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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 91/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carmelita Parte_1
Alvaro e Andrea Alvaro;
- appellante-
E
Controparte_1
I REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentantepro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera;
– C.F. P. IVA rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzotta;
- appellati-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27 febbraio 2023 la Parte_3
ha impugnato la sentenza del Tribunale-G.L. di Reggio Calabria n.
[...] 221/2023, emessa il giorno 31 gennaio 2023, depositata in pari data con motivazione contestuale.
Con detta decisione, il Tribunale ha rigettato la domanda, sul presupposto della mancata prova da parte della opponente dell'asserita attività di facchinaggio che Parte_1
avrebbe comportato l'applicazione del premio speciale unitario, condannando la al pagamento ad e Parte_3 _1 Parte_2
delle spese del giudizio liquidate complessivamente, per ciascuna parte
[...]
resistente, in 10.000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute.
Con il gravame la società ha sostenuto l'infondatezza della domanda, ribadendo l'inesistenza in capo all' del diritto di procedere alla riscossione coattiva del credito. _1
Si sono costituiti l' e , chiedendo il rigetto del _1 Parte_2
gravame.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (08.05.2025).
La causa è stata decisa nella camera tenutasi successivamente all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Con le note di trattazione depositate in data 06.05.2025 la difesa dell' ha _1
rappresentato di aver provveduto a sgravare la cartella oggetto di causa, emettendo i relativi provvedimenti di sgravio del 25.07.2023, del 07.09.2023 e del 31.01.2014 notificati alla società
e iter del ruolo aggiornato CE 094 2019 0019741365, avendo altresì provveduto ad annullare anche tutti i titoli sottostanti (sanzioni e interessi di mora) alla CE 0942019 0019741365, oggetto di giudizio, in in ragione dell'intervenuto integrale pagamento del premio speciale unitario relativo agli anni in contestazione, effettuato dalla società opponente nel corso del presente giudizio;
la difesa dell' ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della _1
materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
A tale domanda si è associata la Società appellante chiedendo, tuttavia, la vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio. Orbene preso atto dell'annullamento della cartella oggetto di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti.
In ordine alla spese, atteso che è stato documentalmente provato che la predetta cartella è stata annullata non perché il credito non era dovuto, ma per intervenuto integrale pagamento del premio speciale unitario nel corso del predetto giudizio, le stesse dovrebbero seguire la soccombenza virtuale della società, ma possono essere integralmente compensate tra le parti in forza della richiesta formulata espressamente da . _1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da , con Parte_3
ricorso depositato in cancelleria il giorno 27 febbraio 2023 nei confronti di e di _1
, avverso la sentenza del Tribunale-G.L. di Reggio Parte_2
Calabria n. 221/2023, emessa il giorno 31 gennaio 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, 9/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 91/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carmelita Parte_1
Alvaro e Andrea Alvaro;
- appellante-
E
Controparte_1
I REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentantepro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera;
– C.F. P. IVA rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzotta;
- appellati-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27 febbraio 2023 la Parte_3
ha impugnato la sentenza del Tribunale-G.L. di Reggio Calabria n.
[...] 221/2023, emessa il giorno 31 gennaio 2023, depositata in pari data con motivazione contestuale.
Con detta decisione, il Tribunale ha rigettato la domanda, sul presupposto della mancata prova da parte della opponente dell'asserita attività di facchinaggio che Parte_1
avrebbe comportato l'applicazione del premio speciale unitario, condannando la al pagamento ad e Parte_3 _1 Parte_2
delle spese del giudizio liquidate complessivamente, per ciascuna parte
[...]
resistente, in 10.000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute.
Con il gravame la società ha sostenuto l'infondatezza della domanda, ribadendo l'inesistenza in capo all' del diritto di procedere alla riscossione coattiva del credito. _1
Si sono costituiti l' e , chiedendo il rigetto del _1 Parte_2
gravame.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (08.05.2025).
La causa è stata decisa nella camera tenutasi successivamente all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Con le note di trattazione depositate in data 06.05.2025 la difesa dell' ha _1
rappresentato di aver provveduto a sgravare la cartella oggetto di causa, emettendo i relativi provvedimenti di sgravio del 25.07.2023, del 07.09.2023 e del 31.01.2014 notificati alla società
e iter del ruolo aggiornato CE 094 2019 0019741365, avendo altresì provveduto ad annullare anche tutti i titoli sottostanti (sanzioni e interessi di mora) alla CE 0942019 0019741365, oggetto di giudizio, in in ragione dell'intervenuto integrale pagamento del premio speciale unitario relativo agli anni in contestazione, effettuato dalla società opponente nel corso del presente giudizio;
la difesa dell' ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della _1
materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
A tale domanda si è associata la Società appellante chiedendo, tuttavia, la vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio. Orbene preso atto dell'annullamento della cartella oggetto di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti.
In ordine alla spese, atteso che è stato documentalmente provato che la predetta cartella è stata annullata non perché il credito non era dovuto, ma per intervenuto integrale pagamento del premio speciale unitario nel corso del predetto giudizio, le stesse dovrebbero seguire la soccombenza virtuale della società, ma possono essere integralmente compensate tra le parti in forza della richiesta formulata espressamente da . _1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da , con Parte_3
ricorso depositato in cancelleria il giorno 27 febbraio 2023 nei confronti di e di _1
, avverso la sentenza del Tribunale-G.L. di Reggio Parte_2
Calabria n. 221/2023, emessa il giorno 31 gennaio 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Reggio Calabria, 9/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)