aveva data certa, non era stato comunicato al debitore ceduto e, soprattutto, doveva ritenersi un atto simulato al solo scopo di mutare la persona del creditore, anche in considerazione del fatto che risultava a titolo gratuito ed integrava quindi gli estremi di una donazione, nulla per difetto di forma;
o il credito indicato come relativo al primo A.I.P. era comunque prescritto, trattandosi di atto del luglio del 2004 ed essendo ormai decorsi dieci anni senza alcuna interruzione del corso della prescrizione.
1.2.1) Su tali basi, la aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice CP_2
adìto, contrariis reiectis, Preliminarmente dichiarare che il decreto è stato emesso in carenza delle condizioni di legge e pertanto piaccia revocare il medesimo.
Preliminarmente dichiarare la mancanza di conformita' del decreto opposto nella copia notificata a quello emesso e quindi la nullita' ed inefficacia dell' ingiunzione stessa per come notificata Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta, per i motivi esposti, previa declaratoria della simulazione assoluta dell' atto di cessione e, comunque, della sua invalidita' , inopponibilita' e nullita' per carenza dei requisiti di forma, trattandosi in ipotesi di donazione, considerata previamente la necessita' dell'estensione del contraddittorio al terzo cedente. Preliminarmente dichiarare la intervenuta prescrizione del credito azionato almeno con riferimento a quanto portato dalla in data e degli interessi ultraquinquennali. In via graduata e nel merito Pt_2
accertare e dichiarare la non debenza da parte dell'opponente delle somme per gli importi per come ingiunti conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compensi oltre contributo forfetario, iva e cpa”.
1.3) Si era costituita la sig.ra che aveva contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, in particolare esponendo che:
− i documenti dimessi costituivano valida dimostrazione del credito e non erano stati disconosciuti, avendo controparte unicamente contestato che la sottoscrizione fosse della sig.ra CP_2
− il decreto ingiuntivo notificato era stato estratto con modalità telematiche dalla cancelleria digitale;
− l'atto di cessione del credito non richiedeva, per la sua validità, la notifica al debitore ceduto;
− era infondata, per la sua genericità, l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte;
4 − il contratto intercorso tra le parti originarie, al limite, poteva classificarsi come contratto estimatorio e, quindi, comunque come un contratto di vendita, sia pure con diritto di resa, ma incombeva sulla fornire compiuta dimostrazione CP_2 della concessione dell'esercizio di tale facoltà di resa.
1.3.1) In base a tali assunti, era stata chiesta la reiezione dell'opposizione e comunque la condanna della al pagamento deli importi chiesti in sede monitoria. CP_2
1.4) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
− “...i documenti allegati in monitorio che attestano la consegna della merce sono sottoscritti direttamente dalla assumendo la piena idoneità a dimostrare CP_2
prima facie il diritto fatto valere dal creditore per l'emissione del decreto ingiuntivo”, ed anche se era “...vero che nell'odierna opposizione l'attrice ha disconosciuto quelle firme, ma è altresì vero che non ha negato la ricezione della merce, anzi avvalorata dalla stessa documentazione da lei versata (docc. 2 e 3): infatti, nella colonna “V/S credito” dei prospetti di liquidazione vengono riportati i valori della merce ricevuta che corrispondono esattamente a quelli incorporati
Par nei predetti e negli estratti conto di parte creditrice, azionati poi in monitorio
(al netto dell'acconto di € 320,74 già versato)”;
− “...il decreto ingiuntivo notificato in copia autenticata dall'avvocato, ma priva di numero, è un duplicato informatico anziché copia informatica, estratta in remoto dall'avvocato dal registro informatico visibile dal proprio pc. Il duplicato informatico altro non è che un file identico a un altro file anche dal punto di vista informatico, cioè dei bit di cui è formato (l'art. 1, i-quinquies del CAD lo definisce come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”)”;
− “Priva di pregio è altresì l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale in relazione ai decreti ingiuntivi nn.
1312/2014 e 3499/2020 emessi dall'intestato Tribunale, giacché si tratta di titoli giudiziali emessi nei confronti di due società (rispettivamente Controparte_4
[... e a socio unico) e incorporanti crediti che esulano dal presente CP_5 giudizio in quanto afferenti a diverse consegne di merce”;
− “...la documentazione versata in atti dalla sig.ra dimostri l'avvenuta Pt_3
cessione del credito (che, come noto, non richiede forma scritta) e la precisa indicazione delle consegne alle quali si riferisce ciascun credito (all. 1 del fascicolo monitorio e all. 36 della seconda memoria istruttoria)”;
5 − erano infondate le eccezioni di simulazione e/o di nullità della cessione, dal momento che “...il cessionario del credito che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito, ovvero dagli scopi perseguiti, non anche a dimostrare la causa della cessione e il corrispettivo per essa pattuito, e non potendo ritenersi che la cessione sia stata fatta a titolo gratuito per il solo fatto che nel contratto di cessione del credito sia stata omessa l'indicazione della causa per la quale essa ha avuto luogo (cfr. ex multis Cass. n. 14610/2004 e Cass. n. 18016/2018)”;
− il contratto “...di distribuzione di pubblicazioni periodiche editoriali, intercorso fra e l' - pur non intercorrendo tra un Controparte_2 Parte_1
distributore ed edicolante, bensì tra editore e distributore - possa assimilarsi al contratto estimatorio in cui “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito” (art.1556 c.c.), come peraltro già ritenuto in numerose pronunce passate in giudicato allegate dalle parti”, precisando quindi che “...alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, trova applicazione l'art. 2948 n. 4
c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a anno o in termini più brevi (cfr. Cass. 19487/2011). Nella fattispecie, però, l'attrice ha eccepito ritualmente la sola prescrizione ordinaria decennale in merito alla prima consegna e quella breve sugli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto. L'eccezione di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. formulata in comparsa conclusionale per entrambi i crediti, invero, deve ritenersi tardiva, al contrario appunto di quella contenuta nella citazione che invece è ammissibile e fondata”;
− non era condivisibile la contestazione della convenuta opposta concernente la non ravvisabilità di alcuna prescrizione, dal momento che “La convenuta sul punto ha chiarito che il pagamento del prezzo dovesse avvenire entro 68 giorni successivi alla consegna della merce, dunque entro il 7.10.2014, con il precipitato che la prescrizione sarebbe stata tempestivamente interrotta col deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto il 29.9.2014. Tale argomentazione, però, non coglie nel segno - come tutta la giurisprudenza richiamata sulla pendenza della lite dal momento del deposito del ricorso monitorio - poiché riguardo all'ipotesi del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2943, co. 1 c.c., l'effetto
6 interruttivo della prescrizione viene determinato dalla notificazione del provvedimento emesso a seguito del ricorso, e non dalla proposizione del ricorso stesso, né dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Ciò in quanto l'interruzione della prescrizione postula che l'interessato alla prescrizione del diritto venga a conoscenza dell'atto iniziale del procedimento, il che si verifica solo a seguito della notificazione di copia autentica del ricorso e del decreto (cfr.
Cass. n. 17380/2015, nonché Cass. n. 15157/2017, ove si evidenzia come l'interruzione del termine di prescrizione si abbia con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo). Atteso che il decreto ingiuntivo è stato passato per la notifica soltanto il 20 novembre 2014, il termine di prescrizione decennale del credito originato dalla consegna di agosto era da ritenersi decorso, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato perché non è dovuta la somma di € 5.931,65”.
− non erano fondate le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'intervenuta restituzione della merce, non essendo neppure dato comprendere se la merce era stata (secondo la prospettazione dell'opponente stessa) effettivamente restituita o solamente offerta in restituzione.
1.4.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1167/14 (RG:
3146/2014), emesso dal Tribunale di Grosseto in data 21.11.2014; 2) dichiara prescritto il credito di parte opposta nella misura di € 5.931,65; 3) condanna a Controparte_2 pagare a l'importo residuo di € 7.521,78, oltre interessi di mora nella Controparte_1
misura di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 20.11.2009 al saldo effettivo, in ragione della prescrizione degli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dalla notifica del decreto;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.; 5) condanna a rifondere a la residua Controparte_2 Controparte_1 quota di 2/3 delle spese processuali, liquidata in € 3.230,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali (15%) come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra CP_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “IN RELAZIONE AL CAPO DELLA SENTENZA CON IL QUALE IL GIUDICE
HA DICHIARATO LA PRESCRIZIONE DECENNALE IN RELAZIONE ALLA
PRIMA DELLE DUE CONSEGNE AZIONATE PER VIA MONITORIA QUELLA
DEL 4 AGOSTO 2004”, rilevando che:
7 o la non aveva mai indicato il dies a quo per il decorso della CP_2
prescrizione e dunque dovendosi ritenere come non compiutamente formulata la relativa eccezione;
o le valutazioni del giudice di prime cure non erano condivisibili in quanto:
▪ l'interruzione del corso della prescrizione doveva ritenersi avvenuta con il deposito del ricorso monitorio (29.9.2014) e quindi prima del decorso del decennio (avvenuto il 7.10.20214);
▪ “Oltre alle eccezioni e argomentazioni motivazionali che hanno preceduto, deve essere ulteriormente rilevato ed eccepito come il
Giudice, in violazione anche dell'art. 112 c.p.c., abbia del tutto omesso di rispondere all'eccezione e ai rilievi formulati ad abundantiam dall'opposta in relazione al combinato disposto ex art. 1556, 1557 e 1558 c.c. e alle norme sulla imprescrittibilità dei diritti di proprietà così incidenti nell'ambito del contratto estimatorio. Diritti di proprietà, in relazione ai quali, vertendo il presente giudizio per l'appunto, in ambito di contratto estimatorio, la prescrizione non può considerarsi nemmeno iniziata a decorrere quando sia mancato il pagamento, ovvero la restituzione entro i termini stabiliti ex art. 1556 c.c., nel caso di specie, di 68 giorni”;
o l'eccezione di prescrizione doveva comunque intendersi come oggetto di rinuncia, in quanto non nuovamente precisata in sede di precisazione delle conclusioni;
o non era condivisibile la decisione assunta dal giudice di prime cure in punto di irrilevanza del giudicato esterno, in quanto “... le consegne oggetto del presente giudizio differiscono soltanto in punto di diversità delle consegne ma nell'ambito delle medesime condizioni di rapporto commerciale trasferitesi dall'impresa individuale alla società Controparte_2
inglobante a socio unico di . Controparte_4 Controparte_2
Dovendosi in conclusione sull'argomento, quindi considerare l'erroneità del rilievo del Giudice di prime cure quando afferma in sentenza della mancanza di rilevanza dell'eccezione di giudicato esterno. Un'erroneità la quale, invece, è incidente in relazione a entrambi i motivi di impugnazione del presente atto di appello. In quanto, quel giudicato non soltanto rileva in punto di decisum sulla prescrizione decennale della merce consegnata nel rapporto ma anche in punto di palese Controparte_6
8 inapplicabilità delle previsioni dell'articolo 2948 quarto comma Codice
Civile in relazione agl'interessi legali e moratori”;
2°. “INAPPLICABILITÀ DEL 4° COMMA DELL'ART. 2948 C.C. GLI EFFETTI
ISTANTANEI DELLA PRESTAZIONE CONSEGNATARIA DEL TRADENS NEL
CONTRATTO ESTIMATORIO SULLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
DEGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI (PARTE PRIMA)”, contestando la decisione del giudice di prime cure di ritenere applicabile al credito vantato dalla la prescrizione decennale, ma applicando invece la prescrizione CP_1
quinquennale agli interessi maturati sul credito medesimo;
3°. “INAPPLICABILITÀ DEL 4° COMMA DELL'ART. 2948 C.C. (PARTE
SECONDA) QUANTO ALLA RESIDUA QUOTA DI € 7.521,78, , CP_7
DEVE ESSERE PAGATA. MA IL GIUDICE IN RELAZIONE AL DIRITTO DELLA
CREDITRICE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DI MORA
RITIENE CHE LA PRESCRIZIONE SIA QUINQUENNALE”, non sussistendo alcuna motivazione in ordine alla ritenuta soggezione degli interessi in questione alla prescrizione quinquennale.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha contestato le censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, in particolare esponendo che:
− dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, la aveva ricevuto la CP_2
notifica di atto di precetto da parte di tale Sarda Service S.r.l., con dichiarazione di quest'ultima di essersi resa cessionaria del credito già vantato dalla CP_1
− l'eccezione di prescrizione era stata sollevata in modo specifico;
− la prescrizione era interrotta dal momento della notifica dell'atto e non dal deposito del ricorso;
− le argomentazioni concernenti l'imprescrittibilità del diritto di proprietà erano incongruenti con la presente causa;
− erano infondate le deduzioni dell'appellante concernenti la prescrizione decennale degli interessi.
Sulla scorta di tali rilievi, la sig.ra aveva chiesto “Piaccia alla Corte CP_2
adita, contrariis reiectis - dichiarare la carenza di legittimazione all' impugnazione e di interesse della signora per aver ceduto il proprio credito alla Sarda Controparte_1
Service, con la conseguenza della inammissibilita' dell' appello proposto - respingere l' appello proposto per le ragioni esposte, essendo evidentemente infondato ed inaccoglibile in fatto e diritto. Vittoria di compensi spese ed accessori del grado. Si chiede che la Corte
9 voglia ordinare alla signora la produzione in giudizio ed il deposito di copia della CP_1
cessione intervenuta tra la stessa e la Sarda Service e menzionata nel precetto che CP_1 si produce”.
3) Preliminarmente all'analisi del merito occorre prendere in considerazione la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte appellata già in sede di note dimesse in data 30.9.2022 e, da ultimo, reiterata nella precisazione delle conclusioni.
L'istanza non è suscettibile di accoglimento
3.1) La sig.ra ha fondato tale richiesta adducendo che “...solo per un caso CP_2
e solo all'ultimo momento, in via fortunosa ed indiretta, si è potuto conoscere della fissazione della prima udienza al giorno 5.10.22 . Controparte, infatti, pur essendo onerata di notificare il provvedimento in data 13.12.2021 alla appellata, ha omesso di adempiere a quanto disposto dal Presidente. Tale comportamento, gravemente omissivo, ha leso irrimediabilmente il diritto al corretto contraddittorio ed alla difesa della signora che ha diritto di essere rimessa in termini per poter compiutamente svolgere le CP_2
proprie difese e quindi proporre eventuali domande incidentali ed eccezioni, avendo potuto dedurre e difendersi solo sommariamente per le ristrettezze temporali di cui è rimasta vittima”.
Deve tuttavia rilevarsi come la sig.ra si sia ritualmente costituita con CP_2
comparsa di costituzione dimessa in cancelleria telematica in data 15.9.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di venti giorni antecedenti la data fissata per l'udienza con il decreto del 13.12.2021.
Nel contesto della predetta comparsa, peraltro, risulta espressamente indicato che l'atto si riferisce al “Proc. n. 2001/2021 – ud. 5/10/22” e dunque chiaramente dando atto che, al momento della costituzione in giudizio, la stessa era perfettamente a CP_2 conoscenza del fatto che l'udienza era stata fissata alla data del 5.10.2022, senza che ciò avesse precluso la tempestiva costituzione in giudizio della predetta CP_2
Inoltre, ciò che vieppiù rileva, nella comparsa di costituzione predetta non risulta operata alcuna censura nei confronti della postulata omessa notifica del decreto in questione (pur, si ribadisce, essendo a conoscenza della data di celebrazione della prima udienza) e, soprattutto, l'appellata non risulta aver proposto alcun appello incidentale.
Anzi, a quest'ultimo proposito deve rilevarsi come nella comparsa di costituzione la abbia formalmente esposto: “Si dichiara che nessuna domanda CP_2 riconvenzionale o appello incidentale è stato proposto”.
3.1.1) Dunque, risulta come la sig.ra si sia ritualmente costituita nei CP_2
termini per proporre appello incidentale o sollevare eccezioni processuali e/o di merito non rilevabili d'ufficio, dando atto di essere a conoscenza del fatto che la prima udienza
10 era fissata al 5.10.2022 e senza nulla addurre sul punto, ma dichiarando espressamente di non proporre “domande riconvenzionali” o appello incidentale.
La richiesta in oggetto, pertanto, fondata sulla tardiva e casuale conoscenza della data di celebrazione della prima udienza e finalizzata ad ottenere una rimessione in termini onde “proporre eventuali domande incidentali ed eccezioni” non risulta suscettibile di accoglimento.
4) Ciò premesso, e passando all'analisi del merito del gravame, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
4.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha sollevato una variegata serie di contestazioni alla decisione del Tribunale di Grosseto di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sig.ra con riferimento all' del luglio 2004. CP_2 Pt_2
Il motivo è infondato.
4.1.1) Deve anzitutto osservarsi come non possano ritenersi fondate le doglianze dell'appellante concernenti la lamentata genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure da parte della sig.ra CP_2
In proposito, la risulta aver eccepito che “Deve, comunque, rilevarsi CP_2
come al meno il credito indicato nella prima A.I.P., 1306 del luglio 2004, sia irrimediabilmente prescritto, non sussistendo alcun atto interruttivo intermedio ed essendo trascorsi oltre 10 anni dal momento della emissione della nascita ed esigibilità del credito rispetto a quello della notifica del decreto che si oppone. Parimenti prescritti sono comunque tutti gli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto”.
La formulazione utilizzata da parte della sig.ra consente di individuare CP_2
come la stessa abbia inteso eccepire la prescrizione decennale (per quanto qui interessa), facendo riferimento al termine intercorrente tra il primo A.I.P. (del luglio 2004 ma pacificamente riportante la data del 4.8.2004) e la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (notificato in data 21.11.2014).
Dunque, le contestazioni sollevata dall'appellante in ordine alla mancata indicazione esatta del dies a quo per la decorrenza dell'eccepita prescrizione risultano destituite di fondamento.
Non sono del resto rilevanti i richiami giurisprudenziali svolti da parte appellante
(ad es, Cass. 4668 dell'8.3.2004) in ordine all'onere di specificazione del dies a quo, per il decorso della prescrizione, in ipotesi di pluralità di crediti, dal momento che nel caso di
11 specie l'eccezione risulta sollevata con riferimento ad un unico credito, come emerge in modo nitido dal portato semantico delle espressioni utilizzate dalla CP_2
4.1.2) Non condivisibile è poi l'assunto interpretativo dell'appellante secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto dal mero deposito del ricorso monitorio e non dalla notifica dello stesso e del decreto ingiuntivo alla controparte.
La ha argomentato che, poiché una volta dato corso alla notifica del CP_1
decreto ingiuntivo la pendenza della lite deve essere fatta risalire al momento del deposito del ricorso stesso, allora la “domanda” da prendere in considerazione onde considerare l'effetto interruttivo della prescrizione deve individuarsi con il deposito in questione, in quanto “domanda proposta nel corso di un giudizio”, ex art. 2943, 2° comma, c.c.
Pur essendo suggestiva, tale impostazione ermeneutica non appare condivisibile alla stregua del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. 3,
14/07/2004, n. 13081; Cass., sez. 6-3, 03/09/2013, n. 20176)” (così, in motivazione, Cass.
4676 del 15.2.2023), con l'espressa indicazione che “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”
(così, in massima, Cass. 27944 del 23.9.2022).
4.1.3) L'appellante ha quindi valorizzato, nel contesto del motivo di gravame in analisi, anche le conseguenze derivanti dall'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 2709 c.c. (sulla valenza probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore).
In tale prospettiva, la ha argomentato che “Come argomentato in più CP_1
occasioni nelle cause tra e i distributori locali della stampa, Controparte_8
i documenti amministrativi (c.d. prospetti di liquidazione) prodotti in causa dai distributori locali della stampa al pari di quelli prodotti anche dalla nel presente CP_2 giudizio (docc. 2 e 3) fanno prova ex art. 2709 c.c. contro l'imprenditore. Quindi qui contro il distributore. “D'altra parte, con riferimento alla documentazione prodotta
12 dall'opponente, occorre ribadire che i documenti contabili fanno prova solo contro l'imprenditore e non certo a suo favore ex art. 2709 c.c., da ciò derivando che mentre i prospetti di liquidazione prodotti dall'opponente non sono in grado di dimostrare l'avvenuta resa, al contempo confermano, nella colonna 'avere', gli esatti quantitativi, tipologie valori economici della merce consegnata, avvalorando esistenza ed identità del credito ingiunto”. Tribunale di Firenze 1063-2012 giudice dottor Roberto Monteverde causa ex articolo 645 c.p.c. in relazione alla questione Controparte_9 Pt_4
della decorrenza del termine per la prescrizione, deriva il riconoscimento del credito dell'opposta da parte del debitore giuste previsioni normative ex art. 2944 c.c.. Senza per altro che si possa considerare nemmeno la data falsamente riportata in quei documenti in quanto contestata dall'opposta con il proprio primo atto (pagg. 23 e 24 della comparsa di costituzione e risposta della creditrice . E non provata, nemmeno dopo la detta CP_1 formale contestazione processuale da parte dell'odierna appellata, dalla alcuna CP_2
spedizione e men che mai ricezione di quei documenti riconoscitivi del credito per tutto il corso del giudizio di primo grado. Il riconoscimento del credito da parte del debitore per poter entrare nella sfera dei diritti disponibili del creditore se detto riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c. è su base documentale, non potrà che essere considerato a sua volta produttivo di effetti nella sfera dei diritti del creditore, che all'atto della sua ricezione e-o conoscenza. Quindi nel caso che qui occupa, dal momento della notifica dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. della che ha generato il presente CP_2
giudizio di piena cognizione. Con ulteriore e conseguente motivo di non considerabilità di un qualsiasi inizio di decorrenza di un qualsivoglia termine prescrizionale. Anche per questo motivo, si ripete sempre per quanto d'occorrenza, il capo della sentenza impugnato, Dovrà essere riformato”.
Si è riportato per esteso l'intero brano argomentativo dell'appellante, non essendo del tutto chiaro quale sia la ricaduta interpretativa di tali rilievi sul punto specifico del decorso della prescrizione.
Nell'ottica che, plausibilmente, appare correlabile a tali rilievi, deve rilevarsi come anche l'eventuale intervenuto riconoscimento (illo tempore) da parte della del CP_2 credito vantato dall'originaria creditrice nulla comporta in ordine all'estinzione del credito stesso in conseguenza della maturazione della prescrizione.
4.1.4) L'appellante ha poi lamentato “...come il Giudice, in violazione anche dell'art. 112 c.p.c., abbia del tutto omesso di rispondere all'eccezione e ai rilievi formulati ad abundantiam dall'opposta in relazione al combinato disposto ex art. 1556, 1557 e
1558 c.c. e alle norme sulla imprescrittibilità dei diritti di proprietà così incidenti nell'ambito del contratto estimatorio. Diritti di proprietà, in relazione ai quali, vertendo il
13 presente giudizio per l'appunto, in ambito di contratto estimatorio, la prescrizione non può considerarsi nemmeno iniziata a decorrere quando sia mancato il pagamento, ovvero la restituzione entro i termini stabiliti ex art. 1556 c.c., nel caso di specie, di 68 giorni”.
A) La sul punto, ha argomentato che “Indubbiamente, anche in relazione CP_1 alla prima consegna per il controvalore di € 5.931,65 che non ha mai Controparte_2
restituito, né ovviamente, pagato la merce. Siccome in virtù dell'art. 1558 c.c. nel contratto estimatorio
➢ la proprietà della merce resta al tradens fin tanto ché l'accipiens non ne abbia pagato il prezzo,
➢ considerato che il diritto di proprietà, in diritto, non è soggetto ad alcuna prescrizione,
➢ considerato ancora, che la norma codicistica è posta alla tutela del tradens, soggetto che rischia il capitale di investimento, non può che ricavarsi la conseguenza che ove l'accipiens, non restituisca la cosa mobile ricevuta entro il termine stabilito ex art. 1556 c.c.
✓ da una parte cristallizza la propria obbligazione a carattere pecuniario conseguente gli effetti reali prodotti dalla consegna,
✓ dall'altra non avendo comunque pagato la merce non può considerarsi la decorrenza di alcun termine prescrizionale proprio in relazione agli effetti giuridici di richiamo alla norma (oltretutto) a carattere imperativo ex art. 1558 c.c. che non a caso stabilisce, con chiari effetti di tutela del tradens, che la proprietà della cosa resta al tradens fintantoché
l'accipiens (qui non ne abbia pagato il prezzo”. CP_2
B) Dal tenore delle argomentazioni esposte dall'appellante sembrerebbe di capire che, secondo l'appellante stessa, nel caso di specie non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile una prescrizione del diritto vantato dalla in quanto la proprietà (che CP_1 sarebbe rimasta in capo a quest'ultima in conseguenza della peculiare morfologia giuridica del contratto estimatorio) non sarebbe prescrittibile.
C) Al netto di ogni valutazione in ordine alla prospettazione astratta dei caratteri di struttura del contratto estimatorio, preme qui evidenziare come la stessa abbia CP_1
agito per il pagamento di un credito (non per la rivendica della proprietà), con ciò azionando un diritto pienamente assoggettabile all'istituto della prescrizione, con conseguente infondatezza del motivo di appello anche nella parte qui considerata.
4.1.4.1) Sempre con riferimento alla natura del contratto intercorso tra le parti,
l'appellante ha altresì dedotto che “Fermo restando quanto prima precisato, se CP_2
avesse inteso sostenere la sussistenza di un proprio diritto di resa e ferma
[...]
l'eccezione di decadenza come formulata e qui insistita, quindi, il diritto di accreditarsi
14 importi a titolo di merce restituita, avrebbe dovuto prima allegare e dimostrare (con onere perfettamente a suo carico)”, procedendo quindi ad illustrare il contenuto degli oneri istruttori (e di allegazione) gravanti sulla controparte.
In proposito si può unicamente rilevare, nella presente sede, come il diritto di resa della sig.ra non venga in rilievo ai fini della decisione da assumere in punto di CP_2 prescrizione, non essendo più oggetto di causa il profilo concernente l'elisione del credito dell'ingiungente per effetto della resa della merce, o dell'offerta di resa della stessa, trattandosi di profilo superato dalla sentenza di prime cure e non essendo stato proposto appello incidentale sul punto.
4.1.5) L'appellante ha poi esposto, sempre nel motivo di gravame in analisi, che
“Non dimentichiamo che il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui può essere esercitato il relativo diritto (2935 c.c.). Nella specificità e particolarità del contratto estimatorio i diritti dal tradens sono almeno tre, tanti quanti sono gli articoli della sua codificazione del 1942 (artt. 1556, 1557 e 1558 c.c.).
1. Il primo è un diritto di natura immediatamente pecuniaria esercitabile alla scadenza del termine stabilito per la restituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1556 c.c..
2. Il secondo è un diritto di garanzia rappresentato dalla riserva di proprietà della merce non restituita entro il termine fino al pagamento della stessa come stabilito dall'art. 1558
c.c., con la conseguenza che ove poi non venga effettivamente e fisicamente restituita la merce si determinerà un nuovo diritto al pagamento anche se giuridicamente differente che è conseguenza della mancata (o tardiva ex art. 1556 c.c.) restituzione fisica del prodotto. Tale diritto ha natura immediatamente pecuniaria ove si ritenga insufficiente la mera dichiarazione di voler restituire, ovvero di natura conseguentemente pecuniaria in caso contrario.
3. Il terzo è il diritto all'integrità della merce da restituire (come previsto dall'art. 1557
c.c.) o sulla quale - merce (che deve essere integra)- deve permanere la riserva di proprietà ex art. 1558 c.c. a scopo di garanzia richiamata nel punto 2 che precede. Anche tale terzo diritto ha natura conseguentemente pecuniaria. In buona sostanza siccome il tradens, una volta decorso il termine ex art. 1556 c.c., il diritto alla restituzione ex art. 1558 c.c. (a scopo di garanzia della merce nonostante la cristallizzazione per gli effetti ex art. 1556 c.c. dell'obbligazione pecuniaria in capo all'accipiens) fintanto che non viene effettivamente restituita la merce per il diritto ex art. 1558 c.c., il tradens non può nemmeno verificare, non solo le quantità, ma anche l'integrità ex art. 1557 c.c. delle cose consegnate e quindi finché tale fatto non avviene anche se solo per motivi di garanzia ex art. 1558 c.c., non può decorrere alcun termine per la prescrizione.
15 Si tratta di tre 'diritti' esercitabili da parte del tradens che portano tutti e comunque al medesimo risultato rappresentato dal pagamento integrale della merce consegnata dal tradens. Comunque, a considerazioni differenziate anche sotto il profilo della decorrenza del termine per la prescrizione erroneamente e ingiustamente non prese in considerazione dal Giudice di prime cure, con ulteriore rilievo anche ex art. 112 c.p.c.. Ma a ben vedere vi è anche un quarto diritto per il quale si richiama l'art. 1460 del nostro Codice civile, rappresentato dal fatto che il tradens ha il pieno diritto di non accettare l'accredito della resa in favore dell'accipiens ove questo si sia reso inadempiente rispetto ai propri obblighi legali, e-o convenzionali. Come eccepito per quanto d'occorrenza senza che controparte (onerata della prova del proprio adempimento anzi del proprio esatto adempimento Cassazione Civile Sezioni Unite 13533- 2001) abbia, per tutto il giudizio di primo grado, nemmeno tentato di provare alcunché. Ovvero nel caso di abuso da posizione dominante ( era monopolista nella distribuzione della stampa a CP_2
Grosseto e provincia, anche questo fatto pacifico e non contestato da controparte) ovvero di abuso da stato di dipendenza economica dell'interlocutore economicamente dipendente giuste previsioni ex art. 9 Legge 192 del 1998”.
L'appellante, oltre a dolersi della mancata considerazione di tali argomenti da parte del giudice di prime cure, ha altresì evidenziato come tali rilievi avrebbero ricadute sul piano della prescrizione, in quanto “...mentre ➢ il primo diritto, quello a natura immediatamente pecuniaria, è esercitabile allo scadere del 68° giorno dalla data di consegna della merce, ovvero e comunque non prima della data di ricezione del documento amministrativo di liquidazione (nel caso di specie mai ricevuto e conosciuto soltanto perché depositato in questa causa). ➢ il secondo e terzo diritto di credito non potranno decorrere ex art. 2935 c.c. fintanto che l'accipiens non abbia restituito fisicamente la merce e-o non l'abbia pagata integralmente”.
Anche tali rilievi non sono suscettibili di essere condivisi, in quanto, mentre il primo risulta ricondurre la fattispecie all'ordinario alveo di applicabilità della prescrizione
(trattandosi della prospettazione di un credito pecuniario), gli altri rilievi risultano nuovamente riproporre la non condivisibile conclusione dell'imprescrittibilità del diritto vantato dalla in quanto afferente ad un diritto di proprietà di quest'ultima (che, CP_1
invece, come detto – ed al netto delle perplessità sulla ricostruzione giuridica proposta – non è oggetto di causa).
4.1.6) Non è poi condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui l'eccezione di prescrizione in questione sarebbe stata oggetto di implicita rinuncia in quanto non riproposta dalla in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. CP_2
16 In proposito si osserva come la (all'udienza del 2.2.2021) si sia CP_2 richiamata alle “conclusioni già precisate in udienza”, e, dunque, con riferimento all'udienza del 26.1.2021, alle “conclusioni già precisate”.
Alla precedente udienza, del 26.11.2019, la aveva invece fatto CP_2
riferimento alle note conclusive dimesse telematicamente, nel cui ambito risultano riportate le conclusioni già espresse nel contesto della comparsa di costituzione e risposta, tra cui anche l'eccezione di prescrizione in oggetto.
4.1.7) L'appellante ha quindi censurato anche la decisione del Tribunale di
Grosseto di ritenere che “Priva di pregio è altresì l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale in relazione ai decreti ingiuntivi nn. 1312/2014 e 3499/2020 emessi dall'intestato Tribunale, giacché si tratta di titoli giudiziali emessi nei confronti di due società (rispettivamente e Controparte_4
a socio unico) e incorporanti crediti che esulano dal presente giudizio in CP_5 quanto afferenti a diverse consegne di merce”.
L'appellante ha infatti argomentato come l'eccezione di giudicato in questione avrebbe potuto comportare ricadute anche in punto di prescrizione del diritto, rilevando che “Si ribadisce come il giudicato invece può rilevare anche sotto il profilo della prescrizione. Proprio in quanto le consegne oggetto del presente giudizio differiscono soltanto in punto di diversità delle consegne ma nell'ambito delle medesime condizioni di rapporto commerciale trasferitesi dall'impresa individuale alla Controparte_2
società inglobante a socio unico di . Dovendosi Controparte_4 Controparte_2 in conclusione sull'argomento, quindi considerare l'erroneità del rilievo del Giudice di prime cure quando afferma in sentenza della mancanza di rilevanza dell'eccezione di giudicato esterno. Un'erroneità la quale, invece, è incidente in relazione a entrambi i motivi di impugnazione del presente atto di appello. In quanto, quel giudicato non soltanto rileva in punto di decisum sulla prescrizione decennale della merce consegnata nel rapporto ma anche in punto di palese inapplicabilità Controparte_6 delle previsioni dell'articolo 2948 quarto comma Codice Civile in relazione agl'interessi legali e moratori. Giusto secondo motivo che segue nel presente atto d'appello”.
Deve rilevarsi, tuttavia, come il motivo di appello in oggetto, in sé e per sé considerato, non possa considerarsi ammissibile, dal momento che:
− risulta contestata la decisione del Tribunale di Grosseto di respingere l'eccezione in questione, ma non risultano esposti i motivi per cui tale decisione dovrebbe ritenersi non condivisibile;
17 − viene indicato che la decisione in punto di giudicato esterno avrebbe ricadute anche in punto di prescrizione, ma non sono indicati i motivi specifici idonei ad individuare tale collegamento.
Ciò, peraltro, al netto di ogni rilievo circa l'ardua ravvisabilità di un giudicato esterno correlato a rapporti contrattuali diversi da quello per cui è causa.
4.2) Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, parte appellante ha contestato la ritenuta applicabilità della prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c. all'obbligazione di pagamento degli interessi moratori, rilevando che “Il Giudice del Tribunale, da una parte conferma la prescrizione decennale, dall'altra considera, senza motivare in alcun modo, la prescrizione quinquennale degli interessi moratori ex D. Lgs. 231-2002 che accedono al credito dichiarato dal Medesimo Giudice a prescrizione ordinaria decennale”.
I due motivi, al di là di alcune differenze contenutistiche, devono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro attinenza al medesimo profilo.
A) L'appellante ha espressamente riferito le proprie censure alla alla parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha esposto: “Passando poi al merito del rapporto, va evidenziato che quello di distribuzione di pubblicazioni periodiche editoriali, intercorso fra e l' - pur non intercorrendo Controparte_2 Parte_1
tra un distributore ed edicolante, bensì tra editore e distributore - possa assimilarsi al contratto estimatorio in cui “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito” (art.1556
c.c.), come peraltro già ritenuto in numerose pronunce passate in giudicato allegate dalle parti. Com'è noto, alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a anno o in termini più brevi (cfr. Cass. 19487/2011). …
e quella breve sugli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto” (come formalmente riportato a pp.gg.
16 e 17 dell'atto di appello).
B) Deve peraltro osservarsi come, nella sentenza impugnata, il brano stigmatizzato da parte appellante sia immediatamente seguito da quello in cui il Tribunale di Grosseto ha rilevato che “Nella fattispecie, però, l'attrice ha eccepito ritualmente la sola prescrizione ordinaria decennale in merito alla prima consegna e quella breve sugli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto. L'eccezione di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. formulata in comparsa conclusionale per entrambi i crediti, invero, deve ritenersi tardiva,
18 al contrario appunto di quella contenuta nella citazione che invece è ammissibile e fondata”.
C) La questione, dunque, concerne unicamente il profilo degli interessi (computati sull'importo capitale di € 7.521,78, di cui al secondo A.I.P.), in relazione ai quali è stata ritenuta dal giudice di prime cure applicabile la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., sì che sulla sorte capitale sono stati riconosciuti gli “...interessi di mora nella misura di cui al
D.Lgs. 231/2002, scomputando però quelli maturati fino a cinque anni prima della notifica decreto ingiuntivo”.
4.2.1) Tale decisione è stata contestata dall'appellante adducendo (in particolare nel secondo motivo di appello) che:
− “nel contratto estimatorio non sussiste alcuna obbligazione periodica di durata”;
− “L'aggettivo 'periodico' richiamato 'capricciosamente' dal Giudice
o da una parte è irrilevante sia in fatto che in diritto in quanto non di certo può corrispondere alla prestazione periodica quindi a una prestazione caratterizzata dal fatto di essere suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo,
o dall'altra, quindi con infondatezza anche nel merito, trattasi di una mera denominazione di prodotto nemmeno oltretutto attinente alla fattispecie visto che le consegne avvenivano sporadicamente, anche se ugual cosa sarebbe stata anche nel caso della consegna di un quotidiano (dato comunque il carattere istantaneo dell'insorgenza del diritto pecuniario determinato dagli effetti reali di ogni singola consegna)”;
− non era condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo cui nel caso di contratto estimatorio “la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”, trattandosi di contratto di consegna di merci (se del caso, con diritto di resa) con insorgenza del pagamento del corrispettivo;
− “La giurisprudenza citata dal Giudice, che poi richiama quelle citate dall'odierna appellante, si riferisce alle prestazioni di servizio forniture che, per l'appunto, siano suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo”, come gas, acqua o le locazioni o i rapporti di lavoro;
ed inoltre esponendo (nel terzo motivo di appello) che:
− “...il Giudice al di là della pacifica erroneità riscontrabile già per le considerazioni poco prima formulate dall'odierna appellante nel presente atto, non ha in alcun modo motivato, ma a ben vedere nemmeno argomentato, sul perché la prescrizione degli interessi moratori che accedono al credito per consegna di merce sarebbe breve quindi speciale quinquennale”.
19 − “...per quale motivo la prescrizione degli interessi legali e di mora sarebbe breve il Giudice del Tribunale proprio non ce lo dice”.
− la giurisprudenza era orientata nel senso che la prescrizione applicabile all'obbligazione di pagamento degli interessi doveva ritenersi quella ordinaria decennale, salve le ipotesi in cui gli interessi fossero riferibili ad obbligazioni periodiche o di durata.
4.2.2) I motivi, complessivamente considerati, sono fondati.
4.2.2.1) La giurisprudenza di legittimità è in effetti orientata (così come allegato dall'appellante) nel senso che “La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962” (così Cass. 17197 del 9.10.2012), precisandosi in termini generali che “L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi” (così Cass. 23385 del 15.10.2013) e che “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale” (cfr Cass. 11125 del 24.4.2024).
4.2.2.2) Deve quindi osservarsi come il giudice di prime cure abbia espressamente proceduto alla qualificazione giuridica della fattispecie, peraltro con riferimento a profilo che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, ritenendo espressamente che
“Passando poi al merito del rapporto, va evidenziato che quello di distribuzione di pubblicazioni periodiche editoriali, intercorso fra e l' Controparte_2 [...]
- pur non intercorrendo tra un distributore ed edicolante, bensì tra editore e Parte_1
distributore - possa assimilarsi al contratto estimatorio in cui “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito” (art.1556 c.c.), come peraltro già ritenuto in numerose pronunce passate in giudicato allegate dalle parti”.
20 Nei confronti di tale valutazione non risulta essere stato proposto appello e, a monte, neppure alcuna contestazione, sì che il profilo deve ritenersi non più suscettibile di essere posto in discussione.
Avendo pertanto a riferimento la qualificazione in oggetto, deve rilevarsi come il contratto estimatorio non configuri, di per sé, né un'obbligazione periodica, né un obbligazione di durata.
La definizione normativa della fattispecie (“Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”), se pur consente la fruibilità di tale forma contrattuale per la regolazione dei rapporti in cui è potenzialmente frequente la restituzione della merce (come, in effetti, nell'ambito della rivendita di pubblicazioni, soprattutto se quotidiane o comunque periodiche), non consente tuttavia di individuare la periodicità della prestazione quale nucleo strutturale del contratto medesimo.
Ciò, tantomeno, è dato individuare nel caso di specie, in cui:
− non è noto quali fossero gli iniziali accordi tra le parti;
− la stessa opponente ha espressamente allegato che tra le parti era intercorso “...un episodico rapporto di distribuzione editoriale” (così alla 4^ pagina dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), senza neppure prospettare l'esistenza di un proprio diritto di reso;
− l'opposta ha addirittura prospettato una mera ipotesi di consegna di merce.
Dunque, tra gli elementi di giudizio disponibili, nessuno consente di ritenere che – ferma la qualificazione in termini di contratto estimatorio – il rapporto intercorso tra le parti possa ritenersi configurato in termini tali da aver generato un obbligo di pagamento periodico o, come ritenuto dal giudice di prime cure, obbligazioni “di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”.
Ne consegue come il rapporto intercorso tra le parti non possa sussumersi nell'alveo applicativo dell'art. 2948, n. 4, c.c. e, per l'effetto, neppure possa essere regolato da tale norma il profilo concernente la prescrizione degli interessi scaturenti dagli obblighi di pagamento correlati a tale rapporto.
4.2.3) In base a quanto sin qui esposto risulta dunque come gli interessi dovuti sulla somma di € 7.521,78 siano soggetti alla prescrizione decennale e, dunque, non siano dovuti solo con riferimento a quelli maturati per il periodo anteriore al 21.11.2004
(decennio antecedente al 21.11.2014 (data di notifica del decreto ingiuntivo).
Poiché, tuttavia, l'importo già ritenuto dovuto in prime cure, per € 7.521,78, risulta attinente al secondo A.I.P. oggetto di causa, del 30.11.2004, la conclusione sopra
21 raggiunta non risulta produrre effetti pratici nella presente causa, risultando dovuti tutti gli interessi maturati su tale importo.
4.3) L'appello deve quindi trovare accoglimento nei limiti sopra indicati, con parziale riforma della sentenza impugnata nella statuizione contenuta al punto 3 del dispositivo, dovendosi emettere a carico della sig.ra una condanna al pagamento CP_2 dell'importo di € 7.521,78 da maggiorare degli interessi di mora nella misura di cui al
D.Lgs. 231/2002 dal 6.2.2005 (68 giorni dal 30.11.2004, come originariamente domandato dall'ingiungente) al saldo effettivo.
5) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, occorre procedere a valutazioni differenziate per i due gradi di giudizio.
5.1) Va infatti anzitutto rilevato come il giudice di prime cure abbia proceduto ad una compensazione parziale delle spese (nella misura di 1/3), ponendo il residuo a carico della sig.ra CP_2
Nei confronti di tale statuizione non risulta essere stata proposta impugnazione, avendo l'appellante chiesto unicamente la refusione de “le spese integrali del doppio grado di giudizio” senza tuttavia avanzare alcun motivo formale di appello (e neppure contestazioni sostanziali) nei confronti della predetta statuizione.
In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che, se pur la regolazione delle spese in grado di appello deve essere eseguita in conformità al principio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017;
11423/2016), nondimeno è stato puntualizzato che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più
22 favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (così Cass. 33412 del 19.12.2024; nello stesso senso, cfr Cass. 27606 del 29.10.2019).
Dunque, in assenza di impugnazione nei confronti della statuizione adottata dal
Tribunale di Grosseto, la decisione in questione (si ribadisce, già favorevole alla sig.ra non può essere modificata nella presente sede. CP_1
5.1) Per quanto invece concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, va evidenziato come il gravame abbia trovato accoglimento soltanto parziale, nei termini indicati in precedenza, con reiezione della domanda di condanna al pagamento degli importi di cui al primo A.I.P. e riconoscimento della debenza integrale degli interessi sugli importi di cui al secondo A.I.P., invece che di quelli maturati nel quinquennio dalla domanda giudiziale.
La ridotta misura in cui l'appello ha trovato accoglimento (evidenziando come non si tratti di una mera questione di importi, ma di reiezione di una domanda e di accoglimento di una domanda diversa) induce a ravvisare un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da indurre ad una compensazione parziale delle spese in questione, nella misura di 1/3 delle stesse, che, per il residuo, devono essere poste a carico della sig.ra
CP_2
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa, come condivisibilmente indicato dall'appellante nella nota di iscrizione a ruolo).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2021 del Tribunale di Grosseto, in parziale Controparte_1
riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie il secondo e terzo motivo di appello e, per l'effetto, condanna CP_2
a versare a l'importo di € 7.521,78 da maggiorare degli
[...] Controparte_1
interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 6.2.2005 al saldo effettivo;
2) respinge per il residuo il gravame;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_2 CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, come nella sentenza impugnata, per le considerazioni espresse in parte motiva;
23 • per il secondo grado, previa compensazione nella misura di 1/3, in complessivi
3.872,67 (pari a 2/3 di complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2001/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Carrara presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Nicoletta Cervia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Giuseppe Nicosia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 351/2021 del Tribunale di Grosseto CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Previo rigetto delle relative eccezioni di prescrizione, perché inammissibili (compresa quella priva di senso di una pretesa rimessione nei termini già scaduti per la costituzione del convenuto) e-o comunque infondate e rilevata la tardività della costituzione dell'appellata, in riforma parziale della sentenza impugnata, quindi per quanto di ragione Rigettare la proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 1167-2014 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 15 ottobre 2014 e, per l'effetto, confermarlo in ogni sua parte comprese le spese del procedimento d'ingiunzione Comunque,
Condannare la Signora a pagare anche l'importo della consegna di Controparte_2 merce effettuata in data 4 agosto 2004 per il controvalore di € 6.065,19 (da cui detrarre €
133,54) oltre a interessi tutti come domandati in sede di domanda ingiuntiva quindi dal dì del dovuto, quindi dal 68° giorno dalla data della consegna. Condannare la Signora
a pagare anche l'importo degli interessi come domandati in sede di Controparte_2
domanda ingiuntiva anche in relazione a entrambe le consegne di merce, dal dì del dovuto, quindi dal 68° giorno dalla data della consegna. Oltre le spese integrali del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si richiamano le intere produzioni documentali del giudizio di primo grado e tutte le istanze, sempre per quanto d'occorrenza, quindi, come formulate tutte negli atti del giudizio di primo grado sia in comparsa di costituzione che nelle memorie numeri 2 e 3 niente escluso. Altresì si deposita, come da separato elenco, un insieme di sentenze nei tre gradi di giudizio delle cause concluse in via definitiva tra e gli altri distributori locali della stampa periodica nelle Controparte_3
quali sono state sistematicamente affrontate e risolte le medesime questioni che sono dell'appello che qui si discute”.
Per la parte appellata: “CHIEDE che il Giudice adito voglia accogliere la spiegata istanza di REMISSIONE IN TERMINI per lo svolgimento di eventuali domande di impugnazione incidentale e la proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio per i motivi esposti. In denegata ipotesi insiste per quanto gia' dedotto in comparsa di costituzione e confermando le conclusioni per come ivi precisate, chiede l' affidamento dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 351/2021 del Controparte_1
Tribunale di Grosseto, con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione proposta dalla sig.ra nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1167/2014, emesso Controparte_2
2 dal Tribunale di Grosseto su istanza della predetta sig.ra per l'importo di € CP_1
13.453,43 (oltre accessori).
1.1) Il predetto decreto ingiuntivo era stato chiesto, ed ottenuto, dalla CP_1
allegando che:
• l'impresa individuale Agenzia Distribuzione Giornali di BI NE era debitrice dell'importo predetto nei confronti della soc.
[...]
, il cui credito (relativo a due consegne di Parte_1
pubblicazioni effettuate, la prima, il 4 agosto 2004 e, la seconda, il 30 novembre
2004) era stato ceduto alla CP_1
• tale credito era dimostrato:
o quanto alla consegna del 4 agosto 2004, dal documento di consegna Pt_2
(Annuncio Invio Pubblicazioni) prot. 1306.acc.04 datato 27 luglio 2004
(allegato 3) e riepilogato nel documento di fatturazione editoriale n. 275 prot. n. 1667.acc.04 del 30 settembre 2004 per il controvalore di € 6.065,19
(allegato 4);
o quanto alla consegna del 30 novembre 2004, dal documento di consegna
Part
prot. 1937.acc.04 datato 24 novembre 2004 (allegato 5) e riepilogato nel documento di fatturazione editoriale n. 328 prot. n. 2012.acc.04 del 30 novembre per il controvalore di € 7.708,98 (allegato 6);
o tali documenti erano stati sottoscritti dal debitore;
• la cessata impresa individuale Agenzia Distribuzione Giornali di CP_2
aveva corrisposto unicamente un acconto di € 133,54 (relativo al primo
[...]
credito che, per l'effetto risultava insoluto per il residuo importo di € 5.931,65).
1.2) Nei confronti di tale decreto aveva quindi proposto opposizione la sig.ra contestando le pretese creditorie dedotte in sede monitoria dalla controparte ed CP_2
in particolare esponendo che:
o tra le originarie parti del rapporto era intercorso un rapporto di distribuzione editoriale, e non di vendita, che si era esaurito con la restituzione di quanto non era stato venduto, sì ché non risulta residuare alcun credito in capo ad
[...]
Parte_1
o gli A.I.P. prodotti non rappresentavano un'adeguata prova del credito, peraltro non essendo sottoscritti dal debitore (e che, per questo, venivano formalmente disconosciuti);
o la copia del decreto ingiuntivo che era stata notificata era diversa dall'originale, presentando parti mancanti rispetto a quest'ultimo (come il numero progressivo) e
3 parti aggiuntive (come la comunicazione di cancelleria dell'accoglimento del ricorso);
o l'atto di cessione del credito dimesso da controparte non aveva data certa, non era stato comunicato al debitore ceduto e, soprattutto, doveva ritenersi un atto simulato al solo scopo di mutare la persona del creditore, anche in considerazione del fatto che risultava a titolo gratuito ed integrava quindi gli estremi di una donazione, nulla per difetto di forma;
o il credito indicato come relativo al primo A.I.P. era comunque prescritto, trattandosi di atto del luglio del 2004 ed essendo ormai decorsi dieci anni senza alcuna interruzione del corso della prescrizione.
1.2.1) Su tali basi, la aveva chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice CP_2
adìto, contrariis reiectis, Preliminarmente dichiarare che il decreto è stato emesso in carenza delle condizioni di legge e pertanto piaccia revocare il medesimo.
Preliminarmente dichiarare la mancanza di conformita' del decreto opposto nella copia notificata a quello emesso e quindi la nullita' ed inefficacia dell' ingiunzione stessa per come notificata Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta, per i motivi esposti, previa declaratoria della simulazione assoluta dell' atto di cessione e, comunque, della sua invalidita' , inopponibilita' e nullita' per carenza dei requisiti di forma, trattandosi in ipotesi di donazione, considerata previamente la necessita' dell'estensione del contraddittorio al terzo cedente. Preliminarmente dichiarare la intervenuta prescrizione del credito azionato almeno con riferimento a quanto portato dalla in data e degli interessi ultraquinquennali. In via graduata e nel merito Pt_2
accertare e dichiarare la non debenza da parte dell'opponente delle somme per gli importi per come ingiunti conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compensi oltre contributo forfetario, iva e cpa”.
1.3) Si era costituita la sig.ra che aveva contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, in particolare esponendo che:
− i documenti dimessi costituivano valida dimostrazione del credito e non erano stati disconosciuti, avendo controparte unicamente contestato che la sottoscrizione fosse della sig.ra CP_2
− il decreto ingiuntivo notificato era stato estratto con modalità telematiche dalla cancelleria digitale;
− l'atto di cessione del credito non richiedeva, per la sua validità, la notifica al debitore ceduto;
− era infondata, per la sua genericità, l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte;
4 − il contratto intercorso tra le parti originarie, al limite, poteva classificarsi come contratto estimatorio e, quindi, comunque come un contratto di vendita, sia pure con diritto di resa, ma incombeva sulla fornire compiuta dimostrazione CP_2 della concessione dell'esercizio di tale facoltà di resa.
1.3.1) In base a tali assunti, era stata chiesta la reiezione dell'opposizione e comunque la condanna della al pagamento deli importi chiesti in sede monitoria. CP_2
1.4) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
− “...i documenti allegati in monitorio che attestano la consegna della merce sono sottoscritti direttamente dalla assumendo la piena idoneità a dimostrare CP_2
prima facie il diritto fatto valere dal creditore per l'emissione del decreto ingiuntivo”, ed anche se era “...vero che nell'odierna opposizione l'attrice ha disconosciuto quelle firme, ma è altresì vero che non ha negato la ricezione della merce, anzi avvalorata dalla stessa documentazione da lei versata (docc. 2 e 3): infatti, nella colonna “V/S credito” dei prospetti di liquidazione vengono riportati i valori della merce ricevuta che corrispondono esattamente a quelli incorporati
Par nei predetti e negli estratti conto di parte creditrice, azionati poi in monitorio
(al netto dell'acconto di € 320,74 già versato)”;
− “...il decreto ingiuntivo notificato in copia autenticata dall'avvocato, ma priva di numero, è un duplicato informatico anziché copia informatica, estratta in remoto dall'avvocato dal registro informatico visibile dal proprio pc. Il duplicato informatico altro non è che un file identico a un altro file anche dal punto di vista informatico, cioè dei bit di cui è formato (l'art. 1, i-quinquies del CAD lo definisce come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”)”;
− “Priva di pregio è altresì l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale in relazione ai decreti ingiuntivi nn.
1312/2014 e 3499/2020 emessi dall'intestato Tribunale, giacché si tratta di titoli giudiziali emessi nei confronti di due società (rispettivamente Controparte_4
[... e a socio unico) e incorporanti crediti che esulano dal presente CP_5 giudizio in quanto afferenti a diverse consegne di merce”;
− “...la documentazione versata in atti dalla sig.ra dimostri l'avvenuta Pt_3
cessione del credito (che, come noto, non richiede forma scritta) e la precisa indicazione delle consegne alle quali si riferisce ciascun credito (all. 1 del fascicolo monitorio e all. 36 della seconda memoria istruttoria)”;
5 − erano infondate le eccezioni di simulazione e/o di nullità della cessione, dal momento che “...il cessionario del credito che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito, ovvero dagli scopi perseguiti, non anche a dimostrare la causa della cessione e il corrispettivo per essa pattuito, e non potendo ritenersi che la cessione sia stata fatta a titolo gratuito per il solo fatto che nel contratto di cessione del credito sia stata omessa l'indicazione della causa per la quale essa ha avuto luogo (cfr. ex multis Cass. n. 14610/2004 e Cass. n. 18016/2018)”;
− il contratto “...di distribuzione di pubblicazioni periodiche editoriali, intercorso fra e l' - pur non intercorrendo tra un Controparte_2 Parte_1
distributore ed edicolante, bensì tra editore e distributore - possa assimilarsi al contratto estimatorio in cui “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito” (art.1556 c.c.), come peraltro già ritenuto in numerose pronunce passate in giudicato allegate dalle parti”, precisando quindi che “...alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, trova applicazione l'art. 2948 n. 4
c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a anno o in termini più brevi (cfr. Cass. 19487/2011). Nella fattispecie, però, l'attrice ha eccepito ritualmente la sola prescrizione ordinaria decennale in merito alla prima consegna e quella breve sugli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto. L'eccezione di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. formulata in comparsa conclusionale per entrambi i crediti, invero, deve ritenersi tardiva, al contrario appunto di quella contenuta nella citazione che invece è ammissibile e fondata”;
− non era condivisibile la contestazione della convenuta opposta concernente la non ravvisabilità di alcuna prescrizione, dal momento che “La convenuta sul punto ha chiarito che il pagamento del prezzo dovesse avvenire entro 68 giorni successivi alla consegna della merce, dunque entro il 7.10.2014, con il precipitato che la prescrizione sarebbe stata tempestivamente interrotta col deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto il 29.9.2014. Tale argomentazione, però, non coglie nel segno - come tutta la giurisprudenza richiamata sulla pendenza della lite dal momento del deposito del ricorso monitorio - poiché riguardo all'ipotesi del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2943, co. 1 c.c., l'effetto
6 interruttivo della prescrizione viene determinato dalla notificazione del provvedimento emesso a seguito del ricorso, e non dalla proposizione del ricorso stesso, né dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Ciò in quanto l'interruzione della prescrizione postula che l'interessato alla prescrizione del diritto venga a conoscenza dell'atto iniziale del procedimento, il che si verifica solo a seguito della notificazione di copia autentica del ricorso e del decreto (cfr.
Cass. n. 17380/2015, nonché Cass. n. 15157/2017, ove si evidenzia come l'interruzione del termine di prescrizione si abbia con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo). Atteso che il decreto ingiuntivo è stato passato per la notifica soltanto il 20 novembre 2014, il termine di prescrizione decennale del credito originato dalla consegna di agosto era da ritenersi decorso, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato perché non è dovuta la somma di € 5.931,65”.
− non erano fondate le contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'intervenuta restituzione della merce, non essendo neppure dato comprendere se la merce era stata (secondo la prospettazione dell'opponente stessa) effettivamente restituita o solamente offerta in restituzione.
1.4.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1167/14 (RG:
3146/2014), emesso dal Tribunale di Grosseto in data 21.11.2014; 2) dichiara prescritto il credito di parte opposta nella misura di € 5.931,65; 3) condanna a Controparte_2 pagare a l'importo residuo di € 7.521,78, oltre interessi di mora nella Controparte_1
misura di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 20.11.2009 al saldo effettivo, in ragione della prescrizione degli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dalla notifica del decreto;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.; 5) condanna a rifondere a la residua Controparte_2 Controparte_1 quota di 2/3 delle spese processuali, liquidata in € 3.230,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali (15%) come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra CP_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “IN RELAZIONE AL CAPO DELLA SENTENZA CON IL QUALE IL GIUDICE
HA DICHIARATO LA PRESCRIZIONE DECENNALE IN RELAZIONE ALLA
PRIMA DELLE DUE CONSEGNE AZIONATE PER VIA MONITORIA QUELLA
DEL 4 AGOSTO 2004”, rilevando che:
7 o la non aveva mai indicato il dies a quo per il decorso della CP_2
prescrizione e dunque dovendosi ritenere come non compiutamente formulata la relativa eccezione;
o le valutazioni del giudice di prime cure non erano condivisibili in quanto:
▪ l'interruzione del corso della prescrizione doveva ritenersi avvenuta con il deposito del ricorso monitorio (29.9.2014) e quindi prima del decorso del decennio (avvenuto il 7.10.20214);
▪ “Oltre alle eccezioni e argomentazioni motivazionali che hanno preceduto, deve essere ulteriormente rilevato ed eccepito come il
Giudice, in violazione anche dell'art. 112 c.p.c., abbia del tutto omesso di rispondere all'eccezione e ai rilievi formulati ad abundantiam dall'opposta in relazione al combinato disposto ex art. 1556, 1557 e 1558 c.c. e alle norme sulla imprescrittibilità dei diritti di proprietà così incidenti nell'ambito del contratto estimatorio. Diritti di proprietà, in relazione ai quali, vertendo il presente giudizio per l'appunto, in ambito di contratto estimatorio, la prescrizione non può considerarsi nemmeno iniziata a decorrere quando sia mancato il pagamento, ovvero la restituzione entro i termini stabiliti ex art. 1556 c.c., nel caso di specie, di 68 giorni”;
o l'eccezione di prescrizione doveva comunque intendersi come oggetto di rinuncia, in quanto non nuovamente precisata in sede di precisazione delle conclusioni;
o non era condivisibile la decisione assunta dal giudice di prime cure in punto di irrilevanza del giudicato esterno, in quanto “... le consegne oggetto del presente giudizio differiscono soltanto in punto di diversità delle consegne ma nell'ambito delle medesime condizioni di rapporto commerciale trasferitesi dall'impresa individuale alla società Controparte_2
inglobante a socio unico di . Controparte_4 Controparte_2
Dovendosi in conclusione sull'argomento, quindi considerare l'erroneità del rilievo del Giudice di prime cure quando afferma in sentenza della mancanza di rilevanza dell'eccezione di giudicato esterno. Un'erroneità la quale, invece, è incidente in relazione a entrambi i motivi di impugnazione del presente atto di appello. In quanto, quel giudicato non soltanto rileva in punto di decisum sulla prescrizione decennale della merce consegnata nel rapporto ma anche in punto di palese Controparte_6
8 inapplicabilità delle previsioni dell'articolo 2948 quarto comma Codice
Civile in relazione agl'interessi legali e moratori”;
2°. “INAPPLICABILITÀ DEL 4° COMMA DELL'ART. 2948 C.C. GLI EFFETTI
ISTANTANEI DELLA PRESTAZIONE CONSEGNATARIA DEL TRADENS NEL
CONTRATTO ESTIMATORIO SULLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
DEGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI (PARTE PRIMA)”, contestando la decisione del giudice di prime cure di ritenere applicabile al credito vantato dalla la prescrizione decennale, ma applicando invece la prescrizione CP_1
quinquennale agli interessi maturati sul credito medesimo;
3°. “INAPPLICABILITÀ DEL 4° COMMA DELL'ART. 2948 C.C. (PARTE
SECONDA) QUANTO ALLA RESIDUA QUOTA DI € 7.521,78, , CP_7
DEVE ESSERE PAGATA. MA IL GIUDICE IN RELAZIONE AL DIRITTO DELLA
CREDITRICE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI E DI MORA
RITIENE CHE LA PRESCRIZIONE SIA QUINQUENNALE”, non sussistendo alcuna motivazione in ordine alla ritenuta soggezione degli interessi in questione alla prescrizione quinquennale.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha contestato le censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, in particolare esponendo che:
− dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, la aveva ricevuto la CP_2
notifica di atto di precetto da parte di tale Sarda Service S.r.l., con dichiarazione di quest'ultima di essersi resa cessionaria del credito già vantato dalla CP_1
− l'eccezione di prescrizione era stata sollevata in modo specifico;
− la prescrizione era interrotta dal momento della notifica dell'atto e non dal deposito del ricorso;
− le argomentazioni concernenti l'imprescrittibilità del diritto di proprietà erano incongruenti con la presente causa;
− erano infondate le deduzioni dell'appellante concernenti la prescrizione decennale degli interessi.
Sulla scorta di tali rilievi, la sig.ra aveva chiesto “Piaccia alla Corte CP_2
adita, contrariis reiectis - dichiarare la carenza di legittimazione all' impugnazione e di interesse della signora per aver ceduto il proprio credito alla Sarda Controparte_1
Service, con la conseguenza della inammissibilita' dell' appello proposto - respingere l' appello proposto per le ragioni esposte, essendo evidentemente infondato ed inaccoglibile in fatto e diritto. Vittoria di compensi spese ed accessori del grado. Si chiede che la Corte
9 voglia ordinare alla signora la produzione in giudizio ed il deposito di copia della CP_1
cessione intervenuta tra la stessa e la Sarda Service e menzionata nel precetto che CP_1 si produce”.
3) Preliminarmente all'analisi del merito occorre prendere in considerazione la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte appellata già in sede di note dimesse in data 30.9.2022 e, da ultimo, reiterata nella precisazione delle conclusioni.
L'istanza non è suscettibile di accoglimento
3.1) La sig.ra ha fondato tale richiesta adducendo che “...solo per un caso CP_2
e solo all'ultimo momento, in via fortunosa ed indiretta, si è potuto conoscere della fissazione della prima udienza al giorno 5.10.22 . Controparte, infatti, pur essendo onerata di notificare il provvedimento in data 13.12.2021 alla appellata, ha omesso di adempiere a quanto disposto dal Presidente. Tale comportamento, gravemente omissivo, ha leso irrimediabilmente il diritto al corretto contraddittorio ed alla difesa della signora che ha diritto di essere rimessa in termini per poter compiutamente svolgere le CP_2
proprie difese e quindi proporre eventuali domande incidentali ed eccezioni, avendo potuto dedurre e difendersi solo sommariamente per le ristrettezze temporali di cui è rimasta vittima”.
Deve tuttavia rilevarsi come la sig.ra si sia ritualmente costituita con CP_2
comparsa di costituzione dimessa in cancelleria telematica in data 15.9.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di venti giorni antecedenti la data fissata per l'udienza con il decreto del 13.12.2021.
Nel contesto della predetta comparsa, peraltro, risulta espressamente indicato che l'atto si riferisce al “Proc. n. 2001/2021 – ud. 5/10/22” e dunque chiaramente dando atto che, al momento della costituzione in giudizio, la stessa era perfettamente a CP_2 conoscenza del fatto che l'udienza era stata fissata alla data del 5.10.2022, senza che ciò avesse precluso la tempestiva costituzione in giudizio della predetta CP_2
Inoltre, ciò che vieppiù rileva, nella comparsa di costituzione predetta non risulta operata alcuna censura nei confronti della postulata omessa notifica del decreto in questione (pur, si ribadisce, essendo a conoscenza della data di celebrazione della prima udienza) e, soprattutto, l'appellata non risulta aver proposto alcun appello incidentale.
Anzi, a quest'ultimo proposito deve rilevarsi come nella comparsa di costituzione la abbia formalmente esposto: “Si dichiara che nessuna domanda CP_2 riconvenzionale o appello incidentale è stato proposto”.
3.1.1) Dunque, risulta come la sig.ra si sia ritualmente costituita nei CP_2
termini per proporre appello incidentale o sollevare eccezioni processuali e/o di merito non rilevabili d'ufficio, dando atto di essere a conoscenza del fatto che la prima udienza
10 era fissata al 5.10.2022 e senza nulla addurre sul punto, ma dichiarando espressamente di non proporre “domande riconvenzionali” o appello incidentale.
La richiesta in oggetto, pertanto, fondata sulla tardiva e casuale conoscenza della data di celebrazione della prima udienza e finalizzata ad ottenere una rimessione in termini onde “proporre eventuali domande incidentali ed eccezioni” non risulta suscettibile di accoglimento.
4) Ciò premesso, e passando all'analisi del merito del gravame, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
4.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha sollevato una variegata serie di contestazioni alla decisione del Tribunale di Grosseto di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sig.ra con riferimento all' del luglio 2004. CP_2 Pt_2
Il motivo è infondato.
4.1.1) Deve anzitutto osservarsi come non possano ritenersi fondate le doglianze dell'appellante concernenti la lamentata genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure da parte della sig.ra CP_2
In proposito, la risulta aver eccepito che “Deve, comunque, rilevarsi CP_2
come al meno il credito indicato nella prima A.I.P., 1306 del luglio 2004, sia irrimediabilmente prescritto, non sussistendo alcun atto interruttivo intermedio ed essendo trascorsi oltre 10 anni dal momento della emissione della nascita ed esigibilità del credito rispetto a quello della notifica del decreto che si oppone. Parimenti prescritti sono comunque tutti gli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto”.
La formulazione utilizzata da parte della sig.ra consente di individuare CP_2
come la stessa abbia inteso eccepire la prescrizione decennale (per quanto qui interessa), facendo riferimento al termine intercorrente tra il primo A.I.P. (del luglio 2004 ma pacificamente riportante la data del 4.8.2004) e la data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (notificato in data 21.11.2014).
Dunque, le contestazioni sollevata dall'appellante in ordine alla mancata indicazione esatta del dies a quo per la decorrenza dell'eccepita prescrizione risultano destituite di fondamento.
Non sono del resto rilevanti i richiami giurisprudenziali svolti da parte appellante
(ad es, Cass. 4668 dell'8.3.2004) in ordine all'onere di specificazione del dies a quo, per il decorso della prescrizione, in ipotesi di pluralità di crediti, dal momento che nel caso di
11 specie l'eccezione risulta sollevata con riferimento ad un unico credito, come emerge in modo nitido dal portato semantico delle espressioni utilizzate dalla CP_2
4.1.2) Non condivisibile è poi l'assunto interpretativo dell'appellante secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto dal mero deposito del ricorso monitorio e non dalla notifica dello stesso e del decreto ingiuntivo alla controparte.
La ha argomentato che, poiché una volta dato corso alla notifica del CP_1
decreto ingiuntivo la pendenza della lite deve essere fatta risalire al momento del deposito del ricorso stesso, allora la “domanda” da prendere in considerazione onde considerare l'effetto interruttivo della prescrizione deve individuarsi con il deposito in questione, in quanto “domanda proposta nel corso di un giudizio”, ex art. 2943, 2° comma, c.c.
Pur essendo suggestiva, tale impostazione ermeneutica non appare condivisibile alla stregua del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. 3,
14/07/2004, n. 13081; Cass., sez. 6-3, 03/09/2013, n. 20176)” (così, in motivazione, Cass.
4676 del 15.2.2023), con l'espressa indicazione che “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”
(così, in massima, Cass. 27944 del 23.9.2022).
4.1.3) L'appellante ha quindi valorizzato, nel contesto del motivo di gravame in analisi, anche le conseguenze derivanti dall'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 2709 c.c. (sulla valenza probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore).
In tale prospettiva, la ha argomentato che “Come argomentato in più CP_1
occasioni nelle cause tra e i distributori locali della stampa, Controparte_8
i documenti amministrativi (c.d. prospetti di liquidazione) prodotti in causa dai distributori locali della stampa al pari di quelli prodotti anche dalla nel presente CP_2 giudizio (docc. 2 e 3) fanno prova ex art. 2709 c.c. contro l'imprenditore. Quindi qui contro il distributore. “D'altra parte, con riferimento alla documentazione prodotta
12 dall'opponente, occorre ribadire che i documenti contabili fanno prova solo contro l'imprenditore e non certo a suo favore ex art. 2709 c.c., da ciò derivando che mentre i prospetti di liquidazione prodotti dall'opponente non sono in grado di dimostrare l'avvenuta resa, al contempo confermano, nella colonna 'avere', gli esatti quantitativi, tipologie valori economici della merce consegnata, avvalorando esistenza ed identità del credito ingiunto”. Tribunale di Firenze 1063-2012 giudice dottor Roberto Monteverde causa ex articolo 645 c.p.c. in relazione alla questione Controparte_9 Pt_4
della decorrenza del termine per la prescrizione, deriva il riconoscimento del credito dell'opposta da parte del debitore giuste previsioni normative ex art. 2944 c.c.. Senza per altro che si possa considerare nemmeno la data falsamente riportata in quei documenti in quanto contestata dall'opposta con il proprio primo atto (pagg. 23 e 24 della comparsa di costituzione e risposta della creditrice . E non provata, nemmeno dopo la detta CP_1 formale contestazione processuale da parte dell'odierna appellata, dalla alcuna CP_2
spedizione e men che mai ricezione di quei documenti riconoscitivi del credito per tutto il corso del giudizio di primo grado. Il riconoscimento del credito da parte del debitore per poter entrare nella sfera dei diritti disponibili del creditore se detto riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c. è su base documentale, non potrà che essere considerato a sua volta produttivo di effetti nella sfera dei diritti del creditore, che all'atto della sua ricezione e-o conoscenza. Quindi nel caso che qui occupa, dal momento della notifica dell'atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. della che ha generato il presente CP_2
giudizio di piena cognizione. Con ulteriore e conseguente motivo di non considerabilità di un qualsiasi inizio di decorrenza di un qualsivoglia termine prescrizionale. Anche per questo motivo, si ripete sempre per quanto d'occorrenza, il capo della sentenza impugnato, Dovrà essere riformato”.
Si è riportato per esteso l'intero brano argomentativo dell'appellante, non essendo del tutto chiaro quale sia la ricaduta interpretativa di tali rilievi sul punto specifico del decorso della prescrizione.
Nell'ottica che, plausibilmente, appare correlabile a tali rilievi, deve rilevarsi come anche l'eventuale intervenuto riconoscimento (illo tempore) da parte della del CP_2 credito vantato dall'originaria creditrice nulla comporta in ordine all'estinzione del credito stesso in conseguenza della maturazione della prescrizione.
4.1.4) L'appellante ha poi lamentato “...come il Giudice, in violazione anche dell'art. 112 c.p.c., abbia del tutto omesso di rispondere all'eccezione e ai rilievi formulati ad abundantiam dall'opposta in relazione al combinato disposto ex art. 1556, 1557 e
1558 c.c. e alle norme sulla imprescrittibilità dei diritti di proprietà così incidenti nell'ambito del contratto estimatorio. Diritti di proprietà, in relazione ai quali, vertendo il
13 presente giudizio per l'appunto, in ambito di contratto estimatorio, la prescrizione non può considerarsi nemmeno iniziata a decorrere quando sia mancato il pagamento, ovvero la restituzione entro i termini stabiliti ex art. 1556 c.c., nel caso di specie, di 68 giorni”.
A) La sul punto, ha argomentato che “Indubbiamente, anche in relazione CP_1 alla prima consegna per il controvalore di € 5.931,65 che non ha mai Controparte_2
restituito, né ovviamente, pagato la merce. Siccome in virtù dell'art. 1558 c.c. nel contratto estimatorio
➢ la proprietà della merce resta al tradens fin tanto ché l'accipiens non ne abbia pagato il prezzo,
➢ considerato che il diritto di proprietà, in diritto, non è soggetto ad alcuna prescrizione,
➢ considerato ancora, che la norma codicistica è posta alla tutela del tradens, soggetto che rischia il capitale di investimento, non può che ricavarsi la conseguenza che ove l'accipiens, non restituisca la cosa mobile ricevuta entro il termine stabilito ex art. 1556 c.c.
✓ da una parte cristallizza la propria obbligazione a carattere pecuniario conseguente gli effetti reali prodotti dalla consegna,
✓ dall'altra non avendo comunque pagato la merce non può considerarsi la decorrenza di alcun termine prescrizionale proprio in relazione agli effetti giuridici di richiamo alla norma (oltretutto) a carattere imperativo ex art. 1558 c.c. che non a caso stabilisce, con chiari effetti di tutela del tradens, che la proprietà della cosa resta al tradens fintantoché
l'accipiens (qui non ne abbia pagato il prezzo”. CP_2
B) Dal tenore delle argomentazioni esposte dall'appellante sembrerebbe di capire che, secondo l'appellante stessa, nel caso di specie non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile una prescrizione del diritto vantato dalla in quanto la proprietà (che CP_1 sarebbe rimasta in capo a quest'ultima in conseguenza della peculiare morfologia giuridica del contratto estimatorio) non sarebbe prescrittibile.
C) Al netto di ogni valutazione in ordine alla prospettazione astratta dei caratteri di struttura del contratto estimatorio, preme qui evidenziare come la stessa abbia CP_1
agito per il pagamento di un credito (non per la rivendica della proprietà), con ciò azionando un diritto pienamente assoggettabile all'istituto della prescrizione, con conseguente infondatezza del motivo di appello anche nella parte qui considerata.
4.1.4.1) Sempre con riferimento alla natura del contratto intercorso tra le parti,
l'appellante ha altresì dedotto che “Fermo restando quanto prima precisato, se CP_2
avesse inteso sostenere la sussistenza di un proprio diritto di resa e ferma
[...]
l'eccezione di decadenza come formulata e qui insistita, quindi, il diritto di accreditarsi
14 importi a titolo di merce restituita, avrebbe dovuto prima allegare e dimostrare (con onere perfettamente a suo carico)”, procedendo quindi ad illustrare il contenuto degli oneri istruttori (e di allegazione) gravanti sulla controparte.
In proposito si può unicamente rilevare, nella presente sede, come il diritto di resa della sig.ra non venga in rilievo ai fini della decisione da assumere in punto di CP_2 prescrizione, non essendo più oggetto di causa il profilo concernente l'elisione del credito dell'ingiungente per effetto della resa della merce, o dell'offerta di resa della stessa, trattandosi di profilo superato dalla sentenza di prime cure e non essendo stato proposto appello incidentale sul punto.
4.1.5) L'appellante ha poi esposto, sempre nel motivo di gravame in analisi, che
“Non dimentichiamo che il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui può essere esercitato il relativo diritto (2935 c.c.). Nella specificità e particolarità del contratto estimatorio i diritti dal tradens sono almeno tre, tanti quanti sono gli articoli della sua codificazione del 1942 (artt. 1556, 1557 e 1558 c.c.).
1. Il primo è un diritto di natura immediatamente pecuniaria esercitabile alla scadenza del termine stabilito per la restituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1556 c.c..
2. Il secondo è un diritto di garanzia rappresentato dalla riserva di proprietà della merce non restituita entro il termine fino al pagamento della stessa come stabilito dall'art. 1558
c.c., con la conseguenza che ove poi non venga effettivamente e fisicamente restituita la merce si determinerà un nuovo diritto al pagamento anche se giuridicamente differente che è conseguenza della mancata (o tardiva ex art. 1556 c.c.) restituzione fisica del prodotto. Tale diritto ha natura immediatamente pecuniaria ove si ritenga insufficiente la mera dichiarazione di voler restituire, ovvero di natura conseguentemente pecuniaria in caso contrario.
3. Il terzo è il diritto all'integrità della merce da restituire (come previsto dall'art. 1557
c.c.) o sulla quale - merce (che deve essere integra)- deve permanere la riserva di proprietà ex art. 1558 c.c. a scopo di garanzia richiamata nel punto 2 che precede. Anche tale terzo diritto ha natura conseguentemente pecuniaria. In buona sostanza siccome il tradens, una volta decorso il termine ex art. 1556 c.c., il diritto alla restituzione ex art. 1558 c.c. (a scopo di garanzia della merce nonostante la cristallizzazione per gli effetti ex art. 1556 c.c. dell'obbligazione pecuniaria in capo all'accipiens) fintanto che non viene effettivamente restituita la merce per il diritto ex art. 1558 c.c., il tradens non può nemmeno verificare, non solo le quantità, ma anche l'integrità ex art. 1557 c.c. delle cose consegnate e quindi finché tale fatto non avviene anche se solo per motivi di garanzia ex art. 1558 c.c., non può decorrere alcun termine per la prescrizione.
15 Si tratta di tre 'diritti' esercitabili da parte del tradens che portano tutti e comunque al medesimo risultato rappresentato dal pagamento integrale della merce consegnata dal tradens. Comunque, a considerazioni differenziate anche sotto il profilo della decorrenza del termine per la prescrizione erroneamente e ingiustamente non prese in considerazione dal Giudice di prime cure, con ulteriore rilievo anche ex art. 112 c.p.c.. Ma a ben vedere vi è anche un quarto diritto per il quale si richiama l'art. 1460 del nostro Codice civile, rappresentato dal fatto che il tradens ha il pieno diritto di non accettare l'accredito della resa in favore dell'accipiens ove questo si sia reso inadempiente rispetto ai propri obblighi legali, e-o convenzionali. Come eccepito per quanto d'occorrenza senza che controparte (onerata della prova del proprio adempimento anzi del proprio esatto adempimento Cassazione Civile Sezioni Unite 13533- 2001) abbia, per tutto il giudizio di primo grado, nemmeno tentato di provare alcunché. Ovvero nel caso di abuso da posizione dominante ( era monopolista nella distribuzione della stampa a CP_2
Grosseto e provincia, anche questo fatto pacifico e non contestato da controparte) ovvero di abuso da stato di dipendenza economica dell'interlocutore economicamente dipendente giuste previsioni ex art. 9 Legge 192 del 1998”.
L'appellante, oltre a dolersi della mancata considerazione di tali argomenti da parte del giudice di prime cure, ha altresì evidenziato come tali rilievi avrebbero ricadute sul piano della prescrizione, in quanto “...mentre ➢ il primo diritto, quello a natura immediatamente pecuniaria, è esercitabile allo scadere del 68° giorno dalla data di consegna della merce, ovvero e comunque non prima della data di ricezione del documento amministrativo di liquidazione (nel caso di specie mai ricevuto e conosciuto soltanto perché depositato in questa causa). ➢ il secondo e terzo diritto di credito non potranno decorrere ex art. 2935 c.c. fintanto che l'accipiens non abbia restituito fisicamente la merce e-o non l'abbia pagata integralmente”.
Anche tali rilievi non sono suscettibili di essere condivisi, in quanto, mentre il primo risulta ricondurre la fattispecie all'ordinario alveo di applicabilità della prescrizione
(trattandosi della prospettazione di un credito pecuniario), gli altri rilievi risultano nuovamente riproporre la non condivisibile conclusione dell'imprescrittibilità del diritto vantato dalla in quanto afferente ad un diritto di proprietà di quest'ultima (che, CP_1
invece, come detto – ed al netto delle perplessità sulla ricostruzione giuridica proposta – non è oggetto di causa).
4.1.6) Non è poi condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui l'eccezione di prescrizione in questione sarebbe stata oggetto di implicita rinuncia in quanto non riproposta dalla in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. CP_2
16 In proposito si osserva come la (all'udienza del 2.2.2021) si sia CP_2 richiamata alle “conclusioni già precisate in udienza”, e, dunque, con riferimento all'udienza del 26.1.2021, alle “conclusioni già precisate”.
Alla precedente udienza, del 26.11.2019, la aveva invece fatto CP_2
riferimento alle note conclusive dimesse telematicamente, nel cui ambito risultano riportate le conclusioni già espresse nel contesto della comparsa di costituzione e risposta, tra cui anche l'eccezione di prescrizione in oggetto.
4.1.7) L'appellante ha quindi censurato anche la decisione del Tribunale di
Grosseto di ritenere che “Priva di pregio è altresì l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale in relazione ai decreti ingiuntivi nn. 1312/2014 e 3499/2020 emessi dall'intestato Tribunale, giacché si tratta di titoli giudiziali emessi nei confronti di due società (rispettivamente e Controparte_4
a socio unico) e incorporanti crediti che esulano dal presente giudizio in CP_5 quanto afferenti a diverse consegne di merce”.
L'appellante ha infatti argomentato come l'eccezione di giudicato in questione avrebbe potuto comportare ricadute anche in punto di prescrizione del diritto, rilevando che “Si ribadisce come il giudicato invece può rilevare anche sotto il profilo della prescrizione. Proprio in quanto le consegne oggetto del presente giudizio differiscono soltanto in punto di diversità delle consegne ma nell'ambito delle medesime condizioni di rapporto commerciale trasferitesi dall'impresa individuale alla Controparte_2
società inglobante a socio unico di . Dovendosi Controparte_4 Controparte_2 in conclusione sull'argomento, quindi considerare l'erroneità del rilievo del Giudice di prime cure quando afferma in sentenza della mancanza di rilevanza dell'eccezione di giudicato esterno. Un'erroneità la quale, invece, è incidente in relazione a entrambi i motivi di impugnazione del presente atto di appello. In quanto, quel giudicato non soltanto rileva in punto di decisum sulla prescrizione decennale della merce consegnata nel rapporto ma anche in punto di palese inapplicabilità Controparte_6 delle previsioni dell'articolo 2948 quarto comma Codice Civile in relazione agl'interessi legali e moratori. Giusto secondo motivo che segue nel presente atto d'appello”.
Deve rilevarsi, tuttavia, come il motivo di appello in oggetto, in sé e per sé considerato, non possa considerarsi ammissibile, dal momento che:
− risulta contestata la decisione del Tribunale di Grosseto di respingere l'eccezione in questione, ma non risultano esposti i motivi per cui tale decisione dovrebbe ritenersi non condivisibile;
17 − viene indicato che la decisione in punto di giudicato esterno avrebbe ricadute anche in punto di prescrizione, ma non sono indicati i motivi specifici idonei ad individuare tale collegamento.
Ciò, peraltro, al netto di ogni rilievo circa l'ardua ravvisabilità di un giudicato esterno correlato a rapporti contrattuali diversi da quello per cui è causa.
4.2) Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, parte appellante ha contestato la ritenuta applicabilità della prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c. all'obbligazione di pagamento degli interessi moratori, rilevando che “Il Giudice del Tribunale, da una parte conferma la prescrizione decennale, dall'altra considera, senza motivare in alcun modo, la prescrizione quinquennale degli interessi moratori ex D. Lgs. 231-2002 che accedono al credito dichiarato dal Medesimo Giudice a prescrizione ordinaria decennale”.
I due motivi, al di là di alcune differenze contenutistiche, devono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro attinenza al medesimo profilo.
A) L'appellante ha espressamente riferito le proprie censure alla alla parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha esposto: “Passando poi al merito del rapporto, va evidenziato che quello di distribuzione di pubblicazioni periodiche editoriali, intercorso fra e l' - pur non intercorrendo Controparte_2 Parte_1
tra un distributore ed edicolante, bensì tra editore e distributore - possa assimilarsi al contratto estimatorio in cui “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito” (art.1556
c.c.), come peraltro già ritenuto in numerose pronunce passate in giudicato allegate dalle parti. Com'è noto, alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a anno o in termini più brevi (cfr. Cass. 19487/2011). …
e quella breve sugli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto” (come formalmente riportato a pp.gg.
16 e 17 dell'atto di appello).
B) Deve peraltro osservarsi come, nella sentenza impugnata, il brano stigmatizzato da parte appellante sia immediatamente seguito da quello in cui il Tribunale di Grosseto ha rilevato che “Nella fattispecie, però, l'attrice ha eccepito ritualmente la sola prescrizione ordinaria decennale in merito alla prima consegna e quella breve sugli interessi maturati precedentemente al termine quinquennale decorrente dal momento della notifica del decreto. L'eccezione di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. formulata in comparsa conclusionale per entrambi i crediti, invero, deve ritenersi tardiva,
18 al contrario appunto di quella contenuta nella citazione che invece è ammissibile e fondata”.
C) La questione, dunque, concerne unicamente il profilo degli interessi (computati sull'importo capitale di € 7.521,78, di cui al secondo A.I.P.), in relazione ai quali è stata ritenuta dal giudice di prime cure applicabile la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., sì che sulla sorte capitale sono stati riconosciuti gli “...interessi di mora nella misura di cui al
D.Lgs. 231/2002, scomputando però quelli maturati fino a cinque anni prima della notifica decreto ingiuntivo”.
4.2.1) Tale decisione è stata contestata dall'appellante adducendo (in particolare nel secondo motivo di appello) che:
− “nel contratto estimatorio non sussiste alcuna obbligazione periodica di durata”;
− “L'aggettivo 'periodico' richiamato 'capricciosamente' dal Giudice
o da una parte è irrilevante sia in fatto che in diritto in quanto non di certo può corrispondere alla prestazione periodica quindi a una prestazione caratterizzata dal fatto di essere suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo,
o dall'altra, quindi con infondatezza anche nel merito, trattasi di una mera denominazione di prodotto nemmeno oltretutto attinente alla fattispecie visto che le consegne avvenivano sporadicamente, anche se ugual cosa sarebbe stata anche nel caso della consegna di un quotidiano (dato comunque il carattere istantaneo dell'insorgenza del diritto pecuniario determinato dagli effetti reali di ogni singola consegna)”;
− non era condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo cui nel caso di contratto estimatorio “la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”, trattandosi di contratto di consegna di merci (se del caso, con diritto di resa) con insorgenza del pagamento del corrispettivo;
− “La giurisprudenza citata dal Giudice, che poi richiama quelle citate dall'odierna appellante, si riferisce alle prestazioni di servizio forniture che, per l'appunto, siano suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo”, come gas, acqua o le locazioni o i rapporti di lavoro;
ed inoltre esponendo (nel terzo motivo di appello) che:
− “...il Giudice al di là della pacifica erroneità riscontrabile già per le considerazioni poco prima formulate dall'odierna appellante nel presente atto, non ha in alcun modo motivato, ma a ben vedere nemmeno argomentato, sul perché la prescrizione degli interessi moratori che accedono al credito per consegna di merce sarebbe breve quindi speciale quinquennale”.
19 − “...per quale motivo la prescrizione degli interessi legali e di mora sarebbe breve il Giudice del Tribunale proprio non ce lo dice”.
− la giurisprudenza era orientata nel senso che la prescrizione applicabile all'obbligazione di pagamento degli interessi doveva ritenersi quella ordinaria decennale, salve le ipotesi in cui gli interessi fossero riferibili ad obbligazioni periodiche o di durata.
4.2.2) I motivi, complessivamente considerati, sono fondati.
4.2.2.1) La giurisprudenza di legittimità è in effetti orientata (così come allegato dall'appellante) nel senso che “La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962” (così Cass. 17197 del 9.10.2012), precisandosi in termini generali che “L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi” (così Cass. 23385 del 15.10.2013) e che “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale” (cfr Cass. 11125 del 24.4.2024).
4.2.2.2) Deve quindi osservarsi come il giudice di prime cure abbia espressamente proceduto alla qualificazione giuridica della fattispecie, peraltro con riferimento a profilo che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, ritenendo espressamente che
“Passando poi al merito del rapporto, va evidenziato che quello di distribuzione di pubblicazioni periodiche editoriali, intercorso fra e l' Controparte_2 [...]
- pur non intercorrendo tra un distributore ed edicolante, bensì tra editore e Parte_1
distributore - possa assimilarsi al contratto estimatorio in cui “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito” (art.1556 c.c.), come peraltro già ritenuto in numerose pronunce passate in giudicato allegate dalle parti”.
20 Nei confronti di tale valutazione non risulta essere stato proposto appello e, a monte, neppure alcuna contestazione, sì che il profilo deve ritenersi non più suscettibile di essere posto in discussione.
Avendo pertanto a riferimento la qualificazione in oggetto, deve rilevarsi come il contratto estimatorio non configuri, di per sé, né un'obbligazione periodica, né un obbligazione di durata.
La definizione normativa della fattispecie (“Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”), se pur consente la fruibilità di tale forma contrattuale per la regolazione dei rapporti in cui è potenzialmente frequente la restituzione della merce (come, in effetti, nell'ambito della rivendita di pubblicazioni, soprattutto se quotidiane o comunque periodiche), non consente tuttavia di individuare la periodicità della prestazione quale nucleo strutturale del contratto medesimo.
Ciò, tantomeno, è dato individuare nel caso di specie, in cui:
− non è noto quali fossero gli iniziali accordi tra le parti;
− la stessa opponente ha espressamente allegato che tra le parti era intercorso “...un episodico rapporto di distribuzione editoriale” (così alla 4^ pagina dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), senza neppure prospettare l'esistenza di un proprio diritto di reso;
− l'opposta ha addirittura prospettato una mera ipotesi di consegna di merce.
Dunque, tra gli elementi di giudizio disponibili, nessuno consente di ritenere che – ferma la qualificazione in termini di contratto estimatorio – il rapporto intercorso tra le parti possa ritenersi configurato in termini tali da aver generato un obbligo di pagamento periodico o, come ritenuto dal giudice di prime cure, obbligazioni “di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”.
Ne consegue come il rapporto intercorso tra le parti non possa sussumersi nell'alveo applicativo dell'art. 2948, n. 4, c.c. e, per l'effetto, neppure possa essere regolato da tale norma il profilo concernente la prescrizione degli interessi scaturenti dagli obblighi di pagamento correlati a tale rapporto.
4.2.3) In base a quanto sin qui esposto risulta dunque come gli interessi dovuti sulla somma di € 7.521,78 siano soggetti alla prescrizione decennale e, dunque, non siano dovuti solo con riferimento a quelli maturati per il periodo anteriore al 21.11.2004
(decennio antecedente al 21.11.2014 (data di notifica del decreto ingiuntivo).
Poiché, tuttavia, l'importo già ritenuto dovuto in prime cure, per € 7.521,78, risulta attinente al secondo A.I.P. oggetto di causa, del 30.11.2004, la conclusione sopra
21 raggiunta non risulta produrre effetti pratici nella presente causa, risultando dovuti tutti gli interessi maturati su tale importo.
4.3) L'appello deve quindi trovare accoglimento nei limiti sopra indicati, con parziale riforma della sentenza impugnata nella statuizione contenuta al punto 3 del dispositivo, dovendosi emettere a carico della sig.ra una condanna al pagamento CP_2 dell'importo di € 7.521,78 da maggiorare degli interessi di mora nella misura di cui al
D.Lgs. 231/2002 dal 6.2.2005 (68 giorni dal 30.11.2004, come originariamente domandato dall'ingiungente) al saldo effettivo.
5) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, occorre procedere a valutazioni differenziate per i due gradi di giudizio.
5.1) Va infatti anzitutto rilevato come il giudice di prime cure abbia proceduto ad una compensazione parziale delle spese (nella misura di 1/3), ponendo il residuo a carico della sig.ra CP_2
Nei confronti di tale statuizione non risulta essere stata proposta impugnazione, avendo l'appellante chiesto unicamente la refusione de “le spese integrali del doppio grado di giudizio” senza tuttavia avanzare alcun motivo formale di appello (e neppure contestazioni sostanziali) nei confronti della predetta statuizione.
In proposito deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che, se pur la regolazione delle spese in grado di appello deve essere eseguita in conformità al principio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017;
11423/2016), nondimeno è stato puntualizzato che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più
22 favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (così Cass. 33412 del 19.12.2024; nello stesso senso, cfr Cass. 27606 del 29.10.2019).
Dunque, in assenza di impugnazione nei confronti della statuizione adottata dal
Tribunale di Grosseto, la decisione in questione (si ribadisce, già favorevole alla sig.ra non può essere modificata nella presente sede. CP_1
5.1) Per quanto invece concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, va evidenziato come il gravame abbia trovato accoglimento soltanto parziale, nei termini indicati in precedenza, con reiezione della domanda di condanna al pagamento degli importi di cui al primo A.I.P. e riconoscimento della debenza integrale degli interessi sugli importi di cui al secondo A.I.P., invece che di quelli maturati nel quinquennio dalla domanda giudiziale.
La ridotta misura in cui l'appello ha trovato accoglimento (evidenziando come non si tratti di una mera questione di importi, ma di reiezione di una domanda e di accoglimento di una domanda diversa) induce a ravvisare un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da indurre ad una compensazione parziale delle spese in questione, nella misura di 1/3 delle stesse, che, per il residuo, devono essere poste a carico della sig.ra
CP_2
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa, come condivisibilmente indicato dall'appellante nella nota di iscrizione a ruolo).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2021 del Tribunale di Grosseto, in parziale Controparte_1
riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie il secondo e terzo motivo di appello e, per l'effetto, condanna CP_2
a versare a l'importo di € 7.521,78 da maggiorare degli
[...] Controparte_1
interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 6.2.2005 al saldo effettivo;
2) respinge per il residuo il gravame;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_2 CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, come nella sentenza impugnata, per le considerazioni espresse in parte motiva;
23 • per il secondo grado, previa compensazione nella misura di 1/3, in complessivi
3.872,67 (pari a 2/3 di complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
24