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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5080 - 2024 r.g. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. DINOI FABIO Parte_1
ATTORE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. TURNONE ANNALISA CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 03.07.2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 20/11/2024 è fondata e va accolta. Dalla CP_1 documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in
Taranto il 18/03/2019, sono separati in forza di sentenza di separazione n.
1139/2023 pronunciata in data 16.05.2023.
1 Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il 18/03/2019 da nato a [...] il Parte_1
24/12/1995 , e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto
dell'anno 2019 (atto n.2 , p.1);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 03/07/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
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