Articolo 122 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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22 marzo 1913
Art. 122.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove e' l'archivio, ed a lui e' applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura pero' sara' determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913