Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 02/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1851/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/10/2024
da
(C.F. ), cittadinanza italiana, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPAGNACCI Annalisa ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG) via del Campanile 16, presso il Difensore
e
(C.F. ), cittadinanza italiana, nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DABRAIO Rachele ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma alla Via del Velodromo 56, presso il Difensore;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5
Osserva il Tribunale
- tra i Ricorrenti è stato celebrato matrimonio concordatario in data 19/08/2018 in IS (PG) (anno 2018, atto n. 90, parte II, serie A);
- dalla loro unione è nato il figlio in Foligno il 18/05/2015; Persona_1
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità dei caratteri tra i coniugi;
- i Ricorrenti hanno, pertanto, presentato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, senza disporre in favore di ciascuno un contributo al mantenimento non ricorrendone, ad oggi, i presupposti di legge
2) Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1
3) Disporre che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Foligno (PG) in Via Borroni 10 censita al catasto fabbricati del comune di Foligno Foglio 238 Particella 289 sub 4 di proprietà del signor rimarrà nell'esclusiva disponibilità dello stesso con tutti i beni in essa presenti ad Pt_1
eccezione degli elettrodomestici come concordato tra i coniugi;
4) Disporre che l'abitazione sita in Foligno Via Cave snc, - censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Foligno Foglio 192 Particella 839 Voc. Cave snc Piano S -, venga destinata ad abitazione per la moglie e per il figlio minore con collocamento prevalente, convenendo che in ogni caso l'assegnazione di detto immobile in favore di entrambi cesserà solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore;
5) Il padre terrà con sé almeno due pomeriggi a settimana ossia il Lunedì e Venerdì Persona_1 dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30 (23,00 nel periodo non scolastico), ed a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,30 (23,00 nel periodo non scolastico); durante la settimana di spettanza del week end allo stesso, il terrà con Pt_1 sé il figlio nei giorni di Lunedì e Venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30 (23,00 nel periodo non scolastico), nella settimana di spettanza del week end alla madre, terrà, con sé il figlio dal mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì sera fino alle ore 21,30 (23,00 nel periodo pagina 2 di 5 non scolastico)
Resta inteso che potrà, previo accordo con i genitori, recarsi quando vuole presso Per_1
l'abitazione del padre anche per trascorrere del tempo con i nonni paterni.
In ogni caso i coniugi si danno atto a che il minore conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Durante le vacanze natalizie, permettendo la rotazione annuale della vigilia e del giorno di Natale il minore trascorrerà una settimana con il padre e una settimana con la madre (chi terrà Per_1
il Giorno di Natale resterà con lui fino al 31/12 alle ore 17,00, chi terrà per la Vigilia Per_1
resterà con lui dal 31/12 alle ore 17 al 6/1 ore 17,00)
Durante le vacanze Pasquali verrà alternata anno per anno la festività della Pasqua e della
Pasquetta, suddividendo pariteticamente i residui giorni fra i genitori.
Durante le vacane estive starà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da Per_1
concordare entro il 31/5 di ogni anno. Qualora il minore venisse portato al di fuori del territorio italiano dovrà essere fornita ogni informazione su eventuali voli e dimore nel paese di destinazione.
6) Disporre che il padre versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore, la somma mensile di € 350,00, ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie dovute per legge e documentate e che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e che saranno liquidate a semplice presentazione di ricevuta e/o fattura entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'esborso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo particolare corredo scolastico, trasporto tramite pullman, gite di durata maggiore ad un giorno e libri, spese mediche presso ASL e/o per attività ricreative e/o visite specialistiche presso servizio privato ecc., si specifica che si dà per concordata l'attività ricreativa del calcio e del corso di inglese;
7) Disporre che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura del 100% dalla signora anche per il futuro, prestando il signor il suo consenso ed autorizzando CP_1 Pt_1 la moglie a formulare la relativa richiesta all'inps;
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Entrambi i genitori prestano il consenso per l'emissione della carta di identità valida per l'espatrio in favore del figlio minore
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la pagina 3 di 5 causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Foligno (PG);
B) Confermare le condizioni di cui alla separazione
C) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma
1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e corrispondano agli interessi del figlio minore e agli interessi personali e patrimoniali dei coniugi per come valutati dagli stessi.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerando il parere positivo del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Per quanto attiene alla congiunta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., non essendo tale pronuncia procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in IS (PG) (anno 2018, atto n. 90, parte II, serie A);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle pagina 4 di 5 condizioni da intendersi qui trascritte;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
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