Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2021, proposto da Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Ellena Alizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
OB BI, MO S.r.l. in persona di MO Santi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione AR 522/2020/s/idr del 9 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto e o provvedimento presupposto, connesso e o conseguenziale anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto gestisce in economia il servizio idrico integrato (servizio di acquedotto, di fognatura, di depurazione) nell’ambito del proprio territorio comunale, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 Messina.
Con deliberazione 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, AR ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo in particolare la trasmissione delle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi (art. 2, comma 7).
L’art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/IDR prescrive che l’Autorità, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/IDR, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo art. 2 o la fornisca non corredata della sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
Con le successive deliberazioni 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr, 643/2013/R/idr, AR ha portato a compimento la regolazione tariffaria del primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
Con la deliberazione 577/2014/R/IDR, l’AR ha poi determinato d’ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (2012-2015) per le gestioni che ricadono nelle casistiche dell’art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9. Nello stesso provvedimento, ha specificato che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ m) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013.
Tra le gestioni interessate dall’applicazione della tariffa d’ufficio vi rientra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il quale è inserito nell’Allegato C alla predetta deliberazione denominato “Elenco dei Comuni per i quali risultano non essere stati ottemperati - con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015 ed ai servizi indicati - gli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, nonché l’obbligo di iscrizione nell’anagrafica operatori dell’Autorità, ovvero per i quali risultano essere state inviate informazioni incomplete e tali da non consentirne l’utilizzo ai fini tariffari”.
Più in particolare, AR ha determinato d’ufficio la tariffa in relazione alla gestione del Comune per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr e finché perdurano le casistiche ivi contemplate.
Con deliberazione 171/2018/E/idr, AR ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l’applicazione delle tariffe all’utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.
Con la delibera consiliare n. 29 del 5.11.2018 il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e 243-ter del d.lgs. n. 267/2000.
In seguito il Comune è stata interessato da una verifica ispettiva dell’AR, svolta nel mese di giugno 2019.
Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva emergeva che:
i) in violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr il Comune non ha applicato ai consumi 2012-2017 la tariffa determinata d’ufficio avendo, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2014/R/idr, continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione (anche mediante conguagli) a valere sui consumi degli anni 2012-2017;
ii) che, non avendo inviato i dati per il calcolo della tariffa MTI, il Comune ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 577/2014/R/idr.
Con deliberazione DSAI/42/2019/idr dell’11 dicembre 2019, AR decideva di avviare un procedimento volto ad accertare la “violazione della regolazione tariffaria del SII” e ad adottare i relativi “provvedimenti sanzionatori e prescrittivi” ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
Nelle risultanze istruttorie prot. 31010 del 1 ottobre 2020 relative, il Responsabile del procedimento ha ravvisato che il Comune si è reso responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha applicato ai consumi 2012-2017 la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la medesima deliberazione, ma ha continuato ad applicare, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2014/R/idr, la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione, anche mediante conguagli, a valere sui consumi degli anni 2012-2017.
Inoltre, ha riconosciuto come il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa MTI ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 577/2014/R/idr.
Le risultanze istruttorie si concludevano nel senso di:
i) prescrivere al Comune la restituzione agli utenti del SII delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate dal Comune per i consumi 2012-2017 e le tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità con la delibera 577/2014/R/idr;
ii) applicare una sanzione amministrativa.
Con deliberazione 522/2020/S/IDR, AR, dopo aver evidenziato che “ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata”, ha accertato la violazione, da parte del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr e di conseguenza:
i) ha irrogato al Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pari ad euro 82.500,00 “per violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr”, dando atto che, per quanto attiene alle “condizioni economiche dell’agente” (art. 11 della legge 689/1981), con la delibera consiliare 29/2018 il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e 243-ter del decreto legislativo 267/00;
ii) ha ordinato al Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di disporre la “restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per i consumi degli anni dal 2012 al 2017 e le tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr, ovvero di attivarsi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3, che l’Ente di governo dell’ambito deve presentare, preveda la modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente”.
Il Comune ha impugnato la deliberazione AR 9 dicembre 2020/522 affidando il gravame a sei motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori dottato con la Deliberazione del 14 giugno 2012 -243/2012/E/COM, non ha avendo la comunicazione da parte del responsabile del procedimento delle risultanze istruttorie prescritta dalla norma citata. Aggiunge, sempre sotto il profilo procedimentale, che il Comune non è mai stato destinatario di notifiche in merito alle deliberazioni 577/2014/R/IDR e 347/2012/R/IDR poste a fondamento del provvedimento impugnato ossia l’Ente non è mai stato diffidato ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria.
Con il secondo motivo lamenta l’erroneo della violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/IDR in quanto l’Ente non era tenuto all’aggiornamento tariffario del servizio idrico trovandosi nei casi espressamente previsti di esclusione. Si afferma di rientrare in entrambi i casi di esclusione previsti nelle deliberazioni 577/2014/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR riguardo agli anni 2012 e 2013, 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, ai sensi delle quali sono “escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che alla data del 31 luglio 2012 non hanno adottato la Carta dei servizi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al D.P.C.M. 29 aprile 1999” così come “le gestioni che alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non hanno effettuato la prevista consegna degli impianti”.
Con il terzo motivo deduce l’assoluta carenza dei presupposti, dell’erroneità e dello sviamento dell’intero procedimento, poiché la determinazione d’ufficio delle tariffe a seguito dell’omessa comunicazione dei dati, non si applica agli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000, come prevede la stessa deliberazione 577/2014/R/IDR (pag. 8).
Con il quarto motivo deduce, in relazione alla sussistenza del potere prescrittivo, la violazione dell’art. 2, comma 20 lett. d), della legge 481/95 poiché la misura prescrittiva di cui al punto 3 del deliberato del provvedimento impugnato (restituire agli utenti del sistema idrico integrato le differenze tra le tariffe effettivamente applicate per i consumi degli anni dal 2012 al 2017 e le tariffe applicate d’ufficio dall’Autorità ovvero di attivarsi nei confronti dell’Ente di Governo dell’Ambito per la modulazione nella predisposizione tariffaria MTI-3) non rientra nelle funzioni e nei poteri dell’AR.
Con il quinto motivo afferma che AR ha agito oltre i termini di decadenza, nonché con riguardo all’ordine di restituzione agli utenti di prescrizione del diritto.
Con il sesto motivo contesta la quantificazione della sanzione in relazione all’art. 11 della legge n. 689/81. Con riguardo al criterio della gravità della violazione, contesta che AR non ha correttamente argomento sulla circostanza che “non sussistono ad oggi elementi probatori per ritenere cessata la condotta contestata”, rilevandosi, al contrario, che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 5/11/2018 con cui l’Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con riferimento al criterio delle condizioni economiche dell’agente, deduce la mancata considerazione dei costi del servizio. Infine, rileva l’erroneo riferimento al periodo dei consumi dall’anno 2016 all’anno 2017 in quanto la deliberazione 577/2014/R/IDR determina la tariffa d’ufficio per le gestioni di cui all’allegato C in cui, è indicato il Comune, limitatamente al periodo 2012-2015.
AR si è costituita in giudizio in resistenza, replicando puntualmente alle censure sollevate.
La Sezione con ordinanza n. 229/2021 ha respinto, sotto il profilo del fumus boni iuris, l’istanza di misure cautelari. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 2993/2021 ha respinto l’appello cautelare proposto dal Comune.
Le parti si sono scambiate memorie difensive in vista della trattazione della causa.
All’udienza pubblica del 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
In relazione all’omessa comunicazione delle risultanze istruttorie, si rileva che nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto, nella memoria del 28.4.2025, “del deposito di prova dell’adempimento della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’Autorità”.
In ordine alla mancata notifica delle deliberazioni 577/2014/R/IDR e 347/2012/R/IDR, si evidenzia che tali provvedimenti non hanno un destinatario individuale, in quanto hanno natura di atti di regolazione.
L’art. 32, comma 1, legge n. 69/2009, stabilisce che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati...”.
Con delibera 8 gennaio 2010 - GOP 2/10, adottata nell’ambito della propria autonomia organizzativa in base all’art. 1, commi 27 e 28, legge n. 481/1995, AR ha previsto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 69/2009, che la pubblicazione sul proprio sito internet costituisce unica forma di pubblicità legale per i propri atti normativi ed a contenuto generale, ferme restando le diverse e specifiche previsioni normative per la comunicazione delle altre categorie di atti (tra cui i provvedimenti individuale).
Con la stessa delibera 8 gennaio 2010, AR ha inoltre modificato l’art. 6, comma 4, del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento ratione temporis vigente, sostituendo l'articolo 6, comma 4, del Regolamento, con il seguente: "La pubblicità legale delle deliberazioni di carattere normativo ed a contenuto generale è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/09".
L’art. 6, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, vigente, prevede che “La pubblicità legale delle deliberazioni è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi della normativa vigente in materia” (approvato come Allegato A alla deliberazione 201/2023/A del 12 maggio 2023).
Alla luce del quadro normativo e regolatorio su esposto, i provvedimenti dell’Autorità a contenuto generale sono soggetti al regime di pubblicità legale ai fini dell’esplicazione dei loro effetti e la pubblicità legale viene assicurata tramite la pubblicazione dei provvedimenti sul sito internet dell’Autorità.
Per i provvedimenti che, come le deliberazioni 577/2014/R/IDR e 347/2012/R/IDR, hanno natura regolatoria non occorre una forma di notificazione individuale come prescrive in via generale l’art. 21-bis della legge n. 241/1990.
Per quanto concerne la determinazione n. 6/2014, AR si avvalsa, ai fini della comunicazione ai destinatari, della previsione dell’art. 21-bis cit. che prevede espressamente che “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”.
Nel caso di specie, il provvedimento in questione ha avuto 1462 destinatari e l’Autorità ha dunque disposto di diffidare i soggetti di cui agli Allegati A, B, C e D all’osservanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dei propri obblighi in materia di predisposizione tariffaria per ciascuna delle annualità interessate.
Il secondo motivo non è fondato.
Come ha evidenziato la difesa erariale, il Comune ricorrente è stato ricompreso, come da Allegato C alla deliberazione 577/2014/R/IDR, tra gli enti per i quali non risultano essere stati ottemperati - con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015 ed ai servizi indicati - gli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, nonché l’obbligo di iscrizione nell’anagrafica operatori dell’Autorità, ovvero per i quali risultano essere state inviate informazioni incomplete e tali da non consentirne l’utilizzo ai fini tariffari
In particolare, nella predetta deliberazione 577/2014/R/IDR AR ha dato atto che il Comuni ricorrente, con riferimento all’intero periodo regolatorio 2012-2015, non risulta aver trasmesso, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/IDR, “le informazioni necessarie” – per i servizi indicati nel medesimo Allegato C ossia servizi “acquedotto”, “fognatura” e “depurazione” – né risulta aver provveduto all’iscrizion2 “nell’anagrafica operatori dell’Autorità”. Pertanto AR ha fatto rientrare il Comune tra le amministrazioni cui viene applica la tariffa determinata d’ufficio (Allegato C).
Con la successiva deliberazione 522/2020, impugnata, AR ha accertato che il Comune non ha provveduto, in violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/IDR, ad applicare, ai consumi 2012-2017, la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la predetta deliberazione.
Il provvedimento gravato non si fonda quindi sul presupposto dell’“aggiornamento tariffario del servizio idrico” il che significa che la circostanza allegata dal Comune di trovarsi in un caso di esclusione dall’aggiornamento (non avendo adottato, alla data del 31 luglio 2012, la Carta dei Servizi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al D.P.C.M. 29 aprile 1999 e non avendo neppure effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, la prevista consegna degli impianti).
Anche il terzo motivo non è fondato.
L’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, i Comuni per i quali sussistano “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario” possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate.
La disposizione prevede anche che le “procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale …”.
La disposizione tuttavia non esonera il Comune dal rispettare gli obblighi posti a carico del gestore del SII qualora lo stesso sia ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Né, di conseguenza, vieta all’Autorità, nel caso di violazione della regolazione dalla stessa adottata, di irrogare sanzioni o di provvedere alla determinazione d’ufficio della tariffa nei confronti dei gestori per mancata trasmissione dei dati alla medesima.
Del resto, nel caso di specie l’obbligo di restituzione di parte della tariffa discende dall’applicazione di corrispettivi non correttamente applicati in violazione di provvedimenti tariffari vigenti per periodi precedenti l’adesione al piano riequilibrio finanziario pluriennale (tariffe determinate d’ufficio con deliberazione 577/2014/R/IDR) e dunque estranei alla procedura di riequilibrio (alla quale l’Ente locale ha fatto ricorso solo con delibera consiliare n. 29/2018).
Non è fondato anche il quarto motivo.
Il potere prescrittivo esercitato da AR trova fondamento nell’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/1995, ai sensi del quale l’Autorità “d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo”.
Il legislatore ha previsto che AR può adottare provvedimenti volti finalisticamente alla “cessazione di comportamenti lesivi degli utenti”, precisando che in questi provvedimenti vi rientra anche quello di corrispondere un indennizzo ai sensi del comma 12, lettera g), inteso quest’ultimo quale rimedio specifico (Tar Lombardia, Sez. I, sentenza n. 1564/2019).
Il contenuto del potere attribuito all’Autorità dall’art. 2, comma 20, lett. d), ha un contenuto atipico, avendo il legislatore previsto unicamente il risultato finale dell’azione dell’Autorità ossia porre fine ai comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, senza predeterminare i rimedi.
I diritti degli utenti possono essere tutelati laddove vengano completamente riparate le lesioni apportate.
La riparazione integrale può avvenire sia vietando pro futuro i comportamenti accertati come illeciti in quanto adottati a valle di provvedimenti illegittimi sia ripristinando in relazione al passato la situazione esistente quo ante, prima di quel comportamento illecito.
In relazione al passato, la riparazione opera tramite il rimedio della restituzione delle somme riscosse in misura maggiore a quella dovuta e quindi tramite l’ordine di restituzione.
L’ordine di restituzione si pone quale rimedio per il completamento della tutela offerta dal legislatore alla posizione dei destinatari del servizio garantiti dalla disciplina regolatoria la cui violazione comporta l’adozione di quanto è necessario per riportare i beneficiari del servizio nella posizione quo ante all’illecito (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 11205/2025).
Il quinto motivo è inammissibile in quanto generico.
La ricorrente non specifica la causa petendi della censura, né allega i fatti sulla base dei quali invoca la disciplina sulla decadenza o prescrizione, fermo restando che la prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito è soggetto ai sensi dell’art. 2946 c.c. all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Anche il sesto motivo non è fondato.
Il provvedimento impugnato esordisce, riguardo alla quantificazione della sanzione, chiarendo che essa è stata compiuta applicando i criteri dell’art. 11 della l. n. 689/1981, “alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni”.
Si è chiarito che i criteri in materia di quantificazione della sanzione che sono contenuti nel Titolo V del predetto regolamento (artt. 24 ss.) “devono intendersi come una specificazione di quelli previsti dalla legge n. 689/1981, dove il regolamento chiarisce che è la gravità della sanzione il criterio che deve guidare l’Autorità nella determinazione dell’importo base della sanzione (art. 25 reg. cit.)” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4909/2024).
In ogni caso, si è detto che la determinazione dell'importo della sanzione costituisce espressione di un £potere discrezionale dell'Autorità, per cui non vi è necessità di un approccio puramente matematico e meccanicistico nella valutazione del peso da attribuire a ciascuna circostanza, poiché il valore finale della sanzione va determinato assumendo, quale principale parametro di riferimento, l’effettiva idoneità del quantum della sanzione e tenendo conto nel modo più adeguato possibile della specifica gravità della condotta contestata all'impresa …” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2591/2025).
Nella fattispecie, con riferimento al criterio della gravità della sanzione di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, AR ha ravvisato che la condotta illecita del Comune può dirsi cessata solo a seguito della restituzione agli utenti del SII dell’importo indebitamente fatturato al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio; tale circostanza non si era realizzata.
Non è corretto affermare da parte della ricorrente che a provare la cessazione della condotta “è sufficiente … la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 5/11/2018 con cui l’Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, poiché il provvedimento sul riequilibrio non ha comportato la restituzione della tariffa in relazione ad un illecito consumatasi prima della sua adozione.
Con riferimento al criterio delle condizioni economiche dell’agente di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, AR ha preso in considerazione il bilancio relativo all’anno 2018 e ha provveduto a quantificare la sanzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Sanzioni (art. 31) non oggetto di specifica contestazione.
Non è corretto affermare da parte della ricorrente che AR avrebbe dovuto comunque considerare “i costi del servizio” poiché tale voce di costo è estranea rispetto alla quantificazione della sanzione.
Inoltre, AR, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha correttamente tenuto presente nel quantificare la sanzione, oltre che nello stabilire la misura prescrittiva della restituzione, del periodo di consumi del 2016 e del 2017.
Gli artt. 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, stabiliscono il perdurare della tariffa d’ufficio in costanza dei presupposti alla base dell’approvazione della medesima.
Inoltre, il Comune infatti ha omesso di trasmettere i dati necessari per la predisposizione tariffaria MTI - 2 di cui alla deliberazione 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR.
Ciò comporta che la tariffa d’ufficio ha trovato applicazione anche per gli anni 2016 - 2017, in quanto, ai sensi delle disposizioni regolatorie in materia, la tariffa d’ufficio è determinata finché perdurano le casistiche alla base dell’approvazione della medesima.
Di conseguenza AR ha correttamente censurato la mancata applicazione della tariffa d’ufficio non solo con riferimento agli anni 2012 - 2015, ma altresì con riferimento agli anni 2016 e 2017 (fatturati rispettivamente negli anni 2017 e 2019).
In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO