Sentenza 20 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2004, n. 16394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16394 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FOGLIANISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA G. G. BELLI 27, difeso dall'avvocato FERDINANDO DI CERBO p/o MASSIMO ROMEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in del Ministro pro tempore e, per quanto possa creare, per la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ope legis;
- ricorrente -
avverso la sentenza n. 7284/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 04/12/01 - R.G.N. 4224/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/04/04 dal Consigliere Dott. COLETTI Gabriella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'estinzione ex lege. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Foglianise propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 7284/01, con la quale il Tribunale di Benevento ne ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di Benevento, emessa a carico per sanzione amministrativa correlata all'assunzione di personale senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego. Il ricorso, illustrato anche da memoria, è affidato a tre motivi, tutti intesi a denunciare vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Il primo lamenta che il giudice, pur senza aver acquisito agli atti le deliberazioni di assunzione, abbia attribuito alle medesime un contenuto inidoneo a fondare l'assunto dell'Amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per procedere all'assunzione diretta. Il secondo, da un lato, pone in rilievo che l'acquisizione dei documenti suddetti sarebbe stata invece necessaria, potendo essi, per la loro provenienza da una pubblica autorità, fare fede fino a querela di falso della reale sussistenza delle concisioni di necessità ed urgenza che, in conformità alla speciale disciplina della materia (l'art. 8, comma quarto, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988), legittimavano l'assunzione diretta;
dall'altro lato,
aggiunge che, comunque, siffatte condizioni erano state anche indicate come oggetto di una specifica prova testimoniale, illegittimamente non ammessa. Il terzo motivo, infine, addebita alla sentenza impugnata il vizio di omesso esame delle deduzioni relative all'errore scusabile caratterizzante la condotta del Comune, che, pur avendo tempestivamente comunicato alla Sezione circoscrizionale per l'impiego le assunzioni direttamente compiute in precedenti occasioni ed in analoghe circostanze, mai si era visto contestare alcuna illegittimità del proprio operato.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al suo organismo locale competente, identificato nella Direzione provinciale del lavoro di Benevento, già intimata con l'atto di opposizione e costituita nel giudizio a quo, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare esame, rispetto alle specifiche censure svolte con i singoli motivi di ricorso, richiede la questione della eventuale rilevanza, nel presente giudizio, dello ius superveniens costituito dall'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui "le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264 non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali".
Come la Corte ha già stabilito in numerose sentenze di poco anteriori alla presente, la norma, entrata in vigore solo dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, esprime, tuttavia, una indubbia efficacia retroattiva, per mezzo della locuzione "non si intendono", la quale ne manifesta la chiara funzione interpretativa rispetto alla disposizione richiamata, ed in tali termini concorre all'identificazione della fattispecie dell'illecito consistente nell'assunzione di personale senza il preventivo nulla - osta dell'organismo pubblico preposto alla cura del collocamento, nel senso di escluderne la configurabilità con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in presenza delle suddette esigenze. Nelle suindicate occasioni, la Corte ha anche chiarito che non sorgono, a proposito della suddetta efficacia, dubbi di legittimità costituzionale.
A quest'orientamento deve darsi continuità, apparendo persuasive le ragioni che lo sostengono e non ravvisandosi aspetti della questione che siano di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo. D'altra parte l'applicazione della nuova disciplina comporta accertamenti di fatto (durata dei rapporti di lavoro, natura delle mansioni affidate ai lavoratori, tipo di servizio pubblico al cui svolgimento tali mansioni sono finalizzate ecc.), incompatibili col il giudizio di legittimità, onde va dato seguito al principio giurisprudenziale per cui è necessario cassare con rinvio la decisione di merito se, per applicare lo "ius superveniens", del quale la Corte riconosca l'immediata operatività, si impongono adempimenti istruttori intesi all'acquisizione di elementi di giudizio non necessari nel vigore della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella successiva sentenza impugnata (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 26 maggio 1998, n. 5224;
Id., 8 febbraio 1995, n. 1435; Id., 11 febbraio 1995, n. 1516; Id., 15 febbraio 1995, n. 1651).
La cassazione della sentenza nella prospettiva propria della norma sopravvenuta comporta l'assorbimento dei motivi svolti nel presupposto dell'applicabilità della previgente disciplina, attesa, come si è dimostrato in premessa, la loro posizione subordinata a tale prospettiva. Infatti, solo qualora si dovesse dal giudice di rinvio accertare che l'assunzione diretta per cui è causa, non è, per le proprie caratteristiche, ricompresa nel novero di quelle rispetto alle quali la norma suddetta esclude la sussistenza dell'illecito, riprenderebbero attualità la questione della esimente invocata con riguardo alla previsione di cui all'art. 8, comma quarto, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e quella dell'errore scusabile.
Peraltro, in ipotesi di riconosciuta soggezione del caso di specie alla più volte menzionata norma sopravvenuta, provvedere lo stesso giudice di rinvio a verificare l'applicabilità delle ulteriori implicazioni derivanti dall'art. 39, comma 14 ter, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale "per effetto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n, 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli artt. 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate".
In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Avellino, perché proceda al nuovo esame della in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Avellino. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2004