TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1674/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1674 del Ruolo generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Sandomenico, come da procura in atti;
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppina De Mizio, come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato il 12 luglio 2024, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montesarchio (BN) in data 30/8/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n.8 dell'anno 2015, parte I, alle condizioni concordate.
Dal matrimonio sono nati due figli: (nata in [...] il [...]) e Persona_1
(nato in [...] il [...]), entrambi minori. Persona_2
I ricorrenti hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dai procuratori con la quale hanno ribadito di non volersi riconciliare, che è loro intenzione divorziare, ed hanno confermato le condizioni già trascritte in ricorso.
La causa è stata riservata in decisione in data 18.11.2024.
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di invitare le parti a fornire chiarimenti in merito alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali nonché in merito ai rapporti bancari e postali eventualmente intrattenuti, nonché riguardo all'entità dell'assegno unico universale eventualmente percepito per i due figli minori, in quanto è stato ritenuto necessario valutare la conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto all'interesse dei minori.
All'udienza del 5 marzo 2025 i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato e hanno precisato le condizioni del divorzio concordando che madre collocataria dei Parte_1 figli minori, oltre all'assegno posto a carico di , a titolo di contributo al Persona_3 mantenimento della prole pari a complessivi € 150,00, percepisce l'intero assegno unico universale erogato dall' per i due figli minori pari ad € 507,00 mensili. CP_2
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 1.12.1970 n. 898, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto depositato in data 19 giugno 2023 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 7.6.2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett.
b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo ed integrati all'udienza del 5 marzo 2025 da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo ed integrate all'udienza del 5 marzo 2025, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30/8/2015
a Montesarchio (BN), da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), regolarmente trascritto presso il comune di Montesarchio (BN) C.F._2
(n.8 dell'anno 2015, parte I);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
3. Nulla per le spese.
Benevento 22 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1674 del Ruolo generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Sandomenico, come da procura in atti;
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppina De Mizio, come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato il 12 luglio 2024, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montesarchio (BN) in data 30/8/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n.8 dell'anno 2015, parte I, alle condizioni concordate.
Dal matrimonio sono nati due figli: (nata in [...] il [...]) e Persona_1
(nato in [...] il [...]), entrambi minori. Persona_2
I ricorrenti hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dai procuratori con la quale hanno ribadito di non volersi riconciliare, che è loro intenzione divorziare, ed hanno confermato le condizioni già trascritte in ricorso.
La causa è stata riservata in decisione in data 18.11.2024.
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di invitare le parti a fornire chiarimenti in merito alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali nonché in merito ai rapporti bancari e postali eventualmente intrattenuti, nonché riguardo all'entità dell'assegno unico universale eventualmente percepito per i due figli minori, in quanto è stato ritenuto necessario valutare la conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto all'interesse dei minori.
All'udienza del 5 marzo 2025 i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato e hanno precisato le condizioni del divorzio concordando che madre collocataria dei Parte_1 figli minori, oltre all'assegno posto a carico di , a titolo di contributo al Persona_3 mantenimento della prole pari a complessivi € 150,00, percepisce l'intero assegno unico universale erogato dall' per i due figli minori pari ad € 507,00 mensili. CP_2
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 1.12.1970 n. 898, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto depositato in data 19 giugno 2023 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 7.6.2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett.
b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo ed integrati all'udienza del 5 marzo 2025 da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo ed integrate all'udienza del 5 marzo 2025, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30/8/2015
a Montesarchio (BN), da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), regolarmente trascritto presso il comune di Montesarchio (BN) C.F._2
(n.8 dell'anno 2015, parte I);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R.
3.11.2000, n. 396;
3. Nulla per le spese.
Benevento 22 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3