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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENTI Parte_1 C.F._1
LB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIETRO GIORDANI, 8
29121 PIACENZApresso il difensore avv. LENTI LB
ATTORE/I
contro pagina 1 di 6 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NI NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRUGNOLI 7
40122 BOLOGNA, presso il difensore avv. NI NI
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero1260 del 2023, a seguito di ricorso 2641 del
2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 dicembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Alla luce del rito adottato, tali conclusioni erano già state rese in precedenza, con atto del 5 dicembre 2024 (solo parte convenuta
[...]
). CP_1
Parte opponente, assente alla udienza, deve ritenersi avere concluso come da atto di opposizione, cioè per la incompetenza di questo Tribunale di Bologna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo, richiesto e concesso in favore della signora , CP_1
meglio indicata sopra in intestazione.
Dato un contratto di locazione, la signora lamentava che il CP_1
conduttore, odierno opponente, non avesse pagato alcuni canoni (euro 1.560,00),
nonché il mancato preavviso, nonché spese. Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 6 La parte attrice signor (C.F. ) proponeva Parte_1 C.F._1
opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando come non vi fosse competenza del
Tribunale, in favore del GdP. Chiedeva dunque che il giudice si dichiarasse incompetente, con revoca del decreto ingiuntivo.
La causa proseguiva per alcune udienze, transitando infine a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del rito
La causa, essendo locatizia, avrebbe dovuto essere trattata con il rito del lavoro.
La causa è transitata a decisione con altro rito.
A questo punto, tuttavia, anche per ragioni di ragionevole durata del processo, la causa viene decisa, con sentenza. La decisione con questa sentenza, peraltro, non lede il principio del contraddittorio. Il processo del lavoro, infatti, presenta movenze più
spedite ma non implica aumento delle facoltà processuali;
per cui, giunta la causa a decisione, essa va decisa, non essendovi alcun pregiudizio a facoltà processuali ed anzi una accelerazione dei tempi.
Della opposizione
La opposizione è infondata. Come da punto 1 del dispositivo.
Il decreto ingiuntivo va confermato (punto 2) e dichiarato esecutivo (punto 3 del dispositivo).
La vicenda è senza dubbio una vicenda locatizia, che vede dunque la competenza del
Tribunale.
Va rilevato come la causa sia stata trattata con rito diverso da quello locatizio, cioè
con rito diverso dal rito del lavoro, come detto sopra nella precedente sezione di motivazione. Tale profilo non muta tuttavia la competenza;
la competenza è un pagina 3 di 6 prius, rispetto alla scelta del rito. Non vi è dubbio che – qualsiasi il rito – la competenza è del Tribunale di Bologna.
Infondata la difesa basata sulle spese di imbiancatura, che spettano al conduttore.
Non vi sono altri motivi di opposizione e dunque questa va rigettata ed è, nel suo complesso, infondata.
Della riconvezionale
La stessa è inammissibile.
Infatti, nel processo per decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale è l'opposto. E'
dunque l'opponente che può proporre riconvenzionali.
L'opposto, pur convenuto formale, non ha le facoltà del convenuto sostanziale (cioè:
la riconvenzionale). Quale attore sostanziale, di fronte alle difese del convenuto sostanziale, può soltanto proporre domande che siano conseguenza della avversa difesa, per i principi (arg. articolo 171 ter numero 1; in precedenza 183 c.p.c.). Non
può dirsi che la riconvenzionale della signora sia conseguenza di una CP_1
eccezione di incompetenza.
Essa è dunque inammissibile, come da punto 4 del dispositivo.
E' appena il caso che tale declinatoria in rito non comporta alcun vincolo di giudicato (punto 5 del dispositivo); dunque, potrà essere proposta altrove.
Delle spese
Le spese seguono la soccombenza. Come da punto 6 del dispositivo.
La parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, c.p.c.. Va
infatti rilevato come la opposizione – in una situazione di merito non controvertibile
– si sia basata esclusivamente su un profilo formale (la incompetenza). Tale eccezione di incompetenza deve essere ritenuta defatigatoria;
non vi è infatti dubbio che la pagina 4 di 6 questione era questione locatizia;
dunque, la invocazione della competenza del
Giudice di Pace, in questo contesto, era manifestamente erronea, in un contesto di posizione sostanziale di sicura posizione debitoria. E' prassi del Tribunale di Bologna
non superare il triplo dei compensi avvocato;
in questo caso, nella liquidazione si tiene conto di ogni circostanza ma, alla luce della natura bagatellare della vicenda, ci si situa sul limite inferiore della forchetta. Come da punto 7 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5448/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte: capitale;
interessi quali ivi previsti;
spese del monitorio, quali ivi liquidate.
3. DICHIARA ESECUTIVO il decreto opposto ad ogni effetto.
4. DICHIARA inammissibile la riconvenzionale di parte opposta.
5. DICHIARA, in relazione alla riconvenzionale, che non vi è vincolo di giudicato.
6. CO la parte opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in:
euro 2.700,00 per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento
7. CO la parte opponente al pagamento della seguente somma, a titolo di articolo 96, comma terzo, c.p.c.: euro 2.500,00.
pagina 5 di 6 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
22 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENTI Parte_1 C.F._1
LB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIETRO GIORDANI, 8
29121 PIACENZApresso il difensore avv. LENTI LB
ATTORE/I
contro pagina 1 di 6 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NI NI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRUGNOLI 7
40122 BOLOGNA, presso il difensore avv. NI NI
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero1260 del 2023, a seguito di ricorso 2641 del
2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18 dicembre 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Alla luce del rito adottato, tali conclusioni erano già state rese in precedenza, con atto del 5 dicembre 2024 (solo parte convenuta
[...]
). CP_1
Parte opponente, assente alla udienza, deve ritenersi avere concluso come da atto di opposizione, cioè per la incompetenza di questo Tribunale di Bologna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo, richiesto e concesso in favore della signora , CP_1
meglio indicata sopra in intestazione.
Dato un contratto di locazione, la signora lamentava che il CP_1
conduttore, odierno opponente, non avesse pagato alcuni canoni (euro 1.560,00),
nonché il mancato preavviso, nonché spese. Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 6 La parte attrice signor (C.F. ) proponeva Parte_1 C.F._1
opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando come non vi fosse competenza del
Tribunale, in favore del GdP. Chiedeva dunque che il giudice si dichiarasse incompetente, con revoca del decreto ingiuntivo.
La causa proseguiva per alcune udienze, transitando infine a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del rito
La causa, essendo locatizia, avrebbe dovuto essere trattata con il rito del lavoro.
La causa è transitata a decisione con altro rito.
A questo punto, tuttavia, anche per ragioni di ragionevole durata del processo, la causa viene decisa, con sentenza. La decisione con questa sentenza, peraltro, non lede il principio del contraddittorio. Il processo del lavoro, infatti, presenta movenze più
spedite ma non implica aumento delle facoltà processuali;
per cui, giunta la causa a decisione, essa va decisa, non essendovi alcun pregiudizio a facoltà processuali ed anzi una accelerazione dei tempi.
Della opposizione
La opposizione è infondata. Come da punto 1 del dispositivo.
Il decreto ingiuntivo va confermato (punto 2) e dichiarato esecutivo (punto 3 del dispositivo).
La vicenda è senza dubbio una vicenda locatizia, che vede dunque la competenza del
Tribunale.
Va rilevato come la causa sia stata trattata con rito diverso da quello locatizio, cioè
con rito diverso dal rito del lavoro, come detto sopra nella precedente sezione di motivazione. Tale profilo non muta tuttavia la competenza;
la competenza è un pagina 3 di 6 prius, rispetto alla scelta del rito. Non vi è dubbio che – qualsiasi il rito – la competenza è del Tribunale di Bologna.
Infondata la difesa basata sulle spese di imbiancatura, che spettano al conduttore.
Non vi sono altri motivi di opposizione e dunque questa va rigettata ed è, nel suo complesso, infondata.
Della riconvezionale
La stessa è inammissibile.
Infatti, nel processo per decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale è l'opposto. E'
dunque l'opponente che può proporre riconvenzionali.
L'opposto, pur convenuto formale, non ha le facoltà del convenuto sostanziale (cioè:
la riconvenzionale). Quale attore sostanziale, di fronte alle difese del convenuto sostanziale, può soltanto proporre domande che siano conseguenza della avversa difesa, per i principi (arg. articolo 171 ter numero 1; in precedenza 183 c.p.c.). Non
può dirsi che la riconvenzionale della signora sia conseguenza di una CP_1
eccezione di incompetenza.
Essa è dunque inammissibile, come da punto 4 del dispositivo.
E' appena il caso che tale declinatoria in rito non comporta alcun vincolo di giudicato (punto 5 del dispositivo); dunque, potrà essere proposta altrove.
Delle spese
Le spese seguono la soccombenza. Come da punto 6 del dispositivo.
La parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, c.p.c.. Va
infatti rilevato come la opposizione – in una situazione di merito non controvertibile
– si sia basata esclusivamente su un profilo formale (la incompetenza). Tale eccezione di incompetenza deve essere ritenuta defatigatoria;
non vi è infatti dubbio che la pagina 4 di 6 questione era questione locatizia;
dunque, la invocazione della competenza del
Giudice di Pace, in questo contesto, era manifestamente erronea, in un contesto di posizione sostanziale di sicura posizione debitoria. E' prassi del Tribunale di Bologna
non superare il triplo dei compensi avvocato;
in questo caso, nella liquidazione si tiene conto di ogni circostanza ma, alla luce della natura bagatellare della vicenda, ci si situa sul limite inferiore della forchetta. Come da punto 7 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5448/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte: capitale;
interessi quali ivi previsti;
spese del monitorio, quali ivi liquidate.
3. DICHIARA ESECUTIVO il decreto opposto ad ogni effetto.
4. DICHIARA inammissibile la riconvenzionale di parte opposta.
5. DICHIARA, in relazione alla riconvenzionale, che non vi è vincolo di giudicato.
6. CO la parte opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in:
euro 2.700,00 per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento
7. CO la parte opponente al pagamento della seguente somma, a titolo di articolo 96, comma terzo, c.p.c.: euro 2.500,00.
pagina 5 di 6 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
22 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 6 di 6