Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 233/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 233/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi dell'art. 2054 c.c., tra
(codice fiscale: ), nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro, il 13.7.1968, residente a [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Valerio Ruberto, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Crotone, in corso Mazzini – Residence
Ruggiero, n. 56, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax: 0962.25936; Email_1
Appellante
e
1
Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo Maione, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Lamezia Terme (CZ), in corso G. Nicotera, n. 215, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di telefax: 0968.201105; Email_2
Appellata
nonché
(codice fiscale: ) e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(codice fiscale: ), entrambi residenti a [...]
Matteuzzo, n. 23/A
Appellati contumaci
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 607/2022, pubblicata il 6.7.2022 e non notificata, il Tribunale di Crotone
- decidendo sulla domanda avanzata, ai sensi dell'art. 2054 c.c., da Parte_1 nei confronti di (rispettivamente,
[...] Controparte_3 Controparte_4 proprietaria e conducente del veicolo modello “Audi A-4”, targato “CV103AJ”) e della
(compagnia di assicurazione per r.c.a. del predetto Controparte_1 veicolo), al fine di chiederne la condanna, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in Crotone il 26.9.2018, allorquando, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore, era stato investito dalla citata automobile - 1) ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria e, per l'effetto, ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a corrispondergli la somma di euro 78.989,50
(a titolo di danno non patrimoniale), nonché la somma di euro 3.592,68 (a titolo di danno patrimoniale), oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, previa decurtazione della somma già ottenuta a titolo di acconto;
2) ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a rifondere a parte attrice le spese processuali;
3) ha posto le spese della c.t.u., espletata in corso di causa, a carico dei convenuti in solido fra loro.
2 In sintesi, il giudice di prime cure: I) in merito all'an debeatur, ha ritenuto la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e, Controparte_4 dall'altro lato, che la prova della responsabilità esclusiva del predetto convenuto risultava dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale della polizia giudiziaria e dalle videoriprese delle telecamere installate nei pressi di una stazione di rifornimento); II) in merito al quantum debeatur: a) ha liquidato i danni non patrimoniali (biologico e morale) tenuto conto delle indicazioni fornite dalla c.t.u. medico - legale;
b) ha riconosciuto il danno patrimoniale per spese sanitarie ritenute congrue dal c.t.u. (pari ad euro 244,00) e per spese di assistenza stragiudiziale (pari ad euro 3.348,68); c) ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, per difetto di allegazione e di prova;
III) ha detratto dalla somma liquidata gli acconti che la compagnia assicurativa aveva già corrisposto al danneggiato (pari, in totale, ad euro 34.498,50), facendo uso dei criteri di defalco degli acconti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, facendo salvi rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
IV) ha riconosciuto, infine, gli interessi legali sulla somma liquidata in sentenza, dalla data della pronuncia al saldo.
Con atto di citazione - notificato, in data 31.1.2023, alla ed il Controparte_5
3.2.2022 a e - avverso la suddetta sentenza ha Controparte_4 Controparte_3 proposto appello chiedendone la riforma, nella parte in Parte_1 cui il Tribunale, nel liquidare il danno biologico permanente, non gli aveva riconosciuto una maggiore percentuale di invalidità permanente per il danno odontoiatrico subito a causa del sinistro (che, a suo dire, gli aveva causato, anche, la rottura della protesi o ponte dentale dell'arcata superiore).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in via telematica il 10.5.2023, si è costituita nel presente giudizio di appello la compagnia Controparte_5 eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
l'improcedibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
Non si sono costituiti nel presente giudizio, invece, malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello nei loro riguardi, gli appellati e Controparte_4 CP_3
dovendosi, pertanto, dichiarare la loro contumacia.
[...]
Con ordinanza del 12.10.2023, adottata all'esito della trattazione dell'udienza dell'11.10.2023, tenutasi mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter
3 c.p.c. - rigettata l'istanza di parte appellante di ammissione di una c.t.u. integrativa di quella svolta nel giudizio di primo grado, volta a quantificare i danni di natura odontoiatrica - la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9.4.2025 (cfr. ordinanza in atti).
Con ordinanza dell'11.4.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
9.4.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta, è stato assegnato alle parti medesime, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c., termine perentorio fino al
28.5.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato in vista dell'udienza cartolare del 09.04.2025, né nel successivo termine perentorio del 28.5.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza dell'11.4.2025.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Crotone n. 607/2022, pubblicata il 6.7.2022 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_3
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, il 30.5.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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