Art. 2.
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Nostro Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 192. - Ferretti.
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Nostro Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 192. - Ferretti.