Articolo 5 della Legge 28 novembre 1985, n. 710
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 dicembre 1985
Art. 5.
Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di lire, ad agevolazioni creditizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo sara' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985